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Lettera circolare sulle richieste di variazioni di progetti di prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze finanziati con il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga

di Redazione

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI SOCIALI
CIRCOLARE 19 dicembre 1997, n. AS/IV/2926/PROGI/GEST.
Lettera circolare sulle richieste di variazioni di progetti di prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze finanziati con il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga (art. 127 del decreto dei Presidente della Repubblica n. 309/ 1990).
Ai prefetti della Repubblica
Ai presidenti delle giunte regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano
Ai presidenti delle giunte provinciali
Ai sindaci dei comuni
Ai presidenti delle comunità montane
Ai direttori generali delle A.USL
Ai responsabili delle comunità del privato sociale
Alle ragionerie provinciali dello Stato
Si comunica che è in corso di completamento il finanziamento relativo a progetti di prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze a valere sugli esercizi finanziari 1994 e 1995.
Il lasso di tempo intercorso tra l’approntamento di tali progetti e la loro approvazione, nonché, in molti casi, il loro parziale finanziamento rispetto alle esigenze progettuali, possono rendere necessaria l’attivazione. e -come alcuni enti hanno già fatto- del procedimento di richiesta di variazione dei progetti medesimi.
Ciò, data la numerosità dei progetti approvati e finanziati, può comportare ulteriori ritardi nei tempi di attuazione a motivo della complessità della procedura di variazione che deve essere portata all’attenzione ed all’approvazione del Comitato nazionale di coordinamento dell’azione antidroga, il cui avviso deve essere preceduto da una disamina del progetto modificato da parte della competente commissione istruttoria, almeno nei casi di variazioni sostanziali.
Ciò premesso, ai fini dello snellimento del procedimento, debbono considerarsi autorizzate quelle variazioni, ritenute necessarie per l’attuazione dei progetti, dovute al decorso del tempo e – se ricorre – all’insufficiente finanziamento, a condizione che:
a) non venga snaturata la tipologia progettuale (prevenzione, recupero, reinserimento sociale e lavorativo, riduzione del danno, ecc.);
b) venga assicurato il raggiungimento, anche parziale, degli obiettivi prefissati;
c) vengano effettuate modifiche all’interno delle linee d’indirizzo operative degli schemi progettuali e delle voci di spesa approvate;
d) venga assicurato, ove possibile, il rispetto di tutte le attività progettuali, con una eventuale riduzione proporzionale degli stanziamenti per ciascuna di esse dovuta ai ridotti finanziamenti;
e) venga assicurato, ove suggerito dalla commissione istruttoria, il rispetto di alcune priorità;
f) venga sviluppata almeno parte delle attività progettuali, ritenute più importanti o più urgenti, sacrificando investimenti ed interventi giudicati non prioritari, nel rispetto delle finalità e degli obiettivi progettuali.
Ove ricorra, in tutto o in parte, tale casistica si ripete non si reputa necessario attivare il procedimento di autorizzazione del Dipartimento in quanto esso potrebbe ritardare la rapida attuazione delle attività progettuali.
Qualora fosse già stata formulata una richiesta di variazione che possa rientrare in uno o più dei casi sopra descritti, tale richiesta è da ritenersi soddisfatta.
Nella variazione va anche ricompresa la modifica riguardante la eventuale sostituzione dell’ente gestore del progetto che può essere effettuata alle condizioni previste dall’art. 116 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 e nel rispetto del progetto approvato.
Ove non ricorrano le precedenti condizioni, in ipotesi cioè di variazioni più sostanziali della tipologia, delle finalità e degli obiettivi progettuali, dovrà essere inoltrata al Dipartimento istanza di variazione o confermata con una nuova lettera (anche via fax ai numeri 4824934 48161442) quella già presentata, sulla quale come accennato dovrà esprimersi il Comitato di Ministri previa nuova istruttoria della competente commissione o di questo ufficio. Ciò, evidentemente, con ulteriore dispendio di tempo dovuto alla attivazione di una più complessa procedura che non sarebbe invece necessaria se le modifiche progettuali riguardassero i casi precedentemente descritti, e che, comunque, non esclude responsabilità dirigenziali per la corretta esecuzione delle attività progettuali.
La presente comunicazione sostituisce quelle personali ai sensi dell’art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Il dirigente generale direttore dell’Ufficio tossicodipendenze
Lo BIANCO

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