Non profit
Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope adottata dalla Conferenza nella sua 6° seduta plenaria, il 19 dicembre 1988.
di Redazione
CONFERENZA DELLE NAZIONI UNITE
PER L’ADOZIONE DI UNA CONVENZIONE
CONTRO IL TRAFFICO ILLECITO
DI SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE
Vienna (Austria), 25 novembre – 20 dicembre 1988
Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope adottata dalla Conferenza nella sua 6° seduta plenaria, il 19 dicembre 1988.
Le Parti alla presente Convenzione,
Profondamente preoccupate dall’ampiezza e dall’incremento della produzione, della domanda e del traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope che rappresentano una grave minaccia per la salute ed il benessere dell’umanità, e che hanno effetti dannosi stille basi economiche, culturali e politiche della società,
Profondamente preoccupate inoltre dai crescenti effetti di devastazione causati dal traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope nei vari strati della società, in particolare a causa del fatto che in numerose regioni del mondo i bambini sono sfruttati in quanto consumatori sul mercato della droga ed utilizzati ai fini della illecita produzione, distribuzione e commercio di sostanze stupefacenti e psicotrope, il che rappresenta un pericolo di incommensurabile gravità,
Riconoscendo i legami tra il traffico illecito ed altre attività criminali organizzate correlate, che minano alla base i sistemi economici legali e minacciano la stabilità, la sicurezza e la sovranità degli Stati,
Riconoscendo anche che il traffico illecito è unattività criminale internazionale la cui eliminazione esige una attenzione urgente e la massima precedenza,
Consapevoli altresì che il traffico illecito è fonte di profitti finanziari e di patrimoni considerevoli che permettono alle organizzazioni criminali transnazionali di penetrare, contaminare e corrompere le strutture dello Stato, le attività commerciali e finanziarie legittime e la società a tutti i livelli,
Determinate a privare coloro che praticano il traffico illecito dei proventi delle loro attività criminali ed a eliminare in tal modo il loro principale movente,
Desiderose di eliminare le cause profonde del problema dellabuso di stupefacenti e sostanze psicotrope, soprattutto la richiesta illecita di tali stupefacenti e sostanze e gli ingenti profitti derivanti dal traffico illecito,
In considerazione della necessità di adottare misure per controllare alcune sostanze, compresi i precursori, i prodotti chimici ed i solventi che sono utilizzati nella fabbricazione di sostanze stupefacenti e psicotrope e la cui agevole disponibilità ha dato luogo ad un incremento della fabbricazione clandestina delle suddette sostanze stupefacenti e psicotrope,
Risolute a migliorare la cooperazione internazionale per la repressione del traffico illecito via mare,
Riconoscendo che l’eliminazione del traffico illecito rientra nella responsabilità collettiva di tutti gli Stati e che un’azione coordinata è necessaria a tal fine nell’ambito della cooperazione internazionale,
Riconoscendo la competenza dell’Organizzazione delle Nazioni Unite in materia di controllo delle sostanze stupefacenti e psicotrope ed auspicando che gli organismi internazionali competenti in materia esercitino tale controllo nell’ambito di questa Organizzazione,
Riaffermando i principi direttivi dei trattati in vigore relativi alle sostanze stupefacenti e psicotrope nonché il sistema di controllo stabilito da detti trattati,
Riconoscendo la necessità di rafforzare e completare le misure previste nella Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, in questa Convenzione come modificata dal Protocollo del 1972 che emenda la Convenzione Unica sugli stupefacenti del 1961 e nella Convenzione del 1971 sulle sostanze psicotrope, al fine di ridurre l’ampiezza e l’estensione del traffico illecito e di attenuarne le gravi conseguenze,
Riconoscendo che occorre rafforzare ed inoltre accrescere i mezzi giuridici efficaci di cooperazione internazionale in materia penale per porre fine alle attività criminali relative al traffico illecito,
Desiderando stipulare una Convenzione internazionale globale, efficace ed operativa nell’intento specifico di lottare contro il traffico illecito, nella quale si tenga conto dei vari aspetti dell’insieme del problema soprattutto di quelli che non sono previsti nei trattati internazionali esistenti nel settore degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope,
Convengono quanto segue:
Articolo 1
Definizioni
Salvo indicazione espressa in senso contrario o salvo il con testo richieda diversamente, le seguenti definizioni si applicano a tutte le disposizioni della presente Convenzione:
a) per «beni» si intendono tutti i tipi di averi, materiali immateriali, mobili o immobili, tangibili o intangibili, nonché gli atti giuridici o documenti attestanti la proprietà di tali averi o dei diritti relativi;
b) per «arbusto di coca» si intende qualunque specie di arbusto del genere RythroxyIon;
c) per «Commissione» si intende la Commissione degli stupefacenti del Consiglio economico e sociale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite;
d) per «confisca» si intende la privazione permanente di beni su decisione di un tribunale o altra autorità competente;
e) per «Consiglio» si intende il Consiglio economico e sociale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite;
f) per «Convenzione del 1961» si intende la Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961;
g) per «Convenzione del 1961 emendata» sintende la Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961 così come emendata dal Protocollo del 1972 che emenda la Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961;
h) per «Convenzione del 1971» si intende la Convenzione del 1971 sulle sostanze psicotrope;
i) per «Stato di transito» si intende uno Stato sul di cui territorio vengono spostate sostanze illecite – stupefacenti, sostanze psicotrope e sostanze figuranti alla Tabella I ed alla Tabella II – e che non è né il punto di origine né la destinazione finale di tali sostanze;
j) per «blocco» o «sequestro» si intende il divieto temporaneo relativo al trasferimento, alla conversione, alla disposizione o al movimento di beni oppure il fatto di assumere provvisoriamente la custodia o il controllo di beni su decisione di un tribunale o di unaltra autorità competente;
k) per «consegna controllata» si intendono i metodi intesi a consentire il passaggio sul territorio di uno o più paesi, di sostanze stupefacenti o psicotrope, di sostanze figuranti alla Tabella I o alla Tabella II annesse alla presente Convenzione o di sostanze che sono loro sostituite, spedite illecitamente o sospettate di esserlo, sotto il controllo delle autorità competenti dei predetti Paesi, che ne sono a conoscenza, al fine di identificare le persone implicate nella perpetrazione dei reati di cui al paragrafo 1 dell’articolo 3 della Convenzione;
l) per «Organo» si intende l’Organo internazionale di controllo degli stupefacenti stabilito dalla Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961 e questa Convenzione (così come) emendata dal Protocollo del 1972 che emenda la Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961;
m) per «papavero da oppio» si intende la pianta della specie Papaver somniferum L.;
n) per «pianta di cannabis» s’intende qualsiasi pianta del genere cannabis;
o) per «proventi» si intende qualsiasi bene proveniente direttamente o indirettamente dalla perpetrazione di un reato determinato conformemente con il paragrafo 1 dellarticolo 3 oppure ottenuto direttamente o indirettamente all’atto della trasgressione;
p) per «Segretario Generale» si intende il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite;
q) per «stupefacente» si intende ogni sostanza sia di origine naturale che sintetica figurante alla Tabella I o alla Tabella Il della Convenzione del 1961 e della Convenzione del 1961 così come modificata dal Protocollo del 1972 che emenda la Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961;
r) per «sostanza psicotropa» si intende ogni sostanza, sia di origine naturale che sintetica, oppure ogni prodotto naturale della Tabella 1, II, III o IV della Convenzione del 1971 sulle sostanze psicotrope;
s) per «Tabella I» e «Tabella II» si intendono le liste di sostanze annesse alla presente Convenzione che potranno essere modificate di volta in volta conformemente all’articolo 12;
t) per « traffico illecito» si intendono le fattispecie di cui ai paragrafi 1 e 2 dell’articolo 3 della presente Convenzione;
u) per «vettore commerciale» si intende ogni persona o ente pubblico, privato o altro che provveda al trasporto di persone, di beni, o di oggetti postali a titolo oneroso.
Articolo 2
Ambito di applicazione della Convenzione
1. L’oggetto della presente Convenzione è di promuovere la cooperazione tra le Parti in modo tale che esse possano combattere con maggiore efficacia i vari aspetti del traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope di dimensione internazionale. Nell’adempimento dei loro obblighi ai sensi della Convenzione, le Parti adottano le misure necessarie, compresi i provvedimenti legislativi amministrativi e regolamentari conformemente alle disposizioni fondamentali dei loro rispettivi sistemi legislativi interni.
2. Le Parti adempiono ai loro obblighi in virtù della presente Convenzione in maniera compatibile con i principi dell’uguaglianza nella sovranità e dell’integrità territoriale degli Stati, e con il principio di non intervento negli affari interni di altri Stati.
3. Ogni Parte si astiene dall’esercitare sul territorio di un’altra Parte una competenza o funzioni che sono esclusivamente riservate alle autorità di detta altra Parte della sua legislazione interna.
Articolo 3
Reati e Sanzioni
1. Ciascuna Parte adotta i provvedimenti necessari per attribuire il carattere di reato, nella sua legislazione interna, qualora l’atto sia stato commesso intenzionalmente:
a) i) alla produzione, alla fabbricazione, all’estinzione, alla preparazione, allofferta, alla messa in vendita, alla distribuzione, alla vendita, alla consegna a qualsiasi condizione, alla mediazione, alla spedizione, alla spedizione in transito, al trasporto, all’importazione o all’esportazione di qualsiasi sostanza stupefacente o psicotropa in violazione delle disposizioni della Convenzione del 1961 (così come) emendata o della Convenzione del 1971,
ii) alla coltivazione del papavero da oppio, dell’arbusto di coca o della pianta di cannabis, ai fini della produzione di stupefacenti in violazione delle disposizioni della Convenzione del 1961 e della Convenzione del 1961 (così come) emendata,
iii) alla detenzione o all’acquisto di qualunque sostanza stupefacente o psicotropa ai fini di una delle attività enumerate al capoverso i) precedente,
iv) alla fabbricazione, al trasporto o alla distribuzione di attrezzature, di materiali o di sostanze figuranti nella Tabella I ed alla Tabella II, nella coscienza che essi siano utilizzati nella coltivazione, produzione o fabbricazione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope o per questi fini,
v) all’organizzazione, alla direzione o al finanziamento di uno dei reati enumerati ai capoversi i), ii), iii) o iv) precedenti,
b) i) alla, conversione o al trasferimento dei beni nella coscienza che essi provengono da uno o più reati determinati in conformità con il capoverso a) del presente paragrafo o da uria partecipazione alla stia perpetrazione, allo scopo di dissimulare o di contraffare l’origine illecita di detti beni o di aiutare qualsiasi persona, la quale sia implicata nella perpetrazione di uno di tali reati, a sfuggire alle conseguenze legali dei suoi atti,
ii) alla dissimulazione o all’alterazione della natura dell’origine, del luogo, della disposizione, del movimento o della proprietà reale dei beni oppure dei diritti relativi nella coscienza che essi provengano da uno o più reati determinati conformemente al capoverso a) del presente paragrafo o da una partecipazione ad uno di questi reati,
c) compatibilmente con i suoi principi costituzionali e con i concetti fondamentali del proprio ordinamento giuridico,
i) all’acquisto, alla detenzione o al l’utilizzazione di beni il cui acquirente, detentore o utilizzatore sa, al momento in cui li riceve, essere provenienti da uno o più reati determinati conformemente al capoverso a) del presente paragrafo o dalla partecipazione ad uno o più reati,
ii) alla detenzione di attrezzature, di materiali o di sostanze figuranti alla Tabella I o alla Tabella II nella coscienza che essi siano o debbano essere utilizzati nella coltivazione, produzione o fabbricazione illecite di sostanze stupefacenti o psicotrope, o per questi fini,
iii) allincitamento o all’induzione in forma pubblica con qualsiasi mezzo, a commettere uno dei reati determinati in conformità con il presente articolo o fare illecitamente uso di sostanze stupefacenti o psicotrope,
iv) alla partecipazione ad uno dei reati determinati conformemente al presente articolo e ad ogni associazione e, intesa, tentativo e favoreggiamento mediante aiuto, facilitazioni e consigli in vista della sua perpetrazione.
2. Compatibilmente con i propri principi costituzionali e i concetti fondamentali del proprio ordinamento giuridico, ciascuna Parte adotta le misure necessarie per attribuire la natura di reato, nella sua legislazione interna, qualora l’atto sia stato commesso intenzionalmente, alla detenzione ed all’acquisto di sostanze stupefacenti e psicotrope, alla coltivazione di stupefacenti destinati al consumo personale in violazione delle disposizioni della Convenzione di Vienna del 1961, della Convenzione del 1961 così come emendata oppure della Convenzione del 1971.
3. La conoscenza, l’intenzione, o la motivazione necessarie in quanto elementi di uno dei reati di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono essere dedotte da obiettive circostanze di fatto.
4. a) Ciascuna Parte farà sì che i reati determinati in conformità con il paragrafo 1 del presente articolo siano punibili con sanzioni che tengano conto della loro gravità, quali la carcerazione o altre forme di restrizione della libertà, sanzioni pecuniarie e la confisca;
b) le Parti possono prevedere che l’autore del reato sarà sottoposto a misure di trattamento, di educazione, di post-cura, di riadattamento o di reinserimento sociale come misure complementari alla condanna o alla sanzione penale decretata per un reato determinato in conformità con il paragrafo 1 del presente articolo;
c) nonostante le disposizioni dei capoversi precedenti, in casi adeguati di reati di natura minore, le Parti possono in particolare prevedere in luogo di una condanna o di una sanzione penale, misure di educazione, di riadattamento o di reinserimento sociale, nonché, qualora l’autore del reato sia un tossicomane, misure di trattamento e di post-cura;
d) le Parti possono prevedere che misure di trattamento, di educazione e di post-cura, di riadattamento o di reinserimento sociale dell’autore del reato siano adottate, sia in sostituzione della condanna o della pena decretate per un reato determinato conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, sia in aggiunta ad essa.
5.Le Parti faranno in modo che i loro tribunali ed altre autorità competenti possano tener conto di circostanze di fatto che conferiscono una particolare gravità ai reati determinati in conformità con il paragrafo 1 del presente articolo, come:
a) la partecipazione al reato, da parte di un gruppo criminale organizzato al quale appartenga l’autore,
b) la partecipazione dell’autore del reato ad altre attività criminali organizzate a livello internazionale,
c) la partecipazione dell’autore del reato ad altre attività illegali facilitate dalla perpetrazione del reato,
d) l’uso della violenza o di armi da parte dell’autore del reato,
e) il fatto che l’autore del reato rivesta un incarico pubblico e che il reato sia collegato a detto incarico,
f) il fatto che vittima del reato sia un minore o che i minori siano utilizzati per commetterlo,
g) il fatto che il reato sia stato commesso in uno stabilimento penitenziario, in un istituto di insegnamento, in un centro di servizi sociali o nelle loro immediate vicinanze, o in altri luoghi dove gli scolari e gli studenti si riuniscono per attività educative, sportive o sociali,
h) nella misura cui ciò sia consentito dalla legislazione in tema di una Parte, le condanne precedenti, in particolare per analoghi reati, nel paese o all’estero.
6. Le Parti si sforzano di fare in modo che ogni potere giudiziario discrezionale conferito loro dalla legislazione interna e relativo all’azione penale intentata contro individui per reati determinati in conformità con il presente articolo venga esercitato in modo da valorizzare al massimo l’efficacia delle misure di individuazione e di repressione relative a detti reati tenendo debitamente conto della necessità di esercitare un effetto dissuasivo per quanto riguarda la loro esecuzione.
7. Le Parti si accertano che i loro tribunali o altre autorità competenti prendano in considerazione la gravità dei reati enumerati al paragrafo 1 del presente articolo nonché le circostanze di cui al paragrafo 5 del presente articolo qualora esse prevedano l’eventualità di una scarcerazione anticipata o sotto condizione di persone riconosciute colpevoli di tali reati.
8. Se del caso, ciascuna Parte determina nell’ambito della sua legislazione interna un periodo prolungato di prescrizione durante il quale possono essere intentate azioni legali per uno dei reati determinati in conformità con il paragrafo 1 del presente articolo. Questo periodo sarà più lungo qualora il presunto autore del reato si sia sottratto alla giustizia.
9. Ciascuna Parte adotta, in conformità con il proprio ordinamento giuridico adeguati provvedimenti affinché ogni persona accusata o riconosciuta colpevole di un reato determinato conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, che si trova sul suo territorio, assista allo svolgimento della procedura penale necessaria.
10. Ai fini della cooperazione tra le Parti in virtù della presente Convenzione ed in particolare della cooperazione in virtù degli articoli 5, 6, 7 e 9, i reati determinati conformemente al presente articolo non sono considerati come reati fiscali o politici né considerati come aventi moventi politici, senza pregiudizio per i limiti costituzionali ed il diritto interno fondamentale delle Parti.
11. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica il principio secondo il quale la determinazione dei reati che ne sono oggetto ed i mezzi giuridici di difesa relativi spettano esclusivamente alla legislazione interna di ciascuna Parte e che i reati sono perseguiti e puniti in conformità con tale legislazione.
Articolo 4
Giurisdizione
1.Ciascuna Parte:
a) adotta le misure necessarie per stabilire la propria giurisdizione per quanto riguarda i reati da essa determinati conformemente al paragrafo 1 dell’articolo 3 quando:
i) il reato sia stato commesso sul proprio territorio;
ii) il reato sia stato commesso a bordo di una nave battente la sua bandiera o di unaeromobile immatricolata, conformemente alla sua legislazione, nel momento in cui il reato sia stato commesso;
b) può adottare le misure necessarie per determinare la propria giurisdizione per quanto riguarda i reati che essa ha determinato conformemente al paragrafo 1 dell’articolo 3 quando:
i) il reato sia stato commesso da uno dei suoi cittadini o da una persona che risiede abitualmente sul suo territorio;
ii) il reato sia stato commesso a bordo di una nave contro la quale questa Parte è stata autorizzata a prendere adeguati provvedimenti in virtù dell’articolo 17, purché tale giurisdizione sia esercitata solo in base agli accordi o alle intese di cui ai paragrafi 4 e 98 di detto articolo;
iii) il reato sia compreso fra quelli determinati conformemente al capoverso c)
iv) del paragrafo 1 dell’articolo 3 e sia stato commesso fuori del suo territorio al fine dell’esecuzione all’interno del suo territorio di uno dei reati determinati conformemente al paragrafo 1 dell’articolo 3.
2.Ciascuna Parte:
a) adotta altresì le misure necessarie a determinare la sua giurisdizione per quanto riguarda i reati che essa ha stabilito conformemente al paragrafo 1 dell’articolo 3 quando il presunto autore del reato si trova nel suo territorio ed essa non lo estrada verso il territorio di un’altra Parte per il motivo che:
i) il reato è stato commesso sul suo territorio o a bordo di una nave che batte la sua bandiera o di un aeromobile immatricolato conformemente alla sua legislazione, nel momento in cui il reato è stato commesso,
ii) il reato è stato commesso da uno dei suoi cittadini;
b) può inoltre adottare i provvedimenti necessari per determinare la sua giurisdizione per quanto concerne i reati che essa ha stabilito conformemente al paragrafo 1 dell’articolo 3 quando il presunto autore del reato si trova sul suo territorio ed essa non lo estrada verso unaltra Parte.
3. La presente Convenzione non esclude l’esercizio di qualsiasi giurisdizione in materia penale stabilita da una Parte conformemente alla propria legislazione interna.
Articolo 5
Confisca
1.Ciascuna Parte adotta i provvedimenti che si rivelano necessari per consentire la confisca:
a) dei proventi ricavati da reati stabiliti conformemente al paragrafo 1 dell’articolo 3 o di beni il cui valore corrisponde a quello di tali proventi;
b) di sostanze stupefacenti e psicotrope, materiali ed attrezzature o altri strumenti utilizzati o destinati ad essere utilizzati in qualunque modo per i reati stabiliti conformemente al paragrafo 1 dell’articolo 3.
2. Ciascuna Parte adotta inoltre i provvedimenti che si rivelano necessari per permettere alle sue autorità competenti di identificare, individuare, congelare o sequestrare i proventi, i beni, gli strumenti oppure ogni altra cosa di cui al paragrafo 1 del presente articolo ai fini di una eventuale confisca.
3. Per poter applicare le misure previste al presente articolo, ciascuna Parte abilita i suoi tribunali o altre autorità competenti ad ordinare l’esibizione o il sequestro di documenti bancari, finanziari o commerciali. Le Parti non possono invocare il segreto bancario per rifiutare di dare effetto alle disposizioni del presente paragrafo.
4.A seguito di una domanda presentata in virtù del presente articolo da una Parte che abbia giurisdizione riguardo ad un reato determinati in conformità con il paragrafo 1 dell’articolo 3, la Parte sul cui territorio sono situati proventi, beni, strumenti od ogni altra cosa di cui al paragrafo 1 del presente articolo:
i) trasmette la domanda alle sue autorità competenti in vista di far pronunciare un ordine di confisca, e qualora detto ordine venga emanato, lo fa eseguire, oppure
ii) trasmette alle sue Autorità competenti affinché venga eseguito nei limiti della domanda l’ordine di confisca emesso dalla Parte richiedente in conformità al paragrafo 1 del presente articolo, per quanto riguarda proventi, beni, strumenti od ogni altra cosa di cui al paragrafo 1 che siano situati sul territorio della Parte richiesta.
b) A seguito di una domanda presentata in virtù del presente articolo da unaltra Parte che abbia giurisdizione riguardo ad un reato determinato conformemente al paragrafo 1 dell’articolo 3, la Parte richiesta prende provvedimenti per individuare, identificare, bloccare o sequestrare i proventi, i beni, gli strumenti od ogni altra cosa di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ai fini di un’eventuale confisca da adottare sia dalla Parte richiedente, sia a seguito di una domanda formulata in virtù dei capoverso a) del presente paragrafo, dalla Parte richiesta;
c) le decisioni di misure previste ai capoversi a) e b) del presente paragrafo sono adottate dalla Parte richiesta in conformità e nei limiti della sua legislazione interna e conformemente alle sue regole di procedura o ad ogni trattato, accordo o intesa bilaterale o multilaterale che la vincola alla Parte richiedente;
d) le disposizioni dei paragrafi da 6 a 19 dell’articolo 7 si applicano mutatis mutandis. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 10 dell’articolo 7, le domande effettuate in conformità con il presente articolo contengono le seguenti informazioni: i) In caso di domanda attinente al capoverso a) i) del presente paragrafo, una descrizione dei beni da confiscare ed una esposizione dei fatti sui quali si basa la Parte richiedente, che consenta alla Parte richiesta di far pronunciare un ordine di confisca ai sensi della sua legislazione interna; ii) In caso di domanda attinente al capoverso a) ii), una copia legalmente ammissibile dell’ordine di confisca emesso dalla Parte richiedente su cui la domanda si basa, un’esposizione dei fatti, nonché informazioni che indichino entro quali limiti si domanda di eseguire l’ordine; iii) in caso di domanda attinente al capoverso b), un’esposizione dei fatti sui quali si basa la Parte richiedente ed una descrizione delle misure richieste.
e) Ciascuna Parte comunica al Segretario generale il testo delle leggi e dei regolamenti che danno effetto al presente paragrafo nonché il testo di qualsiasi modifica successiva apportata a dette leggi e regolamenti;
f) se una Parte decide di subordinare l’adozione dei provvedimenti di cui ai capoversi a) e b) del presente paragrafo all’esistenza di un trattato in materia essa considera la presente Convenzione come una base pattizia necessaria e sufficiente;
g) le Parti si sforzeranno di concludere trattati, accordi o intese bilaterali e multilaterali al fine di rafforzare l’efficacia della cooperazione internazionale prevista dal presente articolo;
5. a) Ogni Parte che confisca proventi o beni in applicazione del paragrafo i o del paragrafo 4 del presente articolo, ne dispone conformemente alla sua legislazione interna ed alle sue procedure amministrative;
b) quando una Parte agisce su richiesta di un’altra Parte in applicazione del presente articolo, essa può prevedere in particolare di concludere accordi che contemplino: i) di versare il valore di detti proventi e beni, oppure i fondi provenienti dalla loro rendita, o una parte sostanziale del valore di detti proventi e beni ad organismi intergovernativi specializzati nella lotta contro il traffico illecito e l’abuso di sostanze stupefacenti e psicotrope; ii) di dividere con altre Parti, sistematicamente o caso per caso, tali proventi o tali beni, oppure i fondi provenienti dalla loro vendita, in conformità con la sua legislazione interna, le sue procedure amministrative e con gli accordi bilaterali o multi laterali stipulati a tal fine.
6. a) Se determinati proventi sono stati trasformati o convertiti in altri beni, detti beni possono essere oggetto delle misure
di cui al presente articolo in luogo ed in sostituzione di questi proventi;
b) se dei proventi sono stati frammisti a proventi acquisiti legalmente, tali beni, fatto salvo ogni potere di confisca o di blocco, possono essere confiscati fino a concorrenza del valore stimato dei proventi che vi sono frammisti;
c) i redditi ed altri benefici derivanti:
i) dai proventi,
ii) dai beni nei quali questi proventi sono stati trasformati o convertiti, oppure
iii) dai beni ai quali sono stati frammisti dei proventi, possono altresì essere oggetto delle misure di cui al presente articolo nella stessa maniera e nella stessa misura dei proventi.
7. Ciascuna Parte può prendere in considerazione l’ipotesi di invertire l’onere della prova per quanto concerne l’origine legale dei proventi presunti o di altri beni che possono essere oggetto di una confisca, nella misura in cui ciò sia conforme con i principi della sua legislazione interna e con la natura della procedura giudiziaria e di altre procedure.
8. L’interpretazione delle disposizioni del presente articolo non deve in alcun caso pregiudicare i diritti dei terzi in buona fede.
9. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica il principio secondo il quale le misure che ne sono oggetto sono determinate ed eseguite in conformità e nei limiti della legislazione interna di ciascuna Parte e secondo le disposizioni di detta legislazione.
Articolo 6
Estradizione
1. Il presente articolo si applica ai reati determinati dalle Parti conformemente al paragrafo 1 dell’articolo 3.
2. Ciascuno dei reati ai quali si applica il presente articolo è di pieno diritto incluso in ogni trattato di estradizione in vigore tra le Parti quale reato il cui autore può essere estradato. Le Parti s’impegnano ad includere tali reati quale reato il cui autore può essere estradato in ogni trattato di estradizione che stipuleranno fra loro.
3. Se una Parte che subordina l’estradizione all’esistenza di un trattato riceve una domanda di estradizione da una Parte con la quale non ha concluso un simile trattato, essa può considerare la presente Convenzione come la base legale dellestradizione per i reati cui si applica il presente articolo. Le Parti che necessitano di misure legislative dettagliate per poter utilizzare la presente Convenzione in quanto base legale dell’estradizione prenderanno in considerazione l’adozione di tali misure.
4. Le Parti che non subordinano l’estradizione all’esistenza di un trattato riconoscono tra di loro ai reati cui il presente articolo si applica, la natura di reato il cui autore può essere estradato.
5. L’estradizione è subordinata alle condizioni previste dal diritto della Parte richiesta o dai trattati di estradizione applicabili, compresi i motivi per i quali la Parte richiesta può rifiutare l’estradizione.
6. Nell’esaminare le domande ricevute in applicazione del presente articolo, lo Stato richiesto può rifiutarsi di giudicarle se le sue autorità giudiziarie o altre autorità competenti hanno ragioni fondate di pensare che l’estradizione agevolerebbe l’esercizio di procedimenti o l’imposizione di una sanzione penale contro persona a ragione della sua razza, della sua religione, della sua nazionalità o delle sue opinioni politiche, oppure recherebbe pregiudizio ad uno qualunque di questi motivi ad una persona chiamata in causa dalla domanda.
7. Le Parti si sforzano di accelerare le procedure di estradizione e di semplificare le esigenze probatorie per quanto concerne i reati cui si applica il presente articolo.
8. Fatte salve le disposizioni della sua legislazione interna e dei trattati di estradizione che essa ha stipulato, la Parte richiesta può, su richiesta della Parte richiedente e qualora ritenga che le circostanze lo giustifichino e che vi sia urgenza, porre in detenzione una persona presente sul suo territorio la cui estradizione è richiesta, oppure prendere nei suoi confronti ogni altra misura adeguata per assicurare la sua presenza durante la procedura di estradizione.
9. Senza pregiudizio per l’esercizio della sua giurisdizione penale determinata conformemente alla sua legislazione interna, una Parte sul cui territorio si trova il presunto autore di un reato deve:
a) se, per i motivi enunciati al capoverso a) del paragrafo 2 dell’articolo 4, essa non lo estrada per un reato determinato conformemente al paragrafo 1 dell’articolo 3, sottoporre il caso alle sue autorità competenti per l’esercizio dell’azione penale, a meno che non sia convenuto diversamente con la Parte richiedente;
b) se essa non lo estrada per tale reato e che ha determinato la propria giurisdizione per quanto riguarda tale reato conformemente al capoverso b) del paragrafo 2 dell’articolo 4, sottoporre il caso alle sue autorità competenti per l’esercizio dell’azione penale a meno che la Parte richiedente non domandi una diversa procedura per salvaguardare la sua legittima giurisdizione.
10. , Se l’estradizione domandata ai fini dell’esecuzione di una sentenza di condanna, è rifiutata in quanto la persona che è oggetto di tale domanda è un cittadino della Parte richiesta, questa, qualora la sua legislazione glielo consenta, e conformemente alle disposizioni di tale legislazione, su richiesta della Parte richiedente prenderà in considerazione di fare eseguire essa stessa la sentenza che è stata pronunciata conformemente alla legislazione della Parte richiedente, oppure il residuo di tale pena.
11. Le Parti si sforzeranno di stipulare accordi bilaterali e multilaterali per consentire l’estradizione o accrescerne l’efficacia.
12. Le Parti possono prevedere di concludere accordi bilaterali o multilaterali vertenti su questioni particolari o di natura generale, relative al trasferimento nel loro paese di persone condannate a pene di carcerazione o altre pene limitative della libertà per i reati cui il presente articolo si applica, affinché possano scontarvi il residuo della pena.
Articolo 7
Assistenza giudiziaria
1 Le Parti si prestano reciprocamente e nella più ampia misura possibile, in conformità con il presente articolo, l’assistenza giudiziaria per tutte le inchieste, azioni penali e procedure giudiziarie relative ai reati stabiliti conformemente al paragrafo 1 dell’articolo 3.
2.L’assistenza giudiziaria concessa in applicazione del presente articolo può essere richiesta per i seguenti fini:
a) raccogliere testimonianze o deposizioni
b) notificare atti giudiziari
c) effettuare perquisizioni e sequestri
d) esaminare oggetti e luoghi
e) fornire informazioni ed elementi di prova
f) fornire originali o copie autenticate di documenti e fascicoli pertinenti, comprese le documentazioni bancarie, finanziarie, societarie o commerciali
g) identificare o individuare proventi, beni, strumenti o altre cose ai fini probatori.
3. Le Parti possono prestarsi tra di loro ogni altra forma di assistenza giudiziaria consentita dalla legislazione interna della Parte richiesta.
4. Su richiesta, le Parti agevolano o incoraggiano nella misura compatibile con la loro legislazione e prassi interne, la presentazione o la messa a disposizione di persone, compresi i detenuti che accettano di fornire il loro contributo all’inchiesta o di partecipare alla procedura.
5. Le Parti non possono invocare il segreto bancario per rifiutare l’assistenza giudiziaria prevista al presente articolo.
6. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano in alcun modo gli obblighi derivanti da ogni altro trattato bilaterale o multilaterale che regoli o debba regolare, in tutto o in parte, l’assistenza giudiziaria in materia penale.
7. 1 paragrafi da 8 a 19 del presente articolo sono applicabili alle domande fatte conformemente al presente articolo se le Parti in questione non sono vincolate da un trattato di assistenza giudiziaria. Se queste Parti sono vincolate da un trattato di questo tipo, le disposizioni corrispondenti di tale trattato sono applicabili, a meno che le Parti non convengano di applicare in luogo di esse le disposizioni dei paragrafi da 8 a 19 del presente articolo.
8. Le Parti indicano un’autorità o, se del caso, delle autorità che hanno la responsabilità e la facoltà di rispondere alle domande di assistenza giudiziaria o di trasmetterle alle autorità competenti per l’esecuzione. L’autorità o le autorità designate a tal fine sono oggetto di una notifica inviata al Segretario Generale. La trasmissione delle domande di assistenza giudiziaria e di ogni comunicazione relativa avviene tra le autorità designate dalle Parti; s’intende che la presente disposizione non pregiudica il diritto di qualunque Parte di esigere che tali domande e comunicazioni le siano inviate per le vie diplomatiche e, nei casi urgenti, se le Parti ne convengono, tramite l’Organizzazione Internazionale di Polizia Criminale/ Interpol se ciò è possibile.
9. Le domande sono inviate per iscritto in una lingua accettabile per la Parte richiesta. La lingua o le lingue e accettabili per ciascuna Parte sono notificate al Segretario generale. In caso di urgenza e se le Parti ne convengono, le domande possono essere fatte verbalmente, ma dovranno essere immediatamente confermate per iscritto.
10. Le domande di assistenza giudiziaria debbono contenere le seguenti informazioni:
a) la designazione dell’autorità da cui proviene la domanda;
b) l’oggetto e la natura dell’inchiesta dell’azione penale o della procedura giudiziaria cui si riferisce la domanda, ed il nome e le funzioni dell’autorità procedente;
c) un riassunto dei fatti pertinenti, salvo per le domande inviate ai fini della notifica di atti giudiziari;
d) una descrizione dell’assistenza richiesta, nonché i dettagli di ogni procedura particolare che la Parte richiedente desidera vedere applicare;
d) qualora possibile, l’identità, l’indirizzo e la nazionalità di ogni persona interessata nonché
f) lo scopo per il quale la testimonianza, le informazioni o le misure sono richieste.
11 . La Parte richiesta può richiedere ulteriori informazioni qualora ciò le sembri necessario per eseguire la domanda conformemente alla sua legislazione interna o quando ciò può facilitare l’esecuzione della domanda.
12. Ogni domanda è conformemente eseguita alla legislazione della Parte richiesta e, nella misura in cui ciò non sia in contrasto con detta legislazione, e qualora ciò sia possibile, in conformità con le procedure specificate nella domanda.
13. La Parte richiedente non comunica né utilizza le informazioni o le testimonianze fornite dalla Parte richiesta per inchieste, azioni penali o procedure giudiziarie diverse da quelle indicate nella domanda, senza il consenso preliminare della Parte richiesta.
14. La Parte richiedente può esigere che la Parte richiesta mantenga il segreto sulla domanda e sul suo contenuto tranne che nella misura necessaria per procedere alla sua esecuzione. Se la Parte richiesta non può soddisfare a questa esigenza, essa ne informa immediatamente la Parte richiedente.
15. L’assistenza giudiziaria può essere rifiutata:
a) se la domanda non è fatta in conformità con le disposizioni del presente articolo;
b) se la Parte richiesta ritiene che l’esecuzione della domanda può pregiudicare la sua sovranità, la sua sicurezza, il suo ordine pubblico o altri interessi essenziali;
c) qualora la legislazione della Parte richiesta vieti alle sue autorità di adottare le misure richieste in caso di reato analogo che era stato in precedenza oggetto di un’inchiesta, di un’azione penale o di una procedura giudiziaria in virtù della loro giurisdizione;
d) qualora fosse contrario all’ordinamento giuridico della Parte richiesta, in materia di assistenza giudiziaria, di accettare la domanda.
16. Ogni rifiuto di assistenza giudiziaria deve essere motivato.
17. L’assistenza giudiziaria può essere differita dalla Parte richiesta per la ragione che essa intralcia un’inchiesta, un’azione penale o una procedura giudiziaria in corso. In tal caso la Parte richiesta consulta la Parte richiedente al fine di determinare se tale assistenza può ancora essere fornita alle condizioni reputate necessarie dalla Parte richiesta.
18. Un testimone, un esperto o un’altra persona che acconsente a depositare una testimonianza durante una procedura o a collaborare ad un’inchiesta, ad un’azione penale o ad una procedura giudiziaria sul territorio della Parte richiedente non sarà né perseguito, né detenuto, né punito, né sottoposto ad alcunaltra restrizione della sua libertà personale in detto territorio per atti, omissioni o condanne precedenti alla sua partenza dal territorio della Parte richiesta. Tale immunità cesserà quando il teste, l’esperto o detta persona, dopo aver avuto, per un periodo di 15 giorni consecutivi o per ogni altro periodo convenuto dalle Parti, a decorrere dalla data alla quale sono stati ufficialmente informati che la loro presenza non era più richiesta dalle autorità giudiziarie – la possibilità di abbandonare il territorio -, vi siano tuttavia rimasti volontariamente, oppure, avendolo lasciato, vi siano ritornati di loro spontanea volontà.
19. Le spese ordinarie sostenute per eseguire una domanda sono a carico della Parte richiesta a meno che non sia diversamente convenuto tra le Parti interessate. Qualora spese importanti o straordinarie siano o si rivelino ulteriormente necessarie per dare attuazione alla domanda, le Partì si consulteranno per fissare le condizioni in base alle quali la domanda sarà espletata nonché la maniera in cui le spese saranno prese a carico.
20. Le Parti prendono in considerazione, se del caso, la possibilità di concludere accordi o intese bilaterali o multilaterali conformi agli obiettivi delle disposizioni del presente articolo, che assolvano all’impegno di dare effetto pratico al presente articolo o di rafforzarne le disposizioni.
Articolo 8
Trasferimento dei procedimenti
Le Parti prenderanno in considerazione la possibilità di provvedere al trasferimento reciproco dei provvedimenti relativi ai reati determinati conformemente al paragrafo 1 dell’articolo 3, nei casi in cui il trasferimento sia necessario nell’interesse di una corretta amministrazione della giustizia.
Articolo 9
Altre forme di cooperazione e di formazione
I. Le Parti cooperano strettamente e conformemente con i loro rispettivi ordinamenti giuridici ed amministrativi, in vista di rafforzare l’efficacia dell’azione di individuazione e di repressione volta a porre fine all’esecuzione dei reati stabiliti conformemente al paragrafo 1 dell’articolo 3. In particolare, in base ad accordi o intese bilaterali o multilaterali:
a) esse stabiliscono e mantengono canali di comunicazione tra gli organismi ed i servizi nazionali competenti in vista di facilitare lo scambio sicuro e rapido di informazioni concernenti tutti gli aspetti dei reati determinati conformemente al paragrafo 1 dell’articolo 3, compresi, qualora le Parti interessate lo ritengano appropriato, i collegamenti di tale traffico con altre attività criminali;
b) esse cooperano tra di loro, nel caso di reati determinati conformemente al paragrafo 1 dell’articolo 3, di natura internazionale, mediante lo svolgimento di inchieste concernenti: i) l’identità, il luogo dove si trovano e le attività che esercitano persone sospettate dei reati determinati conformemente con il paragrafo 1 dell’articolo 3; ii) il movimento dei proventi e dei beni provenienti dalla perpetrazione di detti reati; iii) il movimento degli stupefacenti, sostanze psicotrope, e sostanze figuranti alla Tabella I ed alla Tabella II della presente Convenzione e gli strumenti utilizzati o destinati ad essere utilizzati nell’esecuzione di tali reati;
c) se del caso, e qualora ciò non sia contrario alla loro legislazione interna, esse creano, tenendo conto della necessità di proteggere la sicurezza delle persone e delle operazioni, squadre miste incaricate di attuare le disposizioni del presente paragrafo. Gli agenti di ogni Parte membri di tali squadre si conformano alle indicazioni delle autorità competenti della Parte sul di cui territorio l’operazione si svolge. In tutti questi casi, le Parti interessate vigilano affinché sia pienamente rispettata la sovranità della Parte sul cui territorio l’operazione si svolge;
d) esse forniscono, se del caso, le quantità ‘necessarie di sostanze a fini di analisi o di inchieste;
e) esse agevolano un efficace coordinamento tra i loro organismi e servizi competenti e favoriscono lo scambio di personale e di esperti, compreso il distaccamento di ufficiali di collegamento.
2.Nella misura in cui ciò è necessario, ciascuna Parte istituisce, sviluppa o migliora programmi di formazione specifici a favore deimembri dei suoi servizi di individuazione e di repressione e di altro personale, compresi gli agenti doganali incaricati della repressione dei reati stabiliti conformemente al paragrafo 1 dell’articolo 3. Questi programmi dovranno vertere in particolare sui seguenti punti:
a) i metodi utilizzati per individuare e reprimere i reati determinati conformemente al paragrafo 1 dell’articolo 3;
b) gli itinerari seguiti e le tecniche utilizzate dalle persone sospettate dei reati determinati conformemente al paragrafo 1 dell’articolo 3, in particolare negli Stati di transito e le misure di lotta appropriate;
c) il controllo dell’importazione e dell’esportazione degli stupefacenti, sostanze psicotrope e sostanze figuranti alla Tabella I ed alla Tabella II;
d) l’individuazione ed il controllo del movimento dei proventi e dei beni provenienti dall’esecuzione dei reati determinati conformemente al paragrafo i dell’articolo 3; e degli stupefacenti, sostanze psicotrope, sostanze figuranti alla Tabella I ed alla Tabella II e strumenti utilizzati o destinati ad essere utilizzati per commettere reati;
e) i metodi utilizzati per trasferire, dissimulare o contraffare questi proventi, beni e strumenti;
f) la raccolta di elementi di prova
g) le tecniche di controllo nelle zone franche e nei porti franchi;
h) le tecniche moderne di individuazione e di repressione.
3. Le Parti si prestano a vicenda assistenza per pianificare ed eseguire programmi di formazione e di ricerca che consentano loro di scambiare conoscenze specializzate nei settori di cui al paragrafo 2 del presente articolo ed a tal fine organizzano anche, se del caso, conferenze e seminari regionali ed internazionali per stimolare la cooperazione e consentire l’esame di problemi di interesse comune, compresi i problemi e necessità particolari degli Stati di transito.
Articolo l0
Cooperazione internazionale ed assistenza agli Stati di transito
I. Le Parti cooperano, direttamente o tramite le organizzazioni internazionali o regionali competenti in vista di aiutare e di appoggiare nella misura del possibile gli Stati di transito ed in particolare i paesi in via di sviluppo che necessitano di tale assistenza e di tale appoggio mediante programmi di cooperazione tecnica volti ad impedire il traffico ed altre attività connesse.
2. Le Parti possono decidere direttamente o tramite le organizzazioni internazionali o regionali competenti, di fornire un aiuto finanziario a tali Stati di transito per sviluppare e rafforzare le infrastrutture necessarie all’efficacia del controllo e della prevenzione del traffico illecito.
3. Le Parti possono concludere accordi o intese bilaterali o multilaterali per rafforzare l’efficacia della cooperazione internazionale prevista nel presente articolo e possono prevedere di concludere intese finanziarie al riguardo.
Articolo 11
Consegne controllate
1. Se i principi fondamentali dei loro ordinamenti giuridici interni lo consentono, le Parti prendono i provvedimenti necessari, tenendo conto delle loro possibilità, per consentire un adeguato ricorso alle consegne controllate a livello internazionale in base ad accordi o intese cui abbiano reciprocamente consentito allo scopo di identificare gli individui implicati in reati stabiliti conformemente al paragrafo 1 dell’articolo 3 e di intentare azioni legali contro di essi.
2. La decisione di ricorrere a consegne controllate viene adottata caso per caso e può, se necessario, tenere conto di accordi finanziari nonché di intese per quanto riguarda l’esercizio della loro giurisdizione dalle Parti interessate.
3. Le spedizioni illecite per le quali sia stato convenuto di controllare la consegna possono, con il consenso delle Parti interessate, essere intercettate ed autorizzate a proseguire il loro percorso, sia tali quali, sia dopo che le sostanze stupefacenti o le sostanze psicotrope vi siano state sottratte o sostituite in tutto o in parte da altri prodotti.
Articolo 12
Sostanze frequentemente utilizzate nella fabbricazione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope
I. Le Parti adottano le misure che esse ritengono appropriate per impedire lo storno di sostanze figuranti alla Tabella 1 ed alla Tabella Il ai fini della fabbricazione illecita di sostanze stupefacenti e psicotrope e cooperano tra di loro a questo fine.
2. Se una Parte o l’Organo sono in possesso di informazioni che, a loro avviso, necessitano che una sostanza venga iscritta nella Tabella I o nella Tabella II, esse inviano al Segretario Generale una notifica accompagnata da tutte le informazioni pertinenti che la completano. La procedura descritta ai paragrafi da 2 a 7 del presente articolo si applica anche quando una Parte o l’Organo sono in possesso di informazioni che giustificano la radiazione di una sostanza dalla Tabella I o dalla Tabella II, o il passaggio di una sostanza da una tabella all’altra.
TABELLA I
Acido lisergico Ergolamina
Efedrina Fenil-1 propanone-2
Ergometrina Pseudo-efedrina
I sali delle sostanze iscritte nella presente Tabella in tutti i casi in cui l’esistenza di questi sali è possibile.
TABELLA II
Acetone Anidride acetica
Acido antranilico Etere elilico
Acido fenilacetico Piperidina
I sali delle sostanze figuranti nella presente Tabella in tutti i casi in cui l’esistenza di questi sali è possibile.
3. Il Segretario Generale comunica tale notifica e tutte le informazioni che essa ritiene pertinenti alle Parti, alla Commissione e, se la notifica proviene da una Parte, all’Organo. Le Parti comunicano al Segretario Generale le loro osservazioni relative alla notifica, nonché ogni informazione complementare tale da poter aiutare l’Organo a procedere ad una valutazione e la Commissione a pronunciarsi.
4. Se l’Organo, tenendo conto dell’ampiezza, dell’importanza e ella diversità degli usi leciti della sostanza e dopo aver esaminato se sia possibile ed agevole utilizzare sostanze sostitutive sia per fini leciti sia per la fabbricazione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope, constata:
a) che la sostanza è frequentemente utilizzata nella fabbricazione illecita di una sostanza stupefacente o psicotropa, e
b) che la fabbricazione illecita di una sostanza stupefacente psicotropa, per via del loro volume e della loro ampiezza, crea gravi problemi di sanità pubblica o sociali, giustificando in tal modo un’azione a livello internazionale, comunica alla Commissione una valutazione della sostanza, dicando in particolare gli effetti probabili dell’iscrizione di detta sostanza alla Tabella i o alla Tabella Il sia per quanto riguarda gli usi leciti che la fabbricazione illecita e, se del caso, formula raccomandazioni sulle misure di controllo che sarebbero adeguate tenendo conto di tale valutazione.
5. La Commissione, tenendo conto delle osservazioni presente dalle Parti e delle osservazioni e raccomandazioni dell’Organo, la cui valutazione sarà determinante a livello scientifico, prendendo altresì debitamente in considerazione tutti gli altri fattori pertinenti, può decidere, a maggioranza di due terzi dei suoi membri, di iscrivere una sostanza alla Tabella I o alla Tabella 11.
6. Ogni decisione presa dalla Commissione in virtù del presente articolo è comunicata dal Segretario Generale a tutti gli Stati ed altri enti che sono Parti alla presente Convenzione o sono abilitati a diventarlo, e all’Organo. Essa prenderà pienamente effetto nei confronti di ciascuna Parte 180 giorni dopo la data della sua comunicazione.
7.a) Le decisioni prese dalla Commissione in virtù del presente articolo sono sottoposte al Consiglio per revisione se una Parte ne fa domanda nei 180 giorni successivi alla data della loro notifica. La domanda di revisione deve essere inviata al Segretario Generale accompagnata da tutte le informazioni pertinenti che la motivano;
b) il Segretario Generale comunica copia della domanda di revisione e delle informazioni pertinenti alla Commissione, all’Organo e a tutte le Parti, invitandole a presentare le loro osservazioni entro 60 giorni. Tutte le osservazioni ricevute sono comunicate al Consiglio per esame;
c) il Consiglio può confermare o annullare la decisione della
Commissione. La sua decisione è comunicata a tutti gli Stati ed altri enti che sono Parti alla presente Convenzione o sono abilitati a diventarlo, alla Commissione e all’Organo.
8.a) Fatto salvo il carattere generale delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo e delle disposizioni della Convenzione del 1961, della Convenzione del 1961 emendata e della Convenzione del 1971, le parti prendono le misure che ritengono appropriate per sorvegliare, sul loro territorio, la fabbricazione e la distribuzione di sostanze figuranti alla Tabella 1 ed alla Tabella II;
b) a tal fine le Parti possono:
i) sottoporre a sorveglianza tutte le persone ed imprese che praticano la fabbricazione e la distribuzione di dette sostanze; ii) sottoporre ad un regime di licenza gli stabilimenti ed i locali nei quali detta fabbricazione o distribuzione può aver luogo; iii) esigere che i titolari di una licenza ottengano un’autorizzazione per svolgere le operazioni summenzionate; v) impedire l’accumulo da parte dei fabbricanti e dei distributori di quantitativi di dette sostanze in eccedenza a quelli richiesti dal funzionamento normale della loro impresa e dalle correnti condizioni del mercato.
9. Per quanto riguarda le sostanze figuranti alla Tabella 1 ed alla Tabella 11, ciascuna Parte adotta le misure seguenti:
a) stabilisce e mantiene un sistema di sorveglianza dei commercio internazionale delle sostanze figuranti alla Tabella I ed alla Tabella Il al fine di agevolare l’individuazione delle operazioni sospette. Tali sistemi di sorveglianza debbono esser attuati in stretta collaborazione con i fabbricanti, importatori, esortatori, grossisti e dettaglianti, che segnalano alle autorità competenti gli ordinativi e le operazioni sospette;
b) prevede il sequestro di ogni sostanza figurante alla Tabella I ed alla Tabella II, qualora esistano prove sufficienti che essa è destinata a servire alla fabbricazione illecita di una sostanza stupefacente o psicotropa;
c) informa il più rapidamente possibile le autorità ed i servizi competenti delle Parti interessate qualora vi siano ragioni di ritenere che una sostanza figurante alla Tabella I o alla Tabella II è importata, esportata o inoltrata in transito in vista della fabbricazione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope, soprattutto fornendo a tali Autorità informazioni sulle modalità di pagamento utilizzate ed ogni altro elemento essenziale che è alla base della sua convinzione;
d) esige che gli invii in importazione ed esportazione siano correttamente contrassegnati e accompagnati dai documenti necessari. I documenti commerciali quali fatture, manifesti di carico, documenti doganali di trasporto ed altri documenti di spedizione devono indicare i nomi delle sostanze che sono oggetto dell’importazione o dell’esportazione, così come figurano alla Tabella 1 o alla Tabella 11, la quantità importata o esportata, nonché il nome e l’indirizzo dell’esportatore, dell’importatore e, quando è noto, quelli del destinatario;
e) fa in modo che i documenti di cui al capoverso d) del presente paragrafo siano conservati per almeno due anni e tenuti a disposizione per esame delle autorità competenti.
10. a) Oltre alle disposizioni del paragrafo 9, e su richiesta inviata al Segretario Generale dalla Parte interessata, ciascuna Parte del territorio dal quale una sostanza figurante alla Tabella 1 deve essere esportata, vigila affinché, prima dell’esportazione, le seguenti informazioni siano fornite dalle sue Autorità competenti alle Autorità competenti del paese importatore:
i) il nome e lindirizzo dellesportatore e dellimportatore e, quando è noto, quelli del destinatario;
ii) la designazione della sostanza così come figura nella Tabella I;
iii) la quantità della sostanza esportata;
iV) il luogo di entrata e la data di spedizioni previsti;
v) ogni altra informazione reciprocamente convenuta tra le Parti;
b) ogni Parte può adottare misure di controllo più rigorose o più severe di quelle previste al presente paragrafo, se, a suo giudizio, essa lo ritiene auspicabile o necessario.
11. Quando una Parte fornisce informazioni ad un’altra Parte conformemente con i paragrafi 9 e 10 del presente articolo, essa può esigere dalla Parte che le riceve che essa preservi la natura riservata di ogni segreto economico, industriale o commerciale o professionale, o procedimento commerciale che tali informazioni possono contenere.
12. Ciascuna Parte fornisce annualmente all’Organo nella forma e con le modalità da esso definite ed utilizzando i moduli che saranno forniti da quest’ultimo, informazioni su:
a) i quantitativi di sostanze figuranti alla Tabella 1 ed alla Tabella Il che sono stati sequestrati, e la loro origine se essa è nota;
b) ogni altra sostanza che non è iscritta nella Tabella 1 o nella Tabella II ma la cui fabbricazione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope sia stata riconosciuta e che la Parte considera come sufficientemente importante da essere portata all’attenzione dell’Organo;
c) i metodi di storno e di fabbricazione illecita.
13. L’Organo fa rapporto ogni anno alla Commissione sull’applicazione del presente articolo e la Commissione esamina periodicamente se la Tabella 1 e la Tabella II sono adeguate e pertinenti.
14. Le disposizioni del presente articolo non si applicano né ai preparati farmaceutici, né agli altri preparati contenenti sostanze figuranti alla Tabella I o alla Tabella Il e composti in modo tale che dette sostanze non possano essere facilmente utilizzate né estratte con mezzi di agevole applicazione.
Articolo 13
Materiali ed attrezzature
Le Parti adottano i provvedimenti che ritengono appropriati per prevenire il commercio e lo storno di materiali e di attrezzature in vista della produzione o della fabbricazione illecite di sostanze stupefacenti e psicotrope, e cooperano a tal fine.
Articolo 14
Misure volte ad eliminare la coltivazione illecita delle Piante
da cui si estraggono stupefacenti ed a sopprimere
la domanda illecita di sostanze stupefacenti e psicotrope
1. Le misure adottate dalle Parti in virtù della presente Convenzione non saranno meno rigorose delle disposizioni applicabili alla eliminazione della coltivazione illecita di piante contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope, ed alla eliminazione della domanda illecita di sostanze stupefacenti e psicotrope ai sensi delle disposizioni della Convenzione del 1961, della Convenzione del 1961 emendata e della Convenzione del 1971.
2. Ciascuna Parte adotta misure appropriate per impedire sul suo territorio la coltivazione illecita di piante contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope come il papavero da oppio, l’arbusto di coca e la pianta di cannabis, e per distruggere quelle che vi fossero illecitamente coltivate. Le misure adottate debbono rispettare i diritti fondamentali della uomo e tenere debitamente conto degli usi leciti tradizionali – quando tali usi sono attestati dalla storia – nonché della protezione dell’ambiente.
3. a) Le Parti possono cooperare per rendere più efficaci gli sforzi volti ad eliminare la coltivazione illecita. Tale cooperazione può all’occorrenza comportare il sostegno ad uno sviluppo rurale integrato finalizzato a coltivazioni di sostituzione economicamente redditizie. Prima di attuare tali programmi di sviluppo si dovrà tener conto di fattori come l’accesso al mercato, le risorse disponibili e la situazione socio economica. Le Parti possono convenire su altre misure appropriate di cooperazione;
b) le Parti facilitano altresì lo scambio dì informazioni scientifiche e tecniche e l’esecuzione di lavori di ricerca concernenti l’eliminazione delle coltivazioni illecite;
c) le Parti, quando hanno frontiere comuni, si sforzano di cooperare ai programmi di eliminazione della coltivazione illecita nelle loro rispettive zone di confine.
4. Le Parti adottano misure appropriate per eliminare o ridurre la domanda illecita di sostanze stupefacenti e psicotrope allo scopo di alleviare le sofferenze umane e di far scomparire gli incentivi finanziari al traffico illecito. Detti provvedimenti possono essere tra l’altro fondati sulle raccomandazioni dellorganizzazione delle Nazioni Unite, delle istituzioni specializzate delle Nazioni Unite come l’Organizzazione mondiale della sanità ed altre organizzazioni internazionali competenti, e sullo Schema Multidisciplinare completo adottato dalla Conferenza Internazionale sull’abuso e sul traffico illecito di droghe tenutasi nel 1987, nella misura in cui detto Schema concerne gli sforzi degli organismi governativi e non governativi, e l’iniziativa privata nel campo della prevenzione, del trattamento e della riabilitazione. Le Parti possono concludere accordi o intese bilaterali o multilaterali volte a sopprimere o a ridurre la domanda illecita di sostanze stupefacenti e psicotrope.
5. Le Parti possono anche adottare i provvedimenti necessari per la distruzione rapida o l’utilizzazione lecita degli stupefacenti, delle sostanze psicotrope e delle sostanze iscritte alla Tabella i ed alla Tabella II che sono state sequestrate o confiscate, e affinché i quantitativi necessari debitamente certificati di queste sostanze siano ammissibili come prova.
Articolo 15
Vettori commerciali
I. Le Parti adottano i provvedimenti appropriati per assicurare che i mezzi di trasporto utilizzati dai vettori commerciali non servano a commettere i reati determinati conformemente al paragrafo i dell’articolo 3; tali provvedimenti possono includere la conclusione di intese speciali con i vettori Commerciali.
2. Ciascuna Parte esige dai trasportatori commerciali che essi adottino ragionevoli precauzioni per impedire che i loro mezzi di trasporto servano a commettere i reati determinati conformemente al paragrafo 1 dell’articolo 3. Tali precauzioni possono comprendere:
a) se il vettore commerciale ha la sua principale sede di affari sul territorio di detta Parte:
i) l’addestramento del personale al fine di identificare le spedizioni o le persone sospette; ii) lo sviluppo del senso dell’integrità nel personale;
b) se il vettore commerciale opera sul territorio di questa Parte:
i) la presentazione in anticipo dei manifesti di carico quando ciò sia possibile;
ii) l’uso, per i contenitori, di sigilli inviolabili chiaramente identificabili;
iii) la segnalazione alle autorità competenti, quanto prima, di ogni circostanza sospetta che possa essere collegata alla perpetrazione dei reati determinati conformemente al paragrafo 1 dell’articolo 3.
3. Ciascuna Parte vigila affinché, nei punti di entrata e di uscita e nelle altre zone di controllo doganale, i vettori commerciali e le Autorità competenti cooperino allo scopo di impedire l’accesso non autorizzato ai mezzi di trasporto ed ai carichi e di applicare le opportune misure di sicurezza.
Articolo 16
Documenti commerciali ed etichettatura delle esportazioni
1. Ciascuna Parte esige che le spedizioni lecite di sostanze stupefacenti e psicotrope destinate all’esportazione siano accompagnate dei documenti necessari. Non solo le spedizioni devono soddisfare le disposizioni in materia di documentazione enunciate all’articolo 31 della Convenzione del 1961, all’articolo 31 della Convenzione del 1961 emendata ed all’articolo 12 della Convenzione dei 1971, ma i documenti commerciali come fatture, manifesti di carico, documenti doganali, di trasporto ed altri documenti di spedizione debbono indicare i nomi delle sostanze stupefacenti e psicotrope che sono oggetto dell’esportazione, così come figurano nelle rispettive tabelle della Convenzione del 1961, della Convenzione del 1961 emendata e della Convenzione del 1971, il quantitativo esportato nonché il nome e l’indirizzo dell’esportatore, dell’importatore e quelli del destinatario se è conosciuto.
2. Ciascuna Parte esige che le spedizioni di sostanze stupefacenti e psicotrope destinate all’esportazione non siano etichettate in maniera scorretta.
Articolo 17
Traffico illecito via mare
1. Le Parti cooperano, nella maggior misura possibile, allo scopo di porre fine al traffico illecito via mare in conformità con il diritto internazionale del mare.
2. Una Parte che ha motivi ragionevoli di sospettare che una nave che batte la sua bandiera o che non inalbera alcuna bandiera, o che non riporta alcuna immatricolazione, pratichi il traffico illecito, può domandare alle altre Parti di aiutarla a porre fine a tale utilizzazione. Le Parti così richieste forniscono tale assistenza compatibilmente con i mezzi di cui dispongono.
3. Una Parte che ha motivi ragionevoli di sospettare che una nave che esercita la libertà di navigazione conformemente al diritto internazionale e che batte la bandiera o reca l’immatricolazione di un’altra Parte, pratichi un traffico illecito, può notificarla allo Stato di bandiera, domandare conferma dell’immatricolazione e se questa è confermata, chiedere lautorizzazione allo Stato di bandiera di prendere misure opportune nei confronti di questa nave.
4. Conformemente alle disposizioni del paragrafo 3, ai trattati in vigore tra di loro o ad ogni altro accordo o intesa conclusa altrimenti tra queste Parti, lo Stato di bandiera può autorizzare tra l’altro lo Stato richiedente a:
a) fermare la nave in alto mare per ispezionarla; b) visitare la nave;
c) se sono scoperte prove attestanti la partecipazione ad un traffico illecito, prendere gli opportuni provvedimenti nei confronti della nave, delle perso
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