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Decreto Ministeriale 6 agosto 1996 (in Gazz. Uff., 13 agosto, n.189). — Determinazione, ai sensi dell’art. 15, comma 3, della legge7 marzo 1996, n. 108, dei requisiti patrimoniali dei fondi specialiantiusura dei Confidi e dei req

di Redazione

Decreto Ministeriale 6 agosto 1996 (in Gazz. Uff., 13 agosto, n.
189). — Determinazione, ai sensi dell’art. 15, comma 3, della legge
7 marzo 1996, n. 108, dei requisiti patrimoniali dei fondi speciali
antiusura dei Confidi e dei requisiti di onorabilità e
professionalità degli esponenti dei fondi medesimi.

Il Ministro del tesoro:

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante > ed in particolare l’art. 15, comma 1, con il quale
viene istituito presso il Ministero del tesoro il > che dovrà essere utilizzato,
tra l’altro, per l’erogazione di contributi a favore di fondi
speciali costituiti dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva
fidi denominati >, istituiti dalle associazioni di
categoria imprenditoriali e dagli ordini professionali, per la
prevenzione del fenomeno dell’usura; Visto l’art. 15, comma 3, della
citata legge che stabilisce che il Ministro del tesoro, sentito il
Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, determina
con decreto i requisiti patrimoniali dei fondi speciali antiusura di
cui all’art. 15, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, ed i
requisiti di onorabilità e di professionalità degli esponenti dei
fondi medesimi; Considerata la necessità di provvedere in merito;
Sentito il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato;

Art. 1.

Requisito patrimoniale.

Il livello minimo del fondo speciale antiusura, di cui all’art. 15,
comma 2, lettera a), della legge 7 marzo 1996, n. 108, è fissato in
L. 20.000.000.

Art. 2.

Requisiti di onorabilità.

Le cariche esponenziali con poteri di amministrazione, direzione o
controllo del fondo speciale antiusura non possono essere ricoperte
da coloro che:

1) si trovino in stato di interdizione legale ovvero di
interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone
giuridiche e delle imprese;
2) siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte ai
sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio
1965, n. 575, così come successivamente modificate e integrate, salvi
gli effetti della riabilitazione;
3) siano stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli
effetti della riabilitazione:

a) a pena detentiva per uno dei reati previsti nel regio
decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni ed
integrazioni;
b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI
del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n.
267;
c) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un
delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica,
contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia
pubblica ovvero per un delitto in materia valutaria e tributaria;
d) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un
qualunque delitto non colposo.

Art. 3.

Requisiti di professionalità.

La carica di rappresentante legale del fondo speciale antiusura,
nonchè le cariche di presidente e vice presidente dell’organo
collegiale comunque denominato previsto dagli statuti dei consorzi e
delle cooperative di garanzia collettiva fidi, tra le cui competenze
rientri l’amministrazione, direzione o controllo del fondo stesso,
devono essere ricoperte da soggetti che abbiano maturato una adeguata
esperienza per uno o più periodi, complessivamente non inferiori a
due anni, mediante esercizio di attività professionale in consorzi o
in cooperative di garanzia collettiva fidi o comunque presso
istituzioni economico-finanziarie, ovvero di insegnamento in materie
attinenti al settore giuridico, economico e finanziario.

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