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Decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455 (inGazz. Uff., 3 dicembre, n. 284). – Regolamento recante normeconcernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richiesteestorsive e dell’usura, ai sensi dell’a

di Redazione

Decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455 (in
Gazz. Uff., 3 dicembre, n. 284). – Regolamento recante norme
concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste
estorsive e dell’usura, ai sensi dell’art. 21 della legge 23 febbraio
1999, n. 44.

Il Presidente della Repubblica:
Visto l’art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge
23 febbraio 1999, n. 44, ed in particolare l’art. 21, comma 1; Visto
l’art. 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108; Visto l’art. 20, comma 1,
della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto l’art. 1 della legge 8 marzo
1999, n. 50, ed in particolare l’allegato 1, punti 56 e 57; Visto
l’art. 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la
preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 25 giugno 1999; Udito il parere del Consiglio di Stato
espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi
nell’adunanza del 5 luglio 1999; Ritenuto di doversi discostare dal
suddetto parere per quanto concerne, in particolare, la disposizione
di cui al comma 4 dell’art. 19, tenuto conto delle obiettive
difficoltà di comprensione degli aspetti di diritto transitorio
connessi alla successione della legge n. 44/1999 alle precedenti
fonti regolatrici della materia e della correlata esigenza di non
precludere, in presenza delle suddette difficoltà ed avuto riguardo
alla natura solidaristica delle provvidenze di cui trattasi, la
possibilità di fare domanda per la loro concessione tramite la
previsione della remissione in termini per i casi indicati nella
citata disposizione, avvalendosi della facoltà di semplificazione di
cui all’art. 1 della legge n. 50/1999; Acquisito il parere delle
competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica espresso rispettivamente nelle sedute del 29
luglio 1999 e del 28 luglio 1999; Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 4 agosto 1999;
Sulla proposta del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri
di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e dell’industria, del commercio e
dell’artigianato;
Emana il seguente regolamento:

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Definizioni.

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
a) per >, la legge 23 febbraio 1999, n. 44, recante
>;
b) per >, il Comitato di solidarietà per le vittime
dell’estorsione e dell’usura previsto dall’art. 19 della legge;
c) per >, il commissario per il coordinamento delle
iniziative antiracket ed antiusura di cui all’art. 19, comma 1, della
legge;
d) per >, il Fondo di solidarietà per le vittime delle
richieste estorsive e dell’usura, di cui all’art. 4 del presente
regolamento;
e) per >, la Concessionaria di servizi assicurativi
pubblici S.p.a., costituita in base al programma di riordino delle
partecipazioni dello Stato approvato ai sensi dell’art. 16 del
decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla legge 8 agosto
1992, n. 359;
f) per >, la somma di denaro corrisposta a titolo
di contributo al ristoro del danno subito da soggetti danneggiati da
attività estorsive previsto dalla legge;
g) per >, il mutuo senza interessi a favore delle vittime
dell’usura previsto dall’art. 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108.

Art. 2.

Composizione, funzionamento e compiti del Comitato.

1. Il Comitato, composto secondo le modalità stabilite dall’art. 19
della legge e costituito con decreto del Ministro dell’interno, è
presieduto e convocato dal commissario, con le modalità stabilite
dallo stesso Comitato. Di ciascuna seduta è redatto apposito processo
verbale, nel quale il voto contrario dei componenti dissenzienti è
riportato nominativamente solo su loro espressa richiesta.
2. Per ciascuno dei rappresentanti indicati dall’art. 19, comma 1,
lettere a), b), c) e d), della legge, si provvede alla nomina di un
supplente.
3. Ai fini della regolare costituzione delle sedute del Comitato è
richiesta la presenza di almeno uno dei rappresentanti di cui alle
lettere a) e b) dell’art. 19 della legge e di almeno quattro dei
membri previsti dalle lettere c) e d) dello stesso articolo.
4. Ai fini di cui all’art. 19, comma 1, lettera d) della legge, per
associazioni s’intendono le associazioni ed organizzazioni iscritte
nell’apposito elenco di cui all’art. 13, comma 2, della legge.
5. Le deliberazioni del Comitato sono assunte con la maggioranza
assoluta dei componenti aventi diritto al voto.
6. Alle sedute del Comitato partecipano due funzionari dell’ufficio
di cui all’art. 3 con compiti di supporto tecnico e di
verbalizzazione.
7. Oltre i compiti previsti dai successivi articoli il Comitato
approva, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione
sull’attività svolta nell’anno precedente con particolare riferimento
alle domande non definite, indicandone i motivi, e alle principali
questioni interpretative ed applicative delle disposizioni normative
concernenti la concessione della elargizione o del mutuo comprensiva
di eventuali proposte di modifica delle stesse. La relazione è
trasmessa dal commissario al Ministro dell’interno, unitamente alla
relazione sulla gestione del fondo di cui all’art. 5, comma 3,
lettera e).

Art. 3.

Ufficio di supporto del Comitato.

1. I compiti di assistenza tecnica e supporto del Comitato, nonchè
di gestione del rapporto con la CONSAP di cui all’art. 21, comma 1,
lettera d), della legge sono attribuiti ad un ufficio della Direzione
generale dei servizi civili del Ministero dell’interno.

Art. 4.

Individuazione del capitolo di spesa.

1. I fondi di cui all’art. 18, comma 1, della legge e di cui
all’art. 14, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, sono
unificati in un fondo denominato >, costituito presso
il Ministero dell’interno.
2. Le somme che alimentano il Fondo di solidarietà per le vittime
delle richieste estorsive ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge
e quelle che alimentano il Fondo di solidarietà per le vittime
dell’usura ai sensi dell’art. 14, comma 11, della legge 7 marzo 1996,
n. 108, confluiscono nel fondo di cui al comma 1 del presente
articolo e sono iscritte nel competente capitolo contenuto nell’unità
previsionale di base 5.1.2.4 dello stato di previsione della spesa
del Ministero dell’interno, previa riassegnazione, con uno o più
decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, per la parte versata nello stato di previsione
dell’entrata.
3. Le predette somme sono messe a disposizione della CONSAP con le
modalità e i tempi che verranno determinati nella concessione
prevista dal successivo art. 5.

Art. 5.

Rapporto concessorio con la CONSAP.

1. Con decreto del Ministro dell’interno (seguono alcune parole non
ammesse al > della Corte dei conti), è approvata la
concessione per la gestione del fondo da parte della CONSAP. La
concessione ha la durata di tre anni ed è rinnovata, alla scadenza,
per un eguale periodo, con le stesse modalità.
2. La concessione di cui al comma 1 si uniforma al principio di
affidare alla CONSAP, quale concessionaria, l’esecuzione dei decreti
adottati dal commissario ai sensi dell’art. 15, la gestione di cassa
e patrimoniale del fondo, la conservazione della sua integrità, anche
attraverso il controllo dell’effettiva destinazione agli scopi
indicati dalla legge delle somme erogate a titolo di elargizione o di
mutuo, la liquidazione delle spese relative alle attività di
informazione per garantire l’effettiva fruizione dei benefici da
parte delle vittime, nonchè al principio di garantire la verifica
periodica, da parte dell’Amministrazione concedente, della
corrispondenza della gestione del fondo alle finalità indicate dalle
leggi istitutive.
3. Ai fini di cui al comma 2 la concessione definisce, tra l’altro,
le modalità di esercizio concernenti:
a) l’erogazione dell’elargizione, la stipula dei contratti di
mutuo, la liquidazione, anche tramite apposite convenzioni con le
banche, delle somme concesse a mutuo, la riscossione e il recupero
delle relative rate di ammortamento assicurando in ogni caso il
rispetto della natura gratuita e delle finalità del mutuo, dei
divieti stabiliti dall’art. 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e
dell’ordine di pagamento dei creditori indicato nel piano di
investimento e di utilizzo presentato dal richiedente il mutuo ai
sensi dello stesso art. 14, comma 5;
b) la ripetizione, nei casi di revoca, delle somme erogate nonchè
l’esercizio del diritto di surroga previsto dall’art. 14, comma 2,
secondo periodo, della legge 7 marzo 1996, n. 108;
c) la verifica della documentazione prodotta dall’interessato a
norma dell’art. 15, commi 2 e 3, della legge, ai fini della proposta
al Comitato delle deliberazioni di revoca o di sospensione, in via
cautelare, dei pagamenti dei ratei successivi al primo;
d) la previsione dell’ammontare complessivo delle somme da
destinare al sostenimento delle spese di gestione ordinaria, nonchè
sulla base degli elementi forniti dal commissario, ai compensi da
corrispondere per le prestazioni professionali di cui all’art. 11,
comma 2, nonchè, alle spese per le attività di informazione, nei
limiti di cui all’art. 6, comma 4;
e) la presentazione al commissario del rendiconto annuale,
approvato dal consiglio di amministrazione della concessionaria,
accompagnato dalla situazione patrimoniale del fondo e da una
relazione sulla attività svolta.
4. La concessione stabilisce, altresì, le modalità di
accreditamento alla CONSAP delle somme che alimentano il fondo,
nonchè i termini e le modalità con i quali il commissario provvede
all’approvazione della previsione delle somme da destinare
all’erogazione dei benefici ed alle altre finalità indicate nel comma
3, lettera d), del presente articolo.

Art. 6.

Attività di informazione.

1. Il commissario predispone un programma di informazione sui danni
sociali provocati dai fenomeni dell’estorsione e dell’usura e sulla
gravità dei loro riflessi sull’economia e finalizzato a promuovere la
massima conoscenza delle misure di sostegno e di assistenza, previste
dalla normativa vigente, in favore delle vittime dei relativi reati.
2. Le campagne d’informazione possono consistere nella
pubblicazione sugli organi di stampa e nella diffusione audiovisiva
di messaggi in ambito nazionale e locale, nella realizzazione di
materiale informativo da destinare alle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, alle organizzazioni
rappresentative delle categorie imprenditoriali, commerciali ed
artigianali e agli ordini professionali, nonchè in ogni ulteriore
forma di informazione e divulgazione.
3. Le campagne d’informazione sono realizzate dal commissario,
d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento
per l’informazione e l’editoria.
4. Le spese necessarie per la realizzazione delle campagne di
informazione previste dal presente articolo, per la parte in cui sono
poste a carico del fondo, sono liquidate dalla CONSAP.

Titolo II
DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI

Art. 7.

Termine di presentazione della domanda.

1. La domanda per la concessione dell’elargizione è presentata,
salvo quanto previsto dall’art. 13, commi 4 e 5, della legge, a pena
di decadenza, entro il termine di centoventi giorni dalla data della
denuncia ovvero dalla data in cui l’interessato ha conoscenza che
dalle indagini preliminari sono emersi elementi atti a far ritenere
che l’evento lesivo consegue a un delitto commesso per finalità
estorsive.
2. Per la concessione del mutuo il termine per la presentazione
della domanda è di centottanta giorni a decorrere dalla data della
denuncia ovvero dalla data in cui l’interessato ha conoscenza
dell’inizio delle indagini.

Art. 8.

Presentazione della domanda.

1. Le domande di cui all’art. 7 sono presentate o inviate con plico
raccomandato con avviso di ricevimento dai soggetti di cui agli
articoli 3, 6, 7, 8 e 13 della legge o da quelli di cui all’art. 14,
comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, al prefetto della
provincia nella quale si è verificato l’evento lesivo ovvero si è
consumato il delitto.
2. La data di presentazione o di spedizione delle domande è
immediatamente comunicata dal prefetto al Comitato, unitamente alle
generalità del richiedente ed al tipo di beneficio richiesto, ai fini
della loro annotazione, in ordine cronologico, in un apposito elenco
informatico tenuto dall’ufficio di cui all’art. 3.

Art. 9.

Contenuto e documentazione della domanda di elargizione.

1. La domanda, sottoscritta dal presentatore, per la concessione
dell’elargizione contiene:
a) la dichiarazione di essere vittima di richieste estorsive ai
sensi dell’art. 3 o dell’art. 6 della legge, fatto salvo quanto
previsto dal comma 6 del presente articolo;
b) l’indicazione della data della denuncia del delitto da cui è
conseguito l’evento lesivo o delle richieste estorsive ovvero della
data in cui l’interessato ha avuto conoscenza di quanto indicato
dall’art. 7, comma 1;
c) la dichiarazione di non aver aderito alle richieste estorsive
o di aver cessato di aderire, specificandone la data, alle predette
richieste;
d) la dichiarazione di non versare in alcuna delle situazioni
ostative di cui all’art. 4, comma 1, lettere b) e c), della legge, di
aver riferito all’autorità giudiziaria o di polizia tutti i
particolari dei quali si abbia conoscenza, ovvero che ricorrono le
condizioni di cui all’art. 4, comma 2, della legge;
e) l’indicazione dell’ammontare del danno subito e dei fatti e
circostanze da cui si desuma il relativo nesso di causalità con il
delitto o con situazioni di intimidazione ambientale, aventi finalità
estorsive;
f) nei casi in cui nella quantificazione del danno siano
dichiarati mancati guadagni, l’indicazione della situazione
reddituale e fiscale dell’interessato relativa ai due anni precedenti
l’evento lesivo ovvero, se si tratta di danno conseguente a
intimidazione ambientale, precedenti le richieste estorsive; tale
indicazione, se l’attività è più recente, è riferita alla data
d’inizio dell’attività;
g) la previsione della destinazione dell’elargizione richiesta;
h) l’indicazione della somma di danaro eventualmente richiesta a
titolo di provvisionale;
i) la dichiarazione circa l’eventuale presentazione di istanza
per l’accesso ai benefici previsti dalla legge 20 ottobre 1990, n.
302 e successive modificazioni ed integrazioni, specificando se, per
lo stesso evento lesivo, siano state ricevute provvidenze conferibili
in applicazione della predetta o di altra legge, indicandone il
relativo ammontare.
2. Alla domanda è allegata la seguente documentazione:
a) in caso di copertura assicurativa, copia delle polizze
assicurative sottoscritte dall’interessato o di cui comunque il
medesimo sia beneficiario,
b) in caso di lesioni personali, certificazione medica attestante
le lesioni subite dalla persona in conseguenza dell’evento lesivo;
c) in caso di danni per mancati guadagni subiti da persona fisica
o da società, rispettivamente copia della documentazione fiscale
ovvero copia dei bilanci relativi ai due anni precedenti l’evento
lesivo o le richieste estorsive; tale indicazione, se l’attività è
più recente, è riferita alla data d’inizio dell’attività;
d) in caso di richiesta di provvisionale, ogni documento atto a
comprovare i motivi della richiesta;
e) la dichiarazione di consenso dell’interessato, in caso di
domanda presentata dal Consiglio nazionale del relativo ordine
professionale o da una delle associazioni nazionali di categoria
rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro
ovvero da una delle altre associazioni ed organizzazioni di cui
all’art. 13, comma 2, della legge.
3. Nei casi previsti dall’art. 6 della legge, la domanda contiene,
altresì, la dichiarazione dell’interessato di ritenere che il danno
conseguente al delitto o a situazioni di intimidazione ambientale è
stato cagionato per il raggiungimento delle finalità indicate
dall’art. 6, comma 1, lettere a) e b), della legge.
4. Sono predisposti dalle prefetture, d’intesa con il commissario,
e disponibili presso l’ufficio relazioni con il pubblico, appositi
formulari per la compilazione della domanda. Qualora la domanda
risulti comunque incompleta, il prefetto, entro il termine da lui
indicato, invita l’interessato a fornire le necessarie integrazioni.
5. Nei casi in cui il prefetto ritenga che la domanda sia
irricevibile o improcedibile ne informa tempestivamente il Comitato
ai fini delle conseguenti determinazioni.
6. La dichiarazione di cui al comma 1, lettera a), è riferita al
soggetto deceduto, per le domande presentate ai sensi dell’art. 8
della legge, e al soggetto vittima dell’estorsione, per le domande
presentate ai sensi dell’art. 7 della legge.
7. Nei casi di richiesta dell’elargizione ai sensi dell’art. 8
della legge le dichiarazioni del comma 1, lettere c), d) ed h), sono
riferite anche al soggetto deceduto in conseguenza dei delitti di cui
agli articoli 3, 6 e 7 della legge.

Art. 10.

Contenuto e documentazione della domanda di mutuo.

1. La domanda per la concessione del mutuo, sottoscritta dal
presentatore, contiene:
a) la dichiarazione dell’interessato di essere vittima del reato
d’usura;
b) l’indicazione della data della denuncia del delitto di usura
ovvero della data in cui l’interessato ha avuto conoscenza di quanto
indicato dall’art. 7, comma 2;
c) la dichiarazione di non versare in alcuna delle situazioni
ostative di cui all’art. 4, comma 1, lettere b) e c), della legge, e
di aver riferito all’autorità giudiziaria tutti i particolari dei
quali si abbia conoscenza;
d) l’indicazione dell’ammontare del danno subito per effetto
degli interessi e degli altri vantaggi usurari corrisposti e
dell’eventuale maggior danno consistente in perdite o mancati
guadagni derivanti dalle caratteristiche del prestito usurario, dalle
sue modalità di riscossione ovvero dalla sua riferibilità ad
organizzazioni criminali;
e) l’indicazione della somma di denaro richiesta a mutuo, dei
tempi di restituzione e delle modalità di erogazione della stessa;
f) l’indicazione della somma di danaro eventualmente richiesta a
titolo di provvisionale, con la specificazione dei motivi
dell’urgenza.
2. Alla domanda è allegata la seguente documentazione:
a) ogni documento atto a comprovare l’entità del danno subito;
b) un piano di investimento e utilizzo delle somme richieste che
risponda alla finalità di reinserimento della vittima del delitto di
usura nell’economia legale;
c) in caso di richiesta di provvisionale, ogni documentazione
atta a comprovare i motivi dell’urgenza.
3. Si applicano le disposizioni dell’art. 9, commi 4 e 5.

Art. 11.

Istruttoria della domanda.

1. Il prefetto acquisisce gli elementi istruttori necessari anche
attraverso gli organi di polizia e può avvalersi della facoltà di
richiedere all’autorità giudiziaria competente copia della
documentazione di cui all’art. 17, comma 3, della legge, alle
condizioni e nei limiti ivi indicati. Qualora siano in corso le
indagini preliminari, il prefetto chiede immediatamente il parere del
pubblico ministero compente.
2. Ai fini dell’accertamento dell’ammontare del danno subito, il
prefetto può avvalersi, altresì, della collaborazione e del supporto
di funzionari tecnici di amministrazioni o enti pubblici ovvero,
valutatane la necessità d’intesa con il commissario, di consulenti
scelti fra gli iscritti nell’albo dei consulenti tecnici di cui
all’art. 13 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura
civile. Il relativo compenso è posto a carico del fondo, in ragione
dell’oggetto della domanda, ed è liquidato dalla CONSAP in base alle
disposizioni valevoli per i consulenti tecnici nel processo civile.
3. Il prefetto, sulla base delle risultanze istruttorie, ivi
comprese quelle relative all’accertamento sanitario di cui all’art.
12, invia al Comitato, entro il termine di sessanta giorni dalla data
di presentazione o di ricevimento della domanda, un dettagliato
rapporto sulla sussistenza dei presupposti e delle condizioni per la
concessione dell’elargizione e del mutuo nonchè sull’entità del danno
subito, comprensivo del parere del pubblico ministero, ove espresso.
Nei casi di particolare complessità dell’istruttoria, il termine è
prorogato di trenta giorni.
4. Nei casi di richiesta di provvisionale di elargizione o di mutuo
il prefetto invia un rapporto iniziale entro trenta giorni dal
ricevimento della domanda ai sensi dell’art. 17, comma 2, della
legge.

Art. 12.

Accertamento sanitario.

1. Nei casi di lesioni personali o di decesso, ai fini
dell’accertamento del nesso di causalità tra il fatto delittuoso e
l’evento lesivo, della percentuale di invalidità riportata e della
diminuzione della capacità lavorativa, si applicano le disposizioni
della legge 20 ottobre 1990, n. 302 e successive modificazioni ed
integrazioni.
2. Il prefetto, ai fini dell’accertamento indicato al comma 1,
richiede immediatamente il giudizio sanitario della commissione
medica ospedaliera di cui all’art. 165 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 e successive
modificazioni, trasmettendo la documentazione necessaria.
3. La commissione medica ospedaliera esprime il proprio giudizio
entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della
richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il prefetto si rivolge
ad altri soggetti pubblici dotati di qualificazione ed adeguata
capacità tecnica, quali le strutture del Servizio sanitario
nazionale, ovvero ad istituti universitari, che si pronunciano entro
venti giorni dalla richiesta.
4. La valutazione della commissione medica ospedaliera non è
richiesta in caso di decesso, quando il nesso di causalità risulti di
immediata evidenza. La medesima valutazione non è, altresì, richiesta
qualora il prefetto ritenga, sulla base degli elementi istruttori
acquisiti, che sia da escludere la natura estorsiva del fatto.

Art. 13.

Deliberazione sulla domanda.

1. Il Comitato, entro trenta giorni dal ricevimento degli elementi
istruttori e del rapporto del prefetto, delibera sulla domanda di
concessione dell’elargizione o del mutuo.
2. Il termine di cui al comma 1 è prorogato di trenta giorni nei
casi in cui il Comitato ritenga di procedere direttamente ad
ulteriori atti istruttori o di richiederli al prefetto.
3. Il Comitato delibera, altresì, sulla richiesta di riesame di cui
all’art. 14, comma 2, della legge, entro trenta giorni dal relativo
ricevimento. Si applica la disposizione di cui al comma 2.

Art. 14.

Provvisionale.

1. Il Comitato delibera sulla richiesta della provvisionale in modo
da consentire il rispetto del termine indicato dall’art. 17, comma 2,
della legge.
2. Nei casi di richiesta della provvisionale di cui all’art. 10,
comma 1, lettera f), si applicano le disposizioni dell’art. 17 della
legge. In tal caso la provvisionale può essere concessa fino al
cinquanta per cento dell’ammontare complessivo del mutuo ai sensi
dell’art. 14, comma 3, della legge n. 108/1996.

Art. 15.

Adozione del decreto.

1. La concessione dell’elargizione e del mutuo è adottata
immediatamente dopo la delibera del Comitato, con decreto motivato,
dal commissario che ne dà contestuale comunicazione al prefetto e,
per il tramite di quest’ultimo, all’interessato e al pubblico
ministero competente. La concessione della provvisionale è adottata,
con le stesse modalità, entro il termine di cui all’art. 17, comma 2,
della legge.
2. Il decreto è, altresì, trasmesso alla CONSAP per gli adempimenti
previsti dalla concessione di cui all’art. 5.

Art. 16.

Revoca e sospensione.

1. Le deliberazioni del Comitato di revoca dell’elargizione, del
mutuo o della provvisionale sono adottate nelle ipotesi indicate
dall’art. 16, comma 1, della legge e dall’art. 14, comma 9, della
legge 7 marzo 1996, n. 108, ai sensi dei commi successivi.
2. Se l’elargizione o il mutuo sono concessi prima della sentenza
relativa al fatto che ha causato il danno o al delitto di usura,
pronunciata anche a seguito di giudizio abbreviato o ai sensi
dell’art. 444 del codice di procedura penale, ovvero prima
dell’adozione del provvedimento di archiviazione, il Comitato, entro
trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza,
ancorchè non definitiva, o dell’adozione del provvedimento di
archiviazione, procede al riesame della domanda ai fini della
eventuale revoca, anche parziale, della deliberazione precedentemente
assunta, anche con riguardo all’entità dell’elargizione o
all’ammontare del mutuo.
3. La concessione del mutuo o della relativa provvisionale è,
altresì, revocata se nel procedimento penale per il delitto di usura
in cui è parte offesa, ed in relazione al quale ha proposto la
domanda, l’interessato abbia reso dichiarazioni false o reticenti per
le quali sia stato condannato con sentenza definitiva. Qualora per le
dichiarazioni false o reticenti sia in corso procedimento penale, la
concessione del mutuo o della provvisionale è sospesa fino all’esito
di tale procedimento.
4. Ai fini di quanto previsto dai commi 2 e 3, la segreteria della
procura della Repubblica competente o la cancelleria del tribunale
presso il quale pende il procedimento per il delitto di usura,
comunicano immediatamente al prefetto i fatti rilevanti per
l’adozione, da parte del Comitato, delle eventuali deliberazioni di
sospensione o di revoca della concessione del mutuo o della
provvisionale. La deliberazione del Comitato è assunta nei dieci
giorni successivi al ricevimento della comunicazione del prefetto.
5. Per l’adozione e l’esecuzione dei provvedimenti di revoca e di
sospensione di cui al presente articolo si osservano le disposizioni
di cui all’art. 15.

Art. 17.

Limiti alla concessione della elargizione e del mutuo.

1. L’elargizione è concessa, a titolo di contributo per il danno
subito, nel rispetto dei limiti previsti dagli articoli 7, 9 e 11
della legge ed è corrisposta in una o più soluzioni tenendo conto
delle disponibilità del fondo e dell’ordine cronologico di
presentazione delle domande.
2. Il mutuo è concesso tenendo conto delle disponibilità del fondo
e dell’ordine cronologico di presentazione delle domande. Il relativo
importo, salvo quanto previsto dal comma 4, è commisurato al danno
subito dalla vittima del delitto di usura per effetto degli interessi
e degli altri vantaggi usurari corrisposti all’autore del reato.
3. Il mancato guadagno è quantificato sulla base della
documentazione allegata alla domanda ai sensi degli articoli 9, comma
1, lettera f), e 10, comma 1, lettera d). Se non può essere
determinato nel suo preciso ammontare, si procede alla valutazione in
via equitativa, tenuto conto anche della riduzione del valore
dell’avviamento commerciale.
4. Nei casi in cui la vittima del delitto di usura abbia subito un
maggior danno per le modalità estorsive con le quali è stato posto in
essere il delitto, riferibili ad una delle circostanze di cui
all’art. 10, comma 1, lettera d), non è consentito, per lo stesso
danno, il cumulo tra il maggiore importo del mutuo e l’elargizione.
5. Se in caso di lesioni personali o di decesso, sono stati
corrisposti emolumenti per lo stesso evento lesivo, in applicazione
della legge 20 ottobre 1990, n. 302, le somme eventualmente concesse
a titolo di elargizione sono ridotte in misura corrispondente ai
predetti emolumenti.
6. Qualora, in applicazione della predetta legge n. 302, sia stato
conferito assegno vitalizio, si procede alla capitalizzazione delle
somme per le riduzioni di cui al comma 5.

Art. 18.

Speditezza e riservatezza del procedimento.

1. Tutti gli organi e i soggetti chiamati a svolgere funzioni
nell’ambito dei procedimenti disciplinati dal presente regolamento
curano che la rispettiva attività sia espletata in base a criteri
tali da assicurare la massima celerità e speditezza delle procedure,
e nel rispetto dei princìpi contenuti nella legge 31 dicembre 1996,
n. 675 e successive modificazioni.
2. Gli atti dei procedimenti sono coperti dal segreto d’ufficio, di
essi e del loro contenuto è vietata la pubblicazione, e sono
custoditi in forme idonee a garantirne la massima riservatezza.
Analoghe cautele sono adottate nella fase della trasmissione della
documentazione e delle comunicazioni tra gli organi interessati.
3. Nei casi di domanda presentata ai sensi dell’art. 13 della
legge, il Consiglio nazionale dell’ordine professionale di
appartenenza dell’interessato nonchè le associazioni od
organizzazioni indicate nel predetto articolo, conservano i dati
indispensabili all’identificazione dei soggetti interessati con
modalità tali da assicurare la massima riservatezza, e per un periodo
di tempo, comunque, non superiore a quello di definizione del
procedimento.
4. Su richiesta dell’interessato, il prefetto e il Comitato
forniscono le informazioni sullo stato del procedimento compatibili
con i limiti di cui al comma 2.

Titolo III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 19.

Disposizioni transitorie.

1. (Comma non ammesso al > della Corte dei conti).
2. Le domande ripresentate ai sensi dell’art. 24, comma 3, della
legge o presentate ai sensi dell’art. 24, comma 1, della legge sono
sottoposte al Comitato dopo l’entrata in vigore del regolamento.
3. (Comma non ammesso al > della Corte dei conti).
4. (Comma non ammesso al > della Corte dei conti).

Art. 20.

Abrogazioni.

1. Sono abrogate le disposizioni del decreto ministeriale 12 agosto
1992, n. 396 e successive modificazioni, e del decreto del Presidente
della Repubblica 29 gennaio 1997, n. 51.

Art. 21.

Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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