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Legge 20 febbraio 1958, n. 75 (in Gazz. Uff., 4 marzo 1958, n. 55).– Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lottacontro lo sfruttamento della prostituzione – Legge Merlin

di Redazione

Legge 20 febbraio 1958, n. 75 (in Gazz. Uff., 4 marzo 1958, n. 55).
— Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta
contro lo sfruttamento della prostituzione – Legge Merlin

Capo I
CHIUSURA DELLE CASE DI PROSTITUZIONE

Art. 1.

é vietato l’esercizio di case di prostituzione nel territorio dello
Stato e nei territori sottoposti all’amministrazione di autorità
italiane.

Art. 2.

Le case, i quartieri e qualsiasi altro luogo chiuso, dove si
esercita la prostituzione, dichiarati locali di meretricio a sensi
dell’art. 190 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e delle
successive modificazioni, dovranno essere chiusi entro sei mesi
dall’entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Le disposizioni contenute negli artt. 531 a 536 del Codice penale
sono sostituite dalle seguenti:
<é punito="" con="" la="" reclusione="" da="" due="" a="" sei="" anni="" e="" con="" la="" multa="" da="" lire="" 500.000="" a="" lire="" 20.000.000="" ,="" salvo="" in="" ogni="" caso="" l'applicazione="" dell'art.="" 240="" del="" codice="" penale:="" 1)="" chiunque,="" trascorso="" il="" termine="" indicato="" nell'art.="" 2,="" abbia="" la="" proprietà="" o="" l'esercizio,="" sotto="" qualsiasi="" denominazione,="" di="" una="" casa="" di="" prostituzione,="" o="" comunque="" la="" controlli,="" o="" diriga,="" o="" amministri,="" ovvero="" partecipi="" alla="" proprietà,="" esercizio,="" direzione="" o="" amministrazione="" di="" essa;="" 2)="" chiunque,="" avendo="" la="" proprietà="" o="" l'amministrazione="" di="" una="" casa="" od="" altro="" locale,="" li="" conceda="" in="" locazione="" a="" scopo="" di="" esercizio="" di="" una="" casa="" di="" prostituzione;="" 3)="" chiunque,="" essendo="" proprietario,="" gerente="" o="" preposto="" a="" un="" albergo,="" casa="" mobiliata,="" pensione,="" spaccio="" di="" bevande,="" circolo,="" locale="" da="" ballo,="" o="" luogo="" di="" spettacolo,="" o="" loro="" annessi="" e="" dipendenze="" o="" qualunque="" locale="" aperto="" al="" pubblico="" od="" utilizzato="" dal="" pubblico,="" vi="" tollera="" abitualmente="" la="" presenza="" di="" una="" o="" più="" persone="" che,="" all'interno="" del="" locale="" stesso,="" si="" dànno="" alla="" prostituzione;="" 4)="" chiunque="" recluti="" una="" persona="" al="" fine="" di="" farle="" esercitare="" la="" prostituzione,="" o="" ne="" agevoli="" a="" tal="" fine="" la="" prostituzione;="" 5)="" chiunque="" induca="" alla="" prostituzione="" una="" donna="" di="" età="" maggiore,="" o="" compia="" atti="" di="" lenocinio,="" sia="" personalmente="" in="" luoghi="" pubblici="" o="" aperti="" al="" pubblico,="" sia="" a="" mezzo="" della="" stampa="" o="" con="" qualsiasi="" altro="" mezzo="" di="" pubblicità;="" 6)="" chiunque="" induca="" una="" persona="" a="" recarsi="" nel="" territorio="" di="" un="" altro="" stato="" o="" comunque="" in="" luogo="" diverso="" da="" quello="" della="" sua="" abituale="" residenza,="" al="" fine="" di="" esercitarvi="" la="" prostituzione="" ovvero="" si="" intrometta="" per="" agevolarne="" la="" partenza;="" 7)="" chiunque="" esplichi="" un'attività="" in="" associazioni="" ed="" organizzazioni="" nazionali="" ed="" estere="" dedite="" al="" reclutamento="" di="" persone="" da="" destinare="" alla="" prostituzione="" od="" allo="" sfruttamento="" della="" prostituzione,="" ovvero="" in="" qualsiasi="" forma="" e="" con="" qualsiasi="" mezzo="" agevoli="" o="" favorisca="" l'azione="" o="" gli="" scopi="" delle="" predette="" associazioni="" od="" organizzazioni;="" 8)="" chiunque="" in="" qualsiasi="" modo="" favorisca="" o="" sfrutti="" la="" prostituzione="" altrui.="" in="" tutti="" i="" casi="" previsti="" nel="" n.="" 3)="" del="" presente="" articolo="" alle="" pene="" in="" essi="" comminate,="" sarà="" aggiunta="" la="" perdita="" della="" licenza="" d'esercizio="" e="" potrà="" anche="" essere="" ordinata="" la="" chiusura="" definitiva="" dell'esercizio.="" i="" delitti="" previsti="" dai="" nn.="" 4)="" e="" 5),="" se="" commessi="" da="" un="" cittadino="" in="" territorio="" estero,="" sono="" punibili="" in="" quanto="" le="" convenzioni="" internazionali="" lo="" prevedano="">>.

Art. 4.

La pena è raddoppiata:
1) se il fatto è commesso con violenza minaccia, inganno;
2) se il fatto è commesso ai danni di persona in istato di
infermità o minorazione psichica, naturale o provocata;
3) se il colpevole è un ascendente, un affine in linea retta
ascendente, il marito, il fratello, o la sorella, il padre o la madre
adottivi, il tutore;
4) se al colpevole la persona è stata affidata per ragioni di
cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza, di custodia;
5) se il fatto è commesso ai danni di persone aventi rapporti di
servizio domestico o d’impiego;
6) se il fatto è commesso da pubblici ufficiali nell’esercizio
delle loro funzioni;
7) se il fatto è commesso ai danni di più persone;
7-bis) se il fatto è commesso ai danni di una persona
tossicodipendente.

Art. 5.

Sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
trentamila a centottantamila le persone dell’uno e dell’altro sesso:
1) che in luogo pubblico od aperto al pubblico, invitano al
libertinaggio in modo scandaloso o molesto;
2) che seguono per via le persone, invitandole con atti o parole
al libertinaggio.
Le persone colte in contravvenzione alle disposizioni di cui ai nn.
1) e 2), qualora siano in possesso di regolari documenti di
identificazione, non possono essere accompagnate all’Ufficio di
pubblica sicurezza.
Le persone accompagnate all’Ufficio di pubblica sicurezza per
infrazioni alle disposizioni della presente legge non possono essere
sottoposte a visita sanitaria.
Omissis.

Art. 6.

I colpevoli di uno dei delitti previsti dagli articoli precedenti,
siano essi consumati o soltanto tentati, per un periodo variante da
un minimo di due anni ad un massimo di venti, a partire dal giorno in
cui avranno espiato la pena, subiranno altresì l’interdizione dai
pubblici uffici, prevista dall’art. 28 del Codice penale e
dall’esercizio della tutela e della curatela.

Art. 7.

Le autorità di pubblica sicurezza, le autorità sanitarie e
qualsiasi altra autorità amministrativa non possono procedere ad
alcuna forma diretta od indiretta di registrazione, neanche mediante
rilascio di tessere sanitarie, di donne che esercitano o siano
sospettate di esercitare la prostituzione, né obbligarle a
presentarsi periodicamente ai loro uffici. é del pari vietato di
munire dette donne di documenti speciali.

Capo II
DEI PATRONATI ED ISTITUTI DI RIEDUCAZIONE

Art. 8.

Il Ministro per l’interno provvederà, promovendo la fondazione di
speciali istituti di patronato, nonché assistendo e sussidiando
quelli esistenti, che efficacemente corrispondano ai fini della
presente legge, alla tutela, all’assistenza ed alla rieducazione
delle donne uscenti, per effetto della presente legge, dalle case di
prostituzione.
Negli istituti di patronato, come sopra previsti, potranno trovare
ricovero ed assistenza, oltre alle donne uscite dalle case di
prostituzione abolite nella presente legge, anche quelle altre che,
pure avviate già alla prostituzione, intendano di ritornare ad onestà
di vita.

Art. 9.

Con determinazione del Ministro per l’interno sarà provveduto
all’assegnazione dei mezzi necessari per l’esercizio dell’attività
degli istituti di cui nell’articolo precedente, da prelevarsi dal
fondo stanziato nel bilancio dello Stato a norma della presente
legge.
Alla fine di ogni anno e non oltre il 15 gennaio successivo gli
istituti di patronato fondati a norma della presente legge, come gli
altri istituti previsti dal precedente articolo e che godano della
sovvenzione dello Stato, dovranno trasmettere un rendiconto esatto
della loro attività omettendo il nome delle persone da essi accolte.
Tali istituti sono sottoposti a vigilanza e a controllo dello
Stato.

Art. 10.

Le persone minori di anni 21 che abitualmente e totalmente traggono
i loro mezzi di sussistenza dalla prostituzione saranno rimpatriate e
riconsegnate alle loro famiglie, previo accertamento che queste siano
disposte ad accoglierle.
Se però esse non hanno congiunti disposti ad accoglierle e che
offrano sicura garanzia di moralità saranno per ordine del presidente
del tribunale affidate agli istituti di patronato di cui nel
precedente articolo. A questo potrà addivenirsi anche per loro libera
elezione.

Art. 11.

All’onere derivante al bilancio dello Stato verrà fatto fronte, per
un importo di 100 milioni di lire, con le maggiori entrate previste
dalla legge 9 aprile 1953, n. 248.

Capo III
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 12.

é costituito un Corpo speciale femminile che gradualmente ed entro
i limiti consentiti sostituirà la polizia nelle funzioni inerenti ai
servizi del buon costume e della prevenzione della delinquenza
minorile e della prostituzione.
Con decreto Presidenziale, su proposta del Ministro per l’interno,
ne saranno determinati l’organizzazione ed il funzionamento.

Art. 13.

Per effetto della chiusura delle case di prostituzione
presentemente autorizzata entro il termine previsto dall’art. 2, si
intendono risolti di pieno diritto, senza indennità e con decorrenza
immediata, i contratti di locazione relativi alle case medesime.
é vietato ai proprietari di immobili di concludere un nuovo
contratto di locazione colle persone sopra indicate.

Art. 14.

Tutte le obbligazioni pecuniarie contratte verso i tenutari dalle
donne delle case di prostituzione si presumono determinate da causa
illecita.
é ammessa la prova contraria.

Art. 15.

Tutte le disposizioni contrarie alla presente legge, o comunque con
essa incompatibili, sono abrogate.

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