Legge 7 marzo 1996, n. 108 (in Gazz. Uff., 9 marzo 1996, n. 58,
s.o.). — Disposizioni in materia di usura .
Art. 1.
1. Omissis.
2. Omissis.
Art. 2.
1. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio
italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale
medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi
titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno,
degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari
finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall’Ufficio italiano dei
cambi e dalla Banca d’Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del
trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I valori
medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle
eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al
trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella
Gazzetta Ufficiale.
2. La classificazione delle operazioni per categorie omogenee,
tenuto conto della natura, dell’oggetto, dell’importo, della durata,
dei rischi e delle garanzie è effettuata annualmente con decreto del
Ministro del tesoro, sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano
dei cambi e pubblicata senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale.
3. Le banche e gli intermediari finanziari di cui al comma 1 ed
ogni altro ente autorizzato alla erogazione del credito sono tenuti
ad affiggere nella rispettiva sede, e in ciascuna delle proprie
dipendenze aperte al pubblico, in modo facilmente visibile, apposito
avviso contenente la classificazione delle operazioni e la
rilevazione dei tassi previsti nei commi 1 e 2.
4. Il limite previsto dal terzo comma dell’articolo 644 del codice
penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito
nel tasso medio risultante dall’ultima rilevazione pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria
di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà.
Art. 3.
1. La prima classificazione di cui al comma 2 dell’articolo 2 verrà
pubblicata entro il termine di centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi
centottanta giorni sarà pubblicata la prima rilevazione trimestrale
di cui al comma 1 del medesimo articolo 2. Fino alla pubblicazione di
cui al comma 1 dell’articolo 2 è punito a norma dell’articolo 644,
primo comma, del codice penale chiunque, fuori dei casi previsti
dall’articolo 643 del codice penale, si fa dare o promettere, sotto
qualsiasi forma, per sé o per altri, da soggetto in condizioni di
difficoltà economica o finanziaria, in corrispettivo di una
prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi
che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e ai tassi
praticati per operazioni similari dal sistema bancario e finanziario,
risultano sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di
altra utilità. Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di
concorso nel delitto previsto dall’articolo 644, primo comma, del
codice penale, procura a soggetto che si trova in condizioni di
difficoltà economica o finanziaria una somma di denaro o altra
utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la
mediazione, un compenso che, avuto riguardo alle concrete modalità
del fatto, risulta sproporzionato rispetto all’opera di mediazione.
Art. 4.
1. Omissis.
Art. 5.
1. Omissis
Art. 6.
1. Sono fatte salve le disposizioni contenute nell’articolo
12-sexies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, introdotto
dall’articolo 2 del D.L. 20 giugno 1994, n. 399, convertito, con
modificazioni, dalla L. 8 agosto 1994, n. 501.
Art. 7.
1. Omissis
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
1. Nel giudizio penale di cui all’articolo 1 della presente legge
possono costituirsi parte civile anche le associazioni e le
fondazioni di cui all’articolo 15.
Art. 11.
1. Omissis
Art. 12.
1. Omissis
Art. 13.
1. Le domande di cui all’articolo 3 del decreto-legge 31 dicembre
1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
1992, n. 172, e successive modificazioni, il cui termine di
presentazione sia spirato alla data di entrata in vigore della
presente legge, possono essere presentate, a pena di decadenza, entro
novanta giorni dalla stessa data.
2. Per le domande relative a fatti verificatisi tra il 1° gennaio
1990 e il 2 novembre 1991, il termine fissato dal medesimo articolo 3
del citato decreto-legge n. 419 del 1991 decorre dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
3. Anche d’ufficio, il comitato previsto dall’articolo 5, comma 2,
del citato decreto-legge n. 419 del 1991 procede al nuovo esame delle
domande per le quali è stato proposto o deciso il rigetto perché
presentate oltre i termini fissati a pena di decadenza.
4. Su domanda che il soggetto legittimato deve presentare, a pena
di decadenza, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il comitato di cui al comma 3 procede all’esame
delle domande sulle quali ha già formulato proposta al Presidente del
Consiglio dei ministri senza tener conto del lucro cessante nelle
valutazioni sull’ammontare del danno patrimoniale.
Art. 14.
1. é istituito presso l’ufficio del Commissario straordinario del
Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket il
2. Il Fondo provvede alla erogazione di mutui senza interesse di
durata non superiore al quinquennio a favore di soggetti che
esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o
comunque economica, ovvero una libera arte o professione, i quali
dichiarino di essere vittime del delitto di usura e risultino parti
offese nel relativo procedimento penale. Il Fondo è surrogato, quanto
all’importo dell’interesse e limitatamente a questo, nei diritti
della persona offesa verso l’autore del reato. La concessione del
mutuo è esente da oneri fiscali.
3. Il mutuo non può essere concesso prima del decreto che dispone
il giudizio nel procedimento di cui al comma 2. Tuttavia, prima di
tale momento, può essere concessa, previo parere favorevole del
pubblico ministero, un’anticipazione non superiore al 50 per cento
dell’importo erogabile a titolo di mutuo quando ricorrono situazioni
di urgenza specificamente documentate; l’anticipazione può essere
erogata trascorsi sei mesi dalla presentazione della denuncia ovvero
dalla iscrizione dell’indagato per il delitto di usura nel registro
delle notizie di reato, se il procedimento penale di cui al comma 2 è
ancora in corso.
4. L’importo del mutuo è commisurato al danno subìto dalla vittima
del delitto di usura per effetto degli interessi e degli altri
vantaggi usurari corrisposti all’autore del reato. Il Fondo può
erogare un importo maggiore quando, per le caratteristiche del
prestito usurario, le sue modalità di riscossione o la sua
riferibilità a organizzazioni criminali, sono derivati alla vittima
del delitto di usura ulteriori rilevanti danni per perdite o mancati
guadagni.
5. La domanda di concessione del mutuo deve essere presentata al
Fondo entro il termine di sei mesi dalla data in cui la persona
offesa ha notizia dell’inizio delle indagini per il delitto di usura.
Essa deve essere corredata da un piano di investimento e utilizzo
delle somme richieste che risponda alla finalità di reinserimento
della vittima del delitto di usura nella economia legale. In nessun
caso le somme erogate a titolo di mutuo o di anticipazione possono
essere utilizzate per pagamenti a titolo di interessi o di rimborso
del capitale o a qualsiasi altro titolo in favore dell’autore del
reato.
6. La concessione del mutuo è deliberata dal Commissario
straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative
anti-racket sulla base della istruttoria operata dal comitato di cui
all’articolo 5, comma 2, del D.L. 31 dicembre 1991, n. 419,
convertito, con modificazioni, dalla L. 18 febbraio 1992, n. 172. Il
Commissario straordinario può procedere alla erogazione della
provvisionale anche senza il parere di detto comitato. Può altresì
valersi di consulenti.
7. I mutui di cui al presente articolo non possono essere concessi
a favore di soggetti condannati per il reato di usura o sottoposti a
misure di prevenzione personale. Nei confronti di soggetti indagati o
imputati per detto reato ovvero proposti per dette misure, la
concessione del mutuo è sospesa fino all’esito dei relativi
procedimenti. La concessione dei mutui è subordinata altresì al
verificarsi delle condizioni di cui all’articolo 1, comma 2, lettere
c) e d) del citato decreto-legge n. 419 del 1991.
8. I soggetti indicati nel comma 2 sono esclusi dalla concessione
del mutuo se nel procedimento penale per il delitto di usura in cui
sono parti offese, ed in relazione al quale hanno proposto la domanda
di mutuo, hanno reso dichiarazioni false o reticenti. Qualora per le
dichiarazioni false o reticenti sia in corso procedimento penale, la
concessione del mutuo è sospesa fino all’esito di tale procedimento.
9. Il Fondo procede alla revoca dei provvedimenti di erogazione del
mutuo e della provvisionale ed al recupero delle somme già erogate
nei casi seguenti:
a) se il procedimento penale per il delitto di usura in relazione
al quale il mutuo o la provvisionale sono stati concessi si conclude
con provvedimento di archiviazione ovvero con sentenza di non luogo a
procedere, di proscioglimento o di assoluzione;
b) se le somme erogate a titolo di mutuo o di provvisionale non
sono utilizzate in conformità al piano di cui al comma 5;
c) se sopravvengono le condizioni ostative alla concessione del
mutuo previste nei commi 7 e 8.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai
fatti verificatisi a partire dal 1° gennaio 1996. Le erogazioni di
cui al presente articolo sono concesse nei limiti delle disponibilità
del Fondo.
11. Il Fondo è alimentato:
a) da uno stanziamento a carico del bilancio dello Stato pari a
lire 10 miliardi per l’anno 1996 e a lire 20 miliardi a decorrere dal
1997; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l’anno 1996, all’uopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro
del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio;
b) dai beni rivenienti dalla confisca ordinaria ai sensi
dell’articolo 644, sesto comma, del codice penale;
c) da donazioni e lasciti da chiunque effettuati.
12. é comunque fatto salvo il principio di unità di bilancio di cui
all’art. 5, L. 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
13. Il Governo adotta, ai sensi dell’articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, apposito regolamento di attuazione entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 15.
1. é istituito presso il Ministero del tesoro il
miliardi, da costituire con quote di 100 miliardi di lire per
ciascuno degli anni finanziari 1996, 1997 e 1998. Il Fondo dovrà
essere utilizzato quanto al 70 per cento per l’erogazione di
contributi a favore di appositi fondi speciali costituiti dai
consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi denominati
imprenditoriali e dagli ordini professionali, e quanto al 30 per
cento a favore delle fondazioni ed associazioni riconosciute per la
prevenzione del fenomeno dell’usura, di cui al comma 4.
2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi ai
Confidi alle seguenti condizioni:
a) che essi costituiscano speciali fondi antiusura, separati dai
fondi rischi ordinari, destinati a garantire fino all’80 per cento le
banche e gli istituti di credito che concedono finanziamenti a medio
termine e all’incremento di linee di credito a breve termine a favore
delle piccole e medie imprese a elevato rischio finanziario,
intendendosi per tali le imprese cui sia stata rifiutata una domanda
di finanziamento assistita da una garanzia pari ad almeno il 50 per
cento dell’importo del finanziamento stesso pur in presenza della
disponibilità del Confidi al rilascio della garanzia;
b) che i contributi di cui al comma 1 siano cumulabili con
eventuali contributi concessi dalle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura.
3. Il Ministro del tesoro, sentito il Ministro dell’industria, del
commercio e dell’artigianato, determina con decreto i requisiti
patrimoniali dei fondi speciali antiusura di cui al comma 2 e i
requisiti di onorabilità e di professionalità degli esponenti dei
fondi medesimi.
4. Le fondazioni e le associazioni riconosciute per la prevenzione
del fenomeno dell’usura sono iscritte in apposito elenco tenuto dal
Ministro del tesoro. Lo scopo della prevenzione del fenomeno
dell’usura, anche attraverso forme di tutela, assistenza ed
informazione, deve risultare dall’atto costitutivo e dallo statuto.
5. Il Ministro del tesoro, sentiti il Ministro dell’interno ed il
Ministro per gli affari sociali, determina con decreto i requisiti
patrimoniali delle fondazioni e delle associazioni per la prevenzione
del fenomeno dell’usura ed i requisiti di onorabilità e di
professionalità degli esponenti delle medesime fondazioni e
associazioni.
6. Le fondazioni e le associazioni per la prevenzione del fenomeno
dell’usura prestano garanzie alle banche ed agli intermediari
finanziari al fine di favorire l’erogazione di finanziamenti a
soggetti che, pur essendo meritevoli in base ai criteri fissati nei
relativi statuti, incontrano difficoltà di accesso al credito.
7. Fatte salve le riserve di attività previste dalla legge, le
fondazioni e le associazioni per la prevenzione del fenomeno
dell’usura esercitano le altre attività previste dallo statuto.
8. Per la gestione del Fondo di cui al comma 1 e l’assegnazione dei
contributi, il Governo provvede, entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, all’istituzione di una commissione
costituita da rappresentanti dei Ministeri del tesoro e
dell’industria, del commercio e dell’artigianato e del Dipartimento
per gli affari sociali presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri nonché all’adozione del relativo regolamento di gestione. La
partecipazione alla commissione è a titolo gratuito.
9. I contributi di cui al presente articolo sono erogati nei limiti
dello stanziamento previsto al comma 1.
10. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1 si provvede
mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l’anno 1996, utilizzando parzialmente
l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Art. 16.
1. L’attività di mediazione o di consulenza nella concessione di
finanziamenti da parte di banche o di intermediari finanziari è
riservata ai soggetti iscritti in apposito albo istituito presso il
Ministero del tesoro, che si avvale dell’Ufficio italiano dei cambi.
2. Con regolamento del Governo adottato ai sensi dell’articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti la Banca d’Italia e
l’Ufficio italiano dei cambi, è specificato il contenuto
dell’attività di mediazione creditizia e sono fissate le modalità per
l’iscrizione e la cancellazione dall’albo, nonché le forme di
pubblicità dell’albo medesimo. La cancellazione può essere disposta
per il venire meno dei requisiti indicati al comma 3 e per gravi
violazioni degli obblighi indicati al comma 4.
3. I requisiti di onorabilità necessari per l’iscrizione nell’albo
di cui al comma 1 sono i medesimi previsti dall’articolo 109 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
4. Ai soggetti che svolgono l’attività di mediazione creditizia si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Titolo VI del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e del decreto-legge 3
maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni.
5. L’esercizio dell’attività di mediazione creditizia è compatibile
con lo svolgimento di altre attività professionali.
6. La pubblicità a mezzo stampa dell’attività di cui al comma 1 è
subordinata all’indicazione, nella pubblicità medesima, degli estremi
della iscrizione nell’albo di cui allo stesso comma 1.
7. Chiunque svolge l’attività di mediazione creditizia senza essere
iscritto nell’albo indicato al comma 1 è punito con la reclusione da
sei mesi a quattro anni e con la multa da quattro a venti milioni di
lire.
8. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle
banche, agli intermediari finanziari, ai promotori finanziari
iscritti all’albo previsto dall’articolo 5, comma 5, della legge 2
gennaio 1991, n. 1, e alle imprese assicurative.
9. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi,
nell’esercizio di attività bancaria, di intermediazione finanziaria o
di mediazione creditizia, indirizza una persona, per operazioni
bancarie o finanziarie, a un soggetto non abilitato all’esercizio
dell’attività bancaria o finanziaria, è punito con l’arresto fino a
due anni ovvero con l’ammenda da quattro a venti milioni di lire.
Art. 17.
1. Il debitore protestato che abbia adempiuto all’obbligazione per
la quale il protesto è stato levato e non abbia subìto ulteriore
protesto ha diritto ad ottenere, trascorso un anno dal levato
protesto, la riabilitazione.
2. La riabilitazione è accordata con decreto del presidente del
tribunale su istanza dell’interessato corredata dai documenti
giustificativi.
3. Avverso il diniego di riabilitazione il debitore può proporre
reclamo, entro dieci giorni dalla comunicazione, alla corte di
appello che decide in camera di consiglio.
4. Il decreto di riabilitazione è pubblicato nel Bollettino dei
protesti cambiari ed è reclamabile ai sensi del comma 3 da chiunque
vi abbia interesse entro dieci giorni dalla pubblicazione.
5. Nelle stesse forme di cui al comma 4 è pubblicato il
provvedimento della corte di appello che accoglie il reclamo.
6. Per effetto della riabilitazione il protesto si considera, a
tutti gli effetti, come mai avvenuto.
Art. 18.
1. Su istanza del debitore che sia parte offesa del delitto di
usura il presidente del tribunale può, con decreto non impugnabile,
disporre la sospensione della pubblicazione, ovvero la cancellazione
del protesto elevato a seguito di presentazione per il pagamento di
un titolo di credito da parte dell’imputato del predetto delitto,
direttamente o per interposta persona, quando l’imputato sia stato
rinviato a giudizio. Il decreto di sospensione o cancellazione perde
effetto nel caso di assoluzione dell’imputato del delitto di usura
con sentenza definitiva.
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