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“Approvazione dello schema-tipo di convenzione prevista dalla L 104/92.

di Redazione

Decreto Ministeriale – Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – 30 novembre 1994 “Approvazione dello schema-tipo di convenzione prevista dalla legge 104/92” Art. 1 Attività dell’ente convenzionato L’ente svolge l’attività di che rientra tra quelle previste dall’art. 18, comma 1, della citata legge n. 104/1992. Art. 2 Programma dell’ente convenzionato L’ente convenzionato svolge detta attività presso le seguenti sedi site in secondo il programma presentato ed allegato, che si considera parte integrante della presente convenzione. Il programma allegato indica: a) il numero ed il tipo di utenti e i nominativi degli stessi da inserire nel programma; b) il tipo di interventi da svolgere e la durata degli stessi per ciascun invalido; c) il piano finanziario, che può prevedere anche l’eventuale partecipazione alla spesa da parte dell’utente; d) i locali e le attrezzature possedute, idonee al conseguimento del programma stesso; e) l’elenco nominativo del personale che l’ente impiega per la realizzazione del programma, corredato dalla documentazione inerente la situazione previdenziale e contrattuale dello stesso. Art. 3 Personale impiegato Il personale che l’ente convenzionato impiega per la realizzazione del programma è distinto in: a) personale con rapporto di impiego con funzioni amministrative e tecnico-professionali; b) soci-lavoratori; c) personale professionale con rapporto di consulenza; d) personale volontario; e) obiettori di coscienza. Il predetto personale deve possedere qualifiche che corrispondono alle funzioni da svolgere. Il personale previsto ai punti d) ed e) non dovrà superare il 50% del totale di quello complessivamente impegnato. Art. 4 Ammissione e permanenza nel programma Per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 1 della presente convenzione l’ente convenzionato – ove sia utile per il raggiungimento degli scopi fissati con la presente convenzione – si collega con le strutture ed enti locali che svolgono attività connesse con i servizi prestati. L’ammissione dell’utente, portatore di handicap, al programma degli interventi dell’ente convenzionato è concordata tra le parti della presente convenzione. Art. 5 Acquisizione parere U.P.L.M.O. L’ente convenzionante acquisisce preventivamente il parere dell’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, ai sensi dell’art. 12 della legge 22 luglio 1961, n. 628. L’U.P.L.M.O. competente esprime il suddetto parere entro e non oltre trenta giorni successivi a quello di ricezione dello schema di convenzione e del programma in esso allegato. Qualora detto termine trascorra inutilmente il parere s’intende come reso. Art. 6 Finanziamento All’ente convenzionato, considerato il programma delle attività, degli interventi svolti o da svolgere ed il numero e il tipo di utenza che l’ente convenzionato inserisce nel programma e valutata l’adeguatezza dell’organico del personale e degli orari di lavoro applicabili al programma, verrà corrisposto un contributo dell’ammontare di lirein numero di quote. La prima quota viene erogata all’inizio dell’attività di intervento, le successive con cadenza sono subordinate alla presentazione di un rendiconto delle spese riferito al periodo precedente e con acclusi i quadri riepilogativi del numero, del nominativo e del tipo di utenti assistiti e delle prestazioni. Dette quote dovranno essere erogate entrodalla presentazione del rendiconto e relativi allegati. L’ultima quota è erogata entro mesi dalla conclusione dell’attività ed è subordinata alla presentazione di tutta la documentazione amministrativa e contabile, nonchè di una relazione tecnica di verifica e valutazione degli interventi effettuati e dei risultati ottenuti. Art. 7 Controllo dell’ente convenzionante e rendiconti Il controllo sulla utilizzazione dei finanziamenti di cui al precedente articolo sarà effettuato dall’ente convenzionante L’ente convenzionatoprovvede alla regolare tenuta dei registri di presenza degli utenti o dei registri delle presentazioni, dei libri contabili e di ogni altra documentazione comprovante la regolarità della gestione dell’ente. Inoltre l’ente convenzionatodeve trasmettere tutta la documentazione secondo le cadenze e le modalità previste dall’art. 6. Art. 8 Divieto di subconvenzione, di sovrapposizione di finanziamenti Incompatibilità Nei rapporti con gli altri enti, associazioni e cooperative, è fatto divieto all’ente convenzionato di subconvenzione ovvero di operare sovrapposizione di finanziamenti per le stesse attività e gli stessi invertenti che costituiscono parte integrante della presente convenzione. Valgono altresì le incompatibilità di diritto e materiali previste dalla vigente l egislazione. Art. 9 Controllo dell’ente convenzionante sull’attuazione del programma L’ente convenzionante è tenuto a periodici controlli sull’attuazione del programma degli interventi e sulla regolarità della gestione dell’ente convenzionato e ne valuta i risultati. Art. 10 Modificazioni del programma Allorquando intervengono modificazioni nel programma allegato, con particolare riferimento al personale, ai metodi ed agli interventi, l’ente convenzionato ne dà comunicazione all’ente convenzionante al fine delle necessarie autorizzazioni. L’ente convenzionante si impegna a dare risposta entro giorni. Qualora detto termine trascorra inutilmente e la modifica richiesta non comporti un aumento di spesa, l’autorizzazione si intende come resa. Art. 11 Inadempienze L’ente convenzionante attiva le procedure di risoluzione immediata della convenzione con avviso notificato mediante lettera raccomandata a.r. e propone agli organi regionali competenti la cancellazione dall’albo nei casi in cui l’ente incorra nelle seguenti inadempienze: 1) modificazioni delle finalità perseguite dall’ente convenzionato o della metodologia adottata non concordate con l’ente convenzionante; 2) sovrapposizione di finanziamenti per gli interventi oggetto della convenzione; 3) subconvenzione dell’attività oggetto della convenzione; 4) risultanze negative di cui al controllo previsto dall’art. 9 della presente convenzione, non sanabili. L’ente convenzionato ha facoltà di richiedere, dopo aver contestato per iscritto e con fissazione di termini, la risoluzione immediata della convenzione nel caso di mancato rispetto da parte dell’ente convenzionante degli impegni assunti o del mancato pagamento delle quote, nei termini stabiliti. L’ente convenzionante ha facoltà di trattenere percentualmente dal ……..% al …….% di quanto dovuto e in caso di recidiva, di attivare le procedure per la disdetta della convenzione, qualora l’ente convenzionato non abbia provveduto a rimuovere le inadempienze di seguito indicate, nei termini fissati, attraverso contestazione scritta, dallo stesso ente convenzionante: L’intempestiva comunicazione all’ente convenzionante della interruzione dei servizi; Variazioni apportate al programma non concordate con l’ente convenzionante di cui all’art. 10; Inottemperanza di cui agli articoli 6 e 7 della presente convenzione. In caso di esito sfavorevole degli accertamenti effettuati ai sensi dell’art. 9 dall’ente convenzionante, le inadempienze sono ricondotte, secondo il tipo e la gravità delle stesse ai commi precedenti. Art. 12 Durata della convenzione La convenzione, ha la durata di a decorrere dal Art. 13 La presente convenzione sarà registrata a cura dell’ente convenzionato secondo le procedure previste dalla legge. Le spese di bollo e di registrazione sono a carico dell’ente convenzionato. Data, ……………………… per l’ente convenzionante rappresentante firma …………………………… per l’ente convenzionato rappresentante firma …………………………….


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