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Tipi e caratteristiche dei veicoli a motore che possonoessere guidati da mutilati e minorati fisici.

di Redazione

Decreto Ministeriale 2 febbraio 1983 (in Gazz. Uff., 10 febbraio,
n. 40). — Tipi e caratteristiche dei veicoli a motore che possono
essere guidati da mutilati e minorati fisici.

Art. 1.

I mutilati e minorati fisici, titolari di patente per la
guida dei veicoli della categoria F, possono condurre esclusivamente
i veicoli a motore di tipo omologato o riconosciuto dal Ministero dei
trasporti, adattati in relazione alla loro infermità e aventi le
caratteristiche appresso indicate:

a) motocicli, con cilindrata non superiore a 150 cms;

b) restanti motoveicoli, esclusi quelli abilitati al trasporto di
merci pericolose, con cilindrata non superiore a 250 cms;

c) autoveicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t,
esclusi quelli abilitati al trasporto di merci pericolose, con
potenza specifica non superiore a 60 kW/t misurata quale rapporto tra
la potenza massima e la tara determinate in sede di omologazione o di
riconoscimento del tipo; tale valore è elevato a 70 kW/t per i
titolari di patenti da oltre due anni che ne facciano richiesta, che
non siano ricorsi in incidenti nell’ultimo quinquennio e che siano
risultati idonei a nuovo accertamento da parte della commissione
medica provinciale;

d) macchine agricole e macchine operatrici, escluse quelle a
vapore, di massa complessiva in ordine di marcia, comprensiva
dell’eventuale carico utile e zavorra, non superiore a 3,5 t; il
servizio di traino è ammesso soltanto per le macchine agricole e
sempre che il totale delle masse complessive a pieno carico dei due
veicoli non superi 8,5 t.

Art. 2.

I mutilati e minorati fisici, titolari di patente per la
guida di veicoli delle categorie A e B possono condurre i veicoli a
motore senza particolari adattamenti purchè rispondenti ai tipi e
alle caratteristiche indicati nel precedente articolo.

Art. 3.

I mutilati e minorati fisici, i quali siano titolari di
patenti per veicoli delle categorie B o F, nelle quali siano annotati
valori massimi della potenza specifica degli autoveicoli guidabili
limitati ad 80 e 90 CV/t, sono autorizzati a condurre analoghi
autoveicoli con potenza specifica rispettivamente non superiore a 60
e 70 kW/t.

Art. 4.

I decreti ministeriali 8 gennaio 1975 e 24 gennaio 1980
citati nelle premesse sono abrogati.

PORTATORI DI HANDICAP

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

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