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Indirizzi per la stipula degli accordi di programma ai sensidell’art. 13 della legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104,sull’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle personehandicappate.
di Redazione
Decreto Ministeriale 9 luglio 1992 (in Gazz. Uff., 30 ottobre, n.
256). — Indirizzi per la stipula degli accordi di programma ai sensi
dell’art. 13 della legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104,
sull’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate.
Art. 1.
Rinvio.
1. Il presente decreto fissa gli indirizzi per la stipula degli
accordi di programma provinciali e comunali previsti dalla legge 5
febbraio 1992, n. 104, successivamente indicata nel testo col termine
precedenza regolati dalle
Ministro della pubblica istruzione n. 258 del 22 settembre 1983, che
rimangono in vigore sino alla conclusione degli accordi di programma.
2. Con successivi decreti verranno dettati gli indirizzi relativi
agli accordi di programma regionali di cui agli articoli 5 e 39 della
legge quadro, dopo l’acquisizione del parere della Conferenza
permanente per i rapporti fra lo Stato e, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano, di cui all’art. 12 della legge 23
agosto 1989, n. 400, e dopo l’emanazione degli atti del Ministro
della sanità, di cui agli articoli 8, comma 1, lettera l), e 12,
comma 7, della legge quadro.
3. Gli accordi di programma regionali, di cui agli articoli 5 e 39
delle legge quadro, saranno finalizzati a coordinare la normativa
amministrativa, i flussi finanziari e l’integrazione degli interventi
onde facilitare ai diversi livelli territoriali la programmazione
interistituzionale degli interventi e dei servizi scolastici e della
formazione professionale con quelli sanitari, sociali,
formativo-culturali e con quelli di aiuto personale di cui all’art. 9
della legge quadro.
Art. 2.
Ambito territoriale, finalità e soggetti stipulanti.
1. Gli accordi di programma, di cui al presente decreto, possono
avere ambito provinciale o comunale; l’ambito comunale può
coincidere:
a) con quello del territorio della unità sanitaria locale, quando
questa ha competenza sullo stesso territorio;
b) con quello di tutte le unità sanitarie locali coincidenti con
il territorio di un unico comune;
c) con il territorio di più comuni compresi nell’ambito di
un’unica unità sanitaria locale, in tal caso i comuni, qualora non
siano costituiti in comunità montana, si consorziano o delegano un
comune capofila al fine della stipula dell’accordo di programma.
2. Gli accordi di programma provinciali, di cui agli articoli 5 e
13 della legge quadro sono finalizzati alla programmazione coordinata
delle attività formative, sanitarie, socio-assistenziali, culturali e
sportive da realizzare con gli istituti di istruzione secondaria
superiore ed artistica ed in centri di formazione professionale. Gli
accordi sono altresì finalizzati alla collaborazione, alla consulenza
ed alla verifica congiunta dei gruppi di lavoro provinciali, di cui
all’art. 15, comma 3, della legge quadro. A tali fini partecipano
alla stipula degli accordi di programma provinciali il presidente
della provincia, che promuove l’accordo, il provveditore agli studi,
ovvero i sovrintendenti e gli intendenti scolastici per le province
autonome di Trento e di Bolzano, i legali rappresentanti delle unità
sanitare locali presenti sul territorio, i sindaci dei comuni ove
hanno sede gli istituti di istruzione secondaria superiore ed
artistica ed eventualmente, su invito del presidente della provincia,
altre pubbliche amministrazioni.
3. Gli accordi di programma comunali, di cui agli articoli 5 e 13
della legge quadro, sono finalizzati al coordinamento dei servizi
scolastici con tutti quelli territoriali e extrascolastici, onde
facilitare la tempestiva formulazione delle diagnosi funzionali, dei
conseguenti profili dinamico funzionali e dei successivi piani
educativi individualizzati, al fine di favorire, in concreto,
l’effettiva realizzazione del progetto di integrazione scolastica ed
extrascolastica dei singoli alunni in situazione di handicap, anche
attraverso l’individuazione delle priorità degli interventi per
l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici
scolastici di competenza. A tali fini partecipano alla stipula degli
accordi di programma comunali il sindaco o il presidente della
comunità montana ovvero il legale rappresentante del consorzio di
comuni o il sindaco del comune capofila all’uopo delegato, che
promuove l’accordo, il provveditore agli studi, i legali
rappresentanti delle unità sanitarie locali, i presidenti delle
circoscrizioni amministrative, ove esistenti, i presidenti dei
distretti scolastici ed eventualmente, su invito del promotore
dell’accordo, altre pubbliche amministrazioni.
4. Per ambiti territoriali inferiori ad un’area comunale, ove se ne
ravvisi l’opportunità, possono essere stipulate intese tra le
amministrazioni interessate a quell’ambito territoriale.
Art. 3.
Modalità.
1. La richiesta di stipula può provenire, secondo i rispettivi
ambiti territoriali, da ciascuno dei soggetti indicati nel precedente
art. 2. In ogni caso, decorsi quindici giorni dalla data di
emanazione del presente decreto il provveditore agli studi, ovvero i
sovrintendenti ed intendenti scolastici, per le province autonome di
Trento e Bolzano, inoltrano la richiesta al presidente della
provincia o ai sindaci o al presidente della comunità montana o al
legale rappresentante del consorzio dei comuni perchè diano inizio
alla procedura.
2. Le modalità di formale stipula e di pubblicazione degli accordi
di programma sono regolate dall’art. 27 della legge 8 giugno 1990, n.
142.
3. I soggetti stipulanti gli accordi predispongono gli interventi
finanziari ciascuno per la parte di propria competenza, concordando
tra loro gli obiettivi comuni e la correlazione dei rispettivi piani
finanziari con riguardo alle risorse disponibili.
4. Al fine di assicurare il coordinamento di cui all’art. 39 della
legge quadro, le regioni esamineranno la possibilità di definire le
modalità organizzative per stabilire un raccordo funzionale con i
gruppi di lavoro provinciali, ai sensi dell’art. 15, commi 3 e 4,
della legge quadro.
5. Le amministrazioni che sottoscrivono gli accordi di programma
possono, nell’ambito delle rispettive competenze ed anche d’intesa
tra loro, emanare direttive alle strutture territoriali interessate,
per l’attuazione degli accordi di programma.
Art. 4.
Contenuti.
1. Negli accordi di programma, con riguardo a ciascuna parte
stipulante, debbono essere chiaramente definite le competenze e gli
adempimenti, individuati a diversi livelli territoriali, sulla base
della normativa nazionale, regionale e delle province autonome di
Trento e Bolzano.
2. Ferma restando l’attivazione degli ordinari interventi di
integrazione scolastica a carico della scuola ai sensi degli articoli
2 e 7 della legge 4 luglio 1977, n. 517, dell’art. 12 della legge 20
maggio 1982, n. 270 e successive modificazioni ed integrazioni, e
degli articoli 13, comma 3, e 14, comma 6, della legge quadro, ed a
carico dei comuni ai sensi dell’art. 28, comma 1, della legge 30
marzo 1971, n. 118, e degli articoli 42 e 45 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, a partire dalla
segnalazione degli alunni in situazione di handicap effettuata sulla
base del certificato rilasciato da un medico del servizio sanitario
nazionale, come stabilito dal decreto-legge 25 giugno 1992, n. 320,
citato in premessa, ovvero da esso convalidata ove trattasi di
segnalazione di un medico privato, sono considerati interventi
prioritari, ai fini dell’integrazione scolastica:
a) la definizione delle modalità di collegamento tra i progetti
educativo, riabilitativo e di socializzazione, di cui all’art. 13,
comma 1, lettera a), della legge quadro, stilati sulla base della
diagnosi funzionale, del profilo dinamico funzionale e del piano
educativo individualizzato, di cui all’art. 12, commi 5, 6 e 8 della
stessa legge quadro. In attesa anche dell’emanazione dell’atto di
indirizzo circa le modalità di cui all’art. 12, comma 7, della legge
quadro, la stesura della diagnosi funzionale, del profilo dinamico
funzionale e del piano educativo individualizzato in via transitoria
continua ad essere regolata dalle circolari del Ministero della
pubblica istruzione n. 258 del 22 settembre 1983, n. 250 del 3
settembre 1985 e n. 262 del 22 settembre 1988;
b) l’organizzazione dell’attività educativa e didattica secondo
il criterio della flessibilità di cui all’art. 14, comma 1, lettera
b), della legge quadro;
c) la sperimentazione di cui agli articoli 13, comma 1, lettera
e), e 5 della legge quadro;
d) la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola,
compreso il rapporto fra asili nido e scuola materna;
e) le modalità di effettuazione delle attività extrascolastiche
di cui agli articoli 8, comma 1, lettera m), e 13, comma 1, lettera
a), della legge quadro.
3. In particolare, gli accordi di programma provinciali, con
riferimento agli istituti di istruzione secondaria superiore ed
artistica, sono rivolti anche a definire le modalità e procedure di:
a) individuazione degli istituti ai quali attribuire
prioritariamente risorse aggiuntive tra quelli che realizzano le
iniziative sperimentali di cui all’art. 13, comma 1, lettera e),
della legge quadro;
b) fornitura di attrezzature, impianti tecnici, sussidi didattici
e ausili individuali idonei ad assicurare l’efficacia dei processi
formativi;
c) superamento delle condizioni che possano impedire di fatto la
frequenza degli studenti in situazione di handicap nelle scuole e
l’individuazione di misure idonee al perseguimento degli obiettivi
previsti dai piani educativi individualizzati, secondo il principio
della continuità educativa, di cui all’art. 14, comma 1, lettera c)
della legge quadro;
d) utilizzazione ed aggiornamento del personale necessario
all’attuazione dei progetti riabilitativi e formativi;
e) realizzazione delle nuove opere di edilizia scolastica e degli
interventi di adeguamento degli edifici preesistenti alle esigenze
degli studenti in situazioni di handicap;
f) innovazione e sperimentazione didattica.
4. Gli accordi di programma per le attività di cui ai commi
precedenti prevedono modalità di collegamento delle stesse con i
progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione
individualizzati e la distribuzione dei finanziamenti relativi fra i
soggetti competenti ad erogarli; le attività possono consistere in
ludoteche, centri di documentazione, addestramento all’uso di ausili
anche informatici e quanto altro sia ritenuto utile a favorire
interventi precoci anche presso le famiglie per sviluppare
l’autonomia fisica psicologica e sociale; dette attività possono
riguardare, altresì, più mirati interventi culturali, ricreativi,
sportivi, di orientamento e formazione professionale, di tempo libero
e di contatto con il mondo del lavoro. In ogni caso esse debbono
mirare quanto più possibile al coinvolgimento di tutta la classe e
non solo degli alunni in situazione di handicap, anche quando vengono
svolte al di fuori dell’ambiente scolatico, fatte salve le competenze
del consiglio di circolo o di istituto di cui all’art. 6 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 luglio 1974, n. 416.
5. Negli accordi di programma sono altresì indicate le figure
professionali per gli interventidi cui al presente articolo nonchè le
modalità che garantiscono la partecipazione degli stessi alle
attività previste ed ai gruppi di lavoro provinciali, previsti
dall’art. 15, commi 1 e 2. Gli accordi di programma prevedono
modalità e tempi per la predisposizione, attuazione e verifica degli
adempimenti di cui ai precedenti commi 2 e 3 in modo coordinato tra
gli operatori delle diverse amministrazioni, nonchè le forme di
integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche.
6. é considerato intervento essenziale nell’ambito degli accordi di
programma, ai fini dell’orientamento scolastico e professionale, la
stipula di intese interistituzionali, a livello provinciale o
comunale, su apposti progetti operativi.
7. Per gli alunni con handicap in situazioni di gravità, gli
accordi di programma debbono garantire interventi prioritari,
rispettosi del principio dell’integrazione nella scuola di competenza
territoriale dell’alunno. Le relative modalità saranno stabilite
negli accordi di programma stessi anche per quanto riguarda
l’utilizzazione delle attrezzature di cui all’art. 13, comma 1,
lettera b), della legge quadro.
8. I corsi di aggiornamento comuni di cui all’art. 14, comma 7,
della legge quadro sono finalizzati prioritariamente all’integrazione
delle rispettive esperienze e competenze in relazione alla
programmazione, attuazione e verifica dei piani educativi e di
recupero individualizzati, anche alla luce di quanto previsto
dall’art. 12, commi 5 e 6, della legge quadro. Per detti corsi gli
accordi dovranno anche prevedere le modalità di organizzazione,
finanziamento e gestione e partecipazione del personale, con il
possibile coinvolgimento degli istituti regionali per la ricerca, la
sperimentazione e l’aggiornamento educativo I.R.R.S.A.E., di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1974, n. 419, di
Università e di istituti specializzati con la possibile messa in
comune di personale e mezzi finanziari.
Art. 5.
Enti convenzionati.
1. Qualora i sottoscrittori dell’accordo di programma si avvalgano,
per la gestione dei servizi di propria competenza, dei soggetti di
cui all’art. 38 della legge quadro, gli enti convenzionati, in
esecuzione dell’accordo di programma, stipulano con i predetti
sottoscrittori intese operative finalizzate al coordinamento dei
servizi gestiti in convenzione.
2. Gli enti convenzionati per la gestione dei servizi possono
formulare pareri finalizzati alla predisposizione e alla verifica
degli accordi di programma, limitatamente alle esigenze dei servizi
in convenzione.
3. Ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera a), della legge quadro,
negli accordi di programma devono essere previsti i requisiti che
devono essere posseduti dagli enti pubblici e privati ai
requisiti minimali sono stabiliti dagli articoli 8, comma 1, lettera
l), e 38, comma 1, della legge quadro.
4. Quanto agli enti che gestiscono in convenzione le attività
extrascolastiche di cui all’art. 8, comma 1, lettera m), della legge
quadro, gli accordi di programma devono indicare i requisiti all’uopo
richiesti dalle regioni o dagli enti locali.
5. In esecuzione dell’art. 13, comma 1, lettera b), della legge
quadro, le regioni, gli enti locali, gli I.R.R.S.A.E. e i
provveditorati agli studi, singolarmente o congiuntamente, possono
stipulare su apposito progetto, convenzioni con centri specializzati
in campo pedagogico-didattico, con scuole o istituti speciali per
minorati della vista e dell’udito richiamati all’art. 13, comma 1,
della legge quadro al fine di assicurare consulenza pedagogica
relativa all’utilizzazione e all’adattamento di specifico materiale
didattico. Sono fatte salve, comunque, preventive intese con i capi
di istituto, al fine di garantire l’esercizio delle competenze del
collegio dei docenti, concernenti gli ausili didattici di cui
all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio
1974, n. 416.
Art. 6.
Collegio di vigilanza.
1. Gli accordi di programma prevedono anche la costituzione dei
collegi di vigilanza, di cui all’art. 27 della legge 8 giugno 1990,
n. 142, con la composizione ed i poteri ivi indicati. Tali collegi
hanno la stessa durata dell’accordo.
2. Le valutazioni dei predetti collegi di vigilanza sull’attuazione
degli accordi di programma, sono rimesse al Presidente della regione
e al gruppo di lavoro provinciale di cui all’art. 15 legge quadro, ai
fini del rispettivo esercizio dei rispettivi poteri di verifica.
Art. 7.
Rinvio.
1. L’applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto
nell’ambito delle regioni e delle province ad autonomia speciale
avviene nell’osservanza delle disposizioni speciali ivi in vigore.
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