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Cessioni gratuite di cui all’articolo 10, n. 12, del D.P.R. n. 633 del 1972.

di Redazione

CIRCOLARE MINISTERO DELLE FINANZE 193/98 PAR 1.5 Cessioni gratuite di cui all’articolo 10, n. 12, del D.P.R. n. 633 del 1972 Una disposizione innovativa rispetto al passato e’ quella contenuta nel comma 2 dell’art. 2 del D.P.R. n. 441 del 1997; tale disposizione riguarda le cessioni gratuite di cui all’art. 10, n. 12, del D.P.R. n. 633 del 1972. Trattasi di cessioni di beni che la citata norma include tra le operazioni esenti dall’imposta se effettuate gratuitamente nei confronti di associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalita’ di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studi o ricerca scientifica e alle ONLUS. Per dette cessioni, l’art. 2, comma 2, del menzionato D.P.R. n. 441 del 1997 stabilisce che la presunzione non opera qualora la cessione stessa risulti provata dai seguenti documenti: a) comunicazione scritta da parte del cedente agli Uffici delle Entrate o, in mancanza, agli Uffici delle Imposte Dirette e ai Comandi della Guardia di Finanza (competenti in relazione al domicilio fiscale del contribuente), con l’indicazione della data, ora e luogo di inizio del trasporto, della destinazione finale dei beni, nonche’ dell’ammontare complessivo, sulla base del prezzo di acquisto, dei beni gratuitamente ceduti. La comunicazione deve pervenire ai suddetti uffici almeno cinque giorni prima della consegna e puo’ non essere inviata qualora l’ammontare del costo dei beni stessi non sia superiore a lire dieci milioni. In attesa del decreto ministeriale di approvazione dello specifico modello per il sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria di cui all’art. 5, comma 1, lett.a) del regolamento in rassegna, e’ consentita, ovviamente, la comunicazione in carta libera; b) emissione del documento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, progressivamente numerato; c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale l’ente ricevente attesti natura, qualita’ e quantita’ dei beni ricevuti corrispondenti ai dati contenuti nel documento di cui alla lettera b). In mancanza anche di uno solo di questi adempimenti, la cessione si considera non piu’ esente ex art. 10, n. 12, del D.P.R n. 633 del 1972 ma imponibile al tributo.


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