Non profit
MATERIA FISCALE: Pubblicita’ e affissioni Imposta comunale sulla pubblicita’ e diritto sulle pubbliche affissioni. D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507. Locandine pubblicizzanti un trofeo per persone disabili. Quesito.
di Redazione
Risoluzione 41 del 16.03.99 MATERIA FISCALE: Pubblicita’ e affissioni Imposta comunale sulla pubblicita’ e diritto sulle pubbliche affissioni. D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507. Locandine pubblicizzanti un trofeo per persone disabili. Quesito.
Con la nota in riferimento e’ stato formulato un quesito inteso a
conoscere quale sia il trattamento da riservare ai fini dell’imposta di
pubblicita’ alle locandine che pubblicizzano una gara di slalom gigante, il
Trofeo Val di Fiemme, per persone disabili. Detta manifestazione, abbinata
alla lotteria Nazionale di Agnano, e’ organizzata dalla “SportABILI ONLUS”,
associazione non profit costituita al fine di aiutare le persone con
disabilita’ motoria, sensoriale ed intellettiva ad entrare nel mondo dello
sport.
Le locandine recano altresi’ l’indicazione, compresa in una superficie
inferiore ai 300 centimetri quadrati, dei soggetti che sponsorizzano
l’iniziativa e vengono esposte presso le rivendite dei biglietti con lo scopo
di incentivarne la vendita e di promuovere al contempo l’iniziativa a favore
dei disabili.
Si chiede inoltre di conoscere quale debba essere il trattamento per
un pieghevole che presenta le stesse caratteristiche delle locandine, che
sara’ oggetto di distribuzione rivolta alle singole persone.
In proposito, si precisa che le locandine in questione, a causa delle
caratteristiche che presentano, non possono essere assoggettate al pagamento
dell’imposta comunale sulla pubblicita’.
Infatti, va osservato che nel caso di specie nello stesso mezzo si
trovano racchiusi tre distinti messaggi. Il primo, relativo alla
manifestazione realizzata dall’associazione non profit a favore dei disabili,
di per se, e’ fuori dal campo di applicazione del tributo, per mancanza del
presupposto impositivo, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 15 novembre 1993,
n. 507. Il secondo, relativo alla promozione di una lotteria nazionale, il cui
esercizio e’ affidato in via esclusiva all’amministrazione statale, risulta
essere esente dal tributo a norma dell’art. 17, comma 1, lettera g) del D.Lgs.
n. 507 del 1993. Il terzo messaggio, peraltro sostanzialmente irrilevante a
fini pubblicitari per la prevalenza degli altri, e’ fuori dal campo di
applicazione del tributo, a norma dell’art. 7, comma 2, del D.Lgs. n. 507 del
1993, per avere una superficie complessiva inferiore a 300 centimetri
quadrati. Tale ultimo messaggio, del resto non sarebbe assoggettato ad
imposizione neanche nell’ipotesi che fosse un autonomo mezzo pubblicitario.
Va pure rilevata l’ulteriore circostanza che dette locandine vengono
esposte presso le rivendite dei biglietti delle lotterie e pertanto ad esse
puo’ essere riconosciuta l’esenzione dall’imposta sulla pubblicita’, a norma
dell’art. 17, comma 1, lettera a), in quanto l’esposizione avviene all’interno
dei locali adibiti alla vendita dei beni o alla prestazione dei servizi, e la
pubblicita’ si riferisce all’attivita’ negli stessi esercitata; alle medesime
conclusioni si arriva a norma dell’art. 17, comma 1, lettera b) ove le
locandine si trovino esposte nelle vetrine o sulle porte di ingresso di detti
locali o, in mancanza nelle immediate adiacenze del punto vendita.
Relativamente, infine, ai pieghevoli che ripetono gli stessi contenuti
delle locandine, si precisa che, per essere distribuiti all’interno dei locali
di vendita dei biglietti delle lotterie, sono esclusi dal campo di
applicazione del tributo, poiche’ la diffusione dei messaggi pubblicitari
effettuata per mezzo di volantini acquista rilevanza, ai fini dell’imposta in
oggetto, solo se effettuata attraverso veicoli o persone, a cio’
specificatamente adibite, circolanti in luoghi pubblici, ai sensi del comma 4
dell’art. 15 del D.Lgs. n. 507 del 1993.
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