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MATERIA FISCALE: Irpeg Imposte sui redditi. – Trattamento tributario degli immobili degli enti pubblici e delle organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale adibiti allo svolgimento di attivita’ istituzionali di cui all’art. 88, comma 2, e all’art

di Redazione

Circolare 244 del 28.12.99 MATERIA FISCALE: Irpeg Imposte sui redditi. – Trattamento tributario degli immobili degli enti pubblici e delle organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale adibiti allo svolgimento di attivita’ istituzionali di cui all’art. 88, comma 2, e all’art. 111-ter del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

Alle Direzioni Regionali delle Entrate

Agli Uffici delle Entrate

Agli Uffici Distrettuali delle Imposte Dirette

Ai Centri di Servizio delle Imposte Dirette e

Indirette

e, per conoscenza Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per gli Affari Sociali

Al Ministero dell’Universita’ e della Ricerca

Scientifica e Tecnologica

Al Ministero della Pubblica Istruzione

Al Ministero della Sanita’

Al Ministero del Tesoro del Bilancio e della

Programmazione Economica

Alle Direzioni Centrali del Dipartimento delle

Entrate

Al Servizio Consultivo ed Ispettivo Tributario

Al Comando Generale della Guardia di Finanza

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Sono stati rappresentati dubbi interpretativi in ordine al trattamento

tributario degli immobili degli enti pubblici e delle organizzazioni non

lucrative di utilita’ sociale (ONLUS) adibiti allo svolgimento di attivita’

considerate non commerciali ai sensi degli articoli 88, comma 2, lettere a) e

b), e 111-ter del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), approvato con

DPR 22 dicembre 1986, n. 917.

Al riguardo si fa presente quanto segue.

L’art. 88, comma 2, del TUIR prevede che non costituisce esercizio di

attivita’ commerciale l’esercizio di funzioni statali da parte di enti

pubblici, nonche’ l’esercizio di attivita’ previdenziali, assistenziali e

sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine,

comprese le Unita’ sanitarie locali.

Nel presupposto che le attivita’ in esame risultino prevalenti, la

previsione recata dal citato art. 88, comma 2, lettere a) e b), del TUIR

consente di ricondurre gli enti pubblici destinatari della stessa tra gli enti

non commerciali di cui all’art. 87, comma 1, lett. c), dello stesso testo

unico.

Per tali enti, in forza dell’art. 108 del TUIR, il reddito complessivo

imponibile non si esaurisce nell’unica categoria del reddito d’impresa, nella

quale confluiscono i proventi di qualsiasi fonte, ma si determina sulla base

della somma dei redditi appartenenti alle varie categorie (redditi fondiari,

redditi di capitale, redditi d’impresa e redditi diversi).

Cio’ considerato, si osserva che la decommercializzazione operata dal

citato art. 88, comma 2, del TUIR, nell’escludere la riconducibilita’ delle

menzionate attivita’ istituzionali alla categoria del reddito d’impresa, non

sottrae ad imposizione indistintamente tutti i redditi comunque connessi

all’esercizio delle attivita’ medesime. E’ da ritenere, infatti, che

l’attivita’ decommercializzata debba essere equiparata a quella istituzionale,

che caratterizza gli enti non commerciali ai sensi dell’art. 87, comma 4, del

TUIR, e, in quanto tale, riconsiderata per gli aspetti che possono dar luogo a

redditi inquadrabili in una delle altre categorie indicate nel citato art.

108.

In particolare, gli immobili adibiti alle attivita’ menzionate nell’art.

88, comma 2, del TUIR, al pari degli immobili strumentali all’attivita’

istituzionale degli altri enti non commerciali, acquistano autonomia

reddituale e sono, pertanto, produttivi di reddito fondiario ai sensi degli

artt. 22 e seguenti del TUIR.

Gli anzidetti immobili non sono, infatti, annoverabili tra quelli

contemplati nell’art. 40, comma 1, del TUIR, in quanto in forza della

previsione di decommercializzazione non sono relativi ad imprese commerciali e

conseguentemente non trova giustificazione normativa una loro eventuale

sottrazione ad imposizione.

Sono, altresi’, produttivi di reddito fondiario gli immobili delle ONLUS

adibiti allo svolgimento delle attivita’ elencate nell’art. 10, comma 1, lett.

a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 in quanto attivita’

decommercializzate in forza dell’art. 111-ter del TUIR. Tale articolo reca,

infatti, una norma di contenuto analogo a quella dell’art. 88, comma 2,

escludendo la riconducibilita’ nel reddito d’impresa dei redditi prodotti

nell’esercizio delle anzidette attivita’, senza con cio’ sottrarre ad

imposizione i redditi autonomamente riconducibili nelle altre categorie

reddituali.

Quanto sopra precisato, si ritiene che le obiettive difficolta’

interpretative in ordine al trattamento tributario degli immobili in questione

consentano la non applicabilita’ delle sanzioni amministrative, ai sensi

dell’art. 6, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nei

confronti di quegli enti ed organizzazioni che abbiano erroneamente escluso

dall’imposizione i redditi degli immobili strumentali alle attivita’ agevolate

ai sensi degli articoli 88, comma 2, e 111-ter del TUIR in argomento.

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