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MATERIA FISCALE: Irpeg Imposte sui redditi. – Trattamento tributario degli immobili degli enti pubblici e delle organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale adibiti allo svolgimento di attivita’ istituzionali di cui all’art. 88, comma 2, e all’art
di Redazione
Circolare 244 del 28.12.99 MATERIA FISCALE: Irpeg Imposte sui redditi. – Trattamento tributario degli immobili degli enti pubblici e delle organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale adibiti allo svolgimento di attivita’ istituzionali di cui all’art. 88, comma 2, e all’art. 111-ter del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.
Alle Direzioni Regionali delle Entrate
Agli Uffici delle Entrate
Agli Uffici Distrettuali delle Imposte Dirette
Ai Centri di Servizio delle Imposte Dirette e
Indirette
e, per conoscenza Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per gli Affari Sociali
Al Ministero dell’Universita’ e della Ricerca
Scientifica e Tecnologica
Al Ministero della Pubblica Istruzione
Al Ministero della Sanita’
Al Ministero del Tesoro del Bilancio e della
Programmazione Economica
Alle Direzioni Centrali del Dipartimento delle
Entrate
Al Servizio Consultivo ed Ispettivo Tributario
Al Comando Generale della Guardia di Finanza
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Sono stati rappresentati dubbi interpretativi in ordine al trattamento
tributario degli immobili degli enti pubblici e delle organizzazioni non
lucrative di utilita’ sociale (ONLUS) adibiti allo svolgimento di attivita’
considerate non commerciali ai sensi degli articoli 88, comma 2, lettere a) e
b), e 111-ter del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), approvato con
DPR 22 dicembre 1986, n. 917.
Al riguardo si fa presente quanto segue.
L’art. 88, comma 2, del TUIR prevede che non costituisce esercizio di
attivita’ commerciale l’esercizio di funzioni statali da parte di enti
pubblici, nonche’ l’esercizio di attivita’ previdenziali, assistenziali e
sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine,
comprese le Unita’ sanitarie locali.
Nel presupposto che le attivita’ in esame risultino prevalenti, la
previsione recata dal citato art. 88, comma 2, lettere a) e b), del TUIR
consente di ricondurre gli enti pubblici destinatari della stessa tra gli enti
non commerciali di cui all’art. 87, comma 1, lett. c), dello stesso testo
unico.
Per tali enti, in forza dell’art. 108 del TUIR, il reddito complessivo
imponibile non si esaurisce nell’unica categoria del reddito d’impresa, nella
quale confluiscono i proventi di qualsiasi fonte, ma si determina sulla base
della somma dei redditi appartenenti alle varie categorie (redditi fondiari,
redditi di capitale, redditi d’impresa e redditi diversi).
Cio’ considerato, si osserva che la decommercializzazione operata dal
citato art. 88, comma 2, del TUIR, nell’escludere la riconducibilita’ delle
menzionate attivita’ istituzionali alla categoria del reddito d’impresa, non
sottrae ad imposizione indistintamente tutti i redditi comunque connessi
all’esercizio delle attivita’ medesime. E’ da ritenere, infatti, che
l’attivita’ decommercializzata debba essere equiparata a quella istituzionale,
che caratterizza gli enti non commerciali ai sensi dell’art. 87, comma 4, del
TUIR, e, in quanto tale, riconsiderata per gli aspetti che possono dar luogo a
redditi inquadrabili in una delle altre categorie indicate nel citato art.
108.
In particolare, gli immobili adibiti alle attivita’ menzionate nell’art.
88, comma 2, del TUIR, al pari degli immobili strumentali all’attivita’
istituzionale degli altri enti non commerciali, acquistano autonomia
reddituale e sono, pertanto, produttivi di reddito fondiario ai sensi degli
artt. 22 e seguenti del TUIR.
Gli anzidetti immobili non sono, infatti, annoverabili tra quelli
contemplati nell’art. 40, comma 1, del TUIR, in quanto in forza della
previsione di decommercializzazione non sono relativi ad imprese commerciali e
conseguentemente non trova giustificazione normativa una loro eventuale
sottrazione ad imposizione.
Sono, altresi’, produttivi di reddito fondiario gli immobili delle ONLUS
adibiti allo svolgimento delle attivita’ elencate nell’art. 10, comma 1, lett.
a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 in quanto attivita’
decommercializzate in forza dell’art. 111-ter del TUIR. Tale articolo reca,
infatti, una norma di contenuto analogo a quella dell’art. 88, comma 2,
escludendo la riconducibilita’ nel reddito d’impresa dei redditi prodotti
nell’esercizio delle anzidette attivita’, senza con cio’ sottrarre ad
imposizione i redditi autonomamente riconducibili nelle altre categorie
reddituali.
Quanto sopra precisato, si ritiene che le obiettive difficolta’
interpretative in ordine al trattamento tributario degli immobili in questione
consentano la non applicabilita’ delle sanzioni amministrative, ai sensi
dell’art. 6, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nei
confronti di quegli enti ed organizzazioni che abbiano erroneamente escluso
dall’imposizione i redditi degli immobili strumentali alle attivita’ agevolate
ai sensi degli articoli 88, comma 2, e 111-ter del TUIR in argomento.
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