Non profit
Limite annuo complessivo previsto dall’art. 25, comma 1,della legge 13 maggio 1999, n. 133, per le associazioni sportivedilettantistiche.
di Redazione
Decreto Ministeriale 10 novembre 1999 (in Gazz. Uff., 23 novembre, n.
275). – Limite annuo complessivo previsto dall’art. 25, comma 1,
della legge 13 maggio 1999, n. 133, per le associazioni sportive
dilettantistiche.
Art. 1.
1. L’importo complessivo dei proventi realizzati, in via
occasionale e saltuaria, nello svolgimento di attività commerciali
connesse agli scopi istituzionali ed a seguito di raccolte di fondi
effettuate con qualsiasi modalità nell’ambito di un numero
complessivo non superiore a due eventi organizzati nel corso del
periodo di imposta dalle associazioni sportive dilettantistiche di
cui all’art. 25, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, che non
concorrono alla formazione del reddito delle predette associazioni, è
stabilito nella misura massima di lire cento milioni per periodo di
imposta.
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