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Irpeg Imposte sui redditi. Legge 11 agosto 1991, n. 266, art. 8, comma 4. Decreto 25 maggio 1995. Agevolazioni per le attivita’ commerciali e produttive marginali svolte dalle organizzazioni di volontariato
di Redazione
Circolare 221 del 08.08.95
Irpeg Imposte sui redditi. Legge 11 agosto 1991, n. 266, art. 8, comma 4. Decreto 25 maggio 1995. Agevolazioni per le attivita’ commerciali e produttive marginali svolte dalle organizzazioni di volontariato.
Nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 134 del 10 giugno 1995 e’
stato pubblicato il decreto del Ministro delle finanze di concerto
con Ministro per la famiglia e la solidarieta’ sociale, datato
25 maggio 1995, che fissa i “criteri per l’individuazione delle attivita’
commerciali e produttive marginali svolte dalle organizzazioni di
volontariato” agli effetti dell’art. 8, comma 4, della legge 11 agosto 1991,
n. 266.
L’articolo citato, nel testo modificato dall’art. 18 del decreto-legge
29 aprile 1994, n. 260, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 giugno 1994, n. 413, ha stabilito che:
“I proventi derivanti da attivita’ commerciali e produttive marginali non
costituiscono redditi imponibili ai fini dell’imposta sul reddito delle
persone giuridiche (IRPEG) e dell’imposta locale sui redditi (ILOR),
qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali
dell’organizzazione di volontariato. I criteri relativi al concetto di
marginalita’, di cui al periodo precedente, sono fissati dal Ministro
delle finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro per affari
sociali.”
Si ricorda che, nella formulazione originaria recata dalla legge n. 266
del 1991, l’art. 8, comma 4, prevedeva:
“I proventi derivanti da attivita’ commerciali e produttive marginali non
costituiscono redditi imponibili ai fini dell’imposta sul reddito delle
persone giuridiche (IRPEG) e dell’imposta locale sui redditi (ILOR),
qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali
dell’organizzazione di volontariato. Sulle domande di esenzione, previo
accertamento della natura e dell’entita’ delle attivita’, decide il
Ministro delle finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro
per gli affari sociali.”
La modifica normativa apportata dall’art. 18 del decreto-legge n. 260 ha
eliminato la previsione della specifica procedura di riconoscimento
dell’agevolazione (espressa “domanda di esenzione” della organizzazione di
volontariato interessata e provvedimento di riconoscimento o di diniego del
beneficio per ogni singola organizzazione nella forma del decreto
interministeriale).
Pertanto, la verifica della spettanza del beneficio fiscale per le
attivita’ in argomento deve essere svolta, senza una formale istanza di parte
ed uno specifico provvedimento di riconoscimento o di diniego dell’esenzione,
nell’ambito dell’attivita’ di accertamento cui sono istituzionalmente
preposti gli uffici distrettuali delle imposte dirette, sulla base
dei criteri di marginalita’ fissati con l’anzidetto decreto datato
25 maggio 1995.
Le Direzioni delle Entrate sono pregate di accusare ricevuta della
presente a questo Dipartimento – Direzione Centrale per gli Affari Giuridici
e per il Contenzioso Tributario -; gli Uffici Distrettuali e i Centri di
servizio alle rispettive Direzioni delle Entrate.
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