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Modalità per la costituzione dei fondi speciali per ilvolontariato presso le regioni.

di Redazione

Decreto Ministeriale 8 ottobre 1997 (in Gazz. Uff., 15 ottobre, n.
241). – Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il
volontariato presso le regioni.

Il Ministro del tesoro di concerto con il Ministro per la
solidarietà sociale:
Visto l’art. 15, comma 3, della legge 11 agosto 1991, n. 266, il
quale prevede che saranno stabilite con decreto del Ministro del
tesoro, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, le
modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2 del medesimo
articolo, concernenti la costituzione di fondi speciali presso le
regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti locali,
centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di
volontariato, da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e
qualificarne l’attività; Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218; Visto
il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, ed in particolare il
titolo III; Visto il decreto ministeriale in data 21 novembre 1991,
emanato ai sensi del suddetto art. 15, comma 3, della legge 11 agosto
1991, n. 266; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 31 maggio 1996 con il quale il Presidente del
Consiglio dei Ministri ha delegato il Ministro per la solidarietà
sociale ad assicurare l’applicazione della legge 11 agosto 1991, n.
266; Considerata l’esigenza che presso ogni regione venga costituito
un unico fondo speciale, così da assicurare una gestione unitaria
delle somme disponibili; Considerata l’opportunità che gli istituendi
centri di servizio possano essere anche più di uno in ogni regione,
in relazione alle diversificate esigenze da soddisfare ma che, allo
stesso tempo siano previste le opportune forme di coordinamento per
accrescere l’efficacia dei relativi interventi tra i centri stessi e
la programmazione sociale delle regioni e degli enti locali;
Decreta:

Art. 1.

Destinazione delle somme.

1. Gli enti di cui all’art. 12, comma 1, del decreto legislativo n.
356 del 1990 e le casse di risparmio ripartiscono annualmente le
somme di cui all’art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266,
destinandone:
a) il 50% al fondo speciale previsto dal successivo art. 2, comma
1, costituito presso la regione ove i predetti enti e casse hanno
sede legale;
b) il restante 50% ad uno o a più altri fondi speciali, scelti
liberamente dai suddetti enti e casse.
2. La ripartizione percentuale delle somme di cui al comma
precedente è effettuata dagli enti in sede di approvazione del
bilancio consuntivo di cui all’art. 14 del decreto legislativo n. 356
del 1990 e dalle casse di risparmio, all’atto dell’approvazione del
bilancio di esercizio. Entro un mese dall’approvazione di tali
bilanci gli enti e le casse segnalano al comitato di gestione di cui
al successivo art. 2, comma 2, l’ammontare delle somme assegnate alle
singole regioni. Per gli enti il termine di un mese decorre dalla
data di approvazione del bilancio da parte del Ministero del tesoro.
Le somme sono accreditate al fondo di cui al medesimo art. 2, comma
1.
3. Copia della segnalazione di cui al comma precedente è trasmessa
al presidente dell’Osservatorio nazionale per il volontariato di cui
all’art. 12 della legge n. 266 del 1991 e all’Associazione fra le
casse di risparmio italiane.

Art. 2.

Fondo speciale presso ogni regione.

1. Presso ogni regione è istituito un fondo speciale, denominato
fondo di cui alla legge n. 266 del 1991, nel quale sono
contabilizzati gli importi segnalati dagli enti e dalle casse di cui
all’art. 1, comma 1, del presente decreto. Tali somme costituiscono
patrimonio separato avente speciale destinazione, di pertinenza degli
stessi enti e casse. Esse sono disponibili per i centri di servizio
di cui all’art. 3 che le utilizzano per i compiti di cui all’art. 4 e
per le spese di funzionamento e di attività del comitato di gestione,
secondo quanto previsto dal presente decreto.
2. Ogni fondo speciale è amministrato da un comitato di gestione
composto:
a) da un membro in rappresentanza della regione competente,
designato secondo le previsioni delle disposizioni regionali in
materia;
b) da quattro rappresentanti delle organizzazioni di volontariato
– iscritte nei registri regionali – maggiormente presenti nel
territorio regionale, nominati secondo le previsioni delle
disposizioni regionali in materia;
c) da un membro nominato dal Ministro per la solidarietà sociale;
d) da sette membri nominati dagli enti e dalle casse di cui
all’art. 1, comma 1, del presente decreto secondo le modalità di cui
al successivo comma 7;
e) da un membro nominato dall’Associazione fra le casse di
risparmio italiane secondo le modalità di cui al successivo comma 8;
f) da un membro in rappresentanza degli enti locali della
regione, nominato secondo le previsioni delle disposizioni regionali
in materia.
3. Il comitato di gestione di cui al comma 2 resta in carica per un
biennio, decorrente in ogni caso dal giorno successivo alla scadenza
del mandato previsto per il comitato precedente. I membri nominati in
sostituzione di altri membri cessati nel corso del mandato restano in
carica per la durata residua di tempo previsto per il membro così
sostituito. La carica di membro del comitato di gestione è gratuita e
consente solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per
partecipare alle riunioni.
4. Le spese di funzionamento e di attività dei comitati di
gestione, nella misura strettamente necessaria per la copertura delle
spese annualmente previste per l’assolvimento delle funzioni di cui
al presente decreto, sono poste a carico dei centri di servizio
istituiti presso ogni regione, proporzionalmente alle somme di cui
all’art. 15 della legge n. 266/1991, attribuite ai centri medesimi. A
tal fine annualmente i comitati di gestione prelevano le somme
necessarie dai fondi accantonati dagli enti e dalle casse di cui al
comma 1 dell’art. 1 con imputazione alla contabilità preventiva e
consuntiva dei centri di servizio. La documentazione relativa alle
spese sostenute è conservata presso il comitato di gestione.
5. Nel corso della prima riunione, ciascun comitato di gestione, a
maggioranza assoluta dei suoi componenti, fissa le norme
disciplinanti le modalità di funzionamento ed elegge nel suo seno il
presidente.
6. Il comitato di gestione:
a) provvede ad individuare e a rendere pubblici i criteri per
l’istituzione di uno o più centri di servizio nella regione, ai sensi
del successivo art. 3. Quando i criteri prevedono che gli istituendi
centri di servizio possono essere più di uno in considerazione delle
diversificate esigenze del volontariato, attraverso le opportune
forme di coordinamento tra i centri previste nei criteri medesimi, il
comitato mira all’utilizzo ottimale delle risorse disponibili quanto
a costi e benefici, alla collaborazione tra i centri, alla
circolazione e qualificazione delle esperienze;
b) riceve le istanze per la relativa istituzione dei centri di
servizio e, sulla base di criteri e di scadenze preventivamente
predeterminati e pubblicizzati nel Bollettino Ufficiale della regione
e su almeno un quotidiano a diffusione regionale, istituisce con
provvedimento motivato i centri di servizio secondo le procedure di
cui al successivo art. 3;
c) istituisce l’elenco regionale dei centri di servizio
denominato elenco regionale dei centri di servizio di cui all’art. 15
della legge 11 agosto 1991, n. 266, e ne pubblicizza l’esistenza; in
tale contesto viene descritta l’attività svolta da ciascun centro e
vengono pubblicizzati i singoli regolamenti che li disciplinano;
d) nomina un membro degli organi deliberativi ed un membro degli
organi di controllo dei centri di servizio di cui al successivo art.
3;
e) ripartisce annualmente, fra i centri di servizio istituiti
presso la regione, le somme scritturate nel fondo speciale di cui al
presente articolo;
f) riceve i rendiconti di cui al successivo art. 5 e ne verifica
la regolarità nonchè la conformità ai rispettivi regolamenti;
g) cancella, con provvedimento motivato, dall’elenco regionale
indicato nella precedente lettera c), i centri di servizio, secondo
le previsioni del successivo art. 3, comma 5.
7. Agli enti e alle casse di cui all’art. 1, comma 1, del presente
decreto spetta nominare un proprio componente per ogni settimo del
totale delle somme destinate al fondo speciale presso la regione. Nel
caso residuino frazioni inferiori al settimo il componente è
designato dall’ente o dalla cassa cui corrisponde la frazione più
alta. Il calcolo viene effettuato dall’Associazione fra le casse di
risparmio italiane con riferimento alla data del 30 giugno e tiene
conto degli importi che siano destinati al fondo da ciascun ente o
cassa nei due esercizi precedenti. La medesima Associazione provvede
a comunicare ad ogni ente o cassa il numero di membri che a ciascuno
di essi compete come risultato del calcolo di cui al presente comma.
8. L’Associazione fra le casse di risparmio italiane nomina un
componente del comitato di gestione individuandolo in un
rappresentante di uno tra gli enti o casse che abbiano contribuito al
fondo speciale. Nell’effettuare tale scelta l’Associazione
privilegia, anche con criteri di rotazione, gli enti e le casse che,
pur avendo contribuito, non abbiano titolo a nominare un proprio
membro ai sensi del comma precedente.

Art. 3.

Centri di servizio.

1. Gli enti locali, le organizzazioni di volontariato di cui
all’art. 3 della legge n. 266 del 1991, in numero di almeno cinque,
gli enti e le casse di cui all’art. 1, comma 1, del presente decreto
e le federazioni di volontariato di cui all’art. 12, comma 1, della
legge stessa, possono richiedere al comitato di gestione la
costituzione di un centro di servizio di cui all’art. 15 della legge
citata con istanza sottoscritta dai legali rappresentanti dei
richiedenti, allegando lo statuto e il programma di attività
dell’istituendo centro di servizio nonchè l’indicazione di chi assume
la responsabilità amministrativa del centro, il quale sottoscrive
l’istanza.
2. L’istanza è avanzata al comitato di gestione per il tramite
dell’ente locale ove il centro di servizio deve essere istituito.
Copia per conoscenza deve essere inviata anche al comitato di
gestione, corredata dall’attestazione del ricevimento da parte
dell’ente locale interessato. L’ente locale, entro trenta giorni
dalla ricezione dell’istanza, trasmette al comitato di gestione un
proprio parere sulla stessa. Ove l’ente locale non provveda alla
trasmissione del parere nel termine prefissato, il comitato di
gestione potrà procedere anche in assenza di detto parere.
3. Il comitato di gestione valuta le istanze ricevute alla luce dei
criteri in precedenza predeterminati e pubblicati e, con
provvedimento motivato, istituisce i centri di servizio e li iscrive
nell’elenco di cui all’art. 2, comma 6, lettera c), del presente
decreto, previo accertamento in ogni caso che essi siano:
a) un’organizzazione di volontariato di cui all’art. 3 della
legge n. 266 del 1991;
b) oppure, in alternativa, un’entità giuridica costituita da
organizzazioni di volontariato o con presenza maggioritaria di esse.
4. Il funzionamento dei centri di servizio è disciplinato da
apposito regolamento approvato dagli organi competenti dei soggetti
di cui alle lettere a) e b) del comma precedente. Tali regolamenti si
ispirano ai princìpi di cui all’art. 3, comma 3, della legge n. 266
del 1991.
5. I centri di servizio di cui alla lettera a) del precedente comma
3 sono cancellati dall’elenco previsto dall’art. 2, comma 6, lettera
c), nel caso in cui siano stati definitivamente cancellati dai
registri istituiti ai sensi dell’art. 6 della legge n. 266 del 1991.
I centri di servizio sono cancellati dal medesimo elenco qualora
venga accertato, con la procedura di cui all’art. 6, commi 4 e 5,
della legge n. 266 del 1991, il venir meno dell’effettivo svolgimento
delle attività a favore delle organizzazioni di volontariato. I
centri di servizio sono altresì cancellati, con provvedimento
motivato del comitato di gestione, dall’elenco di cui alla lettera
c), comma 6, dell’art. 2, qualora appaia opportuna una diversa
funzionalità e/o competenza territoriale in relazione ai centri di
servizio esistenti, ovvero in caso di svolgimento di attività in modo
difforme dai propri regolamenti o in caso di inadempienze o
irregolarità di gestione.

Art. 4.

Compiti dei centri di servizio.

1. I centri di servizio hanno lo scopo di sostenere e qualificare
l’attività di volontariato. A tal fine erogano le proprie prestazioni
sotto forma di servizi a favore delle organizzazioni di volontariato
iscritte e non iscritte nei registri regionali. In particolare, fra
l’altro:
a) approntano strumenti e iniziative per la crescita della
cultura della solidarietà, la promozione di nuove iniziative di
volontariato e il rafforzamento di quelle esistenti;
b) offrono consulenza e assistenza qualificata nonchè strumenti
per la progettazione, l’avvio e la realizzazione di specifiche
attività;
c) assumono iniziative di formazione e qualificazione nei
confronti degli aderenti ad organizzazioni di volontariato;
d) offrono informazioni, notizie, documentazione e dati sulle
attività di volontariato locale e nazionale.

Art. 5.

Funzionamento dei centri di servizio.

1. Gli enti e le casse di cui all’art. 1, comma 1, del presente
decreto depositano presso banche da loro scelte, iscritte all’albo di
cui all’art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a
favore del comitato di gestione e di ciascun centro di servizio, gli
importi di rispettiva pertinenza comunicati annualmente dal comitato
di gestione. Il deposito viene effettuato entro un mese dalla
ricezione di tale comunicazione. I comitati di gestione e i centri di
servizio prelevano le somme necessarie al proprio funzionamento sulla
base degli impegni di spesa previsti.
2. I centri di servizio redigono bilanci preventivi e consuntivi.
Tali bilanci sono trasmessi, a mezzo raccomandata, al comitato di
gestione competente per territorio. I proventi rivenienti da diversa
fonte sono autonomamente amministrati.

Art. 6.

Disposizioni transitorie.

1. Per le casse, il primo esercizio a partire dal quale il presente
decreto trova applicazione, per la parte concernente la destinazione
delle somme di cui all’art. 15 della legge n. 266 del 1991, è quello
chiuso successivamente alla data di entrata in vigore del decreto 21
novembre 1991; per gli enti, il primo esercizio è quello aperto
successivamente alla data di entrata in vigore del decreto 21
novembre 1991.
2. La prima segnalazione di cui all’art. 1, comma 2, del presente
decreto, è effettuata, fino a quando non verranno istituiti i
comitati di gestione, all’Associazione fra le casse di risparmio
italiane nonchè al presidente dell’Osservatorio nazionale per il
volontariato di cui all’art. 12 della legge n. 266 del 1991. In sede
di prima costituzione dei comitati di gestione, la prima segnalazione
è effettuata agli stessi dal presidente dell’Osservatorio nazionale
per il volontariato di cui all’art. 12 della legge 11 agosto 1991, n.
266.
3. Il primo riparto di cui all’art. 2, comma 6, lettera e), del
presente decreto, è effettuato con riferimento alle somme destinate
al fondo speciale dagli enti e dalle casse di cui all’art. 1, comma
1, sulla base dei dati dei bilanci consuntivi 1991-92 e 1992-93.
4. Il riparto di cui al precedente art. 2, comma 6, lettera e),
successivo al primo è effettuato con riferimento alle somme destinate
al fondo speciale dagli enti di cui all’art. 1, comma 1, sulla base
dei dati dei bilanci consuntivi relativi agli esercizi non presi in
considerazione per il riparto di cui al precedente comma.

Art. 7.

Abrogazione del decreto ministeriale 21 novembre 1991.

1. Il decreto ministeriale 21 novembre 1991 è abrogato ed è
sostituito dal presente decreto.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
delle disposizioni in esso contenute.

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