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Obbligo alle organizzazioni di volontariato ad assicurare ipropri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gliinfortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attivitàstessa, nonchè per la responsabilità civile

di Redazione

Decreto Ministeriale 14 febbraio 1992 (in Gazz. Uff., 22 febbraio, n. 44) — Obbligo alle organizzazioni di volontariato ad assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonchè per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall’esercizio dell’attività medesima. Art. 1. Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di volontariato. 1. Le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, sono obbligate ad assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonchè per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi all’esercizio dell’attività medesima. Art. 2. Polizze assicurative. 1. Le assicurazioni di cui all’articolo precedente possono essere stipulate in forma collettiva o in forma numerica. 2. Le assicurazioni di cui al comma precedente sono quelle che, in forza di un unico vincolo contrattuale, determinano una molteplicità di rapporti assicurativi riguardanti una pluralità di soggetti assicurati determinati o determinabili, con riferimento al registro di cui all’art. 3. 3. Le predette assicurazioni devono garantire tutti i soggetti che risultano aderenti alle organizzazioni di volontariato, che prestano attività di volontariato, sulla base delle risultanze del registro di cui all’art. 3 alla data di stipulazione delle polizze, nonchè coloro che aderiscono all’organizzazione in data successiva. 4. Per questi ultimi le garanzie assicurative decorrono dalle ore 24 del giorno di iscrizione nel registro. 5. Per coloro che cessano dall’adesione alle organizzazioni di volontariato le garanzie assicurative perdono efficacia dalle ore 24 del giorno dell’annotazione della cancellazione nel registro. 6. Le organizzazioni di volontariato devono comunicare all’assicuratore presso cui vengono stipulate le polizze i nominativi degli aderenti alle organizzazioni e le successive variazioni, contestualmente alla iscrizione al registro di cui all’art. 3. Art. 3. Adempimenti delle organizzazioni di volontariato. 1. Le organizzazioni di volontariato debbono tenere il registro degli aderenti, numerato progressivamente in ogni pagina, bollato in ogni foglio da un notaio, il quale deve dichiarare nell’ultima pagina il numero dei fogli che lo compongono. Il registro deve essere annualmente vidimato. 2. Nel registro devono essere indicati per ciascun aderente le complete generalità, il luogo e la data di nascita e la residenza. 3. I soggetti che aderiscono all’organizzazione di volontariato in data successiva a quella di istituzione del registro devono essere iscritti in quest’ultimo nello stesso giorno in cui sono ammessi a far parte dell’organizzazione. 4. Nel registro devono essere altresì indicati i nominativi dei soggetti che per qualunque causa cessino di far parte dell’organizzazione di volontariato. L’annotazione nel registro va effettuata lo stesso giorno in cui la cessazione si verifica. 5. Il registro deve essere barrato al termine di ogni giorno ed il soggetto preposto alla tenuta dello stesso deve apporre giornalmente la data e la propria firma. Art. 4. Controllo. 1. Il controllo viene esercitato dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) nel limite delle proprie competenze. 2. Le organizzazioni di volontariato comunicano a ciascuna Regione o provincia autonoma nel cui territorio esercitano la loro attività ed all’osservatorio nazionale per il volontariato l’avvenuta stipulazione delle polizze concernenti le assicurazioni di cui all’art. 1 entro i trenta giorni successivi a quello della stipulazione delle polizze stesse.


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