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Delega al Governo in materia di tutela delle persone e dialtri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

di Redazione

Legge 31 dicembre 1996, n. 676 (in Gazz. Uff., 8 gennaio 1997, n. 5, s.o.). — Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Art. 1. Delega per l’emanazione di disposizioni integrative della legislazione in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative della legislazione in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, con l’osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) specificare le modalità di trattamento dei dati personali utilizzati a fini storici, di ricerca e di statistica, tenendo conto dei princìpi contenuti nella raccomandazione n. R. [83] 10, adottata il 23 settembre 1983 dal Consiglio d’Europa, e successive modificazioni, con particolare riferimento alla durata della loro conservazione ed alle garanzie adeguate prescritte dalla normativa comunitaria riguardo ai dati raccolti per scopi diversi da quelli statistici, storici o scientifici e successivamente conservati per tali, diverse finalità; b) garantire la piena attuazione dei princìpi previsti dalla legislazione in materia di dati personali nell’ambito dei diversi settori di attività, nel rispetto dei criteri direttivi e dei princìpi della normativa comunitaria e delle seguenti raccomandazioni adottate dal Consiglio d’Europa; 1) n. R. [81] 1, del 23 gennaio 1981, in materia di dati sanitari, e successive modificazioni; 2) n. R. [85] 20, del 25 ottobre 1985, sui dati utilizzati per fini di direct marketing; 3) n. R. [86] 1, del 23 gennaio 1986, sui dati impiegati per scopi di sicurezza sociale; 4) n. R. [89] 2, del 18 gennaio 1989, sui dati utilizzati per finalità di lavoro; 5) n. R. [90] 19, del 13 settembre 1990, in materia di dati personali utilizzati per finalità di pagamento e di altre operazioni connesse; 6) n. R. [91] 10, del 9 settembre 1991, sulla comunicazione a terzi dei dati personali detenuti da organi pubblici; 7) n. R. [95] 4, del 7 febbraio 1995, sulla protezione dei dati personali nel settore dei servizi di telecomunicazione, con particolare riguardo ai servizi telefonici; c) razionalizzare il trattamento economico del personale del Garante per la protezione dei dati personali in relazione a quello previsto dall’ordinamento per ogni altra Autorità di garanzia secondo il tendenziale criterio dell’uniformità a parità di responsabilità costituzionale; d) individuare i presupposti per l’attribuzione di un numero di identificazione personale, ivi compreso il codice fiscale, e per il trattamento del medesimo e delle informazioni ad esso connesse, nonché per il collegamento con altri dati, sentita l’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione, prevedendo adeguate garanzie con riferimento ai numeri di identificazione personale connessi a dati di carattere sensibile o idonei a rivelare i provvedimenti di cui all’articolo 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3 del codice di procedura penale; e) stabilire le modalità e i termini per l’aggiornamento, per la rettificazione e per le altre modificazioni dei dati effettuati in conseguenza dell’esercizio dei diritti dell’interessato o di un provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, quando i dati personali sono riprodotti su disco ottico; f) prevedere forme semplificate di notificazione del trattamento dei dati personali e del loro trasferimento all’estero, con particolare riguardo ai trattamenti non automatizzati di dati diversi da quelli sensibili e da quelli di cui all’articolo 686 del codice di procedura penale, ed ulteriori casi di esonero dal relativo obbligo per trattamenti da individuare preventivamente che, in ragione delle relative modalità o della natura dei dati personali, non presentino rischi di un danno all’interessato, ferma restando l’applicabilità delle altre disposizioni di legge; g) prevedere forme di semplificazione degli adempimenti a carico delle piccole imprese e di coloro che esercitano imprese artigiane; h) estendere l’applicazione delle disposizioni relative al trattamento dei dati da parte di chi esercita la professione di giornalista, ad eccezione delle disposizioni concernenti i dati sensibili, ai soggetti che esercitano con carattere di continuità l’attività di pubblicista o di praticante giornalista iscritti, rispettivamente, negli elenchi di cui agli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69; i) adattare, ai trattamenti in ambito pubblico esclusi dall’applicazione della legislazione in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i princìpi desumibili dalla medesima legislazione, sulla base dei seguenti criteri; 1) pieno recepimento dei princìpi medesimi; 2) rispetto dei princìpi stabiliti dalla Convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n. 98, nonché della normativa comunitaria, tenendo conto dei criteri di cui alla raccomandazione n. R. [87] 15, adottata il 17 settembre 1987 dal Consiglio d’Europa; 3) ricognizione puntuale dei soggetti pubblici titolari dei trattamenti esclusi, nonché dei medesimi trattamenti; 4) introduzione degli adattamenti resi indispensabili dalla specificità degli interessi perseguiti dai suddetti trattamenti in ambito pubblico; 5) particolare considerazione per i trattamenti di dati che implichino maggiori rischi di un danno all’interessato; 6) specificazione delle modalità attraverso le quali si svolge il controllo sul rispetto delle disposizioni di legge che presiedono ai suddetti trattamenti in ambito pubblico; l) prevedere norme che favoriscano lo sviluppo dell’informatica giuridica e le modalità di collegamento, per l’autorità giudiziaria e per l’autorità di pubblica sicurezza, con le banche dati della pubblica amministrazione; m) mantenere il raccordo tra le attività del Garante per la protezione dei dati personali e quelle dell’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione, anche modificando le disposizioni della legislazione in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni, nonché l’armonizzazione dello stato giuridico del relativo personale; n) stabilire le modalità applicative della legislazione in materia di protezione dei dati personali ai servizi di comunicazione e di informazione offerti per via telematica, individuando i titolari del trattamento di dati inerenti i servizi accessibili al pubblico e la corrispondenza privata, nonché i compiti del gestore anche in rapporto alle connessioni con reti sviluppate su base internazionale; o) individuare i casi in cui, all’atto della comunicazione e della diffusione di dati personali provenienti da archivi, registri, elenchi, atti o documenti tenuti da pubbliche amministrazioni, debba essere indicata la fonte di acquisizione dei dati. Art. 2. Delega per l’emanazione di disposizioni correttive della legislazione in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni correttive della legislazione in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, con l’osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) rispetto dei princìpi e della impostazione sistematica della legislazione in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali; b) introduzione delle sole correzioni a tale legislazione che, dopo il primo periodo di applicazione della medesima, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e nelle materie di sua competenza l’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione, si dimostrino necessarie per realizzarne pienamente i princìpi o per assicurarne la migliore attuazione o per adeguarla all’evoluzione tecnica del settore. Art. 3. Esercizio della delega. 1. I decreti legislativi di cui agli articoli 1 e 2 sono adottati ai sensi dell’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400.


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