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Modalità organizzative e di funzionamento per l’attuazione del servizio di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico, ai sensi dell’art. 8 della legge 28 agosto 1997, n. 285. (GU n. 027 del 03/02/1998)

di Redazione

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI SOCIALI
DECRETO 2 dicembre 1997
Modalità organizzative e di funzionamento per l’attuazione del servizio di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico, ai sensi dell’art. 8 della legge 28 agosto 1997, n. 285.

IL MINISTRO PER LA SOLIDARIETA’ SOCIALE

Vista la legge 23 agosto 1988, n.400;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 maggio 1996
con il quale è stato conferito all’on.le Livia Turco l’incarico di Ministro
senza portafoglio per la Solidarietà Sociale;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 maggio 1996
recante delega di funzioni al Ministro per la Solidarietà Sociale;
Vista la legge 28 agosto 1997, n.285 recante “Disposizioni per la promozione
di diritti ed opportunità per l’infanzia e l’adolescenza”, che dispone
l’attivazione presso il Dipartimento per gli Affari Sociali di un servizio
di informazione, promozione, consulenza e monitoraggio;
Considerata la necessità di provvedere, in applicazione del comma 4° dell’art.8
della legge n.285/97 richiamata, all’immediata attivazione di un servizio di
informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico;
Visto il decreto del Ministro per la Famiglia e la Solidarietà Sociale del 28
maggio 1995 con il quale è stato istituito presso il Dipartimento per gli affari
sociali il Centro nazionale di documentazione ed analisi sull’infanzia e
l’adolescenza;
Sentite le competenti Commissioni parlamentari;

DECRETA

Art.1

Compiti e finalità del servizio

1. Il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio
dei Ministri in collaborazione con il Centro nazionale di documentazione ed
analisi sull’infanzia e l’adolescenza attiva il servizio di cui al primo
comma dell’art.8 della legge 28 agosto 1997, n.285 citata in premessa e ne
garantisce il coordinamento.
2. Le finalità del servizio di cui al comma 1 consistono nello svolgimento
di attività di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto
tecnico orientate a sostenere e garantire l’efficienza e l’efficacia dei piani
di intervento territoriali previsti dall’art.2 della legge medesima.

Art.2

Attività di informazione e promozione

1.Al Centro nazionale di documentazione ed analisi sull’infanzia e
l’adolescenza, già istituito con il decreto ministeriale citato in premessa e
le cui attività sono svolte in collaborazione con l’ente pubblico di assistenza e
beneficenza “Istituto degli Innocenti” di Firenze giusto quanto disposto dalla
Convenzione stipulata con il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza
del Consiglio dei Ministri il 9 maggio 1997, sono attribuite le seguenti funzioni
di informazione e promozione concernenti:
a.la realizzazione di una banca dati degli interventi più significativi già
realizzati nonché di tutti i progetti e gli interventi attuati in applicazione
della legge 28 agosto 1997, n.285;
b.lo svolgimento di tutte le attività di informazione sulla legge e di
promozione della applicazione della stessa, nonché la redazione, sulla base delle
relazioni regionali pervenute al Dipartimento per gli affari sociali, di un rapporto
annuale sullo stato di applicazione della legge sull’intero territorio nazionale;
c.l’offerta di moduli di formazione finalizzati ad un’adeguata conoscenza dei
bisogni dell’infanzia e dell’adolescenza rivolta ad amministratori locali ed operatori
dei servizi pubblici e privati al fine di migliorare la qualità degli interventi di
loro competenza.
2.Lo svolgimento delle suddette attività è disciplinato da apposita convenzione
stipulata tra il Dipartimento per gli affari sociali e l’Istituto per gli Innocenti

Art.3

Attività di assistenza tecnica

1.Le funzioni di sostegno alla progettazione ed alla realizzazione dei Piani
territoriali di intervento e degli interventi devono realizzarsi nel rispetto
dei seguenti principi :
a.l’attività deve svilupparsi su richiesta e gratuitamente, previa
autorizzazione espressa del Dipartimento per gli affari sociali da
emettersi sulla base di una scheda presentata dal richiedente corredata
degli elementi relativi alla localizzazione dell’intervento, alla sua
qualità, durata e natura specificando se si tratti di progettazione e/o
di sostegno alla realizzazione ;
b.ai sensi dell’art.8 comma 2 lettera c) della legge 28 agosto 1997, n.285
sono considerati prioritari gli interventi richiesti nelle aree di cui
all’obiettivo 1 del Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio
del 24 giugno 1988 così come definite dalla Commissione delle
Comunità europee ed all’interno di queste si orienterà verso i
territori con più elevato disagio sociale e minore presenza di servizi;
c.l’intervento di assistenza è finalizzato a favorire:
c.1 il corretto espletamento di tutte le procedure amministrative
necessarie all’utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate
ai singoli ambiti territoriali;
c.2 lo sviluppo di corrette metodologie di progettazione che abbiano
come presupposto la conoscenza dei bisogni della popolazione
minorile nei singoli territori e la valutazione dell’efficacia
degli interventi promossi.

2. Per lo svolgimento delle funzioni di assistenza tecnica sono utilizzati
operatori con specifica e comprovata competenza tecnica ed adeguata
conoscenza delle aree territoriali di intervento.
3.L’organismo individuato ai sensi del comma 4 per lo svolgimento dell’attività
di assistenza tecnica trasmette al Dipartimento per gli affari sociali
una dettagliata relazione su ogni intervento di supporto effettuato,
sulle previsioni di sviluppo del progetto sostenuto e sulle eventuali
difficoltà tecniche riscontrate.
4.Lo svolgimento delle attività di assistenza tecnica è disciplinato
da apposite convenzioni che verranno stipulate tra il Dipartimento per gli
affari sociali e gli organismi individuati, ai sensi del comma 3
dell’art.8 della legge 28 agosto 1997, n.285, nel rispetto della
normativa nazionale e comunitaria sugli appalti pubblici di servizi.

Art.4

Attività di monitoraggio della spesa

1.La funzione di monitoraggio della spesa è volta a valutare l’effettivo
conseguimento degli obiettivi e l’efficacia degli interventi in relazione
ai singoli volumi di spesa per ambito territoriale e per singolo progetto,
nonché la funzionalità amministrativa.
2.L’organismo individuato ai sensi del comma 4 per lo svolgimento
delle attività di monitoraggio trasmette al Dipartimento per gli affari
sociali una relazione semestrale descrittiva dell’attività di monitoraggio
effettuata.
3.Qualora, nell’ambito dell’attività di monitoraggio, emergano disfunzioni
procedurali ovvero carenze nell’efficacia degli interventi, il Dipartimento
per gli affari sociali promuove idonee iniziative di consulenza ed
assistenza tecnica.
4.Lo svolgimento dell’attività di monitoraggio è disciplinato da apposita
convenzione stipulata tra il Dipartimento per gli affari sociali e
l’organismo che, ai sensi del comma 3 dell’art.8 della legge n.285
citata, viene individuato nel rispetto della normativa nazionale e
comunitaria sugli appalti pubblici di servizi.

Art.5
Copertura finanziaria

1.Le spese per l’espletamento delle attività del servizio di cui al
presente decreto fanno carico al Capitolo n.2953 dello stato di
previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’anno
finanziario 1997 ed ai corrispondenti capitoli degli anni successivi.
2.Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo secondo
la normativa vigente.

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