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Modifiche al testo unico delle norme concernenti gli assegnifamiliari e nuove disposizioni in materia di formazione professionaledei lavoratori.

di Redazione

Legge 12 febbraio 1967, n. 36 (in Gazz. Uff., 25 febbraio 1967, n.
50). — Modifiche al testo unico delle norme concernenti gli assegni
familiari e nuove disposizioni in materia di formazione professionale
dei lavoratori.

Art. 1.

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Art. 2.

Il contributo da versarsi al Fondo per l’addestramento
professionale dei lavoratori, a norma dell’articolo 50, primo comma
del testo unico 30 maggio 1955, n. 797, sugli assegni familiari,
modificato dall’articolo 1 della presente legge, viene annualmente
ripartito con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sentite organizzazioni sindacali più
rappresentative, per essere utilizzato dagli enti interessati:
per le spese generali di amministrazione di ciascun Ente;
per le spese inerenti all’acquisto, alla locazione, alla
costruzione o all’ampliamento di Centri di addestramento
professionale nonché per le spese inerenti all’acquisto di
attrezzature tecnico-didattiche;
per le spese relative allo svolgimento di corsi di addestramento
professionali non finanziati a norma dell’articolo 63, lettera a),
della legge 29 aprile 1949, n. 264, nel testo modificato dalla legge
4 maggio 1951, n. 456;
per le spese destinate ad integrare i finanziamenti o le
sovvenzioni corrisposte dal Fondo per l’addestramento professionale
dei lavoratori ai sensi e per gli effetti del citato articolo 63,
lettera a), della legge 29 aprile 1949, n. 264;
per le spese relative alla formazione ed all’aggiornamento del
personale insegnante;
per ogni altra eventuale spesa necessaria o comunque connessa al
raggiungimento delle finalità istituzionali di ciascun Ente in
materia di formazione professionale dei lavoratori.

Art. 3.

Il direttore generale dell’orientamento e dell’addestramento
professionale dei lavoratori del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale partecipa, in qualità di esperto, alle riunioni
del Comitato speciale per gli assegni familiari quando esso è
chiamato a pronunciarsi sul contributo di cui al primo comma
dell’art. 50 del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni.

Art. 4.

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