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Definizione della situazione di incompatibilità con lo statodi detenzione per persone con infezione da HIV.

di Redazione

Decreto ministeriale 25 maggio 1993 (in Gazz. Uff., 5 giugno 1993, n.
130). — Definizione della situazione di incompatibilità con lo stato
di detenzione per persone con infezione da HIV.

Art. 1.

1. La situazione di AIDS conclamata, ai fini dell’art. 1, primo
inciso, seconda parte, del comma 1 del decreto-legge 14 maggio 1993,
n. 139, ricorre quando la persona sia affetta da AIDS conclamata e
segnalata in base alle disposizioni di cui alla circolare del
Ministero della sanità 13 febbraio 1987, n. 5, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 1987.
2. La grave deficienza immunitaria, ai fini della medesima
disposizione, ricorre quando, anche in assenza di identificazione e
segnalazione ai sensi della citata circolare, la persona presenti un
deficit immunitario esplicitato da un numero di linfociti T/CD4+ pari
o inferiore a 100/mmc come valore ottenuto in almeno due esami
consecutivi effettuati a distanza di quindici giorni uno dall’altro.

Art. 2.

1. Il grado di deficienza immunitaria rilevante ai fini dell’art.
1, comma 2, del decreto-legge 14 maggio 1993, n. 139, ricorre quando
il numero di linfociti T/CD4+ sia superiore a 100/mmc ma inferiore a
200/mmc come valore ottenuto in almeno due esami consecutivi
effettuati a distanza di quindici giorni l’uno dall’altro.

Art. 3.

1. Qualora la diagnosi di caso di AIDS o l’accertamento di deficit
immunitario, di cui agli articoli 1 e 2, non risultino espressi da
unità ospedaliere o universitarie di malattie infettive o da altre
strutture ospedaliere pubbliche tra quelle individuate dalla regione
per l’assistenza agli ammalati di AIDS, le relative certificazioni
devono essere convalidate da una di dette unità o strutture agli
effetti di quanto stabilito dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge
richiamato nelle premesse.

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