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Misure per favorire la ricollocazione lavorativa ovvero ilraggiungimento dei requisiti pensionistici per i lavoratori impegnatinei lavori socialmente utili.

di Redazione

Decreto Ministeriale 21 maggio 1998 (in Gazz. Uff., 19 giugno, n. 141). – Misure per favorire la ricollocazione lavorativa ovvero il raggiungimento dei requisiti pensionistici per i lavoratori impegnati nei lavori socialmente utili. Art. 1. Lavoratori beneficiari. 1. I lavoratori di cui all’art. 12, comma 1, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 sono quelli che hanno conseguito una permanenza nei progetti di lavori socialmente utili di almeno dodici mesi entro la data del 31 dicembre 1997 e quelli che, già impegnati effettivamente in progetti di lavori socialmente utili entro la data del 31 dicembre 1997, raggiungano nel corso dell’anno 1998 una permanenza nelle attività di almeno dodici mesi mediante il completamento dei progetti medesimi. 2. Le Commissioni regionali per l’impiego possono assegnare ai progetti di lavori socialmente utili i lavoratori di cui al comma 1, in deroga alle disposizioni di cui all’art. 6 del decreto legislativo n. 468/1997, anche con riferimento alla tipologia di cui all’art. 1, comma 2, lettera c); Art. 2. Modalità di attuazione delle misure relative alla contribuzione volontaria. 1. I lavoratori di cui all’art. 1 del presente decreto, cui manchino meno di cinque anni al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di anzianità o vecchiaia, richiesti secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ammessi alla contribuzione volontaria per il periodo mancante. Ad essi è concesso un contributo a fondo perduto, a valere sul Fondo per l’occupazione, pari al 50 per cento dell’onere relativo al proseguimento volontario della contribuzione, così come determinato dall’INPS ai sensi del successivo comma 3. Il contributo viene versato all’INPS in rate annuali, previa richiesta dell’istituto medesimo, complessivamente per tutti i lavoratori interessati e indicati nella richiesta medesima. La rimanente quota di contribuzione volontaria resta a carico del lavoratore che può versarla in rate mensili, per tutto il periodo mancante, sotto forma di conguaglio con l’erogazione dei trattamenti pensionistici di cui al seguente comma 2. 2. I lavoratori di cui al comma 1 ammessi alla contribuzione volontaria sono immediatamente collocati in pensione, in deroga alle norme vigenti, con un trattamento pensionistico ridotto, commisurato alla effettiva anzianità contributiva dimostrabile al momento della domanda di ammissione alla contribuzione volontaria di cui al comma 3 seguente, per il periodo mancante al raggiungimento dei requisiti pensionistici. Una volta raggiunti tali requisiti pensionistici, il trattamento pensionistico viene erogato in modo pieno. I lavoratori possono essere utilizzati nei comuni di residenza, per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 1, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, sino al raggiungimento dei requisiti pensionistici. Ai predetti lavoratori può essere erogato l’importo integrativo di cui all’art. 8, comma 2, del citato decreto legislativo n. 468/1997, fermo restando quanto stabilito dal comma 6 del medesimo articolo. 3. I lavoratori di cui all’art. 1 che intendono avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo, presentano domanda all’INPS, entro il 31 dicembre 1999, secondo le vigenti procedure. L’INPS comunica al Ministero del lavoro e della previdenza sociale – Direzione generale per l’impiego, i nominativi dei lavoratori la cui domanda è stata accolta, specificando per ciascuno di essi la durata del periodo mancante e l’importo che verrà posto a carico del Fondo per l’occupazione, ai sensi del comma 1. Art. 3. Lavoro autonomo. 1. I lavoratori di cui all’art. 1 del presente decreto sono ammissibili ai benefici di cui all’art. 9-septies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608. L’istruttoria delle relative istanze viene effettuata dalla Società per l’imprenditorialità giovanile con protocollo separato rispetto alle istanze degli altri aventi diritto, per poter così effettuare rendiconti specifici e più frequenti nel tempo. 2. I lavoratori di cui al comma 1, che, avendo presentato domanda, siano ammessi allo svolgimento delle attività formative previste, possono continuare a svolgere le attività di lavoro socialmente utile nei progetti nei quali sono impegnati. A tal fine gli enti gestori dovranno organizzare l’impegno di detti lavoratori per rendere possibile la partecipazione alle attività formative stesse, garantendo il livello minimo delle 20 ore settimanali di utilizzo nelle attività come media del periodo. Ove l’ente certifichi per iscritto al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la impossibilità di realizzare, in tutto o in parte, l’impegno nei lavori socialmente utili, per motivi oggettivi quali la distanza del luogo dove si svolgono le attività formative, i lavoratori verranno temporaneamente sospesi dall’obbligo di partecipazione ai progetti di lavoro socialmente utile, mantenendo il diritto al percepimento del sussidio e all’eventuale rientro nel progetto al termine dell’attività formativa. 3. I lavoratori ammessi, dopo lo svolgimento delle attività formative, ai benefici previsti per l’effettivo avvio dell’attività di lavoro autonomo, cessano contestualmente dalla partecipazione ai progetti di lavoro socialmente utile. 4. I lavoratori di cui all’art. 1 del presente decreto che partecipino a progetti di lavori socialmente utili e che abbiano rinunciato durante il corso dei progetti medesimi a parteciparvi hanno diritto ad ottenere un contributo pari al 50% dell’assegno di cui all’art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 468/1997 che sarebbe loro spettato fino al completamento del progetto di lavori socialmente utili. Il contributo è pari al 100% nel caso in cui la rinuncia intervenga entro il 1998. 5. Ai lavoratori di cui al comma 4 che dimostrino di aver avviato forme di autoimpiego o di microimprenditorialità, a prescindere dai casi di cui al comma 1, spetta altresì l’incentivo di cui all’art. 4, comma 1, del presente decreto, che in tal caso viene erogato in unica soluzione. Il predetto incentivo è riconosciuto anche in caso di avvio di nuove società operative, qualora il lavoratore vi partecipi in qualità di socio. In tali casi la cooperativa di che trattasi non ha diritto, per i medesimi lavoratori, agli incentivi di cui all’art. 4, comma 1. Art. 4. Incentivi all’assunzione. 1. Ai datori di lavoro privati e agli enti pubblici economici che assumono a tempo pieno e indeterminato i lavoratori di cui all’art. 1 del presente decreto, spetta un incentivo pari a 18 milioni procapite, cumulabile con altri incentivi all’assunzione nei limiti della normativa comunitaria. Ai datori di lavoro privati e agli enti pubblici economici che assumono a tempo indeterminato e parziale, il contributo verrà attribuito in misura proporzionalmente ridotta. 2. L’incentivo di cui al comma 1 spetta anche ai datori di lavoro di cui all’art. 10, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 468/1997, in relazione all’assunzione a tempo pieno e indeterminato dei lavoratori di cui all’art. 1 del presente decreto, nonchè alle cooperative che abbiano stipulato con gli enti interessati le convenzioni di cui al medesimo art. 10, comma 3, del decreto legislativo n. 468/1997, limitatamente ai lavoratori di cui all’art. 1, impegnati come soci lavoratori. 3. L’incentivo di cui al comma 1 viene erogato dall’INPS, previa verifica della permanenza delle condizioni di cui al comma 2, in tre rate annuali posticipate, anche mediante conguaglio sui versamenti contributivi, a condizione che i lavoratori cessino dalla partecipazione ai progetti di lavoro socialmente utili e dalla relativa erogazione dell’assegno. 4. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici tenuti a riservare il 12 per cento delle assunzioni da effettuare ai soggetti appartenenti alle categorie di cui al comma 5, dell’art. 25, della legge 23 luglio 1991, n. 223, assolvono tale onere in caso di assunzione dei lavoratori di cui all’art. 1 del presente decreto, inseriti d’ufficio nelle liste regionali di mobilità di cui all’art. 6 della legge n. 223/1991 durante i periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili ai sensi dell’art. 12, comma 4. 5. Gli oneri relativi alle erogazioni di cui al comma 1 saranno annualmente rimborsati all’INPS a valere sul Fondo per l’occupazione, previo inoltro di apposito riepilogo annuale da parte dell’Istituto al Ministero del lavoro e previdenza sociale – Direzione generale per l’impiego. Art. 5. Convenzioni con le agenzie di promozione di lavoro e di impresa. 1. Al fine di promuovere le occasioni di reimpiego di cui all’art. 4, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può stipulare convenzioni con le agenzie di promozione di lavoro e di impresa di cui all’art. 2, comma 4, del decreto legislativo n. 468/1997, che prevedano la concessione di un incentivo alle Agenzie medesime, a fronte della relativa attività promozionale ed organizzativa, sino ad un massimo di tre milioni procapite per ciascun lavoratore ricollocato a tempo indeterminato. 2. Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere lo svolgimento di attività di orientamento o formative, di durata non superiore a tre mesi. Per la partecipazione a dette attività si applicano le disposizioni di cui all’art. 3, comma 2, del presente decreto. Art. 6. Rapporti con Italia lavoro S.p.a. 1. Nel quadro degli obiettivi di cui all’art. 1, comma 5, del decreto legislativo n. 468/1997 il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si avvale dell’attività della società Italia lavoro S.p.a., società istituita in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 maggio 1997, che a tal fine svolge una sistematica azione di assistenza tecnica alle regioni, alle province e agli Enti promotori di progetti di lavori socialmente utili, finalizzata prioritariamente alla ricollocazione dei lavoratori di cui all’art. 1 del presente decreto, con funzioni di accompagnamento dei medesimi verso tali opportunità, anche in raccordo con i servizi pubblici per l’impiego di cui al decreto legislativo n. 469/1997. 2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, Italia lavoro S.p.a. predispone specifici programmi annuali relativi agli anni dal 1998 al 2001, contenenti l’indicazione delle spese indispensabili per la loro realizzazione. I programmi sono approvati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che determina con il medesimo decreto le spese ammissibili e il contributo concesso, in relazione agli obiettivi occupazionali programmati e di volta in volta raggiunti. L’erogazione del contributo avviene in rate semestrali posticipate, previa presentazione di apposito rendiconto da parte della Società. 3. Il programma di cui al comma 2 contiene anche gli interventi di Italia lavoro ai sensi dell’art. 5 del presente decreto, in luogo della convenzione ivi prevista. L’incentivo di cui all’art 5, comma 1 del presente decreto per ciascun lavoratore ricollocato, viene erogato unitamente al contributo di cui al comma 2. Art. 7. Utilizzazione con contratti di fornitura di lavoro temporaneo. 1. Al fine di promuovere l’utilizzazione dei lavoratori di cui all’art. 1, nel quadro dei contratti di lavoro temporaneo, negli ambiti di cui all’art. 1, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n. 196, i contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale possono derogare al divieto di cui all’art. 1, comma 4, lettera a), della medesima legge, in caso di assunzione a tempo indeterminato da parte delle società di fornitura. 2. Nel caso di assunzione a tempo indeterminato, da parte delle società fornitrici di lavoro temporaneo, di lavoratori di cui all’art. 1 del presente decreto, alle medesime spetta l’incentivo di cui all’art. 4, comma 1 del presente decreto, proporzionalmente ai periodi di effettivo impiego presso le imprese utilizzatrici, nonchè, per un periodo di tre anni, il 50 per cento della indennità di disponibilità di cui all’art. 4, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196. Nel caso di assunzione a tempo indeterminato, effettuata durante o immediatamente al termine di un rapporto di lavoro temporaneo, da parte di un’impresa utilizzatrice, a quest’ultima spetta l’incentivo di cui all’art. 4, comma 1, del presente decreto ed alla società fornitrice di lavoro temporaneo spetta l’incentivo di cui all’art. 5, comma 1, del presente decreto. Art. 8. Assunzioni presso le imprese commissionarie di lavori pubblici. 1. I committenti pubblici, sino al 31 dicembre 1999, possono stabilire nei capitolati posti a base di gare d’appalto per la realizzazione di opere pubbliche le modalità per una riserva obbligatoria di assunzione nominativa tra i lavoratori di cui all’art. 1, in possesso delle qualifiche professionali richieste, non inferiore al 5 per cento e non superiore al 10 per cento, del numero medio di giornate lavorate oggetto dell’appalto medesimo. Art. 9. Ulteriore contributo per l’avvio delle attività imprenditoriali. 1. In caso di avviamento entro il 31 dicembre 1998, di nuove attività imprenditoriali, ivi comprese le cooperative promosse dai medesimi lavoratori partecipanti alle attività di lavori socialmente utili, ai sensi dell’art. 10, commi 1, 2 e 3, e art. 12, comma 6, del decreto legislativo n. 468/1997, anche promosse in relazione a progetti di lavori socialmente utili in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, destinate alla collocazione lavorativa dei lavoratori di cui all’art. 1, è concesso, a richiesta, un contributo nel limite massimo di lire 20.000.000, per ciascuna impresa o cooperativa, per le spese di avvio debitamente documentate. 2. Nei casi di cui all’art. 5, comma 4, del decreto legislativo n. 468/1997, limitatamente ai progetti destinati a lavoratori di cui all’art. 1 del presente decreto già avviati alla data del 31 dicembre 1997 e approvati dalla Commissione centrale per l’impiego ai sensi della legge n. 608/1996, gli enti titolari dei progetti approvati dalle commissioni regionali per l’impiego, successivamente alla stipula della convenzione di cui al citato art. 5, comma 4, possono stipulare, direttamente o tramite le associazioni di rappresentanza, apposite intese o accordi con le amministrazioni centrali, già titolari dei progetti interregionali, o con le regioni, per il finanziamento degli investimenti necessari alla realizzazione delle imprese. Le opere realizzate potranno essere affidate, previa autorizzazione, in gestione ai soggetti di cui all’art. 10 del decreto legislativo n. 468/1997. Art. 10. Sanzioni. 1. Il lavoratore che non accetti l’offerta scritta di un lavoro a tempo indeterminato, presentata da datori di lavoro privati o da enti pubblici economici, che sia professionalmente equivalente alle qualifiche professionali delle precedenti attività lavorative ovvero alle mansioni espletate nelle attività di lavori socialmente utili, e che si svolga in luogo non distante più di 50 chilometri dal luogo di residenza del lavoratore o comunque non raggiungibile in 60 minuti con mezzi pubblici di linea, è dichiarato decaduto dalla partecipazione ai progetti di lavori socialmente utili con perdita del relativo assegno, secondo le procedure di cui all’art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 468/1997, rimanendo a carico di chi ha fatto l’offerta l’onere di informare il competente ufficio pubblico. Art. 11. Destinazione delle risorse. 1. Le misure di cui al presente decreto sono ammissibili al finanziamento a decorrere dal 24 gennaio 1998, data di entrata in vigore del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468. 2. Per ciascuno degli anni dal 1998 al 2004 è destinata, per il finanziamento degli oneri di cui al presente decreto, nell’ambito delle disponibilità del fondo dell’occupazione di cui in premessa, la somma di 150 miliardi. 3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale – Direzione generale per l’impiego divisione seconda – e le Commissioni regionali per l’impiego sono immediatamente informati del numero dei lavoratori di cui all’art. 1 del presente decreto, iscritti nelle liste di collocamento della regione, che ha trovato una sistemazione all’esterno delle attività di lavori socialmente utili ai sensi delle misure di cui al presente decreto, o comunque per cessazione dell’impegno del lavoratore, e corrispondentemente il Ministro del lavoro e della previdenza sociale riprogramma le risorse messe a loro disposizione con decreto ministeriale, emanato ai sensi dell’art. 11, comma 1, del decreto legislativo n. 468/1997, a valere sul fondo dell’occupazione, in modo da ridurre la spesa relativa all’erogazione dell’assegno per lavori socialmente utili in proporzione al numero dei lavoratori usciti. 4. Nell’ambito delle relazioni semestrali di cui all’art. 1, comma 23, del decreto-legge 28 novembre 1996, n. 608, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, fornirà specifica informazione sull’attuazione e sulle risorse utilizzate per le misure di cui al presente decreto, all’uopo utilizzando anche i dati forniti dall’INPS.


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