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Riforma dell’organizzazione del GovernoCapo V Art. 88. Agenzia per la formazione e l’istruzione professionale.

di Redazione

DLT 300/99: Riforma dell’organizzazione del Governo
Capo V Art. 88. Agenzia per la formazione e l’istruzione professionale.

1. é istituita, nelle forme di cui agli articoli 8 e 9 del presente
decreto, l’agenzia per la formazione e l’istruzione professionale.
2. All’agenzia sono trasferiti, con le inerenti risorse
finanziarie, strumentali e di personale, i compiti esercitati dal
Ministero del lavoro e previdenza sociale e dal Ministero della
pubblica istruzione in materia di sistema integrato di istruzione e
formazione professionale.
3. Ai fini di una compiuta attuazione del sistema formativo
integrato e di un equilibrato soddisfacimento sia delle esigenze
della formazione professionale, connesse anche all’esercizio, in
materia, delle competenze regionali, sia delle esigenze generali del
sistema scolastico, definite dal competente Ministero, l’agenzia
svolge, in particolare, i compiti statali di cui all’art. 142 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ad eccezione di quelli cui
si riferiscono le lettere a) e l) del comma 1, e di quelli inerenti
alla formazione scolastica e di formazione tecnica superiore. In tale
quadro, l’agenzia esercita la funzione di accreditamento delle
strutture di formazione professionale che agiscono nel settore e dei
programmi integrati di istruzione e formazione anche nei corsi
finalizzati al conseguimento del titolo di studio o diploma di
istruzione secondaria superiore. L’agenzia svolge, inoltre, attività
di studio, ricerca, sperimentazione, documentazione, informazione e
assistenza tecnica nel settore della formazione professionale.
4. Lo statuto dell’agenzia è approvato con regolamento emanato ai
sensi dell’art. 8, comma 4, su proposta dei Ministri del lavoro,
della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica. é altresì sentita la
Conferenza per i rapporti permanenti tra Stato, regioni e province
autonome. Lo statuto conferisce compiti di controllo gestionale ad un
organo a composizione mista Stato-regioni.
5. L’agenzia è sottoposta alla vigilanza del Ministro del lavoro e
del Ministro della pubblica istruzione, per i profili di rispettiva
competenza, nel quadro degli indirizzi definiti d’intesa fra i
predetti Ministri. I programmi generali di attività dell’agenzia sono
approvati dalle autorità statali competenti d’intesa con la
Conferenza per i rapporti tra lo Stato e le regioni e province
autonome. L’autorità di vigilanza esercita i compiti di cui all’art.
142, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Lo
statuto dell’agenzia prevede che il direttore sia nominato d’intesa
dal Ministro della pubblica istruzione e dal Ministro del lavoro.
6. Con regolamenti adottati con le procedure di cui al comma 4, su
proposta anche dei Ministri di settore, possono essere trasferiti
all’agenzia, con le inerenti risorse, le funzioni inerenti alla
formazione professionale svolte da strutture operanti presso
Ministeri o amministrazioni pubbliche.
7. All’allegato 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50, dopo il n. 8, e
aggiunto il seguente: <9. formazione="" e="" istruzione="" professionale="">>.

Art. 89.

Disposizioni finali.

1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica è autorizzato ad apportare al bilancio dello Stato le
variazioni conseguenziali all’applicazione del presente decreto
legislativo.

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