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Interventi urgenti a sostegno delloccupazioneArt. 1-bis. Promozione di nuove imprese giovanili nel settore dei servizi.
di Redazione
DL 148/93 Interventi urgenti a sostegno delloccupazione
Art. 1-bis. Promozione di nuove imprese giovanili nel settore dei servizi.
1. Una quota del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1,
comma 7, non superiore al 10 per cento, è riservata allo sviluppo di
nuove imprese giovanili nei settori della innovazione tecnologica,
della tutela ambientale, dell’agricoltura e della trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agroindustriali, della fruizione dei
beni culturali, del turismo, della manutenzione di opere civili ed
industriali nelle aree depresse di cui agli obiettivi nn. 1, 2 e 5-b
del regolamento (CEE) 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988,
relativo ai fondi strutturali dell’Unione europea, e successive
modificazioni, nonché nel settore dei servizi socio-assistenziali
domiciliari e di aiuto personale alle persone handicappate in
situazioni di gravità di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, e agli anziani non autosufficienti .
2. Le finalità di cui al comma 1, ad eccezione di quelle relative
alle imprese che operano nel settore dei servizi socio-assistenziali
domiciliari e di aiuto personale alle persone handicappate in
situazione di gravità di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, e agli anziani non autosufficienti, sono
realizzate tramite il Comitato per lo sviluppo di nuova
imprenditorialità giovanile, di cui all’articolo 1, comma 4, del
decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, come modificato
dall’articolo 1 della legge 11 agosto 1991, n. 275, che opera con i
propri criteri e le proprie procedure.
3. I soggetti destinatari dei benefici devono avere le
caratteristiche delle società o delle cooperative di cui all’articolo
1, comma 1 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e successive
modificazioni. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, d’intesa con il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, sono definiti i criteri e le modalità di
concessione delle agevolazioni.
3-bis. Le risorse di cui al comma 1 sono altresì destinate alla
promozione di nuove cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre
1991, n. 381, sulla base di un programma definito dal Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni
nazionali operanti nel settore. I benefici sono concessi, nella
misura di cui all’articolo 1, comma 3, per ogni lavoratore dipendente
o socio lavoratore, che non goda dei benefici di cui all’articolo 4,
comma 3, della predetta legge. Le domande per la concessione del
beneficio sono presentate all’ufficio provinciale del lavoro e della
massima occupazione, competente per territorio.
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