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Interventi urgenti a sostegno dell’occupazione”Art. 1-bis. Promozione di nuove imprese giovanili nel settore dei servizi.

di Redazione

DL 148/93 “Interventi urgenti a sostegno dell’occupazione” Art. 1-bis. Promozione di nuove imprese giovanili nel settore dei servizi. 1. Una quota del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, non superiore al 10 per cento, è riservata allo sviluppo di nuove imprese giovanili nei settori della innovazione tecnologica, della tutela ambientale, dell’agricoltura e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agroindustriali, della fruizione dei beni culturali, del turismo, della manutenzione di opere civili ed industriali nelle aree depresse di cui agli obiettivi nn. 1, 2 e 5-b del regolamento (CEE) 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, relativo ai fondi strutturali dell’Unione europea, e successive modificazioni, nonché nel settore dei servizi socio-assistenziali domiciliari e di aiuto personale alle persone handicappate in situazioni di gravità di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e agli anziani non autosufficienti . 2. Le finalità di cui al comma 1, ad eccezione di quelle relative alle imprese che operano nel settore dei servizi socio-assistenziali domiciliari e di aiuto personale alle persone handicappate in situazione di gravità di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e agli anziani non autosufficienti, sono realizzate tramite il Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile, di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, come modificato dall’articolo 1 della legge 11 agosto 1991, n. 275, che opera con i propri criteri e le proprie procedure. 3. I soggetti destinatari dei benefici devono avere le caratteristiche delle società o delle cooperative di cui all’articolo 1, comma 1 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d’intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono definiti i criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni. 3-bis. Le risorse di cui al comma 1 sono altresì destinate alla promozione di nuove cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, sulla base di un programma definito dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni nazionali operanti nel settore. I benefici sono concessi, nella misura di cui all’articolo 1, comma 3, per ogni lavoratore dipendente o socio lavoratore, che non goda dei benefici di cui all’articolo 4, comma 3, della predetta legge. Le domande per la concessione del beneficio sono presentate all’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, competente per territorio.


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