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Regolamento recante norme di attuazionedell’art. 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, relativo adisposizioni tributarie in materia di associazioni sportivedilettantistiche.
di Redazione
Decreto Ministeriale 26 novembre 1999, n. 473 (in Gazz. Uff., 16
dicembre, n. 294). – Regolamento recante norme di attuazione
dell’art. 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, relativo a
disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive
dilettantistiche.
Il Ministro delle finanze:
Visto l’art. 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, concernente
disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e
federalismo fiscale, che modifica l’attuale regime fiscale delle
associazioni sportive dilettantistiche; Visto, in particolare, il
comma 7 del citato art. 25 il quale dispone che con decreto del
Ministro delle finanze sono emanate le relative modalità di
attuazione, nonchè le procedure di controllo; Visto, altresì, il
comma 8 dell’art. 25 della citata legge 13 maggio 1999, n. 133, il
quale prevede che le disposizioni di cui al comma 7 del medesimo
articolo si applicano a tutti i soggetti che organizzano o promuovono
attività sportiva con l’impegno di atleti che non rivestono la
qualifica di professionisti ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge; Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, con cui
è stata riordinata la disciplina tributaria degli enti non
commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
Vista la legge 16 dicembre 1991, n. 398, che detta disposizioni
tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, concernente l’istituzione e la disciplina dell’imposta sul
valore aggiunto; Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.
60, e, in particolare, l’art. 17, che sostituisce il sesto comma
dell’art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico
delle imposte sui redditi; Visto il decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che detta disposizioni comuni
in materia di accertamento delle imposte sui redditi; Visto il
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di
dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonchè
di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni e dei
versamenti; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322, recante le modalità per la presentazione delle
dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta
regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore
aggiunto, ai sensi dell’art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre
1996, n. 662; Atteso che occorre provvedere all’emanazione del citato
decreto del Ministro delle finanze previsto dal comma 7 dell’art. 25
della legge 13 maggio 1999, n. 133; Visto l’art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere della sezione
consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, espresso
nell’adunanza del 30 agosto 1999; Vista la comunicazione n. 3-15414
del 14 ottobre 1999 inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri
ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988; Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1.
Proventi che non concorrono alla formazione del reddito.
1. Le disposizioni dell’art. 25, comma 1, della legge 13 maggio
1999, n. 133, si applicano alle associazioni sportive
dilettantistiche, comprese quelle non riconosciute dal CONI o dalle
Federazioni sportive nazionali, purchè riconosciute da enti di
promozione sportiva, che si avvalgono delle disposizioni della legge
16 dicembre 1991, n. 398.
2. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso
al 18 maggio 1999, data di entrata in vigore della legge n. 133 del
1999, le associazioni sportive dilettantistiche di cui al comma 1,
che hanno conseguito nel periodo d’imposta precedente proventi per un
importo non superiore a 360 milioni di lire, possono avvalersi delle
disposizioni di cui alla citata legge n. 398 del 1991.
3. Ai sensi dell’art. 25, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n.
133, non concorrono a formare il reddito imponibile delle
associazioni sportive dilettantistiche indicate nel comma 1 i
proventi derivanti dallo svolgimento di attività commerciali connesse
agli scopi istituzionali e quelli realizzati a seguito di raccolte di
fondi effettuate con qualsiasi modalità, purchè le attività e le
raccolte di fondi anzidette abbiano carattere di occasionalità e
saltuarietà. Detti proventi non concorrono a formare il reddito
imponibile fino all’ammontare complessivo conseguito dalle medesime
associazioni nel corso di un periodo d’imposta, nell’ambito di due
manifestazioni e comunque per un importo non superiore al limite
fissato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
con il Ministro per i beni e le attività culturali.
4. Le disposizioni concernenti i proventi di cui alla lettera b)
del comma 1 dell’art. 25 della legge n. 133 del 1999 si applicano,
per le associazioni indicate nello stesso comma, in luogo delle
disposizioni recate dall’art. 108, comma 2-bis, lettera a), del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. I proventi di cui al comma 3, nei limiti ivi indicati, non si
computano ai fini della determinazione dell’importo stabilito per
avvalersi delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, della legge
16 dicembre 1991, n. 398, e del reddito imponibile di cui all’art. 2,
comma 5, della medesima legge, se conseguiti a seguito di
manifestazioni realizzate successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
Art. 2.
Applicazione di una ritenuta a titolo d’imposta
sui compensi comunque denominati.
1. I compensi comunque denominati, comprese le indennità di
trasferta e i rimborsi forfetari, erogati da società o associazioni
sportive dilettantistiche per prestazioni inerenti alla propria
attività, non costituiscono reddito per il percipiente persona fisica
per un importo di L. 90.000 per ciascuna prestazione e comunque fino
all’importo massimo complessivo annuo di L. 6.000.000.
2. La parte dei compensi che eccede i predetti limiti costituisce
interamente reddito per il percipiente persona fisica, senza le
esclusioni, riduzioni o deduzioni previste per le singole categorie
reddituali; le società o associazioni sportive dilettantistiche
eroganti operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta a titolo
d’imposta nella misura fissata, per il primo scaglione di reddito,
dall’art. 11 del testo unico delle imposte sui redditi e maggiorata
delle aliquote di compartecipazione delle addizionali all’imposta sul
reddito delle persone fisiche. All’atto del pagamento i percipienti
autocertificano alle società o associazioni sportive dilettantistiche
eventuali compensi della stessa natura loro erogati da altri
soggetti.
3. I soggetti che erogano i compensi di cui al presente articolo
certificano comunque ai percipienti i compensi corrisposti, anche se
non assoggettati a ritenuta, e presentano, con le ordinarie modalità,
la dichiarazione dei sostituti d’imposta.
4. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, si considerano:
a) società sportive dilettantistiche, il Coni, le Federazioni
sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e qualunque altro
organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive
dilettantistiche e che sia da essi riconosciuto;
b) compensi per le prestazioni inerenti la propria attività,
quelli corrisposti per promuovere l’attività sportiva
dilettantistica. Sono esclusi, invece, quelli erogati dall’organismo
ai propri lavoratori dipendenti assunti per lo svolgimento delle
attività amministrative o, in generale, di gestione dell’organismo
stesso, nonchè quelli corrisposti ad artisti o professionisti di cui
all’art. 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, o ad
esercenti attività d’impresa di cui all’art. 51, comma 1, dello
stesso testo unico.
5. La disciplina fiscale dell’attività sportiva dilettantistica di
cui al presente articolo sostituisce quella contenuta nella legge 25
marzo 1986, n. 80. I riferimenti alla predetta legge n. 80 del 1986
contenuti nell’art. 81, comma 1, lettera m), del testo unico delle
imposte sui redditi e nelle altre disposizioni di carattere fiscale,
devono intendersi operati all’art. 25, comma 4, della legge 13 maggio
1999, n. 133, e alle norme di attuazione recate dal presente decreto.
Art. 3.
Disciplina delle erogazioni liberali.
1. Ai fini dell’applicazione della lettera i-ter) dell’art. 13-bis,
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, per società
sportive dilettantistiche s’intendono i soggetti di cui al precedente
art. 2.
Art. 4.
Modalità di effettuazione dei versamenti e
dei pagamenti e procedure di controllo.
1. I versamenti non inferiori a L. 100.000 effettuati a favore di
società e associazioni sportive dilettantistiche di cui al presente
regolamento, comprese le erogazioni di cui al precedente articolo, i
contributi a qualsiasi titolo corrisposti, le quote associative e i
proventi che non concorrono a formare il reddito imponibile di cui
all’art. 1, comma 3, sono eseguiti tramite conti correnti bancari o
postali intestati all’associazione sportiva o mediante carte di
credito o bancomat.
2. I pagamenti non inferiori a L. 100.000 effettuati dalle società
e dalle associazioni di cui al presente regolamento per operazioni
inerenti l’attività istituzionale, compresi i pagamenti dei compensi
di cui all’art. 2, sono eseguiti con le modalità previste dal comma
1.
3. I pagamenti o i versamenti non inferiori a L. 100.000 effettuati
con modalità diverse da quelle previste nei precedenti commi
concorrono in ogni caso, rispettivamente, a formare il reddito del
percipiente e sono indeducibili nella determinazione del reddito del
soggetto erogante e, qualora trattasi di associazioni che si
avvalgono delle disposizioni della legge n. 398 del 1991, comportano
la decadenza dalle agevolazioni previste dalla legge medesima.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a tutti
gli altri soggetti che organizzano o promuovono attività sportive con
l’impegno di atleti che, al momento dello svolgimento della
prestazione, non rivestono la qualifica di professionisti secondo le
disposizioni vigenti.
5. Gli uffici dell’amministrazione finanziaria procedono, anche
sulla base di criteri selettivi fissati annualmente, al controllo dei
soggetti di cui al presente regolamento.
Art. 5.
Adempimenti contabili e documentali.
1. Le associazioni sportive di cui all’art. 1, comma 1, sono tenute
ad osservare gli adempimenti contabili e documentali previsti
dall’art. 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, dal decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, che disciplina
l’imposta sugli spettacoli, e dal decreto ministeriale 18 maggio 1995
concernente l’approvazione dei modelli di distinta e di dichiarazione
di incasso e delle relative modalità di compilazione per le
associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza fini di
lucro e le pro loco.
2. I proventi di cui all’art. 25, comma 1, lettere a) e b), della
legge 13 maggio 1999, n. 133, che non concorrono alla formazione del
reddito sono annotati separatamente nella distinta o nella
dichiarazione di incasso previste dal decreto ministeriale 18 maggio
1995.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2000, in luogo degli adempimenti
contabili e documentali di cui ai precedenti commi, le associazioni
sportive di cui al comma 1 assolvono gli obblighi contabili e
documentali secondo le disposizioni previste dal regolamento da
emanare in attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.
60, concernente modifiche alla disciplina dell’imposta sugli
spettacoli.
4. I medesimi soggetti di cui al comma 1 conservano, altresì, copia
della documentazione relativa ai propri incassi e pagamenti per il
periodo previsto dall’art. 43 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
5. Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio le associazioni
sportive dilettantistiche di cui all’art. 1, comma 1, redigono un
apposito rendiconto, tenuto e conservato ai sensi dell’art. 22 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione
illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese
relative a ciascuna manifestazione nell’ambito della quale vengono
realizzati i proventi di cui al comma 3 dell’art. 1.
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