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Determinazione dello schema-tipo di convenzione fraregioni e associazioni e federazioni di donatori volontari di sangue.

di Redazione

Decreto ministeriale 18 settembre 1991 (in Gazz. Uff., 3 ottobre 1991, n. 232). — Determinazione dello schema-tipo di convenzione fra regioni e associazioni e federazioni di donatori volontari di sangue. Art. 1. Convenzioni. 1. Le regioni e le province autonome, nello stipulare le convenzioni con le associazioni o le federazioni di donatori volontari del sangue, ai sensi dell’art. 1, comma 8, della legge 4 maggio 1990, n. 107, di seguito indicata come legge n. 107/1990, ottemperano ai seguenti criteri fissati quale schema-tipo delle convenzioni stesse. Art. 2. Attività di propaganda, di promozione e di educazione alla salute. 1. La convenzione, in aderenza alle condizioni del piano sanitario regionale, disciplina il concorso necessario delle associazioni e federazioni in premesse indicate per l’organizzazione e l’attuazione delle attività di propaganda e promozione specifiche, in collaborazione con le unità sanitarie locali. 2. Le regioni e le province autonome forniscono il supporto per l’informazione tecnico-scientifica destinato alla promozione della donazione del sangue nel rispetto della tutela della salute dei donatori. 3. Le regioni e le province autonome valutano gli oneri finanziari delle iniziative, assicurando il relativo finanziamento con il concorso delle unità sanitaria locali e dei comuni interessati. Art. 3. Rapporti economici. 1. La convenzione definisce le forme di corresponsione di un contributo da parte delle regioni e province autonome alle associazioni e alle federazioni di donatori di sangue per lo svolgimento dei compiti e dell’attività istituzionale indicata dall’art. 2, punto 2, della legge n. 107/1990 e dagli articoli 1 e 2 del presente schema-tipo di convenzione. 2. Dal contributo di cui al precedente comma sono, comunque, esclusi i costi di cessione delle unità di sangue. 3. La regione potrà valutare di volta in volta anche iniziative particolari o progetti obiettivi per la promozione e la propaganda del dono del sangue con il concorso delle unità sanitarie locali e dei comuni interessati, assicurandone, conseguentemente, il relativo finanziamento. Art. 4. Raccolta del sangue e tutela del donatore. 1. Le associazioni e le federazioni di donatori volontari del sangue, in aderenza ai propri fini statutari, concorrono alla raccolta del sangue attivando i propri iscritti e concordando con le strutture trasfusionali pubbliche la chiamata dei donatori. 2. La convenzione stabilisce le modalità con le quali è concordata con le associazioni e le strutture trasfusionali pubbliche la realizzazione del servizio di chiamata dei donatori. 3. La convenzione stabilisce, altresì, le modalità con le quali le associazioni e la federazioni comunicano alle strutture trasfusionali gli elenchi, periodicamente aggiornati, dei propri donatori, anche ai fini degli accertamenti di idoneità alla donazione, ai sensi del comma 4 degli articoli 2 e 3 della legge n. 107/1990. 4. La convenzione stabilisce, inoltre, le modalità attuative del decreto ministeriale 15 gennaio 1991, ai fini della tutela della salute del donatore da parte dei servizi di immunoematologia e trasfusione e dei centri trasfusionali di cui agli articoli 5 e 7 della legge n. 107/1990, di concerto con le associazioni e le federazioni di donatori di sangue. 5. La convenzione prevede adeguata copertura assicurativa per i donatori nell’ipotesi di danni ed infortunio, anche in itinere, correlati con la donazione. Art. 5. Gestione delle unità di raccolta fisse e mobili da parte delle associazioni e federazioni dei donatori volontari del sangue. 1. Le regioni e le province autonome, tenuto conto delle esigenze del piano sanitario nazionale, possono affidare in via convenzionale, per ambiti territoriali definiti, la gestione della raccolta del sangue e del plasma, con strutture fisse e mobili, alle associazioni e federazioni in premessa indicate che ne facciano richiesta, previa verifica delle condizioni strutturali previste dall’art. 7, comma 2, della legge n. 107/1990. 2. In sede di convenzione le parti concordano l’entità e le modalità di corresponsione del rimborso delle spese per le attività di raccolta qualora delegate alle associazioni e alle federazioni di donatori di sangue, fissando garanzie ed adempimenti che dovranno essere osservati anche da parte del rispettivo personale. Art. 6. Partecipazione delle associazioni alla programmazione e sviluppo dell’attività di raccolta dei servizi trasfusionali. 1. In sede di convenzione sono stabilite le modalità della partecipazione delle associazioni e delle federazioni di donatori di sangue alle attività dei servizi trasfusionali in maniera da garantire la presenza di tutte le componenti istituzionali, tecniche ed associative, ad esse interessate, in stretta collaborazione operativa con il centro di coordinamento e compensazione di cui all’art. 8 della legge n. 107/1990. 2. Il centro regionale di coordinamento e compensazione propone alla regione le linee guida finalizzate alla collaborazione delle associazioni e delle federazioni convenzionate con le strutture trasfusionali di cui agli articoli 5, 6 e 7 della legge n. 107/1990. 3. Le regioni e le province autonome formulano gli indirizzi per le unità sanitarie locali e gli enti e istituti di cui all’art. 18, comma 1, della legge n. 107/1990 per la realizzazione della partecipazione di cui al presente articolo.


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