Non profit

Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppoART DA 68 A 72: misure in materia di politiche sociali e del lavoro

di Redazione

L 448/98 Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo ART DA 68 A 72: misure in materia di politiche sociali e del lavoro TITOLO II Capo VI Art. 68. Riduzione dei ticket e norme in materia di assistenza farmaceutica. 1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 e fino all’applicazione delle norme concernenti le modalità di partecipazione al costo delle prestazioni di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, non è dovuta dagli assistiti esenti la quota fissa per ricetta per le prescrizioni relative alle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e per le altre prestazioni specialistiche erogate in regime ambulatoriale. Non è dovuta dagli assistiti la quota fissa per ricetta per le prescrizioni diagnostiche e specialistiche inerenti la certificazione di idoneità per servizio civile presso ente convenzionato con il Ministero della difesa. 2. Omissis 3. Omissis 4. Omissis 5. Per l’anno 1999, la Commissione prevista dall’articolo 36, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, tenuto conto della proiezione, sull’intero anno, dei dati relativi alla spesa farmaceutica del primo trimestre, propone al Ministro della sanità, entro il 30 aprile 1999, misure idonee ad assicurare che sia rispettato, per lo stesso anno, il limite di spesa previsto dall’articolo 36, comma 15, della stessa legge n. 449 del 1997, e che, rispetto a detto limite, si realizzi un risparmio pari al 60 per cento dell’eccedenza di spesa registrata per l’anno 1998. Entro il 30 novembre 1999 la Commissione verifica, sulla base dei dati di spesa relativi ai primi dieci mesi, la possibilità che, a fine anno, siano raggiunti gli obiettivi previsti dal periodo precedente; in caso di valutazione negativa, la Commissione informa immediatamente il Ministro della sanità che rende noto l’ammontare del contributo che le imprese titolari dell’autorizzazione al commercio, le imprese distributrici e le farmacie sono tenute a versare al Servizio sanitario nazionale ai sensi dell’articolo 36, comma 16, della legge n. 449 del 1997. 6. Dal 1° gennaio 1999 i medicinali antiblastici iniettabili sono erogati a carico del Servizio sanitario nazionale esclusivamente attraverso le strutture ospedaliere o le altre strutture accreditate in regime di ricovero, day-hospital o assistenza domiciliare. Nei casi in cui l’azienda unità sanitaria locale non abbia predisposto e resa operativa l’assistenza domiciliare ai pazienti oncologici, i medicinali indicati dal presente comma sono dispensati dalle farmacie ospedaliere per il tramite delle farmacie territoriali, secondo modalità predisposte con decreto emanato dal Ministro della sanità di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni più rappresentative delle farmacie pubbliche e private e le organizzazioni delle imprese distributrici. 7. Presso il Ministero della sanità, nell’ambito del Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza, è istituito, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, l’Osservatorio nazionale sull’impiego dei medicinali. L’Osservatorio, al quale collaborano il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e l’Agenzia per i servizi sanitari regionali, provvede a: a) raccogliere, monitorare ed elaborare dati di consumo, di modalità di impiego e di spesa concernenti sia i medicinali erogati o direttamente impiegati dal Servizio sanitario nazionale, sia quelli i cui oneri restano a carico dell’utilizzatore; b) svolgere, nel settore dei farmaci, i compiti già attribuiti dall’articolo 1, comma 30, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, all’osservatorio centrale degli acquisti e dei prezzi; c) redigere annualmente un rapporto al Ministro della sanità, finalizzato, in particolare, a rilevare e confrontare, anche con analisi su base regionale, l’andamento della spesa farmaceutica del Servizio sanitario nazionale relativa ai medicinali erogati attraverso le farmacie con quello della spesa dei medicinali erogati con sistemi alternativi o direttamente impiegati in ambito ospedaliero e, conseguentemente, a formulare proposte per un impiego più razionale ed appropriato delle risorse del settore. 8. L’Osservatorio di cui al comma 7 si avvale anche della Commissione prevista dall’articolo 36, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 9. Le farmacie pubbliche e private, in coerenza con quanto previsto dall’accordo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie, trasmettono, secondo procedure informatiche concordate con il Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza del Ministero della sanità, i dati di vendita dei medicinali dispensati con onere a carico del Servizio sanitario nazionale. Le strutture del Servizio sanitario nazionale, pubbliche o private e accreditate, sono tenute a fornire al predetto Dipartimento, su richiesta, dati in proprio possesso utili ai fini dell’assolvimento dei compiti dell’Osservatorio nazionale sull’impiego dei medicinali. 10. Per l’espletamento dei compiti dell’Osservatorio di cui al comma 7, il Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza può avvalersi, anche tramite specifiche convenzioni, della collaborazione di istituti di ricerca, società scientifiche e strutture, anche non nazionali, operanti nel settore farmaceutico. 11. Per l’attività e il funzionamento dell’Osservatorio di cui al comma 7, il Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza può avvalersi, in misura non superiore a lire 10 miliardi, delle disponibilità di cui all’articolo 36, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con conseguente riduzione, per lo stesso importo, delle somme disponibili per le altre iniziative di farmacovigilanza e di informazione degli operatori sanitari. Art. 69. Disposizioni in materia di farmaci. 1. Entro il 15 gennaio 1999 la Commissione unica del farmaco adotta un provvedimento diretto ad assicurare che siano dispensati con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale: a) per i soggetti affetti da patologie neoplastiche, ulteriori farmaci, in aggiunta a quelli già disponibili, in grado di alleviare le sintomatologie dolorose; b) per i soggetti dimessi da ospedali psichiatrici o in cura presso i servizi di salute mentale, farmaci con effetto ansiolitico. 2. Omissis. Art. 70. Misure per la razionalizzazione e il contenimento della spesa farmaceutica. 1. A decorrere dal 1° gennaio 1999, nei casi in cui è ammessa la prescrizione in un’unica ricetta di più di due confezioni di farmaci fino al limite massimo di sei, la quota di partecipazione da parte dell’assistito, di lire 3.000 per la prescrizione di una confezione e di lire 6.000 per la prescrizione di più confezioni, è sostituita da una quota di partecipazione di lire 1000 a confezione. 2. Nelle ipotesi in cui provvedimenti della Commissione unica del farmaco stabiliscano che determinati medicinali sono posti a carico del Servizio sanitario nazionale alle condizioni indicate in > a tal fine approvate dalla stessa Commissione, i medicinali ai quali si applicano le > predette non sono erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale se il medico prescrittore non appone al lato del nome del farmaco prescritto l’indicazione della >, controfirmata, di riferimento. Il medico è responsabile a tutti gli effetti della annotazione di cui al periodo precedente apposta senza che ricorrano le condizioni previste dalla > cui si fa riferimento. Resta ferma la disciplina prevista dall’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425. 3. La Commissione unica del farmaco, quando sottopone a particolari condizioni o limitazioni l’erogazione di un medicinale a carico del Servizio sanitario nazionale, può prevedere, anche nel caso di prodotti disciplinati dall’articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, e successive modificazioni, che la diagnosi e il piano terapeutico vengano stabiliti da centri o medici specializzati e che la prescrizione delle singole confezioni, secondo il piano predetto, possa essere affidata anche al medico di medicina generale. 4. Al fine di rendere compatibili le misure di programmazione e di contenimento della spesa farmaceutica con quelle finalizzate a consentire il progressivo adeguamento dei prezzi dei medicinali a quelli medi europei, nonché ad equilibrare gli aumenti previsti per uno sviluppo razionale del mercato, le disposizioni di cui all’articolo 36, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono estese anche ai prodotti di nuova autorizzazione diversi dai medicinali sottoposti al regime della contrattazione. Il prezzo è determinato utilizzando il costo unitario del principio attivo della confezione già autorizzata avente la stessa composizione, analoga forma farmaceutica ed unità posologiche più prossime. L’adeguamento al prezzo medio europeo nelle successive fasi è effettuato in base alla differenza tra il prezzo medio europeo calcolato secondo i criteri ordinari e il prezzo individuato ai sensi del precedente periodo. 5. Per i medicinali di nuova autorizzazione, non sottoposti al regime della contrattazione, per i quali non sia possibile applicare il disposto del comma 4, perché privi di riferimenti, e per i medicinali già classificati fra i farmaci non rimborsabili e successivamente ammessi per la prima volta alla rimborsabilità, l’adeguamento avviene riducendo in prima applicazione il prezzo medio europeo del 15 per cento, con successivo allineamento in sei fasi con cadenza annuale di pari importo . 6. Omissis. Art. 71. Piano straordinario di interventi per la riqualificazione dell’assistenza sanitaria nei grandi centri urbani. 1. Allo scopo di realizzare interventi di riorganizzazione e riqualificazione dell’assistenza sanitaria nei grandi centri urbani, da individuare, su proposta del Ministro della sanità, dalla Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tenendo in particolare considerazione quelli situati nelle aree centro-meridionali, è stanziata la somma di complessive lire 1.500 miliardi per il triennio 1999-2001, di cui lire 100 miliardi per il 1999 e lire 700 miliardi annue per ciascuno degli anni 2000 e 2001. Gli interventi concorrono ad assicurare a tutti i cittadini: a) standard di salute, di qualità ed efficienza dei servizi indicati nel Piano sanitario nazionale 1998-2000; b) la riqualificazione, la riorganizzazione ed il miglioramento degli strumenti di coordinamento della rete dei servizi ai cittadini, anche attraverso la sperimentazione di nuovi modelli gestionali; c) il potenziamento qualitativo e quantitativo delle dotazioni sanitarie strutturali e tecnologiche, con particolare riguardo alla accessibilità, alla sicurezza ed alla umanizzazione dell’assistenza; d) la riqualificazione delle strutture sanitarie. e) la territorializzazione dei servizi. 2. Le regioni, sentiti i comuni interessati, elaborano specifici progetti per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, il cui finanziamento dovrà essere assicurato per non meno del 30 per cento da altre risorse pubbliche o private, entro i termini e sulla base di criteri, concernenti anche la misura del concorso possibile con le risorse di cui al comma 1, e modalità fissati con decreto del Ministro della sanità, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. All’istruttoria dei progetti provvede una commissione istituita presso la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e nominata dal Ministro della sanità, d’intesa con la stessa Conferenza, in modo da assicurare la rappresentanza paritetica del Ministero della sanità, delle regioni e dell’Associazione nazionale dei comuni italiani. Il Ministro della sanità, d’intesa con la citata Conferenza unificata, sulla base dell’istruttoria effettuata dalla commissione, individua i progetti ammessi al cofinanziamento, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, e procede alla ripartizione dei fondi tra le regioni interessate. Decorso inutilmente il termine fissato dal decreto del Ministro della sanità, i comuni di cui al comma 1, nei successivi 30 giorni, possono presentare al Ministero della sanità propri progetti, trasmettendone copia alla regione. Ove non venga presentato almeno un progetto per comune, l’Agenzia per i servizi sanitari regionali assicura il necessario supporto alle regioni o ai comuni per la elaborazione dei progetti medesimi. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della sanità, individua i progetti ammessi al cofinanziamento, nei limiti delle risorse di cui al comma 1. Si applica l’ultimo periodo dell’articolo 9- bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Art. 72. Disposizioni per la riqualificazione dell’assistenza sanitaria. 1. Al fine di attivare idonei e sistematici strumenti di controllo dell’effettivo comportamento tenuto dagli erogatori di prestazioni sanitarie in ordine all’appropriatezza e alla qualità dell’assistenza, è autorizzata la spesa complessiva di lire 948,5 miliardi per gli anni 1999-2001, di cui 189,5 miliardi per l’anno 1999, 379,5 miliardi per l’anno 2000 e 379,5 miliardi per l’anno 2001. 2. Le disponibilità destinate al finanziamento dei progetti di cui all’articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, sono ridotte di lire 190 miliardi per l’anno 1999, 380 miliardi per l’anno 2000, 400 miliardi per l’anno 2001. 3. In attuazione di quanto disposto dall’articolo 32, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le regioni e le province autonome, a decorrere dal 1999 e per gli anni 2000 e 2001, assicurano l’effettiva vigilanza e il controllo sull’uso corretto ed efficace delle risorse in modo da realizzare una riduzione dell’assistenza ospedaliera erogata in regime di ricovero ordinario, anche attraverso il potenziamento di forme alternative alla degenza ordinaria, nella misura annuale non inferiore all’2,5 per cento dei ricoveri e della spesa complessiva a tal fine registrata nell’anno precedente . 4. Il rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario che, ai sensi dell’articolo 1, commi 10 e 11, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, optano per l’esercizio della libera attività professionale extramuraria è disciplinato, anche per gli aspetti economici, in sede di contrattazione collettiva. La disciplina, in particolare, prevede la riduzione, nel periodo di validità del contratto stipulato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, del trattamento economico accessorio e il conferimento o la conferma degli incarichi di struttura ai dirigenti che abbiano optato per l’esercizio della libera professione intramuraria. La opzione effettuata per l’esercizio della libera professione extramuraria può essere revocata entro il 31 dicembre di ogni anno. 5. In attesa della disciplina contrattuale di cui al comma 4, a decorrere dal 1° luglio 1999, nei confronti dei dirigenti che hanno optato per l’esercizio della libera attività professionale extramuraria la retribuzione variabile di posizione è comunque ridotta del 50 per cento e non si dà luogo alla retribuzione di risultato; a decorrere dalla stessa data gli incarichi dirigenziali di struttura possono essere conferiti o confermati esclusivamente ai dirigenti che abbiano optato per l’esercizio della libera attività professionale intramuraria. 6. Al fine di promuovere il miglioramento qualitativo delle prestazioni sanitarie, nell’ambito e in coerenza con le finalità di cui all’articolo 1, comma 12, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e in relazione al conseguimento degli obiettivi previsti dal Piano sanitario nazionale, è istituito un fondo per l’esclusività del rapporto dei dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato per l’esercizio della libera professione intramuraria. Sono ammessi ai benefici del fondo i medesimi dirigenti a condizione che abbiano rinunciato alla facoltà di svolgere la libera professione extramuraria e qualsiasi altra attività sanitaria resa a titolo non gratuito, secondo i criteri e le modalità previsti dal regolamento di cui al comma 9 e comunque ad eccezione delle attività rese in nome e per conto dell’azienda sanitaria di appartenenza. 7. I dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato per l’esercizio della libera professione intramuraria non possono esercitare alcuna altra attività sanitaria resa a titolo non gratuito, secondo i criteri e le modalità previsti dal regolamento di cui al comma 9, ad eccezione delle attività rese in nome e per conto dell’azienda sanitaria di appartenenza; la violazione degli obblighi connessi alla esclusività delle prestazioni, l’insorgenza di un conflitto di interessi o di situazioni che comunque implichino forme di concorrenza sleale, salvo che il fatto costituisca reato, comportano la risoluzione del rapporto di lavoro e la restituzione dei proventi ricevuti a valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 6 in misura non inferiore a una annualità e non superiore a cinque annualità. La violazione degli obblighi di cui al presente comma è comunicata, per l’adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza, dal direttore generale alla regione o alla provincia autonoma, all’Ordine professionale e al Ministero della sanità. Si applica l’ultimo periodo del comma 5 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 8. L’accertamento, comunque effettuato, delle violazioni delle disposizioni di cui al comma 7 comporta anche la responsabilità del direttore generale per omessa vigilanza e costituisce causa impeditiva per il rinnovo e, nei casi più gravi, motivazione per la decisione di revoca dell’incarico di direttore generale, salvo che egli non dimostri di avere adottato le misure ispettive e di controllo idonee a prevenire e reprimere le predette violazioni. In caso di inadempienza della regione o della provincia autonoma il Ministro della sanità adotta le misure necessarie per garantire l’attuazione di quanto disposto dal presente comma. 9. Con regolamento da emanare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della sanità, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato e le organizzazioni sindacali della dirigenza sanitaria interessata alla materia oggetto del regolamento, sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8, anche al fine di: a) evitare conflitti di interesse e attività contrarie ai principi di tutela della concorrenza; b) prevedere il divieto per i dirigenti del ruolo sanitario che abbiano optato per l’esercizio della libera professione extramuraria di rendere prestazioni professionali, anche di natura occasionale e periodica, a favore o all’interno di strutture pubbliche o private accreditate. 10. L’estensione delle disposizioni del comma 4, ultimo periodo, e del comma 5 al personale di cui all’articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è disciplinata con decreto emanato d’intesa dai Ministri della sanità e dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il 90 per cento delle risorse che si renderanno disponibili per le università per effetto di tali disposizioni sono destinate a fondi istituiti presso gli atenei per l’incentivazione dell’impegno didattico di cui all’articolo 24, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. 11. é confermato, per il personale della dirigenza del ruolo sanitario che abbia optato per l’esercizio della libera professione extramuraria, il divieto di esercizio, sotto qualsiasi forma, della libera professione intramuraria. L’inosservanza del divieto di cui al periodo precedente o la mancata assunzione da parte del direttore generale, in conformità alle disposizioni richiamate nel periodo successivo, di tutte le iniziative ivi previste per consentire al personale della dirigenza del ruolo sanitario che abbia manifestato la relativa opzione il pieno esercizio della libera professione intramuraria, costituiscono causa impeditiva per il rinnovo dell’incarico e, nei casi più gravi, motivazione per la decisione di revoca dell’incarico di direttore generale. In particolare il direttore generale, fino alla realizzazione di proprie idonee strutture e spazi distinti per l’esercizio dell’attività libero professionale intramuraria in regime di ricovero ed ambulatoriale, è tenuto ad assumere le specifiche iniziative per reperire fuori dall’azienda spazi sostitutivi in strutture non accreditate nonché ad autorizzare l’utilizzazione di studi professionali privati e altresì ad attivare misure atte a garantire la progressiva riduzione delle liste d’attesa per le attività istituzionali, sulla base di quanto previsto da un atto di indirizzo e coordinamento a tal fine adottato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Fino all’emananzione dell’atto di indirizzo e coordinamento si applicano le linee guida adottate dal Ministro della sanità, ai sensi dell’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, con decreto del 31 luglio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5 agosto 1997. 12. Il 90 per cento delle complessive risorse che si renderanno disponibili per effetto dell’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 è destinato, sulla base di criteri stabiliti dalle regioni e dalle province autonome, d’intesa con le organizzazioni sindacali della dirigenza sanitaria, al finanziamento dei contratti a tempo determinato con soggetti in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria o in altra professionalità del ruolo sanitario per progetti finalizzati all’assistenza sanitaria, anche ai fini di cui all’articolo 3, comma 12, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, nonchè, in misura non inferiore al 50 per cento e secondo modalità e tempi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro per la dirigenza sanitaria, all’integrazione del fondo di cui al comma 6. 13. Agli specialisti ambulatoriali convenzionati inquadrati nel primo livello dirigenziale ai sensi dell’articolo 34 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si applicano le disposizioni sul trattamento di quiescenza dei dipendenti pubblici. Ai soggetti indicati nel presente comma è data facoltà di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita presso l’Ente nazionale previdenza e assistenza medici (ENPAM). L’opzione di cui al precedente periodo deve essere esercitata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con successivo decreto del Ministro della sanità, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri per la valutazione del servizio prestato in regime convenzionale ai fini della partecipazione ai concorsi per l’accesso al secondo livello dirigenziale del personale del Servizio sanitario nazionale. 14. In ragione dell’autofinanziamento del settore sanitario, le norme di cui al presente articolo, ad eccezione dei primi tre periodi del comma 13 e del comma 17, non si applicano alle province autonome di Trento e di Bolzano, alla regione Valle d’Aosta e alla regione Friuli Venezia-Giulia. Nei predetti enti i principi di cui al presente articolo sono attuati secondo quanto disposto dagli statuti e dalle relative norme di attuazione. 15. Al fondo di cui al comma 6 affluiscono, nella misura di lire 188 miliardi per l’anno 1999, di lire 376 miliardi per l’anno 2000 e di lire 470 miliardi per l’anno 2001, le disponibilità corrispondenti alla quota parte delle minori spese di cui al comma 3, oltre a quanto disposto dal comma 12. I criteri per l’utilizzo delle risorse del fondo sono individuati con uno specifico atto di indirizzo all’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), da parte del competente comitato di settore, per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza del Servizio sanitario nazionale da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabilite le modalità di acquisizione delle risorse da far affluire al fondo di cui al comma 6 . 16. Sono fatte salve le norme della legge 30 novembre 1998, n. 419. Il comma 7 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è abrogato. 17. A decorrere dal 1° gennaio 1999 le associazioni di volontariato riconosciute ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, sono esonerate dal pagamento del canone radio complessivamente dovuto per gli apparati installati sui mezzi adibiti a servizi socio-sanitari e di protezione civile.


Qualsiasi donazione, piccola o grande, è
fondamentale per supportare il lavoro di VITA