Legge 23 dicembre 1978, n. 833 ( in Gazz. Uff., 28 dicembre 1978, n.
360, s.o.). — Istituzione del servizio sanitario nazionale.
TITOLO I
Capo I
Art. 1.
I princìpi.
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto
dell’individuo e interesse della collettività mediante il servizio
sanitario nazionale.
La tutela della salute fisica e psichica deve avvenire nel rispetto
della dignità e della libertà della persona umana.
Il servizio sanitario nazionale è costituito dal complesso delle
funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività destinati
alla promozione, al mantenimento ed al recupero della salute fisica e
psichica di tutta la popolazione senza distinzione di condizioni
individuali o sociali e secondo modalità che assicurino l’eguaglianza
dei cittadini nei confronti del servizio. L’attuazione del servizio
sanitario nazionale compete allo Stato, alle regioni e agli enti
locali territoriali, garantendo la partecipazione dei cittadini.
Nel servizio sanitario nazionale è assicurato il collegamento ed il
coordinamento con le attività e con gli interventi di tutti gli altri
organi, centri, istituzioni e servizi, che svolgono nel settore
sociale attività comunque incidenti sullo stato di salute degli
individui e della collettività.
Le associazioni di volontariato possono concorrere ai fini
istituzionali del servizio sanitario nazionale nei modi e nelle forme
stabiliti dalla presente legge.
Art. 2.
Gli obiettivi.
Il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo è
assicurato mediante:
1) la formazione di una moderna coscienza sanitaria sulla base di
un’adeguata educazione sanitaria del cittadino e delle comunità;
2) la prevenzione delle malattie e degli infortuni in ogni ambito
di vita e di lavoro;
3) la diagnosi e la cura degli eventi morbosi quali che ne siano
le cause, la fenomenologia e la durata;
4) la riabilitazione degli stati di invalidità e di inabilità
somatica e psichica;
5) la promozione e la salvaguardia della salubrità e dell’igiene
dell’ambiente naturale di vita e di lavoro;
6) l’igiene degli alimenti, delle bevande, dei prodotti e avanzi
di origine animale per le implicazioni che attengono alla salute
dell’uomo, nonché la prevenzione e la difesa sanitaria degli
allevamenti animali ed il controllo della loro alimentazione
integrata e medicata;
7) una disciplina della sperimentazione, produzione, immissione
in commercio e distribuzione dei farmaci e dell’informazione
scientifica sugli stessi diretta ad assicurare l’efficacia
terapeutica, la non nocività e la economicità del prodotto;
8) la formazione professionale e permanente nonché
l’aggiornamento scientifico culturale del personale del servizio
sanitario nazionale.
Il servizio sanitario nazionale nell’ambito delle sue competenze
persegue:
a) il superamento degli squilibri territoriali nelle condizioni
socio-sanitarie del paese;
b) la sicurezza del lavoro, con la partecipazione dei lavoratori
e delle loro organizzazioni, per prevenire ed eliminare condizioni
pregiudizievoli alla salute e per garantire nelle fabbriche e negli
altri luoghi di lavoro gli strumenti ed i servizi necessari;
c) le scelte responsabili e consapevoli di procreazione e la
tutela della maternità e dell’infanzia, per assicurare la riduzione
dei fattori di rischio connessi con la gravidanza e con il parto, le
migliori condizioni di salute per la madre e la riduzione del tasso
di patologia e di mortalità perinatale ed infantile;
d) la promozione della salute nell’età evolutiva, garantendo
l’attuazione dei servizi medico-scolastici negli istituti di
istruzione pubblica e privata di ogni ordine e grado, a partire dalla
scuola materna, e favorendo con ogni mezzo l’integrazione dei
soggetti handicappati;
e) la tutela sanitaria delle attività sportive;
f) la tutela della salute degli anziani, anche al fine di
prevenire e di rimuovere le condizioni che possono concorrere alla
loro emarginazione;
g) la tutela della salute mentale privilegiando il momento
preventivo e inserendo i servizi psichiatrici nei servizi sanitari
generali in modo da eliminare ogni forma di discriminazione e di
segregazione pur nella specificità delle misure terapeutiche, e da
favorire il recupero ed il reinserimento sociale dei disturbati
psichici;
Capo II
Art. 3.
Programmazione di obiettivi e di prestazioni sanitarie.
Lo Stato, nell’ambito della programmazione economica nazionale,
determina, con il concorso delle regioni, gli obiettivi della
programmazione sanitaria nazionale.
La legge dello Stato, in sede di approvazione del piano sanitario
nazionale di cui all’articolo 53, fissa i livelli delle prestazioni
sanitarie che devono essere, comunque, garantite a tutti i cittadini.
Art. 4.
Uniformità delle condizioni di salute sul territorio nazionale.
Con legge dello Stato sono dettate norme dirette ad assicurare
condizioni e garanzie di salute uniformi per tutto il territorio
nazionale e stabilite le relative sanzioni penali, particolarmente in
materia di:
1) inquinamento dell’atmosfera, delle acque e del suolo;
2) igiene e sicurezza in ambienti di vita e di lavoro;
3) omologazione, per fini prevenzionali, di macchine, di
impianti, di attrezzature e di mezzi personali di protezione;
4) tutela igienica degli alimenti e delle bevande;
5) ricerca e sperimentazione clinica e sperimentazione sugli
animali;
6) raccolta, frazionamento, conservazione e distribuzione del
sangue umano.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale,
sono fissati e periodicamente sottoposti a revisione i limiti
massimi di accettabilità delle concentrazioni e i limiti massimi di
esposizione relativi ad inquinamenti di natura chimica, fisica e
biologica e delle emissioni sonore negli ambienti di lavoro,
abitativi e nell’ambiente esterno.
Art. 5.
Indirizzo e coordinamento delle attività amministrative regionali.
La funzione di indirizzo e coordinamento delle attività
amministrative delle regioni in materia sanitaria, attinente ad
esigenze di carattere unitario, anche con riferimento agli obiettivi
della programmazione economica nazionale, ad esigenze di rigore e di
efficacia della spesa sanitaria nonché agli impegni derivanti dagli
obblighi internazionali e comunitari, spetta allo Stato e viene
esercitata, fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto
avente forza di legge, mediante deliberazioni del Consiglio dei
ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, d’intesa con il
Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale.
Fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza
di legge, l’esercizio della funzione di cui al precedente comma può
essere delegato di volta in volta dal Consiglio dei Ministri al
Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE),
per la determinazione dei criteri operativi nelle materie di sua
competenza, oppure al Presidente del Consiglio dei ministri, d’intesa
con il Ministro della sanità quando si tratti di affari particolari.
Il Ministro della sanità esercita le competenze attribuitegli dalla
presente legge ed emana le direttive concernenti le attività delegate
alle regioni.
In caso di persistente inattività degli organi regionali
nell’esercizio delle funzioni delegate, qualora l’inattività relativa
alle materie delegate riguardi adempimenti da svolgersi entro termini
perentori previsti dalla legge o risultanti dalla natura degli
interventi, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della
sanità, dispone il compimento degli atti relativi in sostituzione
dell’amministrazione regionale.
Il Ministro della sanità e le amministrazioni regionali sono tenuti
a fornirsi reciprocamente ed a richiesta ogni notizia utile allo
svolgimento delle proprie funzioni.
Art. 6.
Competenze dello Stato.
Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative
concernenti:
a) i rapporti internazionali e la profilassi internazionale,
marittima, aerea e di frontiera, anche in materia veterinaria;
l’assistenza sanitaria ai cittadini italiani all’estero e
l’assistenza in Italia agli stranieri ed agli apolidi, nei limiti ed
alle condizioni previste da impegni internazionali, avvalendosi dei
presidi sanitari esistenti;
b) la profilassi delle malattie infettive e diffusive, per le
quali siano imposte la vaccinazione obbligatoria o misure
quarantenarie, nonché gli interventi contro le epidemie e le
epizoozie;
c) la produzione, la registrazione, la ricerca, la
sperimentazione, il commercio e l’informazione concernenti i prodotti
chimici usati in medicina, i preparati farmaceutici, i preparati
galenici, le specialità medicinali, i vaccini, gli immunomodulatori
cellulari e virali, i sieri, le anatossine e i prodotti assimilati,
gli emoderivati, i presidi sanitari e medico-chirurgici ed i prodotti
assimilati anche per uso veterinario;
d) la coltivazione, la produzione, la fabbricazione, l’impiego,
il commercio all’ingrosso, l’esportazione, l’importazione, il
transito, l’acquisto, la vendita e la detenzione di sostanze
stupefacenti o psicotrope, salvo che per le attribuzioni già
conferite alle regioni dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685;
e) la produzione, la registrazione e il commercio dei prodotti
dietetici, degli alimenti per la prima infanzia e la cosmesi;
f) l’elencazione e la determinazione delle modalità di impiego
degli additivi e dei coloranti permessi nella lavorazione degli
alimenti e delle bevande e nella produzione degli oggetti d’uso
personale e domestico; la determinazione delle caratteristiche
igienico-sanitarie dei materiali e dei recipienti destinati a
contenere e conservare sostanze alimentari e bevande, nonché degli
oggetti destinati comunque a venire a contatto con sostanze
alimentari;
g) gli standars dei prodotti industriali;
h) la determinazione di indici di qualità e di salubrità degli
alimenti e delle bevande alimentari;
i) la produzione, la registrazione, il commercio e l’impiego
delle sostanze chimiche e delle forme di energia capaci di alterare
l’equilibrio biologico ed ecologico;
k) i controlli sanitari sulla produzione dell’energia
termoelettrica e nucleare e sulla produzione, il commercio e
l’impiego delle sostanze radioattive;
l) il prelievo di parti di cadavere, la loro utilizzazione e il
trapianto di organi limitatamente alle funzioni di cui alla legge 2
dicembre 1975, n. 644;
m) la disciplina generale del lavoro e della produzione ai fini
della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie
professionali;
n) l’omologazione di macchine, di impianti e di mezzi personali
di protezione;
o) l’Istituto superiore di sanità, secondo le norme di cui alla
legge 7 agosto 1973, n. 519, ed alla presente legge;
p) l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro secondo le norme previste dalla presente legge;
q) la fissazione dei requisiti per la determinazione dei profili
professionali degli operatori sanitari; le disposizioni generali per
la durata e la conclusione dei corsi; la determinazione dei requisiti
necessari per l’ammissione alle scuole, nonché dei requisiti per
l’esercizio delle professioni mediche e sanitarie ausiliarie;
r) il riconoscimento e la equiparazione dei servizi sanitari
prestati in Italia e all’estero dagli operatori sanitari ai fini
dell’ammissione ai concorsi e come titolo nei concorsi stessi;
s) gli ordini e i collegi professionali;
t) il riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle acque
minerali e termali e la pubblicità relativa alla loro utilizzazione a
scopo sanitario;
u) la individuazione delle malattie infettive e diffusive del
bestiame per le quali, in tutto il territorio nazionale, sono
disposti l’obbligo di abbattimento e, se del caso, la distruzione
degli animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione; la
determinazione degli interventi obbligatori in materia di
zooprofilassi; le prescrizioni inerenti all’impiego dei principi
attivi, degli additivi e delle sostanze minerali e
chimico-industriali nei prodotti destinati all’alimentazione
zootecnica, nonché quelle relative alla produzione e la
commercializzazione di questi ultimi prodotti;
v) l’organizzazione sanitaria militare;
z) i servizi sanitari istituiti per le Forze armate ed i Corpi di
polizia, per il Corpo degli agenti di custodia e per il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, nonché i servizi dell’Azienda
autonoma delle ferrovie dello Stato relativi all’accertamento
tecnico-sanitario delle condizioni del personale dipendente.
Art. 7.
Funzioni delegate alle regioni.
é delegato alle regioni l’esercizio delle funzioni amministrative
concernenti:
a) la profilassi delle malattie infettive e diffusive, di cui al
precedente articolo 6 lettera b);
b) l’attuazione degli adempimenti disposti dall’autorità
sanitaria statale ai sensi della lettera u) del precedente articolo
6;
c) i controlli della produzione, detenzione, commercio e impiego
dei gas tossici e delle altre sostanze pericolose;
d) il controllo dell’idoneità dei locali ed attrezzature per il
commercio e il deposito delle sostanze radioattive naturali ed
artificiali e di apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti; il
controllo sulla radioattività ambientale;
e) i controlli sulla produzione e sul commercio dei prodotti
dietetici, degli alimenti per la prima infanzia e la cosmesi.
Le regioni provvedono all’approvvigionamento di sieri e vaccini
necessari per le vaccinazioni obbligato e in base ad un programma
concordato con il Ministero della sanità.
Il Ministero della sanità provvede, se necessario, alla
costituzione ed alla conservazione di scorte di sieri, di vaccini, di
presidi profilattici e di medicinali di uso non ricorrente, da
destinare alle regioni per esigenze particolari di profilassi e cura
delle malattie infettive, diffusive e parassitarie.
Le regioni esercitano le funzioni delegate di cui al presente
articolo mediante sub-delega ai comuni.
In relazione alle funzioni esercitate dagli uffici di sanità
marittima, aerea e di frontiera e dagli uffici veterinari di confine,
di porto e di aeroporto, il Governo è delegato ad emanare, entro un
anno dall’entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti
per ristrutturare e potenziare i relativi uffici nel rispetto dei
seguenti criteri:
a) si procederà ad una nuova distribuzione degli uffici nel
territorio, anche attraverso la costituzione di nuovi uffici, in modo
da attuare il più efficiente ed ampio decentramento delle funzioni;
b) in conseguenza, saranno rideterminate le dotazioni organiche
dei posti previsti dalla Tabella XIX, quadri B, C e D, allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748,
nonché le dotazioni organiche dei ruoli delle carriere direttive, di
concetto, esecutive, ausiliarie e degli operatori, prevedendo, per la
copertura dei posti vacanti, concorsi a base regionale.
L’esercizio della delega alle regioni, per le funzioni indicate nel
quarto comma, in deroga all’articolo 34 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si attua a partire dal 1°
gennaio 1981.
Art. 8.
Consiglio sanitario nazionale.
Omissis.
Art. 9.
Istituto superiore di sanità.
L’Istituto superiore di sanità è organo tecnico-scientifico del
servizio sanitario nazionale dotato di strutture e ordinamenti
particolari e di autonomia scientifica. Esso dipende dal Ministro
della sanità e collabora con le unità sanitarie locali, tramite le
regioni, e con le regioni stesse, su richiesta di queste ultime,
fornendo nell’ambito dei propri compiti istituzionali le informazioni
e le consulenze eventualmente necessarie. Esso esplica attività di
consulenza nelle materie di competenza dello Stato, di cui al
precedente articolo 6 della presente legge, ad eccezione di quelle
previste dalle lettere g), k), m) e n). Le modalità della
collaborazione delle regioni con l’Istituto superiore di sanità sono
disciplinate nell’ambito dell’attività governativa di indirizzo e
coordinamento di cui all’articolo 5.
L’Istituto per l’assolvimento dei propri compiti istituzionali, ha
facoltà di accedere agli impianti produttivi nonché ai presidi e
servizi sanitari per compiervi gli accertamenti e i controlli
previsti dall’articolo 1 della legge 7 agosto 1973, n. 519. Tale
facoltà è inoltre consentita all’Istituto su richiesta delle regioni.
L’Istituto, in attuazione di un programma predisposto dal Ministro
della sanità, organizza, in collaborazione con le regioni, le
università e le altre istituzioni pubbliche a carattere scientifico,
corsi di specializzazione ed aggiornamento in materia di sanità
pubblica per gli operatori sanitari con esclusione del personale
tecnico-infermieristico; esso inoltre appronta ed aggiorna
periodicamente l’Inventario nazionale delle sostanze chimiche
corredato dalle caratteristiche chimico-fisiche e tossicologiche
necessarie per la valutazione del rischio sanitario connesso alla
loro presenza nell’ambiente; predispone i propri programmi di ricerca
tenendo conto degli obiettivi della programmazione sanitaria
nazionale e delle proposte avanzate dalle regioni. Tali programmi
sono approvati dal Ministro della sanità, sentito il Consiglio
sanitario nazionale.
L’Istituto svolge l’attività di ricerca avvalendosi degli istituti
pubblici a carattere scientifico e delle altre istituzioni pubbliche
operanti nel settore; possono inoltre esser chiamati a collaborare
istituti privati di riconosciuto valore scientifico.
Omissis.
Omissis.
Omissis.
Art. 10.
L’organizzazione territoriale.
Alla gestione unitaria della tutela della salute si provvede in
modo uniforme sull’intero territorio nazionale mediante una rete
completa di unità sanitarie locali.
L’unità sanitaria locale è il complesso dei presidi, degli uffici e
dei servizi dei comuni, singoli o associati, e delle comunità montane
i quali in un ambito territoriale determinato assolvono ai compiti
del servizio sanitario nazionale di cui alla presente legge.
Sulla base dei criteri stabiliti con legge regionale i comuni,
singoli o associati, o le comunità montane articolano le unità
sanitarie locali in distretti sanitari di base, quali strutture
tecnico-funzionali per l’erogazione dei servizi di primo livello e di
pronto intervento.
Art. 11.
Competenze regionali.
Le regioni esercitano le funzioni legislative in materia di
assistenza sanitaria ed ospedaliera nel rispetto dei principi
fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato ed esercitano le
funzioni amministrative proprie o loro delegate.
Le leggi regionali devono in particolare conformarsi ai seguenti
principi:
a) coordinare l’intervento sanitario con gli interventi negli
altri settori economici, sociali e di organizzazione del territorio
di competenza delle regioni;
b) unificare l’organizzazione sanitaria su base territoriale e
funzionale adeguando la normativa alle esigenze delle singole
situazioni regionali;
c) assicurare la corrispondenza tra costi dei servizi e relativi
benefici.
Le regioni svolgono la loro attività secondo il metodo della
programmazione pluriennale e della più ampia partecipazione
democratica, in armonia con le rispettive norme statutarie. A tal
fine, nell’ambito dei programmi regionali di sviluppo, predispongono
piani sanitari regionali, previa consultazione degli enti locali,
delle università presenti nel territorio regionale, delle
organizzazioni maggiormente rappresentative delle forze sociali e
degli operatori della sanità, nonché degli organi della sanità
militare territoriale competenti.
Con questi ultimi le regioni possono concordare:
a) l’uso delle strutture ospedaliere militari in favore delle
popolazioni civili nei casi di calamità, epidemie e per altri scopi
che si ritengano necessari;
b) l’uso dei servizi di prevenzione delle unità sanitarie locali
al fine di contribuire al miglioramento delle condizioni
igienico-sanitarie dei militari.
Le regioni, sentiti i comuni interessati, determinano gli ambiti
territoriali delle unità sanitarie locali, che debbono coincidere con
gli ambiti territoriali di gestione dei servizi sociali.
All’atto della determinazione degli ambiti di cui al comma
precedente, le regioni provvedono altresì ad adeguare la
delimitazione dei distretti scolastici e di altre unità di servizio
in modo che essi, di regola, coincidano.
Art. 12.
Attribuzione delle province.
Fino all’entrata in vigore della legge di riforma delle autonomie
locali spetta alle province approvare, nell’ambito dei piani sanitari
regionali, la localizzazione dei presidi e servizi sanitari ed
esprimere parere sulle delimitazioni territoriali di cui al quinto
comma del precedente articolo 11.
Art. 13.
Attribuzione dei comuni.
Sono attribuite ai comuni tutte le funzioni amministrative in
materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera che non siano
espressamente riservate allo Stato ed alle regioni.
I comuni esercitano le funzioni di cui alla presente legge in forma
singola o associata mediante le unità sanitarie locali, ferme
restando le attribuzioni di ciascun sindaco quale autorità sanitaria
locale.
I comuni, singoli o associati, assicurano, anche con riferimento
alla L. 8 aprile 1976, n. 278, e alle leggi regionali, la più ampia
partecipazione degli operatori della sanità, delle formazioni sociali
esistenti sul territorio, dei rappresentanti degli interessi
originari definiti ai sensi della L. 12 febbraio 1968, n. 132, e dei
cittadini, a tutte le fasi della programmazione dell’attività delle
unità sanitarie locali e alla gestione sociale dei servizi sanitari,
nonché al controllo della loro funzionalità e rispondenza alle
finalità del servizio sanitario nazionale agli obiettivi dei piani
sanitari triennali delle regioni di cui all’art. 55. Disciplinano
inoltre, anche ai fini dei compiti di educazione sanitaria propri
dell’unità sanitaria locale, la partecipazione degli utenti
direttamente interessati all’attuazione dei singoli servizi.
Art. 14.
Unità sanitarie locali.
L’ambito territoriale di attività di ciascuna unità sanitaria
locale è delimitato in base a gruppi di popolazione di regola
compresi tra 50.000 e 200.000 abitanti, tenuto conto delle
caratteristiche geomorfologiche e socio-economiche della zona.
Nel caso di aree a popolazione particolarmente concentrata o sparsa
e anche al fine di consentire la coincidenza con un territorio
comunale adeguato, sono consentiti limiti più elevati o, in casi
particolari, più ristretti.
Nell’ambito delle proprie competenze, l’unità sanitaria locale
provvede in particolare:
a) all’educazione sanitaria;
b) Omissis;
c) alla prevenzione individuale e collettiva delle malattie
fisiche e psichiche;
d) alla protezione sanitaria materno-infantile, all’assistenza
pediatrica e alla tutela del diritto alla procreazione cosciente e
responsabile;
e) all’igiene e medicina scolastica negli istituti di istruzione
pubblica e privata di ogni ordine e grado;
f) all’igiene e medicina del lavoro, nonché alla prevenzione
degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
g) alla medicina dello sport e alla tutela sanitaria delle
attività sportive;
h) all’assistenza medico-generica e infermieristica, domiciliare
e ambulatoriale;
i) all’assistenza medico-specialistica e infermieristica,
ambulatoriale e domiciliare, per le malattie fisiche e psichiche;
l) all’assistenza ospedaliera per le malattie fisiche e
psichiche;
m) alla riabilitazione;
n) all’assistenza farmaceutica e alla vigilanza sulle farmacie;
o) all’igiene della produzione, lavorazione, distribuzione e
commercio degli alimenti e delle bevande;
p) alla profilassi e alla polizia veterinaria; alla ispezione e
alla vigilanza veterinaria sugli animali destinati ad alimentazione
umana, sugli impianti di macellazione e di trasformazione, sugli
alimenti di origine animale, sull’alimentazione zootecnica e sulle
malattie trasmissibili dagli animali all’uomo, sulla riproduzione,
allevamento e sanità animale, sui farmaci di uso veterinario;
q) agli accertamenti, alle certificazioni ed a ogni altra
prestazione medico-legale spettanti al servizio sanitario nazionale,
con esclusione di quelle relative ai servizi di cui alla lettera z)
dell’articolo 6.
Art. 15.
Struttura e funzionamento delle unità sanitarie locali.
L’unità sanitaria locale, di cui all’articolo 10, secondo comma,
della presente legge, è una struttura operativa dei comuni, singoli o
associati, e delle comunità montane.
Organi della unità sanitaria locale sono:
1) l’assemblea generale;
2) il comitato di gestione e il suo presidente;
3) il collegio dei revisori, composto di tre membri, uno dei
quali designato dal Ministro del tesoro e uno dalla regione.
La legge regionale disciplina i compiti e le modalità di
funzionamento del collegio .
Il collegio dei revisori è tenuto a sottoscrivere i rendiconti di
cui all’art. 50, secondo comma, e a redigere una relazione
trimestrale sulla gestione amministrativo-contabile delle unità
sanitarie locali da trasmettere alla regione e ai Ministeri della
sanità e del tesoro.
L’assemblea generale è costituita:
a) dal consiglio comunale se l’ambito territoriale dell’unità
sanitaria locale coincide con quello del comune o di parte di esso;
b) dall’assemblea generale dell’associazione dei comuni,
costituita ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. 27 luglio 1977, n. 616,
se l’ambito territoriale dell’unità sanitaria locale corrisponde a
quello complessivo dei comuni associati;
c) dall’assemblea generale della comunità montana se il suo
ambito territoriale coincide con quello dell’unità sanitaria locale.
Qualora il territorio dell’unità sanitaria locale comprenda anche
comuni non facenti parte della comunità montana, l’assemblea sarà
integrata da rappresentanti di tali comuni.
In armonia con la legge 8 aprile 1976, n. 278, il comune può
stabilire forme di partecipazione dei consigli circoscrizionali
dell’attività delle unità sanitarie locali e quando il territorio di
queste coincide con quello delle circoscrizioni può attribuire ai
consigli circoscrizionali poteri che gli sono conferiti dalla
presente legge.
L’assemblea generale dell’associazione dei comuni di cui alla
lettera b) del presente articolo è formata da rappresentanti dei
comuni associati, eletti con criteri di proporzionalità. Il numero
dei rappresentanti viene determinato con legge regionale.
La legge regionale detta norme per assicurare forme di preventiva
consultazione dei singoli comuni sulle decisioni di particolare
rilievo dell’associazione dei comuni.
L’assemblea generale elegge, con voto limitato, il comitato di
gestione, il quale nomina il proprio presidente.
Il comitato di gestione compie tutti gli atti di amministrazione
dell’unità sanitaria locale. Gli atti relativi all’approvazione dei
bilanci e dei conti consuntivi, dei piani e programmi che impegnino
più esercizi, della pianta organica del personale, dei regolamenti,
delle convenzioni, sono predisposti dal comitato di gestione e
vengono approvati dalle competenti assemblee generali.
Le competenze del comitato di gestione e del suo presidente sono
attribuite rispettivamente, alla giunta e al presidente della
comunità montana, quando il territorio di questa coincide con
l’ambito territoriale dell’unità sanitaria locale. La legge regionale
detta norme per l’organizzazione, la gestione e il funzionamento
delle unità sanitarie locali e loro servizi e, in particolare per:
1) assicurare l’autonomia tecnico-funzionale dei servizi
dell’unità sanitaria locale, il loro coordinamento e la
partecipazione degli operatori, anche mediante l’istituzione di
specifici organi di consultazione tecnica;
2) prevedere un ufficio di direzione dell’unità sanitaria locale,
articolato distintamente per le responsabilità sanitaria ed
amministrativa e collegiale preposto all’organizzazione, al
coordinamento e al funzionamento di tutti i servizi e alla direzione
del personale. Per il personale preposto all’ufficio di direzione
dell’unità sanitaria locale le norme delegate di cui al terzo comma
del successivo articolo 47, devono prevedere specifici requisiti di
professionalità e di esperienza in materia di tutela della salute e
di organizzazione sanitaria;
3) predisporre bilanci e conti consuntivi da parte delle unità
sanitarie locali, secondo quanto previsto dal primo comma
dell’articolo 50;
4) emanare il regolamento organico del personale dell’unità
sanitaria locale e le piante organiche dei diversi presidi e servizi,
anche con riferimento alle norme di cui all’articolo 47;
5) predisporre l’organizzazione e la gestione dei presidi e dei
servizi multizonali di cui al successivo articolo 18, fermo il
principio dell’intesa con i comuni interessati. Il segretario della
comunità montana assolve anche alle funzioni di segretario per gli
atti svolti dalla comunità montana in funzione di unità sanitaria
locale ai sensi del terzo comma, punto c), del presente articolo.
La legge regionale stabilisce altresì norme per la gestione
coordinata ed integrata dei servizi dell’unità sanitaria locale con i
servizi sociali esistenti nel territorio.
Art. 16.
Servizi veterinari.
La legge regionale stabilisce norme per il riordino dei servizi
veterinari a livello regionale nell’ambito di ciascuna unità
sanitaria locale o in un ambito territoriale più ampio, tenendo conto
della distribuzione e delle attitudini produttive del patrimonio
zootecnico, della riproduzione animale, della dislocazione e del
potenziale degli impianti di macellazione, di lavorazione e di
conservazione delle carni e degli altri prodotti di origine animale,
della produzione dei mangimi e degli integratori, delle esigenze
della zooprofilassi, della lotta contro le zoonosi e della vigilanza
sugli alimenti di origine animale. La legge regionale individua anche
le relative strutture multizonali e ne regola il funzionamento ai
sensi dell’articolo 18.
Art. 17.
Requisiti e struttura interna degli ospedali.
Gli stabilimenti ospedalieri sono strutture delle unità sanitarie
locali, dotate dei requisiti minimi di cui all’articolo 19, primo
comma, della L. 12 febbraio 1968, n. 132.
Le Regioni nell’ambito della programmazione sanitaria disciplinano
con legge l’articolazione dell’ordinamento degli ospedali in
dipartimenti, in base al principio dell’integrazione tra le
divisioni, sezioni e servizi affini e complementari, a quello del
collegamento tra servizi ospedalieri ed extra ospedalieri in rapporto
alle esigenze di definiti ambiti territoriali, nonché a quello della
gestione dei dipartimenti stessi sulla base della integrazione delle
competenze in modo da valorizzare anche il lavoro di gruppo. Tale
disciplina tiene conto di quanto previsto all’articolo 34 della
presente legge.
Art. 18.
Presidi e servizi multizonali.
La legge regionale individua, nell’ambito della programmazione
sanitaria, i presidi e i servizi sanitari ospedalieri ed
extra-ospedalieri che, per le finalità specifiche perseguite e per le
caratteristiche tecniche e specialistiche, svolgono attività
prevalentemente rivolte a territori la cui estensione includa più di
una unità sanitaria locale e ne disciplina l’organizzazione.
La stessa legge attribuisce la gestione dei presidi e dei servizi
di cui al precedente comma alla unità sanitaria locale nel cui
territorio sono ubicati e stabilisce norme particolari per definire:
a) il collocamento funzionale ed il coordinamento di tali presidi
e servizi con quelli delle unità sanitarie locali interessate,
attraverso idonee forme di consultazione dei rispettivi organi di
gestione;
b) gli indirizzi di gestione dei predetti presidi e servizi e le
procedure per l’acquisizione degli elementi idonei ad accertarne
l’efficienza operativa;
c) la tenuta di uno specifico conto di gestione allegato al conto
di gestione generale dell’unità sanitaria locale competente per
territorio;
d) la composizione dell’organo di gestione dell’unità sanitaria
locale competente per territorio e la sua eventuale articolazione in
riferimento alle specifiche esigenze della gestione.
Capo III
Art. 19.
Prestazioni delle unità sanitarie locali.
Le unità sanitarie locali provvedono ad erogare le prestazioni di
prevenzione, di cura, di riabilitazione e di medicina legale,
assicurando a tutta la popolazione i livelli di prestazioni sanitarie
stabiliti ai sensi del secondo comma dell’art. 3.
Ai cittadini è assicurato il diritto alla libera scelta del medico
e del luogo di cura nei limiti oggettivi dell’organizzazione dei
servizi sanitari.
Gli utenti del servizio sanitario nazionale sono iscritti in
appositi elenchi periodicamente aggiornati presso l’unità sanitaria
locale nel cui territorio hanno la residenza.
Gli utenti hanno diritto di accedere, per motivate ragioni o in
casi di urgenza o di temporanea dimora in luogo diverso da quello
abituale, ai servizi di assistenza di qualsiasi unità sanitaria
locale.
I militari hanno diritto di accedere ai servizi di assistenza delle
località ove prestano servizio con le modalità stabilite nei
regolamenti di sanità militare.
Gli emigrati, che rientrino temporaneamente in patria, hanno
diritto di accedere ai servizi di assistenza della località in cui si
trovano.
Art. 20.
Attività di prevenzione.
Le attività di prevenzione comprendono:
a) la individuazione, l’accertamento ed il controllo dei fattori
di nocività, di pericolosità e di deterioramento negli ambienti [di
vita e] di lavoro, in applicazione delle norme di legge vigenti in
materia e al fine di garantire il rispetto dei limiti massimi
inderogabili di cui all’ultimo comma dell’articolo 4, nonché al fine
della tenuta dei registri di cui al penultimo comma dell’articolo 27;
i predetti compiti sono realizzati anche mediante collaudi e
verifiche di macchine, impianti e mezzi di protezione prodotti,
installati o utilizzati nel territorio dell’unità sanitaria locale in
attuazione delle funzioni definite dall’articolo 14 ;
b) la comunicazione dei dati accertati e la diffusione della loro
conoscenza, anche a livello di luogo di lavoro e di ambiente di
residenza, sia direttamente che tramite gli organi del decentramento
comunale, ai fini anche di una corretta gestione degli strumenti
informativi di cui al successivo articolo 27, e le rappresentanze
sindacali;
c) l’indicazione delle misure idonee all’eliminazione dei fattori
di rischio ed al risanamento di ambienti [di vita e] di lavoro, in
applicazione delle norme di legge vigenti in materia, e l’esercizio
delle attività delegate ai sensi del primo comma, lettere a), b), c),
d) ed e) dell’articolo 7 ;
d) la formulazione di mappe di rischio con l’obbligo per le
aziende di comunicare le sostanze presenti nel ciclo produttivo e le
loro caratteristiche tossicologiche ed i possibili effetti sull’uomo
e sull’ambiente;
e) la profilassi degli eventi morbosi, attraverso l’adozione
delle misure idonee a prevenirne l’insorgenza;
f) la verifica, secondo le modalità previste dalle leggi e dai
regolamenti, della compatibilità dei piani urbanistici e dei progetti
di insediamenti industriali e di attività produttive in genere con le
esigenze di tutela dell’ambiente sotto il profilo igienico-sanitario
e di difesa della salute della popolazione e dei lavoratori
interessati.
Nell’esercizio delle funzioni ad esse attribuite per l’attività di
prevenzione le unità sanitarie locali, garantendo per quanto alla
lettera d) del precedente comma la tutela del segreto industriale, si
avvalgono degli operatori sia dei propri servizi di igiene sia dei
presidi specialistici multizonali di cui al successivo articolo 22,
sia degli operatori che, nell’ambito delle loro competenze tecniche e
funzionali, erogano le prestazioni di diagnosi, cura e
riabilitazione.
Gli interventi di prevenzione all’interno degli ambienti di lavoro,
concernenti la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di misure
necessarie ed idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei
lavoratori, connesse alla particolarità del lavoro e non previste da
specifiche norme di legge, sono effettuati sulla base di esigenze
verificate congiuntamente con le rappresentanze sindacali ed il
datore di lavoro, secondo le modalità previste dai contratti o
accordi collettivi applicati nell’unità produttiva.
Art. 21.
Organizzazione dei servizi di prevenzione.
In relazione agli standards fissati in sede nazionale, all’unità
sanitaria locale sono attribuiti, con decorrenza 1° gennaio 1980, i
compiti attualmente svolti dall’Ispettorato del lavoro in materia di
prevenzione, di igiene e di controllo sullo stato di salute dei
lavoratori, in applicazione di quanto disposto dall’art. 27, D.P.R.
24 luglio 1977, n. 616.
Per la tutela della salute dei lavoratori [e la salvaguardia
dell’ambiente] le unità sanitarie locali organizzano propri servizi
[di igiene ambientale e] di medicina del lavoro anche prevedendo, ove
essi non esistano, presidi all’interno delle unità produttive.
In applicazione di quanto disposto nell’ultimo comma dell’art. 27,
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, spetta al prefetto stabilire su
proposta del presidente della regione, quali addetti ai servizi di
ciascuna unità sanitaria locale, nonché ai presidi e servizi di cui
al successivo articolo 22 assumano ai sensi delle leggi vigenti la
qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, in relazione alle
funzioni ispettive e di controllo da essi esercitate relativamente
all’applicazione della legislazione sulla sicurezza del lavoro.
Al personale di cui al comma precedente è esteso il potere
d’accesso attribuito agli ispettori del lavoro dall’art. 8, secondo
comma, nonché la facoltà di diffida prevista dall’art. 9, D.P.R. 19
marzo 1955, n. 520.
Contro i provvedimenti adottati dal personale ispettivo,
nell’esercizio delle funzioni di cui al terzo comma, è ammesso
ricorso al presidente della giunta regionale che decide, sentite le
organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro.
Il presidente della giunta può sospendere l’esecuzione dell’atto
impugnato.
Art. 22.
Presidi e servizi multizonali di prevenzione.
Omissis.
Art. 23.
Delega per la istituzione dell’Istituto superiore per la prevenzione
e la sicurezza del lavoro.
Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1979, su
proposta del Ministero della sanità, di concerto con i Ministri del
lavoro e della previdenza sociale, dell’industria, commercio e
artigianato e dell’agricoltura e foreste, un decreto avente
valore di legge ordinaria per la istituzione dell’Istituto superiore
per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, da porre alle
dipendenze del Ministro della sanità. Nel suo organo di
amministrazione, sono rappresentati i Ministeri del lavoro e della
previdenza sociale, dell’industria, commercio e artigianato e
dell’agricoltura e foreste ed i suoi programmi di attività sono
approvati dal CIPE, su proposta del Ministro della sanità, sentito il
Consiglio sanitario nazionale.
L’esercizio della delega deve uniformarsi ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a) assicurare la collocazione dell’Istituto nel servizio
sanitario nazionale per tutte le attività tecnico-scientifiche e
tutte le funzioni consultive che riguardano la prevenzione delle
malattie professionali e degli infortuni sul lavoro;
b) prevedere le attività di consulenza tecnico-scientifica che
competono all’Istituto nei confronti degli organi centrali dello
Stato preposti ai settori del lavoro e della produzione.
All’istituto sono affidati compiti di ricerca, di studio, di
sperimentazione e di elaborazione delle tecniche per la prevenzione e
la sicurezza del lavoro in stretta connessione con l’evoluzione
tecnologica degli impianti, dei materiali, delle attrezzature e dei
processi produttivi, nonché di determinazione dei criteri di
sicurezza e dei relativi metodi di rilevazione ai fini della
omologazione di macchine, di impianti, di apparecchi, di strumenti e
di mezzi personali di protezione e dei prototipi.
L’Istituto svolge, nell’ambito delle proprie attribuzioni
istituzionali, attività di consulenza nelle materie di competenza
dello Stato di cui all’art. 6, lettere g), i), k), m), n), della
presente legge, e in tutte le materie di competenza dello Stato e
collabora con le unità sanitarie locali tramite le regioni e con le
regioni stesse, su richieste di queste ultime, fornendo, le
informazioni e le consulenze necessarie per l’attività dei servizi di
cui agli articoli 21 e 22.
Le modalità della collaborazione delle regioni con l’Istituto sono
disciplinate nell’ambito dell’attività governativa di indirizzo e di
coordinamento di cui all’articolo 5.
L’Istituto ha facoltà di accedere nei luoghi di lavoro per
compiervi rilevamenti e sperimentazioni per l’assolvimento dei propri
compiti istituzionali. L’accesso nei luoghi di lavoro, è inoltre
consentito, su richiesta delle regioni, per l’espletamento dei
compiti previsti dal precedente comma.
L’Istituto organizza la propria attività secondo criteri di
programmazione. I programmi di ricerca dell’Istituto relativi alla
prevenzione delle malattie e degli infortuni sul lavoro sono
predisposti tenendo conto degli obiettivi della programmazione
sanitaria nazionale e delle proposte delle regioni.
L’Istituto, anche ai fini dei programmi di ricerca e di
sperimentazione, opera in stretto collegamento con l’Istituto
superiore di sanità e coordina le sue attività con il Consiglio
nazionale delle ricerche e con il Comitato nazionale per l’energia
nucleare. Esso si avvale inoltre della collaborazione degli istituti
di ricerca delle università e di altre istituzioni pubbliche. Possono
essere chiamati a collaborare all’attuazione dei suddetti programmi
istituti privati di riconosciuto valore scientifico. L’Istituto cura
altresì i collegamenti con istituzioni estere che operano nel
medesimo settore.
Le qualifiche professionali del corpo dei tecnici e ricercatori
dell’Istituto e la sua organizzazione interna, devono mirare a
realizzare l’obiettivo delle unitarietà della azione di prevenzione
nei suoi aspetti interdisciplinari. L’Istituto collabora alla
formazione ed all’aggiornamento degli operatori dei servizi di
prevenzione delle unità sanitarie locali.
L’Istituto provvede altresì ad elaborare i criteri per le norme di
prevenzione degli incendi interessanti le macchine, gli impianti e le
attrezzature soggette ad omologazione, di concerto con i servizi di
protezione civile del Ministero dell’interno.
Nulla è innovato per quanto concerne le disposizioni riguardanti le
attività connesse con l’impiego pacifico dell’energia nucleare.
Art. 24.
Norme in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro [e di
vita] e di omologazioni.
Il Governo è delegato ad emanare, [entro il 31 dicembre 1979,] su
proposta del Ministro della sanità con il decreto dei Ministri
competenti, un testo unico in materia di sicurezza del lavoro, che
riordini la disciplina generale del lavoro e della produzione al fine
della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie
professionali, nonché in materia di omologazioni, unificando e
innovando la legislazione vigente tenendo conto delle caratteristiche
della produzione al fine di garantire la salute e l’integrità fisica
dei lavoratori, secondo i principi generali indicati nella presente
legge.
L’esercizio della delega deve uniformarsi ai seguenti criteri
direttivi:
1) assicurare l’unitarietà degli obiettivi della sicurezza negli
ambienti di lavoro e di vita, tenendo conto anche delle indicazioni
della CEE e degli altri organismi internazionali riconosciuti;
2) prevedere l’emanazione di norme per assicurare il tempestivo e
costante aggiornamento della normativa ai progressi tecnologici e
alle conoscenze derivanti dalla esperienza diretta dei lavoratori;
3) prevedere l’istituzione di specifici corsi, anche obbligatori,
di formazione antinfortunistica e prevenzionale;
4) prevedere la determinazione dei requisiti fisici e di età per
attività e lavorazioni che presentino particolare rischio, nonché le
cautele alle quali occorre attenersi e le relative misure di
controllo;
5) definire le procedure per il controllo delle condizioni
ambientali, per gli accertamenti preventivi e periodici sullo stato
di sicurezza nonché di salute dei lavoratori esposti a rischio e per
l’acquisizione delle informazioni epidemiologiche al fine di seguire
sistematicamente l’evoluzione del rapporto salute-ambiente di lavoro;
6) stabilire:
a) gli obblighi e le responsabilità per la progettazione, la
realizzazione, la vendita, il noleggio, la concessione in uso e
l’impiego di macchine, componenti e parti di macchine utensili,
apparecchiature varie, attrezzature di lavoro e di sicurezza,
dispositivi di sicurezza, mezzi personali di protezione,
apparecchiature, prodotti e mezzi protettivi per uso lavorativo ed
extra lavorativo, anche domestico;
b) i criteri e le modalità per i collaudi e per le verifiche
periodiche dei prodotti di cui alla precedente lettera a);
7) stabilire i requisiti ai quali devono corrispondere gli
ambienti di lavoro al fine di consentirne l’agibilità, nonché
l’obbligo di notifica all’autorità competente dei progetti di
costruzione, di ampliamento, di trasformazione e di modifica di
destinazione di impianti e di edifici destinati ad attività
lavorative, per controllarne la rispondenza alle condizioni di
sicurezza;
8) prevedere l’obbligo del datore di lavoro di programmare il
processo produttivo in modo che esso risulti rispondente alle
esigenze della sicurezza del lavoro, in particolare per quanto
riguarda la dislocazione degli impianti e la determinazione dei
rischi e dei mezzi per diminuirli;
9) stabilire le procedure di vigilanza allo scopo di garantire la
osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza del lavoro;
10) stabilire le precauzioni e le cautele da adottare per evitare
l’inquinamento, sia interno che esterno, derivante da fattori di
nocività chimici, fisici e biologici;
11) indicare i criteri e le modalità per procedere, in presenza
di rischio grave ed imminente, alla sospensione dell’attività in
stabilimenti, cantieri o reparti o al divieto d’uso di impianti,
macchine, utensili, apparecchiature varie, attrezzature e prodotti,
sino alla eliminazione delle condizioni di nocività o di rischio
accertate;
12) determinare le modalità per la produzione, l’immissione sul
mercato e l’impiego di sostanze e di prodotti pericolosi;
13) prevedere disposizioni particolari per settori lavorativi o
per singole lavorazioni che comportino rischi specifici;
14) stabilire le modalità per la determinazione e per
l’aggiornamento dei valori-limite dei fattori di nocività di origine
chimica, fisica e biologica di cui all’ultimo comma dell’art. 4,
anche in relazione alla localizzazione degli impianti;
15) prevedere le norme transitorie per conseguire condizioni di
sicurezza negli ambienti di lavoro esistenti e le provvidenze da
adottare nei confronti delle piccole e medie aziende per facilitare
l’adeguamento degli impianti ai requisiti di sicurezza e di igiene
previsti dal testo unico;
16) prevedere il riordinamento degli uffici e servizi della
pubblica amministrazione preposti all’esercizio delle funzioni
riservate allo Stato in materia di sicurezza del lavoro;
17) garantire il necessario coordinamento fra le funzioni
esercitate dallo Stato e quelle esercitate nella materia dalle
regioni e dai comuni al fine di assicurare unità di indirizzi ed
omogeneità di comportamenti in tutto il territorio nazionale
nell’applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza del
lavoro;
18) definire per quanto concerne le omologazioni:
a) i criteri direttivi, le modalità e le forme per
l’omologazione dei prototipi di serie e degli esemplari unici non di
serie dei prodotti di cui al precedente numero 6), lettera a), sulla
base di specifiche tecniche predeterminate, al fine di garantire le
necessarie caratteristiche di sicurezza;
b) i requisiti costruttivi dei prodotti da omologare;
c) le procedure e le metodologie per i controlli di conformità
dei prodotti al tipo omologato.
Le norme delegate determinano le sanzioni per i casi di
inosservanza delle disposizioni contenute nel testo unico, da
graduare in relazione alla gravità delle violazioni e comportanti
comunque, nei casi più gravi, l’arresto fino a sei mesi e l’ammenda
fino a lire 10 milioni.
Sono escluse dalla delega le norme in materia di prevenzione contro
gli infortuni relative: all’esercizio di servizi ed impianti gestiti
dalle ferrovie dello Stato, all’esercizio di servizi ed impianti
gestiti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni,
all’esercizio dei trasporti terrestri pubblici e all’esercizio della
navigazione marittima, aerea ed interna; nonché le norme in materia
di igiene del lavoro relative al lavoro a bordo delle navi mercantili
e degli aeromobili.
Art. 25.
Prestazioni di cura.
Le prestazioni curative comprendono l’assistenza medico-generica,
specialistica, infermieristica, ospedaliera e farmaceutica.
Le prestazioni medico-generiche, pediatriche, specialistiche e
infermieristiche vengono erogate sia in forma ambulatoriale che
domiciliare.
L’assistenza medico-generica e pediatrica è prestata dal personale
dipendente o convenzionato del servizio sanitario nazionale operante
nelle unità sanitarie locali o nel comune di residenza del cittadino.
La scelta del medico di fiducia deve avvenire fra i sanitari di cui
al comma precedente.
Il rapporto fiduciario può cessare in ogni momento, a richiesta
dell’assistito o del medico; in quest’ultimo caso la richiesta deve
essere motivata.
Le prestazioni medico-specialistiche, ivi comprese quelle di
diagnostica strumentale e di laboratorio, sono fornite, di norma,
presso gli ambulatori e i presidi delle unità sanitarie locali di cui
l’utente fa parte, ivi compresi gli istituti di cui agli articoli 39,
41 e 42 della presente legge.
Le stesse prestazioni possono essere fornite da gabinetti
specialistici, da ambulatori e da presidi convenzionati ai sensi
della presente legge.
L’utente può accedere agli ambulatori e strutture convenzionati per
le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio per le
quali, nel termine di tre giorni, le strutture pubbliche non siano in
grado di soddisfare la richiesta di accesso alle prestazioni stesse.
In tal caso l’unità sanitaria locale rilascia immediatamente
l’autorizzazione con apposita annotazione sulla richiesta stessa.
L’autorizzazione non è dovuta per le prescrizioni, relative a
prestazioni il cui costo, in base alla normativa vigente, è a totale
carico dell’assistito.
Nei casi di richiesta urgente motivata da parte del medico in
relazione a particolari condizioni di salute del paziente, il mancato
immediato soddisfacimento della richiesta presso le strutture
pubbliche di cui al sesto comma equivale ad autorizzazione ad
accedere agli ambulatori o strutture convenzionati. In tal caso
l’unità sanitaria locale appone sulla richiesta la relativa
annotazione.
Le unità sanitarie locali attuano misure idonee a garantire che le
prestazioni urgenti siano erogate con priorità nell’ambito delle loro
strutture.
Le prestazioni specialistiche possono essere erogate anche al
domicilio dell’utente in forme che consentano la riduzione dei
ricoveri ospedalieri.
I presidi di diagnostica strumentale e di laboratorio devono
rispondere ai requisiti minimi di strutturazione, dotazione
strumentale e qualificazione funzionale del personale, aventi
caratteristiche uniformi per tutto il territorio nazionale secondo
uno schema tipo emanato ai sensi del primo comma dell’art. 5 della
presente legge.
L’assistenza ospedaliera è prestata di norma attraverso gli
ospedali pubblici e gli altri istituti convenzionati esistenti nel
territorio della regione di residenza dell’utente.
Nell’osservanza del principio della libera scelta del cittadino al
ricovero presso gli ospedali pubblici e gli altri istituti
convenzionati, la legge regionale, in rapporto ai criteri di
programmazione stabiliti nel piano sanitario nazionale, disciplina i
casi in cui è ammesso il ricovero in ospedali pubblici, in istituti
convenzionati o in strutture ospedaliere ad alta specializzazione
ubicate fuori del proprio territorio, nonché i casi nei quali
potranno essere consentite forme straordinarie di assistenza
indiretta.
Art. 26.
Prestazioni di riabilitazione.
Le prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale
dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali,
dipendenti da qualunque causa, sono erogate dalle unità sanitarie
locali attraverso i propri servizi. L’unità sanitaria locale, quando
non sia in grado di fornire il servizio direttamente, vi provvede
mediante convenzioni con istituti esistenti nella regione in cui
abita l’utente o anche in altre regioni, aventi i requisiti indicati
dalla legge, stipulate in conformità ad uno schema tipo approvato dal
Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale .
Sono altresì garantite le prestazioni protesiche nei limiti e nelle
forme stabilite con le modalità di cui al secondo comma dell’art. 3.
Con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio
sanitario nazionale, sono approvati un nomenclatore-tariffario
delle protesi ed i criteri per la sua revisione periodica.
Art. 27.
Strumenti informativi.
Le unità sanitarie locali forniscono gratuitamente i cittadini di
un libretto sanitario personale. Il libretto sanitario riporta i dati
caratteristici principali sulla salute dell’assistito esclusi i
provvedimenti relativi a trattamenti sanitari obbligatori di cui al
successivo articolo 33. L’unità sanitaria locale provvede alla
compilazione ed all’aggiornamento del libretto sanitario personale, i
cui dati sono rigorosamente coperti dal segreto professionale. Tali
dati conservano valore ai fini dell’anamnesi richiesta dalla visita
di leva. Nel libretto sanitario sono riportati a cura della sanità
militare gli accertamenti e le cure praticate durante il servizio di
leva.
Il libretto è custodito dall’interessato o da chi esercita la
potestà o la tutela e può essere richiesto solo dal medico
nell’esclusivo interesse della protezione della salute
dell’intestatario.
Con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio
sanitario nazionale , è approvato il modello del libretto
sanitario personale comprendente le indicazioni relative
all’eventuale esposizione a rischi in relazione alle condizioni di
vita e di lavoro.
Con lo stesso provvedimento sono determinate le modalità per la
graduale distribuzione a tutti i cittadini del libretto sanitario, a
partire dai nuovi nati.
Con decreto del Ministro della sanità, sentiti il Consiglio
sanitario nazionale, le organizzazioni sindacali dei lavoratori
dipendenti ed autonomi maggiormente rappresentative e le associazioni
dei datori di lavoro, vengono stabiliti i criteri in base ai quali,
con le modalità di adozione e di gestione previste dalla
contrattazione collettiva, saranno costituiti i registri dei dati
ambientali e biostatistici, allo scopo di pervenire ai modelli
uniformi per tutto il territorio nazionale.
I dati complessivi derivanti dai suindicati strumenti informativi,
facendo comunque salvo il segreto professionale, vengono utilizzati a
scopo epidemiologico dall’Istituto superiore di sanità oltre che per
l’aggiornamento ed il miglioramento dell’attività sanitaria da parte
delle unità sanitarie locali, delle regioni e del Ministero della
sanità.
Art. 28.
Assistenza farmaceutica.
L’unità sanitaria locale eroga l’assistenza farmaceutica attraverso
le farmacie di cui sono titolari enti pubblici e le farmacie di cui
sono titolari i privati, tutte convenzionate secondo i criteri e le
modalità di cui agli articoli 43 e 48.
Gli assistiti possono ottenere dalle farmacie di cui al precedente
comma, su presentazione di ricetta compilata dal medico curante, la
fornitura di preparati galenici e di specialità medicinali compresi
nel prontuario terapeutico del servizio sanitario nazionale.
L’unità sanitaria locale, i suoi presidi e servizi, compresi quelli
di cui all’articolo 18, e gli istituti ed enti convenzionati di cui
ai successivi articoli 41, 42, 43, possono acquistare direttamente le
preparazioni farmaceutiche di cui al secondo comma per la
distribuzione agli assistiti nelle farmacie di cui sono titolari enti
pubblici e per l’impiego negli ospedali, negli ambulatori e in tutti
gli altri presidi sanitari. La legge regionale disciplina l’acquisto
di detti medicinali e del restante materiale sanitario da parte delle
unità sanitarie locali e dei loro presidi e servizi, nonché il
coordinamento dell’attività delle farmacie comunali con i servizi
dell’unità sanitaria locale.
Art. 29.
Disciplina dei farmaci.
La produzione e la distribuzione dei farmaci devono essere regolate
secondo criteri coerenti con gli obiettivi del servizio sanitario
nazionale, con la funzione sociale del farmaco e con la prevalente
finalità pubblica della produzione.
Con legge dello Stato sono dettate norme:
a) per la disciplina dell’autorizzazione alla produzione e alla
immissione in commercio dei farmaci, per i controlli di qualità e per
indirizzare la produzione farmaceutica alle finalità del servizio
sanitario nazionale;
b) per la revisione programmata delle autorizzazioni già concesse
per le specialità medicinali in armonia con le norme a tal fine
previste dalle direttive della Comunità economica europea;
c) per la disciplina dei prezzi dei farmaci, mediante una
corretta metodologia per la valutazione dei costi;
d) per la individuazione dei presidi autorizzati e per la
definizione delle modalità della sperimentazione clinica precedente
l’autorizzazione alla immissione in commercio;
e) per la brevettabilità dei farmaci;
f) per definire le caratteristiche e disciplinare la immissione
in commercio dei farmaci da banco;
g) per la regolamentazione del servizio di informazione
scientifica sui farmaci e dell’attività degli informatori
scientifici;
h) per la revisione e la pubblicazione periodica della farmacopea
ufficiale della Repubblica italiana, in armonia con le norme previste
dalla farmacopea europea di cui alla legge del 22 ottobre 1973, n.
752.
Art. 30.
Prontuario farmaceutico.
Omissis.
Art. 31.
Pubblicità ed informazione scientifica sui farmaci.
Al servizio sanitario nazionale spettano compiti di informazione
scientifica sui farmaci e di controllo sull’attività di informazione
scientifica delle imprese titolari delle autorizzazioni alla
immissione in commercio di farmaci.
é vietata ogni forma di propaganda e di pubblicità presso il
pubblico dei farmaci sottoposti all’obbligo della presentazione di
ricetta medica e comunque di quelli contenuti nel prontuario
terapeutico approvato ai sensi dell’articolo 30.
Sino all’entrata in vigore della nuova disciplina generale dei
farmaci di cui all’articolo 29, il Ministro della sanità determina
con proprio decreto i limiti e le modalità per la propaganda e la
pubblicità presso il pubblico dei farmaci diversi da quelli indicati
nel precedente comma, tenuto conto degli obiettivi di educazione
sanitaria di cui al comma successivo e delle direttive in materia
della Comunità economica europea.
Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale,
viste le proposte delle regioni, tenuto conto delle direttive
comunitarie e valutate le osservazioni e proposte che perverranno
dall’Istituto superiore di sanità e dagli istituti universitari e di
ricerca, nonché dall’industria farmaceutica, predispone un programma
pluriennale per l’informazione scientifica sui farmaci, finalizzato
anche ad iniziative di educazione sanitaria e detta norme per la
regolamentazione del predetto servizio e dell’attività degli
informatori scientifici.
Nell’ambito del programma di cui al precedente comma, le unità
sanitarie locali e le imprese di cui al primo comma, nel rispetto
delle proprie competenze, svolgono informazione scientifica sotto il
controllo del Ministero della sanità.
Il programma per l’informazione scientifica deve, altresì,
prevedere i limiti e le modalità per la fornitura ai medici chirurghi
di campioni gratuiti di farmaci.
Art. 32.
Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria.
Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere
contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di
polizia
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