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Regolamento recante criteri e modalità dierogazione di contributi in favore delle attività teatrali, incorrispondenza agli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo,di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.
di Redazione
Decreto Ministeriale 4 novembre 1999, n. 470 (in Gazz. Uff., 15
dicembre, n. 293). – Regolamento recante criteri e modalità di
erogazione di contributi in favore delle attività teatrali, in
corrispondenza agli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo,
di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.
Capo I
Art. 1.
Intervento finanziario per le attività teatrali.
1. Il Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito
definito
svolgono attività teatrali, in corrispondenza degli stanziamenti
destinati al teatro dal Fondo unico per lo spettacolo, di seguito
definito
fine di:
a) favorire l’eccellenza artistica e il costante rinnovamento
della scena italiana, e consentire ad un pubblico il più ampio
possibile di accedere all’esperienza teatrale;
b) promuovere nella produzione teatrale la qualità,
l’innovazione, la ricerca, la sperimentazione di nuove tecniche e
nuovi stili, anche favorendo il ricambio generazionale;
c) agevolare la committenza di nuove opere e la valorizzazione
del repertorio contemporaneo italiano ed europeo;
d) promuovere la conservazione e la valorizzazione del repertorio
classico anche tramite il recupero del patrimonio teatrale;
e) incentivare forme di creazione artistica interdisciplinare,
tendenti alla contaminazione dei linguaggi espressivi;
f) sostenere la formazione e tutelare le professionalità in campo
artistico, tecnico e organizzativo;
g) incentivare la distribuzione e la diffusione del teatro;
h) avvicinare nuovo pubblico al teatro, con particolare riguardo
alle nuove generazioni ed alle categorie meno favorite;
i) attuare il riequilibrio territoriale, favorendo il radicamento
di iniziative teatrali e l’avvicendarsi di compagnie nelle aree meno
servite;
l) sostenere la proiezione internazionale del teatro italiano, in
particolare in ambito europeo, mediante iniziative di coproduzione e
di scambio di ospitalità con qualificati organismi esteri.
2. Ai fini dell’intervento finanziario dello Stato, le attività di
teatro considerate sono quelle relative alla produzione,
distribuzione, esercizio, promozione, nonchè a rassegne e festival.
Art. 2.
Definizione dell’intervento finanziario.
1. L’utilizzazione delle disponibilità del Fondo avviene mediante
determinazione di contributi finanziari, definiti su base triennale
ed erogati annualmente, in considerazione della qualità dei progetti,
nonchè dei costi sostenuti dai soggetti teatrali in ciascun anno del
triennio, come definiti ai sensi dell’art. 5. Per i soggetti di cui
al capo III, ad eccezione dei soggetti di cui all’art. 20, comma 1,
lettera f), il contributo è definito ed erogato con cadenza annuale.
2. Con proprio decreto avente efficacia triennale, il Ministro per
i beni e le attività culturali, di seguito definito
tenuto conto di quanto previsto dalle leggi finanziarie e di
bilancio, dispone la ripartizione delle risorse di cui al comma 1
dell’art. 1, stabilendo:
a) una quota delle risorse da assegnare ai settori teatrali di
cui ai capi II e III e, in tale ambito, una quota non superiore al 75
per cento occorrente ai fini della valutazione quantitativa di cui
all’art. 5;
b) una quota delle risorse, ai fini della assegnazione ai
soggetti di cui al capo IV;
c) una quota delle risorse da riservare annualmente ad ulteriori
attività teatrali, secondo quanto stabilito dall’art. 24.
3. Qualora le leggi finanziaria e di bilancio successive alla
emanazione del decreto di cui al comma 2, determinino una consistenza
del Fondo inferiore a quella definita all’atto dell’emanazione del
citato decreto, il Ministro provvede alle conseguenti variazioni in
diminuzione, mediante applicazione di una identica percentuale di
riduzione.
Art. 3.
Criteri di attribuzione dei contributi.
1. Al fine della attribuzione dei contributi ai singoli settori
teatrali, il Ministro, con provvedimento avente efficacia triennale,
adottato sentita la sezione competente per il teatro del Comitato per
i problemi dello spettacolo, determina:
a) le percentuali di incidenza dei singoli costi, le quote
forfettarie e i massimali indicati nell’art. 5, per la
quantificazione del contributo;
b) la misura della percentuale del contributo da attribuire
mediante valutazione quantitativa e quella da attribuire per effetto
della valutazione qualitativa ai sensi degli articoli 5, 6 e 7;
c) la misura di un incentivo finanziario da assegnare ai soggetti
teatrali che utilizzano, insieme a professionisti di collaudata
esperienza, giovani attori e tecnici nei loro primi cinque anni di
attività professionale;
d) la misura di un incentivo finanziario per le attività svolte
nelle regioni dell’obiettivo 1, come definito dal regolamento CEE 20
luglio 1993, n. 2081, alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande;
e) una maggiorazione dei costi presi a riferimento, nel caso di
prevalenza di recite di autori italiani contemporanei, o di paese
dell’Unione europea, viventi o per i quali sono in godimento i
diritti di autore, ed una maggiorazione per la prevalenza di recite
con contratti a percentuale sul numero complessivo di recite
realizzate;
f) una maggiorazione dei costi presi a riferimento, nel caso di
rappresentazioni di teatro musicale, consistente in opere nelle quali
la parte musicale non ricopre meno del quaranta per cento della
durata dello spettacolo ovvero la parte cantata solistica o corale
non ricopre meno del dieci per cento della predetta durata, e che
hanno la presenza di almeno trenta elementi artistici e tecnici, ed
una ulteriore maggiorazione qualora vi sia impiego di musicisti
strumentisti per almeno il quaranta per cento dell’intero nucleo
artistico impiegato.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 definisce altresì la
percentuale di ciascuna delle due rate in cui è annualmente erogato
il contributo, ai sensi dell’art. 9. Il contributo non può comunque
eccedere il pareggio tra entrate ed uscite del bilancio consuntivo
del beneficiario.
3. L’amministrazione, sentiti la Commissione consultiva per il
teatro, di seguito definita
disporre l’erogazione di contributi a titolo diverso da quello
richiesto, qualora le caratteristiche soggettive del richiedente o
l’oggetto della domanda possono essere diversamente classificati.
4. é ammesso il finanziamento di coproduzioni con soggetti di paesi
nazionali e appartenenti all’Unione europea. In tal caso, le recite
realizzate sono valutate nei limiti dei rispettivi apporti ai costi
di produzione.
Art. 4.
Criteri di ammissione ai contributi.
1. I contributi sono erogati sulla base della qualità e validità
culturale delle iniziative, natura professionale delle attività
realizzate, rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro
della categoria, nonchè impiego per ogni spettacolo di almeno sei
elementi tra artistici e tecnici, riducibili a tre per i soggetti di
cui agli articoli 15 e 17, comma 2.
2. Ai fini dell’erogazione dei contributi, per rappresentazioni
pubbliche si intendono quelle alle quali chiunque può accedere con
l’acquisto di biglietto di ingresso o di tessera.
3. Nessun soggetto può essere ammesso ai contributi dello Stato se
non ha svolto almeno tre anni di attività nel settore teatrale di
riferimento da dimostrare mediante autocertificazione, salvo che si
tratti di un soggetto teatrale il cui direttore artistico abbia già
ricoperto tale carica o altra carica direttiva in altri organismi per
almeno dieci anni. Tuttavia, è ammesso a presentare domanda per un
settore diverso, un soggetto che abbia ricevuto contributi per almeno
cinque anni negli ultimi sette in un altro settore del capo II.
4. La successione a titolo particolare nell’impresa comporta la
corresponsione dei contributi già deliberati in favore del dante
causa, a condizione che il successore presenti i requisiti prescritti
provveda in proprio al completamento del progetto di attività.
5. Ai fini del presente regolamento, ed in particolare ai fini del
comma 3, non rilevano le trasformazioni della persona giuridica
ovvero la trasformazione da impresa individuale in persona giuridica,
ovvero le fusioni tra più persone giuridiche, allorchè vi sia
continuità della persona del direttore artistico e della maggioranza
del nucleo artistico, verificata sulla base del personale impegnato
nell’anno precedente alla trasformazione.
Art. 5.
Criteri della valutazione quantitativa.
1. L’attività di produzione si compone di attività di produzione
diretta ed attività di ospitalità. Per l’attività di produzione i
costi sono valutati con riferimento agli oneri previdenziali ed
assistenziali nonchè relativi al Servizio sanitario nazionale,
versati complessivamente dal soggetto teatrale, maggiorati di una
quota a remunerazione dei costi di allestimento, definita con il
decreto di cui all’art. 3, comma 1, lettera a).
2. Gli oneri previdenziali riferiti ai versamenti effettuati
all’Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello
spettacolo (ENPALS), o altro ente che svolge i compiti da questo in
precedenza esercitati, sono presi in considerazione fino ad un
massimale di retribuzione, determinato con il provvedimento di cui
all’art. 3, comma 1, lettera a), e comunque non inferiore a quanto
previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Il numero
delle giornate lavorative è considerato in riferimento al personale
artistico e tecnico complessivamente impiegato nel corso di ciascun
anno.
3. Per le attività di ospitalità, i costi valutabili ai fini della
determinazione dei contributi sono:
a) i costi relativi a recite che prevedono compensi a percentuale
sugli incassi o con compensi fissi, corrisposti alle formazioni
teatrali sovvenzionate dallo Stato, sino ad un importo massimo
fissato con il provvedimento di cui all’art. 3, comma 1, lettera a),
determinando, inoltre, le modalità in base alle quali i contratti
stipulati con compenso fisso sono equiparati ai contratti a
percentuale;
b) i costi di ospitalità di formazioni teatrali non sovvenzionate
dallo Stato, con prioritario riferimento alle giovani formazioni,
valutati con le modalità di cui alla lettera a), fino al 25 per cento
dei costi delle compagnie sovvenzionate.
4. Per la attività di distribuzione, i costi valutabili sono quelli
sostenuti in favore di soggetti beneficiari di contributo dello
Stato, con le stesse modalità stabilite al comma 3, nonchè quelli
connessi alla gestione della sala e alla pubblicità.
5. Per la attività di promozione, intesa come attività mirata alla
informazione e valorizzazione della cultura teatrale, realizzata
attraverso convegni, seminari e mostre, e come attività di
perfezionamento professionale di quadri artistici, tecnici ed
amministrativi, i costi valutabili sono quelli concernenti l’attività
istituzionale, con esclusione delle spese generali.
6. Per le rassegne ed i festival, i costi valutabili sono quelli
riguardanti l’ospitalità, la produzione e la pubblicità.
Art. 6.
Criteri della valutazione qualitativa.
1. Il parere sulla valutazione qualitativa delle iniziative è
adottato dalla Commissione, ai sensi dell’art. 8 del decreto
legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, sulla base dei seguenti
elementi:
a) validità del progetto artistico;
b) direzione artistica;
c) continuità del nucleo artistico e della stabilità pluriennale
dell’impresa;
d) spazio riservato al repertorio contemporaneo, con particolare
riferimento a quello italiano e di paesi dell’Unione europea;
e) committenza di nuove opere;
f) innovazione del linguaggio, delle tecniche recitative e
strutturali;
g) coproduzione di progetti interdisciplinari realizzati anche
con organismi operanti in altri settori dello spettacolo.
2. La valutazione qualitativa è effettuata con riferimento
all’attività svolta nel triennio antecedente a quello cui si
riferisce il giudizio ed al progetto artistico presentato.
3. La Commissione delibera preliminarmente in ordine alla
sussistenza del requisito di cui al comma 1, lettera a), quale
condizione di ammissione ai contributi. In difetto di tale requisito,
relativamente a soggetti che hanno anteriormente ricevuto contributi
per almeno due trienni, e, in sede di prima applicazione del presente
regolamento, per almeno cinque anni, il contributo finanziario non
può essere ridotto, per il solo triennio di riferimento, e per
ciascun anno del medesimo, di una percentuale superiore al 50 per
cento dell’ultimo contributo erogato.
Art. 7.
Attività di valutazione.
1. Per l’attività di valutazione, i costi da valutare ai sensi
degli articoli 3, comma 1, lettera a), e 5, sono relativi
all’attività svolta nel triennio immediatamente precedente a quello
per il quale il contributo deve essere determinato. A tal fine
l’amministrazione considera i dati risultanti dai bilanci consuntivi
dei primi due anni e da quanto dichiarato dal soggetto richiedente,
ai sensi dell’art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e dell’art. 1
del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403,
relativamente all’ultimo anno del triennio.
2. La somma risultante dagli elementi di cui al comma 1 costituisce
la base di calcolo delle percentuali di contributo definite ai commi
3 e 4.
3. La valutazione quantitativa determina una percentuale del
contributo definito ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera b), non
superiore al 75 per cento della somma di cui al comma 2. I soggetti
beneficiari dei contributi sono in ogni caso tenuti a svolgere
un’attività quantitativamente non inferiore a quella svolta per il
periodo preso a riferimento ai sensi del comma 1. Qualora tale
attività abbia nel primo e nel secondo degli anni del triennio una
diminuzione non superiore al 15 per cento per ciascun anno, rispetto
a quella del periodo di riferimento, essa dovrà essere comunque
effettuata nella residua parte del triennio.
4. La valutazione qualitativa determina una parte del contributo
che non può essere superiore al 25 per cento della somma di cui al
comma 2, ovvero inferiore ad una identica percentuale della predetta
somma, nè può essere superiore o inferiore rispetto alla diversa
aliquota risultante dalla diminuzione della percentuale di cui al
comma 3.
5. La variazione sostanziale di alcuni degli elementi artistici,
rispetto a quelli indicati nel progetto, preventivamente specificati
dalla Commissione, dovuta ad impedimenti non derivanti dalla volontà
del soggetto sovvenzionato, va previamente comunicata
all’amministrazione, che provvede a sottoporre nuovamente, per tale
solo aspetto, il progetto alla citata Commissione ai fini della
conferma o eventuale diminuzione del contributo.
Art. 8.
Presentazione delle domande.
1. La domanda di ammissione ai contributi, per uno solo dei settori
di cui ai capi II e III, deve essere redatta in duplice copia di cui
una in regola con le vigenti disposizioni tributarie, e deve essere
presentata, direttamente o a mezzo del servizio postale, mediante
raccomandata con avviso di ricevimento, al Ministero per i beni e le
attività culturali – Dipartimento dello spettacolo – Ufficio III
attività di prosa, ed essere corredata da:
a) copia conforme all’originale dell’atto costitutivo e dello
statuto, nonchè elenco dei soci, qualora tali atti non siano già in
possesso dell’amministrazione;
b) dichiarazione resa ai sensi dell’art. 2 della legge 4 gennaio
1968, n. 15, e dell’art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, con la quale si rappresentano le
variazioni ai dati risultanti dagli atti di cui alla lettera a);
c) progetto artistico, nonchè dati necessari ai sensi degli
articoli 3, comma 1, 5, e 7 comma 1, mediante appositi modelli
predisposti dall’amministrazione.
2. Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 31
maggio dell’anno antecedente il periodo per il quale si chiede il
contributo. Ai sensi dell’art. 7, comma 3, del decreto legislativo 8
gennaio 1998, n. 3, il termine è perentorio. Nel caso di domanda
spedita mediante il servizio postale, fa fede la data di spedizione.
Art. 9.
Determinazione del contributo, erogazione e controlli.
1. Il contributo da erogarsi a ciascun soggetto, suddiviso in tre
somme identiche per ciascuno degli anni del triennio, è definito con
provvedimento del Capo del Dipartimento dello Spettacolo, adottato,
sentito il parere della Commissione per gli aspetti qualitativi,
entro il mese di novembre dell’anno antecedente il periodo
considerato.
2. Entro il mese di febbraio di ciascun anno del triennio,
l’amministrazione eroga la prima rata del contributo definito per
ciascun anno. Entro il 28 febbraio dell’anno successivo,
l’amministrazione eroga la seconda rata a saldo del contributo
annuale. L’erogazione del contributo nella misura definita ai sensi
del comma 1 è subordinata alla corrispondenza con quanto previsto
dalle leggi finanziarie e di bilancio per ciascuno degli anni del
triennio. Qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 2, comma 3,
il contributo definito per ciascun soggetto è diminuito di una
identica percentuale.
3. Ai fini dell’erogazione del saldo, i soggetti beneficiari di
contributo devono dichiarare, ai sensi dell’art. 2 della legge 4
gennaio 1968, n. 15 e dell’art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403:
a) il numero delle giornate lavorative;
b) gli incassi determinati dall’attività recitativa;
c) il numero delle giornate recitative e la quantificazione delle
somme versate con riferimento agli oneri di cui all’art. 5, comma 1.
4. é comunque in facoltà dei soggetti presentare documentazione
idonea a comprovare quanto indicato al comma 3.
5. La documentazione prevista dal comma 3 costituisce
autocertificazione della corrispondenza dei dati ivi contenuti con
quelli di bilancio, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e
successive modificazioni e integrazioni.
6. L’amministrazione può procedere a verifiche
amministrativo-contabili, anche a campione, al fine di accertare la
regolarità dei bilanci e degli altri atti relativi all’attività
teatrale sovvenzionata, a tal fine accedendo anche alla
documentazione conservata presso il beneficiario e potendo disporre
che l’erogazione del contributo avvenga dopo lo svolgimento della
verifica.
7. Salvi i casi di errore materiale, è vietato il riesame del
provvedimento di cui al comma 1 o l’assegnazione di interventi
integrativi, anche in presenza di maggiori costi per l’attività
svolta.
Art. 10.
Decadenze e sanzioni.
1. Con provvedimento del Capo del dipartimento dello spettacolo è
disposta la decadenza dal contributo annuale, e si provvede, se
necessario, al recupero, totale o parziale, delle somme già versate
nel periodo in corso:
a) in mancanza delle dichiarazioni di cui all’art. 9, comma 3;
b) in caso di presentazione di dichiarazione di cui alla lettera
a) o di bilancio consuntivo annuale, nei casi in cui ne sia stata
fatta richiesta, non veritieri ovvero che presentino modifiche
sostanziali rispetto al progetto presentato, senza la comunicazione
di cui all’art. 7, comma 5 e per percentuali superiori al limite
previsto dall’art. 7, comma 3, ultimo periodo.
2. L’avvio del procedimento di decadenza è comunicato
all’interessato ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n.
241, con la fissazione di un termine per le sue controdeduzioni.
3. L’amministrazione esclude dai contributi, per un triennio, i
soggetti che abbiano reso dichiarazioni o presentato documentazioni
non veritiere, o comunque difformi dal contenuto del bilancio. Nei
casi di maggiore gravità, il periodo può essere raddoppiato.
Art. 11.
Disposizioni transitorie.
1. Per il primo triennio di applicazione del presente regolamento,
relativo agli anni 2000-2002, per i soggetti che hanno ricevuto
contributi erogati sulla base della circolare 9 maggio 1998, n. 25,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno 1998, n. 129, la
valutazione quantitativa di cui all’art. 5 è rapportata al 75 per
cento della somma liquidata a consuntivo che risulti più vantaggiosa
tra quella dell’ultimo anno antecedente, e quella risultante dalla
media degli ultimi tre anni antecedenti. Ai fini dell’erogazione, non
si considera quanto corrisposto a titolo di contributo per la parte
residua del 1999 in favore dei soggetti aventi attività stagionale ai
sensi della citata circolare n. 25 del 1998. La personalità giuridica
di diritto privato, ove richiesta, deve essere conseguita entro il 31
dicembre 2002.
2. Per il primo triennio di applicazione del presente regolamento,
i contributi erogati ai soggetti di cui al comma 1 non possono
diminuire, rispetto al contributo di riferimento, di una percentuale
superiore al 25 per cento nè aumentare oltre una identica
percentuale.
3. Il totale dei contributi erogati ai soggetti di cui al comma 1
non può in ogni caso eccedere quanto attribuito al settore cui i
medesimi soggetti appartengono, così come definito ai sensi dell’art.
2, comma 2.
4. Per soggetti aventi attività riconosciuta, ai sensi della
circolare 9 maggio 1998, n. 25, che hanno ricevuto la determinazione
del contributo per la stagione 1999-2000, il contributo medesimo è
liquidato, entro il 28 febbraio 2000, in ragione di un numero di
dodicesimi del contributo pari ai mesi di attività sovvenzionata nel
1999. Si applica, con riferimento alla stagione 1999-2000, l’art. 7,
comma 3, secondo periodo. La deliberazione preliminare di cui
all’art. 6, comma 3, effettuata per la stagione 1999-2000, ai sensi
della citata circolare n. 25 del 1998, è efficace ai fini della
definizione del contributo per il triennio 2000-2002.
5. Al fine di incentivare la fusione tra soggetti teatrali, la
percentuale della valutazione quantitativa di cui al comma 1,
dell’art. 7, per i soggetti risultanti dalla fusione di due o più
soggetti già ammessi a contributo, è elevata all’85 per cento, e la
percentuale di diminuzione di cui al comma 2, non può essere
superiore al 15 per cento della somma dei contributi in precedenza
concessi. Il soggetto risultante dalla fusione è comunque tenuto a
svolgere, nel triennio 2000-2002, un’attività non inferiore al 70 per
cento delle attività recitative complessivamente svolte dai singoli
soggetti preesistenti ed al 90 per cento degli oneri sociali versati
da ciascuno di essi nell’anno o nel triennio di riferimento.
6. In deroga a quanto previsto dal comma 2 dell’art. 8, il termine
finale per la presentazione delle domande per il triennio 2000-2002,
è fissato al sessantesimo giorno della data di entrata in vigore del
presente regolamento.
Capo II
Art. 12.
Attività teatrale stabile.
1. L’attività teatrale stabile è attività di interesse pubblico, ed
è caratterizzata dal peculiare rapporto con il territorio entro il
quale è ubicato ed opera il soggetto che la svolge, nonchè da
particolari finalità artistiche, culturali e sociali dalla priorità
dell’assenza di fine di lucro e dal conseguente reinvestimento
nell’attività teatrale degli eventuali utili conseguiti. Essa è
orientata:
a) allo svolgimento, con particolare riferimento all’ambito
cittadino o regionale, di un ruolo di sostegno e di diffusione del
teatro nazionale d’arte e di tradizione, e all’adozione di progetti
artistici integrati di produzione, ricerca, perfezionamento
professionale, promozione e ospitalità;
b) al rinnovamento del linguaggio teatrale ed alla drammaturgia
contemporanea, allo sviluppo del metodo di ricerca anche in
collaborazione con le università, al rapporto con il territorio, con
particolare riferimento alle zone che presentano una inadeguata
presenza teatrale, all’orientare la produzione, la promozione e la
ricerca nel campo del teatro per le nuove generazioni,
all’innovazione del linguaggio teatrale con particolare attenzione
alle diverse fasce di età del pubblico, con particolare riferimento
alla collaborazione con le strutture scolastiche ed alla formazione
degli insegnanti.
2. L’attività teatrale stabile comprende il settore dei teatri
stabili ad iniziativa pubblica, dei teatri stabili ad iniziativa
privata e dei teatri stabili di innovazione.
3. Fermi, per il triennio 2000-2002, i soggetti già esistenti alla
data di entrata in vigore del presente regolamento, non può essere
ammesso a contributo più di un soggetto per regione, con riferimento
a ciascuno dei settori di cui agli articoli 13 e 14 e, per il settore
dei teatri stabili di innovazione, non è ammesso più di un soggetto
nel campo del teatro di sperimentazione ed uno nel campo del teatro
per l’infanzia e la gioventù.
Art. 13.
Teatri stabili ad iniziativa pubblica.
1. I teatri stabili ad iniziativa pubblica sono costituiti dalle
regioni e dagli enti locali, direttamente o attraverso forme
associative o consortili di loro emanazione. Essi si caratterizzano
per le particolari finalità artistiche, culturali e sociali, per il
ruolo di sostegno e di diffusione del teatro nazionale d’arte e di
tradizione, con particolare riferimento all’ambito cittadino o
regionale.
2. I teatri stabili ad iniziativa pubblica sono individuati ogni
tre anni con decreto del Ministro, sentita la Commissione. Essi
devono avere personalità giuridica di diritto privato, ai sensi
dell’art. 12 e seguenti del codice civile e devono necessariamente
presentare tra i propri partecipanti la regione, la provincia ed il
comune nel cui territorio è situata la loro sede. Essi devono inoltre
essere dotati di uno statuto che prevede:
a) la presenza, quali organi, del presidente, del consiglio di
amministrazione, dell’assemblea e del collegio dei revisori, con
durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque;
b) la presenza di un numero di componenti del consiglio di
amministrazione non superiore a cinque, elevabile a sette nel caso
della presenza di ulteriori partecipanti, oltre gli enti territoriali
necessari;
c) la presenza di tre componenti del collegio dei revisori, dei
quali due scelti tra gli iscritti all’albo dei revisori dei conti ed
il presidente designato dal Ministro;
d) l’impegno degli enti territoriali partecipanti a contribuire
alle spese dell’ente in misura non inferiore al contributo
annualmente versato dallo Stato, nonchè a garantire la disponibilità
delle sale teatrali, coprendo le ulteriori spese di esercizio.
3. Ai teatri stabili ad iniziativa pubblica sono assegnati
contributi in presenza dei seguenti ulteriori requisiti:
a) esclusiva disponibilità di una sala teatrale di almeno
cinquecento posti, direttamente gestita e idonea alla
rappresentazione in pubblico di spettacoli;
b) esclusività, autonomia e comprovata qualificazione
professionale della direzione, con esclusione dello svolgimento di
altre attività manageriali, organizzative, di consulenza e
prestazione artistica presso strutture produttive o distributive
sovvenzionate dallo Stato nel campo del teatro, con esclusione dei
soggetti di cui all’art. 21;
c) stabilità triennale del nucleo artistico assunto con contratto
stagionale per almeno il 40 per cento di interpreti, nonchè di almeno
il 60 per cento dell’organico amministrativo e tecnico;
d) ospitalità, in misura non prevalente rispetto all’attività di
produzione;
e) presenza nel triennio di almeno dodicimila giornate lavorative
e trecentosessanta giornate recitative di spettacoli direttamente
prodotti, di cui almeno il 60 per cento rappresentato in sede. Al
fine del raggiungimento di tale limite, sono computate, comunque in
misura non superiore ad un quarto, anche le rappresentazioni presso
altri teatri stabili ad iniziativa pubblica;
f) allestimento nel triennio di almeno due opere teatrali
originali di autore italiano contemporaneo vivente.
4. Ai fini della determinazione del contributo dello Stato gli
oneri di cui all’art. 5, comma 1, sono considerati esclusivamente per
il personale artistico e tecnico.
5. Per i teatri stabili ad iniziativa pubblica riconosciuti alla
data di entrata in vigore del presente regolamento, la partecipazione
della provincia può essere acquisita nel corso del triennio
2000-2002. La partecipazione della regione non è necessaria
relativamente ai soggetti eventualmente operanti nelle provincie
autonome di Trento e di Bolzano.
6. In deroga a quanto previsto dal comma 3, lettera e), per il
triennio 2000-2002, i teatri stabili ad iniziativa pubblica di
minoranze linguistiche, riconosciuti alla data di entrata in vigore
del presente regolamento, devono effettuare nel triennio almeno
trecento giornate recitative di spettacoli direttamente prodotti.
Art. 14.
Teatri stabili ad iniziativa privata.
1. I teatri stabili ad iniziativa privata o mista pubblico-privata,
di seguito denominati
per un progetto artistico integrato di produzione, formazione,
promozione, ospitalità ed esercizio.
2. Ai teatri stabili privati, sono assegnati contributi in presenza
dei seguenti requisiti:
a) personalità giuridica di diritto privato, ai sensi dell’art.
12 e seguenti del codice civile, e partecipazione di almeno un ente
pubblico territoriale, individuato con riferimento alla sede del
teatro;
b) esclusiva disponibilità di una sala teatrale di almeno
cinquecento posti direttamente gestita e idonea alla rappresentazione
in pubblico di spettacoli;
c) direzione artistica ed organizzativa di comprovata
qualificazione professionale in esclusiva. Tale esclusività concerne
le prestazioni artistiche e organizzative in Italia nel settore
teatrale sovvenzionato dallo Stato, ad eccezione dei soggetti di cui
all’art. 21;
d) stabilità triennale del nucleo artistico, pari ad almeno il 30
per cento dell’intero organico artistico e stabilità del rapporto di
lavoro del personale amministrativo e tecnico;
e) per ogni anno del triennio, svolgimento di non meno di
quattromila giornate lavorative e cento giornate recitative di
spettacoli prodotti direttamente, di cui almeno il 50 per cento
rappresentati in sede.
3. I teatri stabili privati possono programmare una qualificata
ospitalità in sede, non prevalente rispetto all’attività produttiva
propria annualmente realizzata. Essi devono dimostrare adeguate
entrate finanziarie, comunque non inferiori al 40 per cento delle
uscite risultanti dall’ultimo bilancio consuntivo approvato alla data
di presentazione della domanda di contributo; devono contribuire alla
piena valorizzazione del repertorio italiano contemporaneo, con
particolare riguardo ad autori viventi, e favorire la partecipazione
del pubblico agli spettacoli, realizzando cicli di recite a prezzi
ridotti o speciali condizioni di abbonamento.
4. Per i teatri stabili privati riconosciuti alla data di entrata
in vigore del presente regolamento, in base alla circolare 9 maggio
1998, n. 25, si prescinde dalla necessaria partecipazione di un ente
locale, di cui al comma 2, lettera a).
Art. 15.
Teatri stabili di innovazione.
1. I teatri stabili di innovazione sono teatri stabili con finalità
culturali definite, che svolgono, con carattere di continuità,
attività di produzione e promozione nel campo della sperimentazione,
della ricerca e del teatro per l’infanzia e la gioventù. Tale
attività si caratterizza per finalità pubblica del progetto
artistico-culturale; particolare attenzione dedicata al rinnovamento
del linguaggio teatrale ed alle nuove drammaturgie; sviluppo del
metodo di ricerca anche in collaborazione con le università; rapporto
con il territorio, con particolare riferimento alle zone che
presentano una inadeguata presenza teatrale; particolare attenzione
al teatro per l’infanzia e la gioventù, con particolare riguardo
all’innovazione del linguaggio teatrale relativo alle diverse fasce
di età del pubblico dei giovani; collaborazione con le strutture
scolastiche mirata alle finalità educative ed alla formazione
teatrale degli insegnanti.
2. I requisiti di ammissione ai contributi dei soggetti di cui al
comma 1 sono:
a) personalità giuridica di diritto privato, ai sensi dell’art.
12 e seguenti del codice civile;
b) organico progetto annuale di produzione, promozione,
laboratorio e ospitalità con particolare riguardo a quello di
qualificate compagnie specializzate nei rispettivi settori;
c) direzione artistica e organizzativa di comprovata
qualificazione professionale, in esclusiva. Tale esclusività concerne
le prestazioni artistiche ed organizzative in Italia, nel settore
teatrale sovvenzionato dallo Stato, ad eccezione dei soggetti di cui
all’art. 21. Il direttore artistico non può svolgere più della metà
delle regie degli spettacoli prodotti;
d) nucleo artistico stabile;
e) una o più sale nella esclusiva disponibilità del soggetto e
idonee alle rappresentazioni in pubblico di spettacoli, di cui almeno
una con capienza non inferiore a duecento posti;
f) adeguate entrate, che non costituiscano corrispettivo di
recite, in misura non inferiore al 15 per cento del fabbisogno
complessivo, da parte di soggetti diversi dallo Stato, tra i quali
almeno un ente locale;
g) attività di laboratorio, nonchè attività minima di cento
giornate recitative per ciascun anno del triennio, delle quali almeno
la metà costituite da spettacoli direttamente prodotti, per la metà
rappresentati in sede.
3. Per i soggetti aventi sede nelle regioni Sicilia e Sardegna, in
deroga a quanto previsto dalla lettera e), del comma 2, per il
triennio 2000-2002, costituisce condizione per l’erogazione l’impegno
a reperire la sala ivi prevista entro la fine del medesimo triennio.
Art. 16.
Funzioni delle compagnie teatrali.
1. L’attività delle compagnie teatrali, o imprese di produzione
teatrale, è attività di interesse pubblico, rappresenta la tradizione
storica ed è aspetto fondamentale del teatro italiano.
2. Le compagnie teatrali sono persone giuridiche di diritto privato
ed assicurano la circolazione in tutto il territorio nazionale dello
spettacolo dal vivo, così garantendo la più ampia diffusione della
cultura e dell’arte teatrale. Esse promuovono, in particolare, la
drammaturgia italiana contemporanea, la ricerca e la valorizzazione
di nuovi talenti, la nascita e la sperimentazione di particolari
forme dell’arte teatrale.
Art. 17.
Imprese di produzione teatrale.
1. Le imprese teatrali di produzione, possono essere ammesse ai
contributi dello Stato, purchè effettuino per ciascun anno del
triennio, un minimo di 80 giornate recitative e 700 giornate
lavorative.
2. Possono essere altresì finanziate imprese che svolgono, ad alto
e qualificato livello, attività di produzione rispettivamente nel
campo della sperimentazione, nel campo del teatro per l’infanzia e la
gioventù. Tali soggetti devono caratterizzarsi per la continuità e
l’identità del nucleo artistico; l’autonomia creativa e
organizzativa; la disponibilità, anche temporanea, di una sede idonea
per lo svolgimento di attività laboratoriale; la presenza di un
progetto che realizzi un intervento creativo su testi teatrali.
3. I soggetti di cui al comma 2, devono effettuare per ciascun anno
del triennio, un minimo di ottanta giornate recitative, ivi incluse
per non oltre venti giornate recitative, le attività di laboratorio,
nonchè settecento giornate lavorative.
4. Ai fini della valutazione quantitativa, gli oneri previdenziali
di cui all’art. 5, comma 1, sono forfettariamente aumentati di una
quota pari al 10 per cento per le imprese a carattere autogestito,
aventi la natura giuridica di società cooperative a responsabilità
limitata o di associazione riconosciuta.
Art. 18.
Soggetti di promozione e formazione del pubblico.
1. Possono essere concessi contributi in favore di persone
giuridiche private, alle quali partecipi la regione territorialmente
interessata, ovvero che abbiano avuto il riconoscimento delle
funzioni esercitate con legge regionale, e che svolgono attività di
promozione e formazione del pubblico nell’ambito del territorio di
una regione e in non più di una regione confinante, nella quale non
esista un analogo soggetto.
2. Costituiscono presupposti per l’ammissione a contributi:
a) la programmazione di almeno centotrenta giornate recitative
riferite a compagnie assegnatarie di intervento finanziario dello
Stato, alle quali vengano corrisposti compensi a percentuale, ovvero
compensi fissi con un massimale, definito con il decreto di cui
all’art. 3, comma 1, lettera a). Le giornate recitative devono essere
articolate su almeno dieci piazze, distribuite in modo che il
circuito sia presente in ogni provincia, ed effettuate in idonee sale
teatrali, ovvero in ambiti diversi muniti delle prescritte
autorizzazioni. I circuiti sono, altresì, autorizzati, ai fini della
quantificazione dei contributi, ad includere nel programma di
attività, fino ad un massimo del 25 per cento del totale delle recite
ospitate nonchè dei costi di ospitalità, anche compagnie teatrali non
sovvenzionate, con riferimento prioritario a giovani formazioni,
nonchè compagnie di danza sovvenzionate ai sensi della legge 14
agosto 1967, n. 800;
b) progetto di attività che assicuri un equilibrato rapporto di
circuitazione fra le varie forme di produzione teatrale, sulla base
di un repertorio qualificato e riferito anche alla produzione
contemporanea italiana ed europea non caduta in pubblico dominio,
nonchè le modalità della formazione del pubblico;
c) stabile ed autonoma struttura organizzativa.
3. Per la quantificazione dei contributi si tiene conto del costo
delle compagnie ospitate direttamente sostenuto, nonchè delle spese
di pubblicità, dei costi dei progetti di formazione del pubblico, con
esclusione del costo del personale dipendente.
4. Nelle regioni sprovviste di soggetti di cui al comma 1, possono
essere concessi contributi a circuiti territoriali ad iniziativa
privata, in presenza dei presupposti di cui al comma 2.
5. Per i trienni successivi a quello 2000-2002, non può essere
finanziato più di un soggetto di cui al comma 1 per regione. Per il
triennio 2000-2002, in deroga a quanto previsto dal comma 4, possono
essere finanziati circuiti territoriali che abbiano già ricevuto
contributi nei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore del
presente regolamento.
Art. 19.
Esercizio teatrale e teatri municipali.
1. I soggetti che gestiscono sale teatrali possono ricevere
contributi sui costi della gestione della sala e della pubblicità.
2. Costituiscono presupposti di ammissione ai contributi:
a) la licenza di esercizio intestata al richiedente il
contributo, ove prevista dalla legge, ovvero altro documento
attestante la titolarità dell’esercizio;
b) la programmazione di almeno centotrenta giornate recitative
per ciascun anno del triennio per le iniziative ad attività annuale;
c) la programmazione di almeno ottanta giornate recitative per
ciascun anno del triennio per le iniziative ad attività stagionale;
d) l’effettuazione di almeno il 50 per cento di recite da parte
di compagnie organizzate da impresa diversa da quella che gestisce il
teatro.
3. Qualora l’esercizio teatrale è rappresentato da un teatro
municipale, in deroga a quanto previsto dalla lettera b) del comma 2,
sono sufficienti quaranta giornate recitative annue, oltre alla
presenza di una sala con capienza non inferiore a trecento posti.
4. Ai fini del raggiungimento del minimo delle giornate recitative
e comunque non oltre il 25 per cento dello stesso, possono essere
computate le giornate recitative effettuate da compagnie teatrali non
sovvenzionate dallo Stato, nonchè da compagnie di danza sovvenzionate
ai sensi della legge 14 agosto 1967, n. 800.
Capo III
Art. 20.
Promozione teatrale e perfezionamento professionale.
1. Possono essere concessi contributi annuali, non cumulabili con
contributi previsti dal presente regolamento ad altro titolo, in
favore di:
a) soggetti pubblici e privati, per l’attuazione di iniziative di
promozione disposte dall’amministrazione;
b) soggetti pubblici o privati che non svolgono attività
produttiva e che realizzano progetti mirati alla promozione,
divulgazione e informazione nel campo teatrale nonchè alla
valorizzazione della cultura teatrale, con particolare riguardo alla
drammaturgia italiana contemporanea. Tali progetti possono
articolarsi in stages, seminari, convegni, mostre, attività di
laboratorio, con particolare riguardo all’uso di nuove metodologie e
alle interazioni con gli altri linguaggi dello spettacolo;
c) soggetti che non svolgono attività di produzione teatrale e
che svolgono, istituzionalmente e con carattere di continuità,
attività di perfezionamento professionale di quadri artistici,
tecnici ed amministrativi del settore teatrale e che dimostrano di
possedere un corpo docente di accertata qualificazione professionale
ed adeguati spazi attrezzati per l’attività didattica e teatrale;
d) soggetti a carattere nazionale che coordinano e sostengono
l’attività di gruppi teatrali non professionistici ad essi aderenti;
e) organismi teatrali che operano stabilmente in strutture
universitarie statali per l’attuazione di iniziative di produzione e
promozione teatrale, nell’ambito di programmi di studio e di ricerca,
anche in collaborazione con i soggetti della stabilità teatrale;
f) soggetti che, nel campo del teatro di figura, svolgono
attività di conservazione e trasmissione delle tradizioni, di
aggiornamento delle tecniche, di rinnovamento espressivo anche
attraverso iniziative seminariali, di formazione, di rassegne e
festival nonchè soggetti di produzione che si impegnano ad allestire
almeno un nuovo spettacolo per ciascuno degli anni del triennio. Nel
caso in cui i soggetti hanno la disponibilità di una sala teatrale,
si tiene conto delle relative spese di gestione.
2. Per gli en ti di cui alla lettera c), il contributo dello
Stato può essere solo integrativo e comunque non superiore al 30 per
cento della somma dei contributi degli enti locali.
Art. 21.
Rassegne e festival.
1. Possono essere concessi contributi annuali a soggetti pubblici o
privati, organizzatori di rassegne e festival di particolare rilievo
nazionale od internazionale, che contribuiscono alla diffusione ed al
rinnovamento del teatro in Italia, allo sviluppo della cultura
teatrale, anche in relazione alle politiche nazionali e territoriali
di promozione del turismo culturale, e che comprendono una pluralità
di spettacoli anche interdisciplinari, nell’ambito di un coerente
progetto culturale, effettuato in un arco di tempo limitato ed in un
medesimo luogo. In particolare, i festival devono costituire momenti
di incontro privilegiato tra le diverse culture dello spettacolo dal
vivo, anche in forma di creazioni multidisciplinari tendenti alla
contaminazione di più linguaggi espressivi.
2. I contributi dello Stato hanno carattere integrativo di altri
apporti finanziari e sono erogati sulla base dei seguenti
presupposti:
a) sovvenzione di uno o più enti pubblici da almeno tre anni;
b) direttore artistico, in esclusiva rispetto ad altri festival,
dotato di prestigio culturale e di capacità professionale;
c) presenza di una struttura tecnico-organizzativa permanente;
d) previsione di una pluralità di spettacoli dei quali almeno un
terzo presentato in prima nazionale;
e) programmazione di spettacoli, sia per ospitalità sia in
coproduzione, di soggetti italiani sovvenzionati per almeno tre anni
nell’ultimo quinquennio, nonchè di soggetti di altre nazioni che
svolgono un’attività di elevata qualità artistica.
CFR L 30.04.1985 n. 163
Art. 22.
Capo IV
Ente teatrale italiano.
1. L’Ente teatrale italiano, di seguito definito ETI, riceve
triennalmente un contributo, da erogarsi in tre annualità di medesimo
importo, entro il 28 febbraio di ciascun anno, su presentazione del
programma di attività, deliberato dai competenti organi statutari.
2. All’ETI nell’ambito delle proprie finalità istituzionali,
possono essere concessi, ad integrazione del contributo annuo,
contributi finalizzati a particolari progetti di attività, sia in
Italia che all’estero, con particolare riferimento, oltre a quanto
previsto dall’art. 24, a progetti rivolti a favorire gli scambi
internazionali; al sostegno di protocolli di attività
interministeriali; all’esigenza di sostenere e di promuovere le nuove
generazioni di artisti e di trasmettere le esperienze maturate; alla
diffusione della cultura teatrale, anche con il supporto delle nuove
tecnologie, con particolare riferimento ai centri di promozione
presso i teatri direttamente gestiti; a progetti volti alla
formazione professionale, in collaborazione con organismi stranieri;
alla documentazione e conservazione della memoria dell’arte teatrale
attraverso la creazione di una banca dati multimediale, anche in
convezione con l’Osservatorio dello spettacolo, e di una teatroteca
nazionale.
3. L’ETI, in relazione ai propri compiti istituzionali di
coordinamento e alle finalità di cui alla legge 14 dicembre 1978, n.
836, promuove un progetto nazionale di diffusione e di distribuzione
teatrale in collaborazione con istituzioni, organismi locali e
regionali. A tal fine l’ETI provvede ad una rilevazione degli
spettacoli proposti da compagnie sovvenzionate dallo Stato e
predispone un elenco di spettacoli caratterizzati da tematiche
contemporanee, da capacità di rinnovamento di linguaggio teatrale e
dalla finalità di coinvolgimento del pubblico, stabilendo un adeguato
equilibrio tra gli spettacoli già rappresentati e i nuovi
allestimenti. Tale elenco costituisce la base del progetto nazionale
di distribuzione, redatto tenendo conto della disponibilità di spazi
teatrali idonei sotto il profilo tecnico e dell’entità del bacino di
utenza, con esclusione di concorsi finanziari alle spese di gestione
ordinaria delle sale, destinando inoltre una particolare attenzione
alle aree che hanno una inadeguata presenza teatrale.
4. L’ETI può riservare il 25 per cento delle recite a giovani
formazioni non sovvenzionate e, fatta eccezione per le iniziative
promozionali e casi di comprovata necessità, costituisce rapporti
contrattuali a percentuale.
Art. 23.
Fondazioni ed Accademia nazionale di arte drammatica.
1. Per le attività teatrali della società di cultura
quanto disposto dall’art. 19 del decreto legislativo 29 gennaio 1998,
n. 19 e successive modificazioni.
2. Alla fondazione Istituto nazionale per il dramma antico è
concesso un contributo dello Stato, in conformità a quanto disposto
dall’art. 8 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20 e
successive modificazioni.
3. All’Accademia nazionale d’arte drammatica
assegnato un contributo, sulla base del programma triennale di
attività, deliberato dai competenti organi statutari. Una quota di
tale contributo può essere destinata al sostegno di iniziative anche
produttive realizzate direttamente con la prevalente utilizzazione
dei propri allievi o assunte in collaborazione con altri enti
teatrali.
4. Si applica il comma 1 dell’art. 22.
Art. 24.
Ulteriori attività teatrali.
1. La quota delle risorse da riservare per ulteriori attività
teatrali, ai sensi dell’art. 2, comma 2, lettera c), è attribuita,
sentito il parere della Commissione, in considerazione della
necessità di promuovere particolari linguaggi o tradizioni teatrali,
anche con riferimento all’innovazione teatrale, all’ausilio a nuovi
progetti teatrali, al collegamento con esperienze artistiche di altri
paesi, alla caratteristica multidisciplinare del progetto, alla
necessità di incentivare la presenza teatrale in aree del paese meno
servite.
2. In particolare, le risorse di cui al comma 1 possono essere
destinate al sostegno di residenze multidisciplinari, consistenti
nella permanenza triennale di una compagnia nell’ambito di un teatro
municipale ovvero di più teatri nell’ambito di un territorio definito
non superiore a quello di due province confinanti anche sulla base di
un progetto multidisciplinare che prevede un numero predefinito di
rappresentazione ed un periodo minimo di apertura della sede o delle
sedi teatrali.
3. Per le finalità di cui al comma 2, l’amministrazione tiene conto
dell’apporto degli enti locali e regola i rapporti con apposite
convenzioni.
Cosa fa VITA?
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