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Regolamento recante criteri per la ripartizionedella quota del Fondo unico dello spettacolo destinata allefondazioni lirico-sinfoniche, ai sensi dell’art. 24 del decretolegislativo 29 giugno 1996, n. 367.

di Redazione

Decreto Ministeriale 10 giugno 1999, n. 239 (in Gazz. Uff., 26 luglio, n. 173). – Regolamento recante criteri per la ripartizione della quota del Fondo unico dello spettacolo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche, ai sensi dell’art. 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367. Art. 1 1. La quota del Fondo unico dello spettacolo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche, di seguito definita >, ai sensi dell’art. 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, di seguito indicato come >, è attribuita sulla base dei seguenti criteri: a) determinazione della quota del fondo da erogare in considerazione della misura dei contributi ricevuti in passato; b) determinazione della quota del fondo da erogare in considerazione delle caratteristiche dei progetti e dei programmi di attività, con proiezione triennale, sulla base di indicatori di rilevazione della produzione e del giudizio di qualità della medesima; c) determinazione della quota del fondo da erogare in considerazione dei costi degli organici funzionali, con esclusivo riferimento a quelli derivanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Art. 2. Percentuali di ripartizione. 1. Le percentuali di ripartizione di cui all’art. 1, sono così determinate: a) in relazione alla lettera a), la quota è determinata nel 60 per cento del fondo; b) in relazione alla lettera b), la quota è determinata nel 20 per cento del fondo, ripartita in due quote, rispettivamente del 10 per cento con riferimento alla rilevazione della produzione, e del 10 per cento da attribuire in considerazione della qualità artistica dei programmi e dei progetti; c) in relazione alla lettera c), la quota è determinata nel 20 per cento del fondo. Art. 3. Indicatori di rilevazione della produzione. 1. Ai fini della rilevazione della produzione, sono definiti appositi indicatori di rilevazione, individuati con riferimento ai diversi tipi di manifestazioni, tenute nel triennio precedente a quello di determinazione della quota del fondo, quali la lirica sia con impiego fino a 100 elementi sia oltre tale numero, il balletto con o senza orchestra, i concerti sinfonico-corali, i concerti sinfonici, i concerti da camera con impiego di almeno dodici orchestrali, le opere in forma di concerto. 2. Gli indicatori di rilevazione di cui al comma 1 sono espressi in punteggi da attribuire alla produzione, con riferimento a ciascuna singola rappresentazione o esecuzione, nelle seguenti misure: punti 10 per lirica con impiego di oltre 100 elementi, punti 6,5 per la lirica con impiego fino a 100 elementi, punti 4 per il balletto con orchestra, punti 2 per il balletto con musica registrata, punti 2,5 per i concerti sinfonico-corali, punti 2 per i concerti sinfonici, punti 1 per i concerti da camera con impiego di almeno 12 orchestrali. Per le manifestazioni costituite da opere in forma di concerto, il corrispondente punteggio è ridotto alla metà; per le manifestazioni costituite da abbinamento di composizioni anche di tipo diverso, il punteggio attribuito a ciascuna composizione è pari al 50 per cento di quello previsto per la manifestazione corrispondente. Il punteggio attribuito al balletto con orchestra o con musica registrata è ulteriormente aumentato di 1 punto, per le rappresentazioni effettuate con il proprio corpo di ballo stabile o utilizzando il corpo di ballo di altre fondazioni. 3. Per l’attività concertistica della fondazione Accademia nazionale di Santa Cecilia i punteggi stabiliti nel comma 2 sono aumentati del 50 per cento. I punteggi attribuiti alle manifestazioni effettuate dalla fondazione Arena di Verona sono ridotti della metà. 4. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, l’entità della produzione della fondazione, sia nel suo valore complessivo, sia con riferimento a ciascun tipo di manifestazione, non può essere inferiore a quella del triennio precedente. Art. 4. Riparto delle quote. 1. La quota di cui all’art. 2, comma 1, lettera a), è assegnata a ciascuna fondazione sulla base della percentuale media ricavata dalla misura dei contributi ad essa assegnati in via ordinaria a valere sul Fondo unico dello spettacolo nell’ultimo triennio, con esclusione dei contributi finalizzati al sostegno dell’attività all’estero eventualmente erogati. 2. La quota di cui all’art. 2, comma 1, lettera b), è ripartita in base alle percentuali ricavate dal rapporto tra il numero dei punti dell’attività triennale a pagamento realizzati da ciascuna fondazione e la somma totale dei punti ottenuti sommando i dati numerici delle fondazioni. L’attività è dimostrata mediante la documentazione prevista dalle leggi tributarie vigenti, ovvero mediante dichiarazione resa ai sensi dell’art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e dell’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403. 3. La quota di cui all’art. 2, comma 1, lettera b), relativa alla valutazione degli aspetti qualitativi dell’attività triennale, è ripartita su parere della Commissione consultiva per la musica, e su parere della Commissione consultiva per la danza, limitatamente a tale ultima attività; il parere è espresso considerando anche quanto previsto dall’art. 17, comma 1, del decreto. Le commissioni possono definire, in base al proprio giudizio sugli aspetti qualitativi, una misura del contributo non superiore o non inferiore del 20 per cento rispetto a quella che sarebbe erogata in base alla percentuale già definita ai sensi del comma 2. 4. La quota di cui all’art. 2, comma 1, lettera c), relativa alla considerazione degli organici funzionali e dei relativi costi, è ripartita in base alle percentuali ricavate dal rapporto tra il costo sostenuto dalla singola fondazione e il totale dei costi sostenuti dalle fondazioni. Sono considerati gli organici funzionali approvati dall’amministrazione vigilante fino all’anno 1998. Art. 5. Partecipazione dei privati. 1. La partecipazione dei privati, da considerare ai sensi degli articoli 24, comma 2, lettera e), e 25 del decreto è rappresentata dagli apporti al patrimonio ed alla gestione della fondazione, da parte di tutti i soggetti diversi dai partecipanti pubblici obbligatori, di cui all’art. 12, comma 2, del decreto. 2. Sulla quota del fondo, spettante alla singola fondazione in base al presente regolamento, è operata una riduzione nella misura del 5 per cento della somma complessivamente ottenuta dalla medesima fondazione, quale apporto al patrimonio e contributo alla gestione. La riduzione è operata in somme identiche per ciascuno degli anni del triennio successivo a quello di adozione delle deliberazioni di cui all’art. 4, comma 3, del decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134, ovvero per gli enti che si siano trasformati prima dell’entrata in vigore di tale decreto legislativo, per ciascuno degli anni del triennio successivo all’approvazione della trasformazione in fondazione. 3. Gli importi derivanti dalla riduzione della quota ai sensi del comma 2, nonchè gli importi derivanti dall’applicazione dell’art. 4, comma 2, del decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134, sono destinati al sostegno delle altre attività musicali e di danza, destinatarie di contributi ai sensi della legge 30 aprile 1985, n. 163. Art. 6. Procedimento di erogazione. 1. Le fondazioni sono tenute a presentare entro il termine del 15 ottobre dell’ultimo anno di ogni triennio i progetti e i programmi di attività, corredati di dati ed elementi necessari per l’applicazione dell’art. 4, con proiezione triennale, ed a comunicare il costo dell’organico funzionale derivante dal contratto collettivo nazionale vigente. 2. Il Dipartimento provvede ad acquisire i pareri delle Commissioni consultive per la musica e per la danza, ai sensi dell’art. 4, comma 3, entro il 10 novembre e, nei trenta giorni successivi, definisce le percentuali di riparto di cui all’art. 4. 3. Il contributo è erogato, per ciascun anno, in due rate, salvo diversa disposizione di legge. La prima rata, pari all’80 per cento della quota del fondo spettante alla fondazione, è erogata entro il 28 febbraio dell’anno di riferimento; la seconda rata è erogata entro il 31 ottobre del medesimo anno. Per il primo anno del triennio, nel caso in cui alla data del 28 febbraio non siano stati determinati i criteri di riparto, la quota è determinata con riferimento all’ultimo anno del triennio precedente. 4. L’erogazione della prima rata è subordinata alla presentazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento e del relativo programma di attività. Anche ai fini del comma 3, le fondazioni presentano il bilancio consuntivo di ciascun anno entro il 30 giugno dell’anno successivo, accompagnato da una relazione sull’attività svolta, con riferimento sia a quanto previamente dichiarato, ai sensi comma 1, sia a quanto previsto dall’art. 17 del decreto. 5. L’accertamento, a consuntivo di esercizio, di attività annuale inferiore a quella valutata in sede di riparto comporta riduzione della quota di cui all’art. 4, comma 2, lettera b), in misura proporzionale alla percentuale di flessione dell’attività. Art. 7. Ingressi gratuiti. 1. Il mancato rispetto, riferito a singolo spettacolo, ed a ciascun ordine di posti, della percentuale del 5 per cento di cui all’art. 8, comma 5, del decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134, comporta, nel caso di prima violazione, la riduzione del contributo statale dell’anno di riferimento in misura pari a dieci volte l’importo dei biglietti elargiti oltre la percentuale di legge; nel caso di seconda violazione, la somma è raddoppiata. 2. Le somme di cui al comma 1, sono recuperate, nel caso in cui vi sia già stata completa erogazione del contributo annuale, a valere sul contributo statale dell’anno immediatamente successivo. 3. In caso di ulteriore violazione, oltre quanto previsto dal comma 1, nel medesimo o in successivo esercizio, non si fa luogo ad erogazione del contributo spettante alla fondazione per l’anno successivo a quello in cui l’evento si è verificato. 4. Il Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito indicato come > controlla il rispetto di quanto previsto al comma 1, mediante: a) esame di quanto specificamente attestato in merito dal collegio dei revisori della fondazione nella relazione di cui all’art. 14 del decreto; b) verifiche ispettive, svolte in contraddittorio con l’amministrazione. 5. Nel caso di cui alla lettera b), del comma 4, il verbale costituisce atto di definitivo accertamento della violazione; nel caso di cui alla lettera a), del comma 4, il Ministero contesta la violazione entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione e provvede nei successivi sessanta giorni. La fondazione può presentare proprie controdeduzioni entro venti giorni dalla contestazione. Art. 8. Disposizioni transitorie e finali. 1. Per il triennio 1998-2000, ai fini della definizione della quota di cui all’art. 2, comma 1, lettera a), si tiene conto del triennio 1994-1996. Per la definizione degli indicatori di rilevazione di cui all’art. 3, si tiene conto della media della produzione del triennio precedente al 1998. Ai fini di cui all’art. 4, comma 4, gli organici funzionali sono individuati in quelli approvati al 1998.


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