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Regolamento recantenorme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negliedifici, spazi e servizi pubblici

di Redazione

Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 (in
Gazz. Uff., 27 settembre 1996, n. 227, s.o.). — Regolamento recante
norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli
edifici, spazi e servizi pubblici.

TITOLO I

Art. 1.

Definizioni ed oggetto.

1. Le norme del presente regolamento sono volte ad eliminare gli
impedimenti comunemente definiti >.
2. Per barriere architettoniche si intendono:
a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità
di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa,
hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o
temporanea;
b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e
sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti;
c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono
l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli
ipovedenti e per i sordi.
3. Le presenti norme si applicano agli edifici e spazi pubblici di
nuova costruzione, ancorché di carattere temporaneo, o a quelli
esistenti qualora sottoposti a ristrutturazione. Si applicano altresì
agli edifici e spazi pubblici sottoposti a qualunque altro tipo di
intervento edilizio suscettibile di limitare l’accessibilità e la
visibilità, almeno per la parte oggetto dell’intervento stesso. Si
applicano inoltre agli edifici e spazi pubblici in tutto o in parte
soggetti a cambiamento di destinazione se finalizzata all’uso
pubblico, nonché ai servizi speciali di pubblica utilità di cui al
successivo titolo VI.
4. Agli edifici e spazi pubblici esistenti, anche se non soggetti a
recupero o riorganizzazione funzionale, devono essere apportati tutti
quegli accorgimenti che possono migliorarne la fruibilità sulla base
delle norme contenute nel presente regolamento.
5. In attesa del predetto adeguamento ogni edificio deve essere
dotato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento, a cura dell’Amministrazione pubblica che
utilizza l’edificio, di un sistema di chiamata per attivare un
servizio di assistenza tale da consentire alle persone con ridotta o
impedita capacità motoria o sensoriale la fruizione dei servizi
espletati.
6. Agli edifici di edilizia residenziale pubblica ed agli edifici
privati compresi quelli aperti al pubblico si applica il decreto del
Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
7. Non possono essere erogati contributi o agevolazioni da parte
dello Stato e di altri enti pubblici per la realizzazione di opere o
servizi pubblici non conformi alle norme di cui al presente
regolamento.

Art. 2.

Contrassegni.

1. Gli edifici, i mezzi di trasporto e le strutture costruite,
modificate o adeguate tenendo conto delle norme per l’eliminazione
delle barriere, devono recare in posizione agevolmente visibile il
simbolo di > secondo il modello di cui all’allegato
A.
2. é fatta salva la specifica simbologia dell’Organizzazione
internazionale della aviazione civile ove prescritta.
3. Il sistema di chiamata di cui all’art. 1 deve essere posto in
luogo accessibile e contrassegnato con il simbolo di > secondo il modello di cui all’allegato B.
4. Uffici, sale per riunioni, conferenze o spettacoli, posti
telefonici pubblici ovvero apparecchiature quali ascensori e telefoni
che assicurano servizi di comunicazione per sordi, devono recare in
posizione agevolmente visibile il simbolo internazionale di accesso
alla comunicazione per le persone sorde di cui all’allegato C.

TITOLO II

Art. 3.

Aree edificabili.

1. Nell’elaborazione degli strumenti urbanistici le aree destinate
a servizi pubblici sono scelte preferendo quelle che assicurano la
progettazione di edifici e spazi privi di barriere architettoniche.

Art. 4.

Spazi pedonali.

1. I progetti relativi agli spazi pubblici e alle opere di
urbanizzazione a prevalente fruizione pedonale devono prevedere
almeno un percorso accessibile in grado di consentire con l’utilizzo
di impianti di sollevamento ove necessario, l’uso dei servizi, le
relazioni sociali e la fruizione ambientale anche alle persone con
ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. Si applicano, per
quanto riguarda le caratteristiche del suddetto percorso, le norme
contenute ai punti 4.2.1., 4.2.2. e 8.2.1., 8.2.2. del decreto del
Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, e, per quanto
riguarda le caratteristiche degli eventuali impianti di sollevamento,
le norme contenute ai punti 4.1.12., 4.1.13. e 8.1.12., 8.1.13. dello
stesso decreto, con le successive prescrizioni elaborate dall’ISPESL
e dall’U.N.I. in conformità alla normativa comunitaria.

Art. 5.

Marciapiedi.

1. Per i percorsi pedonali in adiacenza a spazi carrabili le
indicazioni normative di cui ai punti 4.2.2. e 8.2.2. del decreto del
Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, valgono
limitatamente alle caratteristiche delle pavimentazioni ed ai
raccordi tra marciapiedi e spazi carrabili.
2. Il dislivello, tra il piano del marciapiede e zone carrabili ad
esso adiacenti non deve comunque superare i 15 cm.
3. La larghezza dei marciapiedi realizzati in interventi di nuova
urbanizzazione deve essere tale da consentire la fruizione anche da
parte di persone su sedia a ruote.

Art. 6.

Attraversamenti pedonali.

1. Nelle strade ad alto volume di traffico gli attraversamenti
pedonali devono essere illuminati nelle ore notturne o di scarsa
visibilità.
2. Il fondo stradale, in prossimità dell’attraversamento pedonale,
potrà essere differenziato mediante rugosità poste su manto stradale
al fine di segnalare la necessità di moderare la velocità.
3. Le piattaforme salvagente devono essere accessibili alle persone
su sedia a ruote.
4. Gli impianti semaforici, di nuova installazione o di
sostituzione, devono essere dotati di avvisatori acustici che
segnalano il tempo di via libera anche a non vedenti e, ove
necessario, di comandi manuali accessibili per consentire tempi
sufficienti per l’attraversamento da parte di persone che si muovono
lentamente.
5. La regolamentazione relativa agli impianti semaforici è emanata
con decreto del Ministro dei lavori pubblici.

Art. 7.

Scale e rampe.

1. Per le scale e le rampe valgono le norme contenute ai punti
4.1.10., 4.1.11. e 8.1.10., 8.1.11. del decreto del Ministro dei
lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. I percorsi che superano i 6
metri di larghezza devono essere, di norma, attrezzati anche con
corrimano centrale.

Art. 8.

Servizi igienici pubblici.

1. Per i servizi igienici valgono le norme contenute ai punti
4.1.6. e 8.1.6. del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14
giugno 1989, n. 236. Deve essere prevista l’accessibilità ad almeno
un w.c. ed un lavabo per ogni nucleo di servizi installato.

Art. 9.

Arredo urbano.

1. Gli elementi di arredo nonché le strutture, anche commerciali,
con funzione di arredo urbano da ubicare su spazi pubblici devono
essere accessibili, secondo i criteri di cui all’art. 4 del decreto
del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
2. Le tabelle ed i dispositivi segnaletici devono essere installati
in posizione tale da essere agevolmente visibili e leggibili.
3. Le tabelle ed i dispositivi segnaletici di cui al comma 2,
nonché le strutture di sostegno di linee elettriche, telefoniche, di
impianti di illuminazione pubblica e comunque di apparecchiature di
qualsiasi tipo, sono installate in modo da non essere fonte di
infortunio e di intralcio, anche a persone su sedia a ruote.
4. I varchi di accesso con selezione del traffico pedonale devono
essere sempre dotati di almeno una unità accessibile.

Art. 10.

Parcheggi.

1. Per i parcheggi valgono le norme di cui ai punti 4.2.3 e 8.2.3
del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
2. Per i posti riservati disposti parallelamente al senso di
marcia, la lunghezza deve essere tale da consentire il passaggio di
una persona su sedia a ruote tra un veicolo e l’altro. Il requisito
si intende soddisfatto se la lunghezza del posto auto non è inferiore
a 6 m; in tal caso la larghezza del posto auto riservato non eccede
quella di un posto auto ordinario.
3. I posti riservati possono essere delimitati da appositi
dissuasori.

Art. 11.

Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone disabili.

1. Alle persone detentrici del contrassegno di cui all’art. 12
viene consentita, dalle autorità competenti la circolazione e la
sosta del veicolo al loro specifico servizio, purché ciò non
costituisca grave intralcio al traffico, nel caso di sospensione o
limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di
pubblico interesse o per esigenze di carattere militare, ovvero
quando siano stati stabiliti obblighi o divieti di carattere
permanente o temporaneo, oppure quando sia stata vietata o limitata
la sosta.
2. Le facilitazioni possono essere subordinate alla osservanza di
eventuali motivate condizioni e cautele.
3. La circolazione e la sosta sono consentite nelle > e >, così come
definite dall’art. 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
qualora è autorizzato l’accesso anche ad una sola categoria di
veicoli per l’espletamento di servizi di trasporto di pubblica
utilità.
4. Per i percorsi preferenziali o le corsie preferenziali riservati
oltre che ai mezzi di trasporto pubblico collettivo anche ai taxi, la
circolazione deve intendersi consentita anche ai veicoli al servizio
di persone invalide detentrici dello speciale contrassegno di cui
all’art. 12.
5. Nell’ambito dei parcheggi o delle attrezzature per la sosta,
muniti di dispositivi di controllo della durata della sosta ovvero
con custodia dei veicoli, devono essere riservati gratuitamente ai
detentori del contrassegno almeno 1 posto ogni 50 o frazione di 50
posti disponibili.
6. I suddetti posti sono contrassegnati con il segnale di cui alla
figura 79/a art. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495.

Art. 12.

Contrassegno speciale.

1. Alle persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta
è rilasciato dai comuni, a seguito di apposita documentata istanza,
lo speciale contrassegno di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che deve essere apposto sulla
parte anteriore del veicolo.
2. Il contrassegno è valido per tutto il territorio nazionale.
3. La normativa di cui al presente articolo si intende estesa anche
alla categoria dei non vedenti.

TITOLO III

Art. 13.

Norme generali per gli edifici.

1. Le norme del presente regolamento sono riferite alle generalità
dei tipi edilizi.
2. Negli edifici pubblici deve essere garantito un livello di
accessibilità degli spazi interni tale da consentire la fruizione
dell’edificio sia al pubblico che al personale in servizio, secondo
le disposizioni di cui all’art. 3 del decreto del Ministro dei lavori
pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
3. Per gli spazi esterni di pertinenza degli stessi edifici, il
necessario requisito di accessibilità si considera soddisfatto se
esiste almeno un percorso per l’accesso all’edificio fruibile anche
da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o
sensoriale.
4. Le normative specifiche riguardanti singoli tipi edilizi possono
articolare o limitare il criterio generale di accessibilità in
relazione alla particolarità del tipo.
5. In sede di definizione e di applicazione di norme concernenti
specifici settori, quali sicurezza, contenimento consumi energetici,
tutela ambientale, ecc., devono essere studiate o adottate, nel
rispetto di tale normative, soluzioni conformi alle disposizioni del
presente regolamento.
6. Per gli alloggi di servizio valgono le disposizioni di cui
all’art. 3.3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno
1989, n. 236, relative agli alloggi di edilizia residenziale
sovvenzionata.
7. Negli interventi di recupero, gli eventuali volumi aggiuntivi
relativi agli impianti tecnici di sollevamento non sono computabili
ai fini della volumetria utile.

Art. 14.

Modalità di misura.

1. Per le modalità di misura dei componenti edilizi e per le
caratteristiche degli spazi di manovra con la sedia a ruote valgono
le norme stabilite al punto 8.0 del decreto del Ministro dei lavori
pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.

Art. 15.

Unità ambientali e loro componenti.

1. Per le unità ambientali e loro componenti come porte, pavimenti,
infissi esterni, arredi fissi, terminali degli impianti, servizi
igienici, cucine, balconi e terrazze, percorsi orizzontali, scale,
rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici, autorimesse,
valgono le norme stabilite ai punti 4.1 e 8.1 del decreto del
Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.

Art. 16.

Spazi esterni di pertinenza dell’edificio e loro componenti.

1. Per gli spazi esterni di pertinenza dell’edificio e loro
componenti come percorsi, pavimentazioni e parcheggi valgono le norme
stabilite ai punti 4.2 e 8.2 del decreto del Ministro dei lavori
pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

Art. 17.

Segnaletica.

1. Per la segnaletica valgono le norme stabilite al punto 4.3 del
decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

Art. 18.

Raccordi con la normativa antincendio.

1. Per i raccordi con la normativa antincendio, ferme restando le
disposizioni vigenti in materia di sistemi di via d’uscita, valgono
le norme stabilite al punto 4.6 del decreto del Ministro dei lavori
pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

TITOLO IV

Art. 19.

Deroghe e soluzioni alternative.

1. Le prescrizioni del presente regolamento, sono derogabili solo
per gli edifici o loro parti che, nel rispetto di normative tecniche
specifiche, non possono essere realizzati senza dar luogo a barriere
architettoniche, ovvero per singoli locali tecnici il cui accesso è
riservato ai soli addetti specializzati.
2. Negli edifici esistenti sono ammesse deroghe alle norme del
presente regolamento in caso di dimostrata impossibilità tecnica
connessa agli elementi strutturali o impiantistici.
3. Per gli edifici soggetti al vincolo di cui all’art. 1 della
legge 29 giugno 1939, n. 1497, e all’art. 2 della legge 1° giugno
1939, n. 1089, la deroga è consentita nel caso in cui le opere di
adeguamento costituiscono pregiudizio per valori storici ed estetici
del bene tutelato, in tal caso il soddisfacimento del requisito di
accessibilità è realizzato attraverso opere provvisionali ovvero, in
subordine, con attrezzature d’ausilio e apparecchiature mobili non
stabilmente ancorate alle strutture edilizie. La mancata applicazione
delle presenti norme deve essere motivata con la specificazione della
natura e della serietà del pregiudizio.
4. La deroga è concessa dall’amministrazione cui è demandata
l’approvazione del progetto e della stessa si dà conto nell’ambito
dell’atto autorizzativo. La stessa deroga viene inoltre comunicata
alla Commissione di cui all’art. 22.
5. Sono ammesse eventuali soluzioni alternative, così come definite
all’art. 7.2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno
1989, n. 236, purché rispondenti ai criteri di progettazione di cui
all’art. 4 dello stesso decreto.

Art. 20.

Elaborati tecnici.

1. Gli elaborati tecnici devono chiaramente evidenziare le
soluzioni progettuali e gli accorgimenti tecnici adottati per
garantire il rispetto delle prescrizioni di cui al presente
regolamento.
2. Al fine di consentire una più chiara valutazione di merito, gli
elaborati tecnici devono essere accompagnati da una relazione
specifica contenente la descrizione delle soluzioni progettuali e
delle opere previste per la eliminazione delle barriere
architettoniche, degli accorgimenti tecnico-strutturali ed
impiantistici e dei materiali previsti a tale scopo.
3. Quando vengono proposte soluzioni alternative la relazione di
cui al comma 2 corredata dai grafici necessari, deve essere integrata
con l’illustrazione delle alternative e dell’equivalente o migliore
qualità degli esiti ottenibili.

Art. 21.

Verifiche.

1. In attuazione dell’art. 24, comma 5, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, è fatto obbligo di allegare ai progetti delle opere di
cui al presente regolamento, la dichiarazione del professionista che
ha progettato l’opera attestante la conformità degli elaborati alle
disposizioni contenute nel regolamento stesso e che illustra e
giustifica eventuali deroghe o soluzioni tecniche alternative.
2. Spetta all’amministrazione cui è demandata l’approvazione del
progetto, l’accertamento e l’attestazione di conformità; l’eventuale
attestazione di non conformità del progetto o il mancato accoglimento
di eventuali deroghe o soluzioni tecniche alternative devono essere
motivati.

Art. 22.

Aggiornamento e modifica delle prescrizioni.

1. Sono attribuiti alla commissione permanente istituita ai sensi
dell’art. 12 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno
1989, n. 236, la soluzione dei problemi tecnici derivanti
dall’applicazione della presente normativa, l’esame o l’elaborazione
delle proposte di aggiornamento e modifica, nonché il parere per le
proposte di aggiornamento delle normative specifiche di cui all’art.
13. Gli enti locali, gli istituti universitari, i singoli
professionisti possono proporre soluzioni alternative alla
commissione la quale, in caso di riconosciuta idoneità, può
utilizzarle per le proposte di aggiornamento del presente
regolamento.

TITOLO V

Art. 23.

Edifici scolastici.

1. Gli edifici delle istituzioni prescolastiche, scolastiche,
comprese le università e delle altre istituzioni di interesse sociale
nel settore della scuola devono assicurare la loro utilizzazione
anche da parte di studenti non deambulanti o con difficoltà di
deambulazione.
2. Le strutture interne devono avere le caratteristiche di cui agli
articoli 7, 15, e 17, le strutture esterne quelle di cui all’art. 10.
3. L’arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature necessarie
per assicurare lo svolgimento delle attività didattiche devono avere
caratteristiche particolari per ogni caso di invalidità (banchi,
sedie, macchine da scrivere, materiale Braille, spogliatoi, ecc.).
4. Nel caso di edifici scolastici a più piani senza ascensore, la
classe frequentata da un alunno non deambulante deve essere situata
in un’aula al pianterreno raggiungibile mediante un percorso continuo
orizzontale o raccordato con rampe.

TITOLO VI

Tranvie, filovie, linee automobilistiche, metropolitane.

1. Sui mezzi di trasporto tranviario, filoviario, metropolitano,
devono essere riservati a persone con limitate capacità motorie
deambulanti almeno tre posti a sedere in prossimità della porta di
uscita.
2. Alle persone con ridotta capacità motoria è consentito l’accesso
dalla porta di uscita.
3. All’interno di almeno un’autovettura del convoglio deve essere
riservata una piattaforma di spazio sufficientemente ampio per
permettere lo stazionamento di sedia a ruote, senza intralciare il
passaggio.
4. Tale spazio riservato deve essere dotato di opportuni ancoraggi,
collocati in modo idoneo per consentire il bloccaggio della sedia a
ruote.
5. Nelle stazioni metropolitane devono essere agevolati l’accesso e
lo stazionamento su sedia a ruote, anche con l’installazione di
idonei ascensori e rampe a seconda dei dislivelli, al fine di
consentire alle persone non deambulanti di accedere con la propria
sedia a ruote al piano di transito della vettura della metropolitana.
6. I veicoli adibiti al trasporto in comune di persone su strada ad
uso pubblico devono rispondere alle caratteristiche costruttive di
cui al decreto del Ministro dei trasporti 18 luglio 1991.

Art. 25.

Treni, stazioni, ferrovie.

1. Le principali stazioni ferroviarie devono essere dotate di
passerelle, rampe mobili o altri idonei mezzi di elevazione al fine
di facilitare l’accesso alle stesse ed ai treni alle persone con
difficoltà di deambulazione. In relazione alle specifiche esigenze
tecniche degli impianti ferroviari è consentito il superamento,
mediante rampe inclinate, anche di dislivelli superiori a m. 3,20. In
assenza di rampe, ascensori, o altri impianti necessari per un
trasferimento da un marciapiede ad un altro, il disabile su sedia a
ruote può utilizzare i passaggi di servizio a raso purché
accompagnato da personale di stazione appositamente autorizzato, ad
integrazione di quanto previsto dall’art. 21 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753.
2. Il sistema di chiamata per l’espletamento del servizio di
assistenza, previsto dal comma 5 dell’art. 1, deve essere realizzato
nelle principali stazioni presenziate dal personale ferroviario,
mediante l’attivazione di appositi centri di assistenza
opportunamente pubblicizzati.
3. Per consentire la sistemazione del disabile su sedia a ruote
all’interno delle carrozze ferroviarie deve essere opportunamente
attrezzato un adeguato numero di carrozze da porre in composizione di
alcuni treni in circolazione su linee principali.
4. L’ente che gestisce il servizio è tenuto ad evidenziare i treni
ed i servizi offerti alla clientela portatrice di handicap, sia nelle
stazioni che nel proprio >.
5. In ogni caso deve essere riservato un numero adeguato di posti a
sedere per le persone con ridotta o impedita capacità motoria o
sensoriale. Il trasporto gratuito dell’eventuale sedia a ruote è
consentito in relazione alle caratteristiche del materiale in
composizione al treno.
6. Il Ministero dei trasporti, sulla base delle indicazioni fornite
dal dipartimento per la famiglia e la solidarietà sociale definisce
d’intesa con quest’ultimo e tenute presenti le peculiarità
dell’esercizio ferroviario, gli interventi e la loro pianificazione,
le relative modalità di finanziamento nonché i criteri di copertura
dei maggiori oneri derivanti dall’attuazione delle norme di cui al
presente articolo, entro i limiti degli ordinari stanziamenti di
bilancio.
7. Le norme del presente regolamento non sono vincolanti per gli
edifici e per gli impianti delle stazioni e delle fermate
impresenziate, sprovviste cioè di personale ferroviario sia in via
temporanea che in via permanente.

Art. 26.

Servizi di navigazione marittima: navi nazionali.

1. Le aperture dei portelloni di accesso a bordo impiegabili per
persone con impedita capacità motoria o sensoriale, trasportate con
autovettura o sedia a ruote, devono avere dimensioni adeguate
all’agevole passaggio dell’autovettura o sedia a ruote e non
presentare pertanto soglie o scalini. Per il passaggio della sedia a
ruote è richiesta una larghezza non inferiore a m 1,50.
2. Le rampe o passerelle di accesso da terra a bordo devono avere
pendenza modesta, e comunque non superiore all’8 per cento, salvo che
non siano adottati speciali accorgimenti per garantirne la sicura
agibilità per l’incolumità delle persone.
3. La zona di ponte ove si accede a bordo deve permettere il
passaggio fino all’area degli alloggi destinati alle persone con
impedita capacità motoria o sensoriale con percorso sullo stesso
ponte, ovvero fino all’ascensore od alla rampa, nel caso che gli
alloggi siano su altro ponte. In tal caso la zona antistante
l’ascensore o la rampa deve avere dimensioni tali da permettere lo
sbarco della persona con impedita capacità motoria o sensoriale
dall’autovettura, e il trasferimento su sedia a ruote, nonché la
manovra di essa.
4. Il percorso di cui al comma 3, raccordato da rampe deve essere
privo di ostacoli, con eventuali dislivelli non superiori di norma al
5 per cento e di larghezza, nel caso di impiego di sedie a ruote non
inferiore ad 1,50 m. La zona di ponte corrispondente deve essere
rivestita con materiale antisdrucciolevole. Eventuali soglie e simili
devono avere altezza non superiore a cm 2,5.
5. Gli ascensori accessibili alle persone su sedie a ruote devono
avere le caratteristiche rispondenti alle norme dell’art. 15. Le
rampe sostitutive degli ascensori non essendo ammesse scale se non di
emergenza, devono avere le caratteristiche rispondenti alle norme
dell’art. 7 del presente regolamento. Ascensori e rampe devono
sfociare al chiuso entro l’area degli alloggi.
6. L’area degli alloggi, preferibilmente ubicata su un solo ponte,
deve essere tale da consentire, in caso di emergenza, un agevole
accesso ai mezzi di sfuggita e di salvataggio e deve avere: corridoi,
passaggi e relative porte di larghezza non inferiori a m 1,50 e privi
di ostacoli; porte, comprese quelle di locali igienici, di larghezza
non inferiore a m 0,90 e provviste di agevoli dispositivi di manovra;
pavimenti antisdrucciolevoli nelle zone di passaggio; apparecchi di
segnalazione per chiamata del personale di servizio addetto alle
persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale; locali
igienici riservati alle stesse persone, rispondenti alle norme
dell’art. 15.
7. Le presenti disposizioni non si applicano alle unità veloci o a
sostentamento dinamico quali aliscafi, catamarani, SES, le cui
dimensioni sono tali da non rendere ragionevole e praticabile
l’applicazione delle disposizioni di cui sopra.

Art. 27.

Servizi di navigazione interna.

1. Le passerelle e gli accessi alle navi devono essere larghi
almeno metri uno, essere idonei al passaggio delle sedie a ruote ed
avere pendenza modesta, e comunque non superiore all’8 per cento,
salvo che non siano adottati speciali accorgimenti per garantirne la
sicura agibilità per l’incolumità delle persone.
2. Sulle navi nelle immediate vicinanze dell’accesso deve essere
ricavata una superficie di pavimento opportunamente attrezzata per
dislocarvi sedie a ruote salvo gravi difficoltà tecniche.
3. Le presenti disposizioni non si applicano alle unità veloci o a
sostentamento dinamico quali aliscafi, catamarani, SES, le cui
dimensioni siano tali da non rendere ragionevole e praticabile
l’applicazione delle disposizioni di cui sopra.

Art. 28.

Aerostazioni.

1. Ogni aeroporto deve essere dotato di appositi sistemi per
consentire un percorso continuo e senza ostacoli dall’aerostazione
all’interno dell’aereo o viceversa. Qualora non siano presenti
pontili di imbarco, l’accesso all’aeromobile è assicurato da
elevatore a cabina chiusa.
2. Le strutture esterne connesse agli edifici debbono avere le
caratteristiche di cui agli articoli 4, 10 e 11; le strutture interne
degli edifici aperti al movimento dei passeggeri debbono avere le
caratteristiche di cui agli articoli 7, 15 e 17.
3. All’interno del mezzo aereo deve essere prevista la dotazione di
sedie a ruota per garantire, per quanto possibile, l’autonoma
circolazione del passeggero disabile.

Art. 29.

Servizi per viaggiatori.

1. I servizi per i viaggiatori nelle stazioni devono essere
accessibili.

Art. 30.

Modalità e criteri di attuazione.

1. Il Ministero dei trasporti stabilisce con propri decreti le
modalità e i criteri di attuazione delle norme del presente
regolamento relative al trasporto pubblico di persona.

Art. 31.

Impianti telefonici pubblici.

1. Al fine di consentire l’uso di impianti telefonici pubblici da
parte anche di persone con ridotte o impedite capacità motorie o
sensoriali sono adottati i seguenti criteri:
a) nei posti telefonici pubblici ubicati nei capoluoghi di
provincia, deve essere installato in posizione accessibile almeno un
apparecchio posto ad una altezza massima di 0,90 m dal pavimento e
convenientemente isolato sotto il profilo acustico. Negli uffici
anzidetti, con un numero di cabine non inferiori a 10, una delle
cabine deve essere strutturata e attrezzata come segue:
1) il dislivello massimo tra il pavimento interno della
speciale cabina telefonica e il pavimento esterno non deve essere
superiore a cm. 2,5; la porta di accesso deve avere una luce netta
minima di 0,85 m; l’apparecchio telefonico deve essere situato ad
un’altezza minima di 0,90 m dal pavimento; sulla parete ove è
applicato l’apparecchio deve prevedersi un sedile ribaltabile a
scomparsa avente piano di appoggio ad una altezza di 0,45 m; la
mensola porta elenchi deve essere posta ad una altezza di 0,80 m;
eventuali altre caratteristiche sono stabilite con decreto del
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;
b) in ogni comune, secondo un programma da realizzarsi
gradualmente in un quinquennio, deve essere posto a disposizione
dell’utenza, preferibilmente nella sede del locale posto telefonico
pubblico, almeno un apparecchio telefonico con i requisiti di cui
alla lettera a);
c) il 5 per cento delle cabine di nuova installazione poste a
disposizione del pubblico deve essere rispondente ai requisiti di cui
alla lettera a); il 5 per cento degli apparecchi posti a disposizione
del pubblico deve essere installato ad un’altezza non superiore a
0,90 m. I predetti impianti sono dislocati secondo le esigenze
prioritarie segnalate da parte dei singoli comuni interessati.

Art. 32.

1. Sono abrogate, dalla data di entrata in vigore del presente
decreto le disposizioni di cui al decreto del Presidente della
repubblica 27 aprile 1978, n. 384.

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