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Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale ei diritti delle persone handicappate.ART. 37: Procedimento penale in cui sia interessata una persona handicappata.
di Redazione
Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (in Gazz. Uff., 17 febbraio 1992, n.
39, s.o.). — Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e
i diritti delle persone handicappate.
ART. 37: Procedimento penale in cui sia interessata una persona handicappata.
1. Il Ministro della giustizia, il Ministro dell’interno e il
Ministro della difesa, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze,
disciplinano con proprio decreto le modalità di tutela della persona
handicappata, in relazione alle sue esigenze terapeutiche e di
comunicazione, all’interno dei locali di sicurezza, nel corso dei
procedimenti giudiziari penali e nei luoghi di custodia preventiva e
di espiazione della pena.
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