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Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale ei diritti delle persone handicappate.ART. 33: Agevolazioni.per famiglie con minori portatori di handicap

di Redazione

Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (in Gazz. Uff., 17 febbraio 1992, n.
39, s.o.). — Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e
i diritti delle persone handicappate.
ART. 33: Agevolazioni.per famiglie con minori portatori di handicap

1. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre,
anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità
accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, hanno diritto al
prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa
dal lavoro di cui all’articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n.
1204, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno
presso istituti specializzati.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi
datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a
tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di
permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di
vita del bambino.
3. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del
bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre,
anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità,
nonché colui che assiste una persona con handicap in situazione di
gravità parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno
diritto a tre giorni di permesso mensile, fruibili anche in maniera
continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione
di gravità non sia ricoverata a tempo pieno.
4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli
previsti all’articolo 7 della citata legge n. 1204 del 1971, si
applicano le disposizioni di cui all’ultimo comma del medesimo
articolo 7 della legge n. 1204 del 1971, nonché quelle contenute
negli articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
5. Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro
pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine
entro il terzo grado handicappato, con lui convivente, ha diritto a
scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio
domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra
sede.
6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può
usufruire dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere,
ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e
non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano
anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di
gravità.

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