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Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuovenorme in favore dei mutilati ed invalidi civili.

di Redazione

Legge 30 marzo 1971, n. 118 (in Gazz. Uff., 2 aprile 1971, n. 82). —
Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove
norme in favore dei mutilati ed invalidi civili.

Art. 1.

Conversione.

é convertito in legge il D.L. 30 gennaio 1971, n. 5, concernente
provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi civili.

Art. 2.

Nuove norme e soggetti aventi diritto.

Le disposizioni del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, hanno
efficacia fino al 30 aprile 1971. A partire dal 1° maggio 1971, in
favore dei mutilati ed invalidi civili si applicano le norme di cui
agli articoli seguenti.
Agli effetti della presente legge, si considerano mutilati ed
invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o
acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari
psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico,
insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali
che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa
non inferiore a un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano
difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie
della loro età.
Ai soli fini dell’assistenza socio-sanitaria e della concessione
dell’indennità di accompagnamento, si considerano mutilati ed
invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà
persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.
Sono esclusi gli invalidi per cause di guerra, di lavoro, di
servizio, nonché i ciechi e i sordomuti per i quali provvedono altre
leggi.
I soggetti riconosciuti invalidi per servizio ai sensi
dell’articolo 74 della legge 13 maggio 1961, n. 469, e successive
modificazioni, possono accedere al beneficio dell’indennità di
accompagnamento, qualora risultino in possesso dei requisiti sanitari
previsti per la relativa concessione e non abbiano beneficiato, per
il medesimo evento invalidante, di altri trattamenti pensionistici
per invalidità di servizio o di altra indennità di accompagnamento.

Art. 3.

Assistenza sanitaria.

Fino all’entrata in vigore della riforma sanitaria il Ministero
della sanità provvede direttamente o tramite i suoi organi periferici
all’assistenza sanitaria protesica e specifica a favore dei mutilati
ed invalidi di cui all’articolo 2, avviandoli se del caso presso
centri di ricupero della provincia o della regione in cui risiedono
e, soltanto nei casi di comprovata impossibilità, di altra regione
viciniore.
Il Ministero della sanità provvede altresì direttamente
all’erogazione dell’assistenza generica, farmaceutica, specialistica
e ospedaliera a favore degli invalidi e mutilati civili, ricoverati
in istituti convenzionati con il Ministero stesso per tutto il
periodo in cui dura il ricovero ove per tale assistenza non
provvedano enti mutualistici e assicurativi.
L’assistenza di cui al comma precedente è erogata anche a favore
dei minori degli anni 18 ricoverati a degenza diurna nei centri
convenzionati col Ministero della sanità.
L’assistenza sanitaria specifica può attuarsi nella forma di
trattamento domiciliare o ambulatoriale, a degenza diurna o a degenza
residenziale.
Il Ministero della sanità, ai fini dell’assistenza contemplata nei
precedenti commi, può stipulare convenzioni con cliniche
universitarie, con ospedali, con enti, associazioni ed istituzioni
pubbliche e private che gestiscono idonei centri medico-sociali e che
siano sottoposti alla sua vigilanza e offrano adeguate prestazioni
educative, medico-psicologiche e di servizio sociale.

Art. 4.

Centri di riabilitazione, ricerca e prevenzione.

Il Ministero della sanità, nei limiti di spesa previsti dalla
presente legge per l’assistenza sanitaria e in misura non superiore
ai due miliardi di lire, ha facoltà di concedere contributi a enti
pubblici e a persone giuridiche private non aventi finalità di lucro
per la costruzione, la trasformazione, l’ampliamento, l’impianto e il
miglioramento delle attrezzature dei centri di riabilitazione, nonché
di altre istituzioni terapeutiche quali focolari, pensionati,
comunità di tipo residenziale e simili.
Tutti i centri ad internato o a seminternato che ospitano invalidi
civili di età inferiore ai 18 anni debbono istituire corsi di
istruzione per lo espletamento e il completamento della scuola
dell’obbligo.
Le istituzioni private per l’assistenza agli invalidi civili sono
sottoposte al controllo e alla sorveglianza del Ministero della
sanità. La loro denominazione deve contenere sempre l’indicazione > o >. Non possono essere usate denominazioni
atte ad ingenerare confusione con gli istituti ed enti
medico-psicopedagogici pubblici. Chiunque intenda aprire, ampliare o
trasformare un centro di riabilitazione privato, deve inoltrare
domanda al medico provinciale e adempiere alle prescrizioni
tecnico-assistenziali del Ministero della sanità e del Consiglio
provinciale di sanità. Il medico provinciale, in caso di inadempienza
alle prescrizioni inserite nell’atto di autorizzazione, può diffidare
l’istituzione privata ad eliminarle, ordinare la chiusura del centro
fino ad un periodo di tre mesi e può, in caso di ripetute infrazioni
o disfunzioni, revocare l’autorizzazione di apertura, sentito il
Consiglio provinciale di sanità.
Il Ministero della sanità ha facoltà altresì di concedere nei
limiti degli stanziamenti previsti per l’assistenza sanitaria e nella
misura non superiore a un miliardo:
a) contributi alle scuole di cui al successivo articolo 5 e borse
di studio per la formazione di personale specializzato;
b) contributi a enti pubblici e persone giuridiche private non
aventi finalità di lucro per stimolare lo studio sulla prevenzione ed
i servizi sanitari, psicologici e sociologici, concernenti le
principali malattie, a carattere congenito o acquisito e progressivo,
che causano motolesioni, neurolesioni o disadattamenti sociali.

Art. 5.

Personale ed educatori specializzati.

Presso le università e presso enti pubblici e privati possono
essere istituite scuole per la formazione di assistenti-educatori, di
assistenti sociali specializzati e di personale paramedico.
Il riconoscimento delle scuole presso enti avviene con decreto del
Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per
la sanità.
I programmi, l’ordinamento dei tirocini e i requisiti dei docenti
sono stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di
concerto con il Ministro per la sanità.

Art. 6.

Accertamento delle condizioni di minorazione.

L’accertamento delle condizioni di minorazione degli aspiranti ai
fini dei benefici previsti dalla presente legge è effettuato in
ciascuna provincia dalla commissione sanitaria di cui all’articolo 7,
nominata dal prefetto su proposta del medico provinciale e che ha
sede presso l’ufficio del medico provinciale. Ove necessario, il
prefetto su richiesta del medico provinciale può nominare con la
stessa procedura più commissioni le quali possono avere sede anche in
altri comuni della provincia presso l’ufficio dell’ufficiale
sanitario.

Art. 7.

Commissione sanitaria provinciale: composizione.

La commissione sanitaria provinciale è composta:
dal medico provinciale che la presiede;
da un ispettore medico del lavoro o da altro medico scelto dal
capo dell’ispettorato provinciale del lavoro preferibilmente tra i
medici previdenziali o fra gli specialisti in medicina legale o del
lavoro, ovvero tra gli specialisti in igiene generale e speciale;
da un medico designato dall’Associazione nazionale dei mutilati
ed invalidi civili di cui alla legge 23 aprile 1965, n. 458.
Il medico provinciale può designare in sua sostituzione a far parte
della commissione, con funzioni di presidente, un funzionario medico
dell’ufficio del medico provinciale o un ufficiale sanitario o un
altro medico dell’ufficio comunale di igiene. Il medico provinciale è
tenuto ad effettuare tale designazione nel caso in cui egli faccia
parte della commissione sanitaria regionale.
Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate, su
designazione del medico provinciale, da un funzionario del ruolo
della carriera direttivo-amministrativa o della carriera di concetto
dei segretari dei Ministeri della sanità o dell’interno o del lavoro
e previdenza sociale o dal segretario del comune presso il cui
ufficio sanitario ha sede la commissione.

Art. 8.

Compiti della commissione sanitaria provinciale.

La commissione sanitaria provinciale ha il compito di:
a) accertare la minorazione degli invalidi e mutilati di cui
all’articolo 2 della presente legge e la causa invalidante nonché di
valutare il grado di minorazione;
b) valutare se la minorazione può essere ridotta mediante idoneo
trattamento di riabilitazione e dichiarare se la minorazione stessa
impedisca la frequenza dei corsi normali di addestramento;
c) valutare la necessità o l’opportunità di accertamenti
psicodiagnostici ed esami attitudinali.
I nominativi dei mutilati ed invalidi civili che hanno diritto alla
pensione di inabilità o allo assegno di assistenza sono comunicati,
entro tre giorni alle prefetture, a cura del segretario della
commissione.
Entro dieci giorni, dalla data della riunione, il segretario della
commissione deve comunicare agli interessati l’esito
dell’accertamento diagnostico.
Gli elenchi dei nominativi, di cui al comma precedente, sono
trasmessi contemporaneamente anche alla Associazione nazionale dei
mutilati ed invalidi civili di cui alla L. 23 aprile 1965, n. 458, a
cura del segretario della commissione.
L’accertamento della minorazione e della causa invalidante e la
valutazione della natura e del grado di invalidità degli invalidi
civili, affetti, da minorazione fisica, sono effettuati dalla
commissione provinciale anche ai fini della iscrizione degli
interessati nell’elenco di cui all’art. 19 della L. 2 aprile 1968, n.
482.
La dichiarazione di inabilità permanente o di irrecuperabilità deve
essere emessa dopo approfonditi accertamenti diagnostici da
effettuarsi presso centri o cliniche specializzate e dopo adeguato
periodo di osservazione o degenza.

Art. 9.

Commissioni regionali sanitarie.

Contro il giudizio della commissione sanitaria provinciale,
l’interessato può presentare ricorso in carta libera, entro trenta
giorni dalla ricevuta comunicazione, alla commissione sanitaria
regionale costituita presso l’ufficio del medico provinciale del
capoluogo della regione e composta dal medico provinciale, che la
presiede, da un docente universitario di medicina o da un medico che
svolga funzioni di primario preferibilmente residenti in un comune
della regione, da un ispettore medico del lavoro o da altro medico
designato dal capo dell’ispettorato regionale del lavoro, da un
medico specialista in discipline neuro-psichiatriche e da un medico
designato dall’Associazione nazionale dei mutilati e invalidi civili
di cui alla legge 23 aprile 1965, n. 458.
Le commissioni sanitarie regionali sono nominate dal Ministro per
la sanità.
Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del
ruolo della carriera direttiva-amministrativa dei Ministeri della
sanità o dell’interno o del lavoro e della previdenza sociale.
La decisione della commissione sanitaria regionale ha carattere
definitivo e deve essere comunicata, a cura del segretario, della
competente commissione sanitaria provinciale ai fini di quanto
prescritto dal secondo e terzo comma del precedente articolo.
Le commissioni sanitarie regionali possono disporre gli
accertamenti diagnostici, di cui ai precedenti artt. 7 e 8.

Art. 10.

Omissis.

Art. 11.

Presentazione delle domande.

Per il conseguimento delle provvidenze previste dagli articoli 12,
13, 23 e 24 della presente legge gli interessati debbono produrre
istanza in carta libera alla commissione sanitaria provinciale
competente per territorio.
Nella domanda l’interessato, sotto la propria responsabilità, deve
dichiarare l’ammontare delle pensioni, assegni e rendite
eventualmente goduti ai sensi e per gli effetti di cui al terzo comma
dell’art. 12.
Ai fini del conseguimento delle provvidenze sanitarie la domanda
deve essere prodotta all’autorità competente in relazione
all’articolo 3 della presente legge.
Alle domande deve essere allegato un certificato medico attestante
la natura dell’infermità invalidante.

Art. 12.

Pensione di inabilità.

Ai mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei
cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una
totale inabilità lavorativa, è concessa a carico dello Stato e a cura
del Ministero dell’interno, una pensione di inabilità di lire 234.000
annue da ripartire in tredici mensilità con decorrenza dal primo
giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda
per l’accertamento dell’inabilità.
Le condizioni economiche richieste per la concessione della
pensione sono quelle stabilite dall’art. 26 della legge 30 aprile
1969, n. 153, sulla revisione degli ordinamenti pensionistici.
La pensione è corrisposta nella misura del 50 per cento a coloro
che versino in stato di indigenza e siano ricoverati permanentemente
in istituti a carattere pubblico che provvedono alla loro assistenza.
A coloro che fruiscono di pensioni o rendite di qualsiasi natura o
provenienza di importo inferiore alle lire 18.000 mensili, la
pensione e ridotta in misura corrispondente all’importo delle
rendite, prestazioni e redditi percepiti. Con la mensilità relativa
al mese di dicembre è concessa una tredicesima mensilità di lire
18.000, che è frazionabile in relazione alle mensilità corrisposte
nell’anno.
In caso di decesso dell’interessato, successivo al riconoscimento
dell’inabilità, la pensione non può essere corrisposta agli eredi,
salvo il diritto di questi a percepire le quote già maturate alla
data della morte .

Art. 13.

Assegno mensile.

Ai mutilati ed invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo
ed il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una
riduzione della capacità lavorativa, nella misura superiore ai due
terzi, incollocati al lavoro e per il tempo in cui tale condizione
sussiste, è concesso a carico dello Stato ed a cura del Ministero
dell’interno, un assegno mensile di lire 18.000 per tredici
mensilità, con le stesse condizioni e modalità previste per
l’assegnazione della pensione di cui all’articolo precedente.
L’assegno agli invalidi di cui al precedente comma può essere
revocato, su segnalazione degli uffici provinciali del lavoro e della
massima occupazione, qualora risulti che i beneficiari non accedono a
posti di lavoro addetti alle loro condizioni fisiche.

Art. 14.

Norme per la concessione della pensione o dell’assegno.

La concessione della pensione o dell’assegno mensile è deliberata,
previo accertamento delle condizioni di cui agli artt. 11, 12 e 13
dal comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, del
quale fanno parte, limitatamente all’attuazione della presente legge,
due rappresentanti dell’Associazione nazionale mutilati e invalidi
civili di cui alla L. 23 aprile 1965, n. 458, nominati con decreto
del prefetto su designazione dell’Associazione stessa.
Nelle province di Trento e di Bolzano la concessione dell’assegno è
deliberata dal comitato provinciale di assistenza e beneficenza
pubblica previsto dall’art. 7 del D.Lgs.Lgt. 22 marzo 1945, n. 173, e
successive modificazioni, e di cui sono chiamati a far parte, in
luogo dei membri di cui ai numeri 6) e 7) dell’art. 7 del predetto
D.Lgs.Lgt. n. 173, rispettivamente un funzionario in servizio presso
il commissariato del Governo, con qualifica non inferiore a direttore
di sezione, e un medico dipendente da pubbliche amministrazioni
designato dal presidente della regione. La nomina dei tre
rappresentanti dell’Associazione nazionale mutilati e invalidi
civili, di cui al primo comma, viene effettuata dal commissario del
Governo presso la regione Trentino-Alto Adige, su designazione
dell’Associazione stessa.
Nella regione della Valle d’Aosta provvede il comitato regionale di
assistenza e beneficenza pubblica, integrato con due rappresentanti
della predetta Associazione nazionale mutilati e invalidi civili,
nominati dal presidente della Giunta regionale.

Art. 15.

Ricorsi in materia di pensione e di assegno.

Avverso la deliberazione dei comitati provinciali di assistenza e
beneficenza pubblica l’interessato può presentare ricorso in carta
libera, entro trenta giorni dalla notifica, al Ministero
dell’interno, che provvede previo parere di una commissione
consultiva, composta dal direttore generale dell’assistenza pubblica,
in qualità di presidente, da un funzionario del Ministero
dell’interno con qualifica non inferiore a vice prefetto ispettore,
da un funzionario del Ministero del tesoro, con qualifica non
inferiore a direttore di divisione e da due rappresentanti della
categoria, designati dall’Associazione nazionale mutilati e invalidi
civili di cui alla legge 23 aprile 1965, n. 458.
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del
Ministero dell’interno con qualifica non inferiore a direttore di
sezione.
La commissione è nominata dal Ministro per l’interno e dura in
carica 5 anni.
Oltre ai componenti effettivi sono designati e nominati negli
stessi modi i componenti e il segretario supplenti.
In caso di necessità, il Ministro per l’interno può procedere alla
costituzione di più commissioni consultive presiedute da funzionari
del Ministero dell’interno, con qualifica non inferiore a vice
prefetto, delegati dal direttore generale dell’assistenza pubblica.

Art. 16.

Rilascio di certificato da parte degli uffici distrettuali delle
imposte.

Ai fini dell’accertamento delle condizioni economiche i comitati
provinciali di assistenza e beneficenza pubblica richiedono
direttamente agli uffici distrettuali delle imposte, entro quindici
giorni dalle comunicazioni delle commissioni sanitarie, il
certificato relativo all’eventuale iscrizione dell’interessato nei
ruoli dell’imposta di ricchezza mobile e se si tratta di coniugato il
certificato relativo alla eventuale iscrizione del coniuge nei ruoli
dell’imposta complementare dei redditi.

Art. 17.

Assegno di accompagnamento.

Omissis.

Art. 18.

Scadenze delle rate.

La pensione o l’assegno di assistenza è pagato in rate bimestrali
scadenti il primo giorno dei mesi di febbraio, aprile, giugno,
agosto, ottobre e dicembre di ciascun anno.
Sono irripetibili i rate non maturati della mensilità percetta
anticipatamente, sempre che non sia possibile effettuarne il
recupero, con trattenuta diretta, su eventuali altre competenze
spettanti a qualsiasi titolo al titolare del diritto o ai suoi aventi
causa.

Art. 19.

Pensione sociale e decorrenza delle provvidenze economiche.

In sostituzione della pensione o dell’assegno di cui agli articoli
12 e 13 i mutilati e invalidi civili, dal primo giorno del mese
successivo al compimento dell’età di 65 anni, su comunicazione delle
competenti prefetture, sono ammessi al godimento della pensione
sociale a carico del fondo di cui all’articolo 26 della legge 30
aprile 1969, n. 153.
Agli ultrasessantacinquenni che si trovano nelle condizioni di cui
all’articolo 12 della presente legge, la differenza di lire 6 mila,
tra l’importo della pensione sociale e quello della pensione di
inabilità, viene corrisposta, con onere a carico del Ministero
dell’interno con le modalità di cui agli articoli 14 e seguenti.
L’INPS dà comunicazione della data di inizio del pagamento della
prima mensilità della pensione sociale ai comitati provinciali di
assistenza e beneficenza pubblica che, dalla stessa data, sospendono
la corresponsione della pensione o dell’assegno, salva l’applicazione
della disposizione di cui al precedente comma. L’INPS sarà tenuto a
rimborsare agli ECA quanto anticipato agli interessati a titolo di
pensione sociale a decorrere dal compimento del sessantacinquesimo
anno di età .

Art. 20.

Modalità di erogazione della pensione o dell’assegno.

Il Ministero dell’interno provvede, a semestre anticipato, ad
accreditare alle prefetture i fondi occorrenti per il pagamento della
pensione o dell’assegno previsto dalla presente legge, in relazione
al numero dei beneficiari residenti in ciascuna provincia.
Le aperture di credito di cui al comma precedente possono essere
effettuate in deroga al limite previsto dall’articolo 56 del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.
I prefetti, entro dieci giorni dal ricevimento dei fondi,
provvedono a ripartirli tra gli enti comunali di assistenza, mediante
accreditamento su conti correnti postali vincolati per la
destinazione, intestati ai tesorieri dei singoli enti.
Il pagamento della pensione o dell’assegno ai beneficiari è
effettuato dagli enti comunali di assistenza con assegni postali
tratti sui predetti conti correnti.

Art. 21.

Accertamenti sulla permanenza dei requisiti.

Il comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, di
cui all’articolo 14, può disporre accertamenti sulle condizioni
economiche, di inabilità e di incollocabilità nei confronti dei
beneficiari della pensione o dell’assegno deliberando, se del caso,
la revoca della concessione.
Avverso il provvedimento di revoca, è ammesso ricorso nei termini e
con le modalità di cui all’articolo 15.

Art. 22.

Tutela giurisdizionale.

Contro i provvedimenti definitivi previsti dagli articoli 9 e 15 è
ammessa la tutela giurisdizionale dinanzi ai competenti organi
ordinari e amministrativi.

Art. 23.

Addestramento, qualificazione e riqualificazione professionale,
lavoro protetto e provvedimenti per la vita di relazione.

I mutilati e invalidi civili di cui all’articolo 2, dopo
l’espletamento dell’obbligo scolastico sono ammessi a fruire delle
provvidenze intese all’orientamento, all’addestramento, alla
qualificazione e riqualificazione professionale a cura del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale che vi provvede con le
disponibilità di una gestione speciale istituita in seno al fondo di
cui agli articoli 62 e seguenti della legge 29 aprile 1949, n. 264.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale determina,
secondo le richieste e su segnalazione degli uffici provinciali del
lavoro e della massima occupazione, la percentuale dei posti da
assegnare ai mutilati e invalidi civili nei corsi di addestramento
professionale promossi o autorizzati ai sensi della legge 29 aprile
1949, n. 264, e successive modificazioni.
I mutilati e invalidi civili affetti da minorazioni che impediscano
articoli 62 e seguenti della legge 29 aprile 1949, n. 264.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale determina,
secondo le richieste e su segnalazione degli uffici provinciali del
lavoro e della massima occupazione, la percentuale dei posti da
assegnare ai mutilati e invalidi civili nei corsi di addestramento
professionale promossi o autorizzati ai sensi della legge 29 aprile
1949, n. 264, e successive modificazioni.
I mutilati e invalidi civili affetti da minorazioni che impediscano
loro di frequentare i corsi normali di addestramento sono avviati ai
corsi all’uopo promossi o autorizzati dal Ministero del lavoro e
della previdenza sociale di concerto con il Ministero della sanità.
L’idoneità dei minorati affetti da irregolarità psichiche, di cui
all’articolo 2, alla frequenza dei corsi, previsti dal comma
precedente, deve essere accertata dalle commissioni provinciali
sanitarie istituite ai sensi dell’articolo 7 della presente legge.
L’autorizzazione dei corsi e dei centri può essere concessa, previo
riconoscimento di particolare competenza nel settore della
riabilitazione, ad enti ed istituzioni pubbliche e private. Il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale potrà inoltre
promuovere iniziative o autorizzare spese attinenti al ripristino,
all’acquisto e al rinnovo di particolari attrezzature didattiche,
nonché all’istituzione di centri sperimentali e di appositi centri di
formazione professionale.

Art. 24.

Indennità di frequenza ai corsi.

I mutilati e invalidi civili di cui all’articolo 2 della presente
legge, che frequentino regolarmente i corsi di addestramento
professionale istituiti dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, hanno diritto per ogni giorno di effettiva presenza ad un
assegno di lire 600, aumentato di 120 lire per ogni figlio, per il
coniuge e per i genitori, purché siano a carico dei suddetti
lavoratori.
L’assegno giornaliero spetta anche a coloro i quali percepiscono
l’indennità di disoccupazione o il trattamento speciale di cui
all’articolo 8 della legge 5 novembre 1968, n. 1115.

Art. 25.

Sistemi di lavoro protetto.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con
il Ministro per la sanità, promuove le iniziative e i provvedimenti
necessari per dare attuazione a sistemi di lavoro protetto per
speciali categorie di invalidi.
Ai fini indicati nel precedente comma, le amministrazioni
competenti possono avvalersi di enti ed istituzioni particolarmente
qualificati, nonché dell’Associazione nazionale mutilati e invalidi
civili, di cui alla legge 23 aprile 1965, n. 458.

Art. 26.

Congedo per cure.

Ai lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta
una riduzione della capacità lavorativa inferiore ai due terzi, può
essere concesso ogni anno un congedo straordinario per cure non
superiore a trenta giorni, su loro richiesta e previa autorizzazione
del medico provinciale.

Art. 27.

Barriere architettoniche e trasporti pubblici.

Per facilitare la vita di relazione dei mutilati e invalidi civili
gli edifici pubblici o aperti al pubblico e le istituzioni
scolastiche, prescolastiche o di interesse sociale di nuova
edificazione dovranno essere costruiti in conformità alla circolare
del Ministero dei lavori pubblici del 15 giugno 1968 riguardante la
eliminazione delle barriere architettoniche anche apportando le
possibili e conformi varianti agli edifici appaltati o già costruiti
all’entrata in vigore della presente legge; i servizi di trasporti
pubblici ed in particolare i tram e le metropolitane dovranno essere
accessibili agli invalidi non deambulanti; in nessun luogo pubblico o
aperto al pubblico può essere vietato l’accesso ai minorati; in tutti
i luoghi dove si svolgono pubbliche manifestazioni o spettacoli, che
saranno in futuro edificati, dovrà essere previsto e riservato uno
spazio agli invalidi in carrozzella; gli alloggi situati nei piani
terreni dei caseggiati dell’edilizia economica e popolare dovranno
essere assegnati per precedenza agli invalidi che hanno difficoltà di
deambulazione, qualora ne facciano richiesta.
Le norme di attuazione delle disposizioni di cui al presente
articolo saranno emanate, con decreto del Presidente della Repubblica
su proposta dei Ministri competenti, entro un anno dall’entrata in
vigore della presente legge.

Art. 28.

Provvedimenti per la frequenza scolastica.

Ai mutilati e invalidi civili che non siano autosufficienti e che
frequentino la scuola dello obbligo o i corsi di addestramento
professionale finanziati dallo Stato vengono assicurati:
a) il trasporto gratuito dalla propria abitazione alla sede della
scuola o del corso e viceversa, a carico dei patronati scolastici o
dei consorzi dei patronati scolastici o degli enti gestori dei corsi;
b) l’accesso alla scuola mediante adatti accorgimenti per il
superamento e la eliminazione delle barriere architettoniche che ne
impediscono la frequenza;
c) l’assistenza durante gli orari scolastici degli invalidi più
gravi.
Omissis.
Omissis.
Le stesse disposizioni valgono per le istituzioni prescolastiche e
per i doposcuola.

Art. 29.

Organizzazione scolastica nei centri degenza e di recupero.

Esclusivamente quando sia accertata l’impossibilità di far
frequentare ai minorati la scuola pubblica dell’obbligo, il Ministro
per la pubblica istruzione, per la scuola media, o il provveditore
agli studi, per l’istruzione elementare, d’intesa con gli enti
ospedalieri e la direzione dei centri di recupero e di
riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con il Ministero
della sanità o del lavoro e della previdenza sociale, provvede alla
istituzione, per i minori ricoverati, di classi normali quali sezioni
staccate della scuola statale.
L’insegnante dovrà attuare lo svolgimento dei programmi normali e
l’aggiornamento degli allievi sul programma scolastico non svolto.
Per gli adulti saranno istituiti corsi di scuola popolare per
l’eliminazione di ogni caso di analfabetismo primario e di ritorno,
nonché per il compimento della istruzione obbligatoria.
Le sezioni staccate dei centri di riabilitazione per i minori
possono essere aperte anche agli alunni non minorati.

Art. 30.

Esenzione dalle tasse scolastiche e universitarie.

Ai mutilati ed invalidi civili che appartengono a famiglie di
disagiata condizione economica e che abbiano subìto una diminuzione
superiore ai due terzi della capacità lavorativa ed ai figli dei
beneficiari della pensione di inabilità, è concessa l’esenzione dalle
tasse scolastiche e universitarie e da ogni altra imposta,
analogamente agli esoneri previsti per gli orfani di guerra, ciechi
civili, i mutilati ed invalidi di guerra, di lavoro, di servizio e i
loro figli.

Art. 31.

Finanziamenti.

Per far fronte alle spese relative alle provvidenze di cui ai
precedenti articoli 3, 12, 13, 17, 23, 24, 25 ed a quelle per il
funzionamento delle commissioni sanitarie di cui agli articoli 7 e 9,
sono iscritte nello stato di previsione della spesa dei sottonotati
Ministeri, a partire dall’esercizio finanziario 1971, le seguenti
somme annue:
1) Ministero dell’interno: per la concessione della pensione o
dello assegno mensile di assistenza e dell’assegno di accompagnamento
di cui agli articoli 12, 13 e 17: lire 27 miliardi;
2) Ministero della sanità:
a) per l’assistenza sanitaria di cui all’articolo 3: lire
24.900.000.000;
b) per il funzionamento delle commissioni sanitarie e per gli
esami e ricerche cliniche diagnostiche di cui agli articoli 7 e 9:
lire 850.000.000.
Per l’anno finanziario 1971 e per quelli successivi possono
essere altresì utilizzate per l’assistenza sanitaria le somme
mantenute in bilancio, ai sensi delle leggi 6 agosto 1966, n. 625, 13
ottobre 1969, n. 743, e il marzo 1970 n. 74;
3) Ministero del lavoro e della previdenza sociale: per
l’orientamento e la formazione professionale di cui all’articolo 23
ivi comprese quelle attinenti all’acquisto ed al rinnovo delle
particolari attrezzature didattiche necessarie, nonché
all’istituzione di centri speciali di rieducazione, di appositi
centri sperimentali ed alle provvidenze di cui agli articoli 24 e 25
quale contributo devoluto alla speciale gestione istituita in seno al
Fondo per l’addestramento professionale dei lavoratori, di cui
all’articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264: lire un miliardo
150 milioni.
Le somme non impegnate nell’esercizio cui si riferiscono possono
essere utilizzate negli esercizi successivi.

Art. 32.

Copertura della spesa.

Alla spesa complessiva di lire 53.900 milioni prevista al
precedente articolo, si fa fronte, per l’anno finanziario 1971,
quanto a lire 18.900 milioni con riduzione rispettivamente di lire
8.500 milioni, 150 milioni, 10.000 milioni e 250 milioni dei capitoli
1126, 1135, 1185 e 1209 dello stato di previsione della spesa del
Ministero della sanità per l’anno medesimo, quanto a lire 14.800
milioni con le somme già stanziate in applicazione del decreto-legge
30 gennaio 1971, n. 5 e quanto a lire 20.200 milioni mediante
riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di
previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri
decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 33.

Disposizioni transitorie.

I comitati provinciali di assistenza e beneficenza provvederanno
d’ufficio ai fini del riconoscimento della pensione di invalidità di
cui all’articolo 12 o dell’assegno mensile di cui all’articolo 13,
alla revisione delle posizioni dei mutilati e degli invalidi civili,
che in relazione alle precedenti leggi fruiscono dell’assegno mensile
di assistenza.
Durante la fase di revisione continua ad essere erogato l’assegno
mensile di assistenza di cui alle precedenti leggi, con il diritto a
percepire la differenza di lire 6.000 mensili, a decorrere dal 1°
maggio 1971, da parte dei mutilati ed invalidi civili ai quali ai
sensi dell’articolo 12 è riconosciuta la pensione di inabilità.

Art. 34.

Disposizioni finali.

In relazione alla attuazione dell’ordinamento regionale cesseranno
di avere efficacia le disposizioni della presente legge limitatamente
alle materie di cui all’articolo 117 della Costituzione, in
corrispondenza e all’atto dell’entrata in vigore della legislazione
regionale nelle materie medesime.
Sono abrogati il regio decreto-legge 29 ottobre 1936, n. 2043, e le
leggi 10 giugno 1940, n. 933 , e 10 aprile 1954, n. 218.

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