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Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidicivili, ai ciechi civili ed ai sordomuti.
di Redazione
Legge 21 novembre 1988, n. 508 (in Gazz. Uff., 25 novembre, n. 277).
– Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi
civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti.
Art. 1.
Aventi diritto alla indennità di accompagnamento.
1. La disciplina della indennità di accompagnamento istituita con
leggi 28 marzo 1968, n. 406, e 11 febbraio 1980, n. 18, e successive
modificazioni ed integrazioni, è modificata come segue.
2. L’indennità di accompagnamento è concessa:
a) ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti;
b) ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una
inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino
nella impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un
accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti
quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua.
3. Fermi restando i requisiti sanitari previsti dalla presente
legge, l’indennità di accompagnamento non è incompatibile con lo
svolgimento di attività lavorativa ed è concessa anche ai minorati
nei cui confronti l’accertamento delle prescritte condizioni
sanitarie sia intervenuto a seguito di istanza presentata dopo il
compimento del sessantacinquesimo anno di età.
4. L’indennità di accompagnamento di cui alla presente legge non è
compatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidità
contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio.
5. Resta salva per l’interessato la facoltà di optare per il
trattamento più favorevole.
6. L’indennità di accompagnamento è concessa ai cittadini residenti
nel territorio nazionale.
Art. 2.
Misura e periodicità delle indennità di accompagnamento.
1. A decorrere dal 1° gennaio 1988, l’importo della indennità di
accompagnamento erogata ai ciechi civili assoluti e con espressa
esclusione di ogni altra categoria equiparata, è stabilito in L.
588.000 mensili, comprensivo dell’adeguamento automatico, per l’anno
1988, previsto dal comma 2 dell’art. 1 della legge 6 ottobre 1986, n.
656.
2. Per gli anni successivi, sempre alle condizioni di cui al comma
1, tale adeguamento sarà calcolato con riferimento all’importo della
indennità di accompagnamento percepita, al 1° gennaio 1986, ai sensi
del comma 2 dell’art. 3 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, dai
ciechi di guerra ascritti alla tabella E, lettera A, n. 1, allegata
alla legge medesima.
3. A decorrere dal 1° gennaio 1988, l’importo della indennità di
accompagnamento erogata agli invalidi civili di cui alla legge 11
febbraio 1980, n. 18, è stabilito in L. 539.000 mensili, comprensivo
dell’adeguamento automatico, per l’anno 1988, previsto dal comma 2
dell’art. 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656.
4. Per gli anni successivi detto adeguamento sarà calcolato con
riferimento all’importo della indennità di accompagnamento percepita,
al 1° gennaio 1986, ai sensi del comma 2 dell’art. 3 della legge 6
ottobre 1986, n. 656, dai grandi invalidi di guerra ascritti alla
tabella E, lettera A-bis, allegata alla legge medesima.
5. L’indennità di accompagnamento è corrisposta per dodici
mensilità.
Art. 3.
Istituzione, misura e periodicità di una speciale indennità in favore
dei ciechi parziali.
1. A decorrere dal 1° gennaio 1988, ai cittadini riconosciuti
ciechi, con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi
gli occhi con eventuale correzione, è concessa una speciale indennità
non reversibile al solo titolo della minorazione di L. 50.000 mensili
per dodici mensilità.
2. Detta indennità sarà corrisposta d’ufficio agli attuali
beneficiari della pensione non reversibile di cui all’art. 14-septies
del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e a domanda negli
altri casi con decorrenza dal primo mese successivo alla data di
presentazione della domanda stessa.
3. L’indennità speciale di cui al comma 1 non si applica alle altre
categorie di minorati civili.
4. Per gli anni successivi, l’adeguamento automatico della
indennità di cui al comma 1 sarà calcolato, sulla base degli importi
sopra indicati con le modalità previste dal comma 2 dell’art. 1 della
legge 6 ottobre 1986, n. 656.
Art. 4.
Istituzione, misura e periodicità di una indennità di comunicazione
in favore dei sordi prelinguali.
1. A decorrere dal 1° gennaio 1988, ai sordomuti come definiti nel
secondo comma dell’art. 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, è
concessa una indennità di comunicazione non reversibile, al solo
titolo della minorazione, dell’importo di L. 200.000 mensili per
dodici mensilità.
2. Detta indennità sarà corrisposta d’ufficio ai sordomuti titolari
dell’assegno mensile di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381,
trasformato in pensione non reversibile dall’art. 14-septies del
decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e a domanda negli
altri casi con decorrenza dal primo mese successivo alla data di
presentazione della domanda stessa.
3. Per gli anni successivi, l’adeguamento automatico della
indennità di cui al comma 1 sarà calcolato, sulla base degli importi
sopra indicati, con le modalità previste al comma 2 dell’art. 1 della
legge 6 ottobre 1986, n. 656.
Art. 5.
Norme transitorie.
1. Ai ciechi assoluti, di età inferiore ai 18 anni, titolari della
pensione di cui al terzo comma dell’art. 14-septies del decreto-legge
30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 febbraio 1980, n. 33, verrà erogata, in sostituzione della
medesima, l’indennità di accompagnamento secondo le disposizioni
della presente legge, a decorrere dal primo giorno del mese
successivo a quello di entrata in vigore della stessa.
2. Le domande pendenti presso i comitati provinciali di assistenza
e beneficienza pubblica all’atto della data di entrata in vigore
della presente legge sono definite secondo le disposizioni della
medesima. Per i minori ciechi assoluti la richiesta diretta al
conseguimento della pensione si intende rivolta all’ottenimento
dell’indennità di accompagnamento.
3. I titolari dell’assegno mensile di cui all’art. 13 della legge
30 marzo 1971, n. 118, nei cui confronti non sia stata accertata una
riduzione della capacità lavorativa superiore all’80 per cento
continuano a percepirlo nella misura erogata alla data di entrata in
vigore della presente legge; tale importo non sarà soggetto a
rivalutazioni periodiche o straordinarie, nè ad ulteriori aumenti.
Art. 6.
Abrogazioni.
1. é abrogato l’art. 17 della legge 30 marzo 1971, n. 118.
2. Sono fatte salve le domande presentate sino alla data di entrata
in vigore della presente legge per ottenere le provvidenze di cui
all’art. 17 della citata legge n. 118 del 1971.
Art. 7.
Copertura finanziaria.
1. All’onere derivante dall’applicazione della presente legge,
valutato in lire 400 miliardi a decorrere dall’anno 1988, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1988-90, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1988, all’uopo
utilizzando l’apposito accantonamento
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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