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Modifiche alla l. 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure disostegno in favore di persone con handicap grave.

di Redazione

Legge 21 maggio 1998, n. 162 (in Gazz. Uff., 29 maggio 1998, n. 123). — Modifiche alla l. 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave. Art. 1. Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104. 1. Omissis. 2. Il decreto del Ministro per la solidarietà sociale di cui all’articolo 41-ter, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, introdotto dal comma 1, lettera d), del presente articolo, è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Art. 2. Verifica delle prestazioni erogate e dell’efficacia degli interventi. 1. Le regioni, secondo quanto previsto dall’articolo 41, comma 8, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, comunicano al Ministro per la solidarietà sociale lo stato di attuazione degli interventi previsti dall’articolo 39, comma 2, lettere l-bis) e l-ter), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, introdotte dall’articolo 1, comma 1, lettera c), della presente legge, gli obiettivi conseguiti, nonché le misure urgenti da attuare per migliorare le condizioni di vita delle persone affette da handicap grave nel territorio regionale. Qualora, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni non abbiano provveduto all’impegno contabile delle quote di competenza, nei limiti delle disponibilità assegnate, ai sensi dell’articolo 3, il Ministro per la solidarietà sociale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede alla riprogrammazione delle risorse assegnate e alla conseguente ridestinazione alle regioni. Art. 3. Copertura finanziaria. 1. Per l’attuazione delle misure previste dall’articolo 39, comma 2, lettere l-bis) e l-ter), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, introdotte dall’articolo 1, comma 1, lettera c), della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per l’anno 1998, di lire 60 miliardi per l’anno 1999 e di lire 59 miliardi a decorrere dall’anno 2000, da ripartire tra le regioni ai sensi dell’articolo 42, comma 2, della citata legge n. 104 del 1992, tenuto conto del numero di persone con handicap di particolare gravità di cui all’articolo 3, comma 3, della medesima legge n. 104 del 1992. 2. Per l’attuazione delle misure previste dagli articoli 41-bis e 41-ter della legge 5 febbraio 1992, n. 104, introdotti dall’articolo 1, comma 1, lettera d), della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 7 miliardi per l’anno 1998 e di lire 46 miliardi per l’anno 1999. 3. Agli oneri di cui alla presente legge, pari a lire 37 miliardi per l’anno 1998, a lire 106 miliardi per l’anno 1999 e a lire 59 miliardi per l’anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 1998, parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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