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L 662/96 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica. ART. 3 co 186-193: DELEGA PER DECRETO LEGGE SUGLI ENTI COMMERCIALI E ONLUS.

di Redazione

L 662/96 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.
ART. 3 co 186-193: DELEGA PER DECRETO LEGGE SUGLI ENTI COMMERCIALI E ONLUS

Disposizioni in materia di entrata.

186. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti
legislativi al fine di riordinare, secondo criteri di unitarietà e
coordinamento, la disciplina tributaria degli enti non commerciali in
materia di imposte dirette e indirette, erariali e locali, nel
rispetto dell’autonomia impositiva degli enti locali.
187. Il riordino della disciplina tributaria degli enti non
commerciali è informato ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) definizione della nozione di ente non commerciale, conferendo
rilevanza ad elementi di natura obiettiva connessi all’attività
effettivamente esercitata;
b) esclusione dall’imposizione dei contributi corrisposti da
amministrazioni pubbliche ad enti non commerciali, aventi fine
sociale, per lo svolgimento convenzionato di attività esercitate in
conformità ai propri fini istituzionali;
c) esclusione dall’ambito dell’imposizione, per gli enti di tipo
associativo, da individuare con riferimento ad elementi di natura
obiettiva connessi all’attività effettivamente esercitata, nonché
sulla base di criteri statutari diretti a prevenire fattispecie
elusive, di talune cessioni di beni e prestazioni di servizi resi
agli associati nell’ambito delle attività proprie della vita
associativa;
d) esclusione da ogni imposta delle raccolte pubbliche di fondi
effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni ai
sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di
sensibilizzazione;
e) previsione omogenea di regimi di imposizione semplificata ai
fini delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto nei
confronti degli enti non commerciali che hanno conseguito proventi da
attività commerciali entro limiti predeterminati, anche mediante
l’adozione di coefficienti o di imposte sostitutive;
f) previsione, anche ai fini di contrastare abusi ed elusioni, di
obblighi contabili, di bilancio o rendiconto, con possibili deroghe
giustificate dall’ordinamento vigente, differenziati in relazione
alle entrate complessive, anche per le raccolte pubbliche di fondi di
cui alla lettera d); previsione di bilancio o rendiconto soggetto a
pubblicazione e a controllo contabile qualora le entrate complessive
dell’ente superino i limiti previsti in materia di imposte sui
redditi;
g) previsione di agevolazioni temporanee per le operazioni di
trasferimento di beni patrimoniali;
h) previsione di un regime agevolato, semplificato e forfettario
con riferimento ai diritti demaniali sugli incassi derivanti da
rappresentazioni, esecuzioni o radiodiffusioni di opere e all’imposta
sugli spettacoli [rectius: sugli intrattenimenti].
188. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti
legislativi, al fine di disciplinare sotto il profilo tributario le
organizzazioni non lucrative di utilità sociale, attraverso un regime
unico al quale ricondurre anche le normative speciali esistenti.
Sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative alle
organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n.
266, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.
381, e alle organizzazioni non governative di cui alla legge 26
febbraio 1987, n. 49.
189. La disciplina tributaria delle organizzazioni non lucrative di
utilità sociale è informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) determinazione di presupposti e requisiti qualificanti le
organizzazioni non lucrative di utilità sociale, escludendo
dall’ambito dei soggetti ammessi gli enti pubblici e le società
commerciali diverse da quelle cooperative, le fondazioni bancarie, i
partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di
datori di lavoro e le associazioni di categoria, individuando le
attività di interesse collettivo il cui svolgimento per il
perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale, anche nei
confronti dei propri soci, giustifica un regime fiscale agevolato, e
prevedendo il divieto di distribuire anche in modo indiretto utili;
b) previsione dell’automatica qualificazione come organizzazioni
non lucrative di utilità sociale degli organismi di volontariato
iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle province
autonome, delle organizzazioni non governative riconosciute idonee ai
sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e delle cooperative
sociali, con relativa previsione di una disciplina semplificata in
ordine agli adempimenti formali, e differenziata e privilegiata in
ordine alle agevolazioni previste, in ragione del valore sociale
degli stessi;
c) previsione, per l’applicazione del regime agevolato, di
espresse disposizioni statutarie dirette a garantire l’osservanza di
princìpi di trasparenza e di democraticità, con possibili deroghe,
giustificate dall’ordinamento vigente, in relazione alla particolare
natura di taluni enti;
d) previsione di misure dirette ad evitare abusi e fenomeni
elusivi e di specifiche sanzioni tributarie;
e) previsione della detraibilità o della deducibilità delle
erogazioni liberali effettuate, entro limiti predeterminati, in
favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e degli
enti a regime equiparato;
f) previsione di regimi agevolati, ai fini delle imposte sui
redditi, per i proventi derivanti dall’attività di produzione o
scambio di beni o di servizi, anche in ipotesi di attività
occasionali, purché svolte in diretta attuazione degli scopi
istituzionali o in diretta connessione con gli stessi;
g) facoltà di prevedere agevolazioni per tributi diversi da
quelli di cui alla lettera f).
190. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta dei Ministri delle finanze, del lavoro e della previdenza
sociale e per la solidarietà sociale, da emanare entro il 31 dicembre
1997, è istituito un organismo di controllo.
191. L’organismo di controllo opera sotto la vigilanza del
Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle finanze e
garantisce, anche con emissione di pareri obbligatori e vincolanti,
l’uniforme applicazione della normativa sui requisiti soggettivi e
sull’ambito di operatività rilevante per gli enti di cui ai commi 186
e 188. L’organismo di controllo è tenuto a presentare al Parlamento
apposita relazione annuale; è investito dei più ampi poteri di
indirizzo, promozione e ispezione per la corretta osservanza della
disciplina legislativa e regolamentare in materia di terzo settore.
Può inoltre formulare proposte di modifica della normativa vigente ed
adottare provvedimenti di irrogazione di sanzioni di cui all’articolo
28 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
192. L’organismo di controllo ha, altresì, il compito di assicurare
la tutela da abusi da parte di enti che svolgono attività di raccolta
di fondi e di sollecitazione della fede pubblica attraverso l’impiego
dei mezzi di comunicazione.
192-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta dei Ministri delle finanze, del lavoro e della previdenza
sociale e per la solidarietà sociale, da adottare ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
stabiliti la sede, l’organizzazione interna, il funzionamento, il
numero dei componenti e i relativi compensi, i poteri e le modalità
di finanziamento dell’organismo di controllo di cui al comma 190
.
193. Alle minori entrate derivanti dall’attuazione delle misure
previste dai commi 186 e 188, che non potranno superare lire 100
miliardi per l’anno 1997 e lire 300 miliardi per gli anni 1998 e
1999, si fa fronte mediante quota parte dei maggiori introiti
derivanti dalle disposizioni dei commi da 1 a 192.

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