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ART 25: Disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche.
di Redazione
L 133/99 ART 25: Disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche.
1. Per le società sportive dilettantistiche comprese quelle non
riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali purchè
riconosciute da enti di promozione sportiva che si avvalgono
dell’opzione di cui all’art. 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398 e
successive modificazioni, non concorrono a formare il reddito
imponibile, se percepiti in via occasionale e saltuaria, e comunque
per un numero complessivo non superiore a due eventi per anno e per
un importo non superiore al limite annuo complessivo fissato con
decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con
l’Autorità di governo competente in materia di sport:
a) i proventi realizzati dalle società nello svolgimento di
attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
b) i proventi realizzati per il tramite di raccolte di fondi
effettuate con qualsiasi modalità.
2. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso
alla data di entrata in vigore della presente legge, l’importo di
lire 100 milioni, fissato dall’art. 1, comma 1, della legge 16
dicembre 1991, n. 398, come modificato da ultimo con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1998, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 5 dicembre 1998, in lire
130.594.000, è elevato a lire 360 milioni.
3. All’art. 2, comma 5, della legge 16 dicembre 1991, n. 398 e
successive modificazioni, le parole: <6 per="" cento="">> sono sostituite
dalle seguenti: <3 per="" cento="">>.
4. Le società sportive dilettantistiche comprese quelle non
riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali purchè
riconosciute da enti di promozione sportiva che corrispondono
compensi comunque denominati, comprese le indennità di trasferta ed i
rimborsi forfettari, per le prestazioni inerenti alla propria
attività, devono operare all’atto del pagamento, relativamente alla
parte del compenso eccedente la somma di lire 90.000 per ciascuna
prestazione e comunque di lire 6.000.000 complessive annue per
ciascun percipiente, una ritenuta a titolo di imposta nella misura
fissata dall’art. 11 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, per il primo scaglione di reddito, maggiorata delle
addizionali all’imposta sul reddito delle persone fisiche. Con
decreto del Ministro delle finanze possono essere modificati i limiti
di importo relativi a ciascuna prestazione e all’ammontare
complessivo annuo per ciascun percipiente di cui al primo periodo, in
relazione alle variazioni del valore medio dell’indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati.
5. All’art. 13-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: