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Delle associazioni non riconosciute e dei comitati

di Redazione

Capo III Delle associazioni non riconosciute e dei comitati

Art. 36
Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute

L’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni
non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli
accordi degli associati.
Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona
di coloro ai quali, secondo questi accordi, e conferita
la presidenza o la direzione (Cod. Proc. Civ. 75, 78).

Art. 37

Fondo comune

I contributi degli associati e i beni acquistati con questi
contributi costituiscono il fondo comune dell’associazione.
Finche questa dura, i singoli associati non possono chiedere
la divisione del fondo comune, né pretendere la quota in caso
di recesso.

Art. 38

Obbligazioni

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano
l’associazione i terzi possono far valere i loro diritti
sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche
personalmente e solidalmente le persone che hanno agito
in nome e per conto dell’associazione (Cod. Proc. Civ. 19).

Art. 39
Comitati

I comitati di soccorso o di beneficienza e i comitati promotori
di opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre, festeggiamenti
e simili sono regolati dalle disposizioni seguenti, salvo quanto
e stabilito nelle leggi speciali.

Art. 40
Responsabilità degli organizzatori

Gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti
sono responsabili personalmente e solidalmente della conservazione
dei fondi e della loro destinazione allo scopo annunziato.

Art. 41
Responsabilità dei componenti. Rappresentanza in giudizio

Qualora il comitato non abbia ottenuto la personalità giuridica
(12), i suoi componenti rispondono personalmente e solidalmente
delle obbligazioni assunte. I sottoscrittori sono tenuti soltanto
a effettuare le oblazioni promesse.
Il comitato può stare in giudizio nella persona del Presidente
(Cod. Proc. Civ. 75).

Art. 42
Diversa destinazione dei fondi

Qualora i fondi raccolti siano insufficienti allo scopo, o questo
non sia più attuabile, o, raggiunto lo scopo, si abbia un residuo
di fondi, l’autorità governativa stabilisce la devoluzione dei beni,
se questa non è stata disciplinata al momento della costituzione.

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