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Testo unico delle disposizioni concernenti ladisciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
di Redazione
Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (in Gazz. Uff., 18 agosto
1998, n. 191, s.o.). — Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
TITOLO I
Art. 1.
Ambito di applicazione.
1. Il presente testo unico, in attuazione dell’articolo 10, secondo
comma, della Costituzione, si applica, salvo che sia diversamente
disposto, ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea e
agli apolidi, di seguito indicati come stranieri.
2. Il presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati
membri dell’Unione europea, se non in quanto si tratti di norme più
favorevoli, e salvo il disposto dell’articolo 45 della legge 6 marzo
1998, n. 40.
3. Quando altre disposizioni di legge fanno riferimento a istituti
concernenti persone di cittadinanza diversa da quella italiana ovvero
ad apolidi, il riferimento deve intendersi agli istituti previsti dal
presente testo unico. Sono fatte salve le disposizioni interne,
comunitarie e internazionali più favorevoli comunque vigenti nel
territorio dello Stato.
4. Nelle materie di competenza legislativa delle regioni, le
disposizioni del presente testo unico costituiscono princìpi
fondamentali ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione. Per le
materie di competenza delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome, esse hanno il valore di norme fondamentali di
riforma economico-sociale della Repubblica.
5. Le disposizioni del presente testo unico non si applicano
qualora sia diversamente previsto dalle norme vigenti per lo stato di
guerra.
6. Il regolamento di attuazione del presente testo unico, di
seguito denominato regolamento di attuazione, è emanato ai sensi
dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n.
40.
7. Prima dell’emanazione, lo schema di regolamento di cui al comma
6 è trasmesso al Parlamento per l’acquisizione del parere delle
Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro trenta
giorni. Decorso tale termine, il regolamento è emanato anche in
mancanza del parere.
Art. 2.
Diritti e doveri dello straniero.
1. Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio
dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona
umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni
internazionali in vigore e dai princìpi di diritto internazionale
generalmente riconosciuti.
2. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello
Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino
italiano, salvo che le convenzioni internazionali in vigore per
l’Italia e il presente testo unico dispongano diversamente. Nei casi
in cui il presente testo unico o le convenzioni internazionali
prevedano la condizione di reciprocità, essa è accertata secondo i
criteri e le modalità previste dal regolamento di attuazione.
3. La Repubblica italiana, in attuazione della convenzione dell’OIL
n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con legge 10 aprile 1981, n.
158, garantisce a tutti i lavoratori stranieri regolarmente
soggiornanti nel suo territorio e alle loro famiglie parità di
trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori
italiani.
4. Lo straniero regolarmente soggiornante partecipa alla vita
pubblica locale.
5. Allo straniero è riconosciuta parità di trattamento con il
cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e
degli interessi legittimi, nei rapporti con la pubblica
amministrazione e nell’accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei
modi previsti dalla legge.
6. Ai fini della comunicazione allo straniero dei provvedimenti
concernenti l’ingresso, il soggiorno e l’espulsione, gli atti sono
tradotti, anche sinteticamente, in una lingua comprensibile al
destinatario, ovvero, quando ciò non sia possibile, nelle lingue
francese, inglese o spagnola, con preferenza per quella indicata
dall’interessato.
7. La protezione diplomatica si esercita nei limiti e nelle forme
previsti dalle norme di diritto internazionale. Salvo che vi ostino
motivate e gravi ragioni attinenti alla amministrazione della
giustizia e alla tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza
nazionale, ogni straniero presente in Italia ha diritto di prendere
contatto con le autorità del Paese di cui è cittadino e di essere in
ciò agevolato da ogni pubblico ufficiale interessato al procedimento.
L’autorità giudiziaria, l’autorità di pubblica sicurezza e ogni altro
pubblico ufficiale hanno l’obbligo di informare, nei modi e nei
termini previsti dal regolamento di attuazione, la rappresentanza
diplomatica o consolare più vicina del Paese a cui appartiene lo
straniero in ogni caso in cui esse abbiano proceduto ad adottare nei
confronti di costui provvedimenti in materia di libertà personale, di
allontanamento dal territorio dello Stato, di tutela dei minori, di
status personale ovvero in caso di decesso dello straniero o di
ricovero ospedaliero urgente e hanno altresì l’obbligo di far
pervenire a tale rappresentanza documenti e oggetti appartenenti allo
straniero che non debbano essere trattenuti per motivi previsti dalla
legge. Non si fa luogo alla predetta informazione quando si tratta di
stranieri che abbiano presentato una domanda di asilo, di stranieri
ai quali sia stato riconosciuto lo status di rifugiato, ovvero di
stranieri nei cui confronti sono state adottate misure di protezione
temporanea per motivi umanitari.
8. Gli accordi internazionali stipulati per le finalità di cui
all’articolo 11, comma 4, possono stabilire situazioni giuridiche più
favorevoli per i cittadini degli Stati interessati a speciali
programmi di cooperazione per prevenire o limitare le immigrazioni
clandestine.
9. Lo straniero presente nel territorio italiano è comunque tenuto
all’osservanza degli obblighi previsti dalla normativa vigente.
Art. 3.
Politiche migratorie.
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri
interessati, il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza Stato-città e
autonomie locali, gli enti e le associazioni nazionali maggiormente
attivi nell’assistenza e nell’integrazione degli immigrati e le
organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, predispone ogni tre anni il
documento programmatico relativo alla politica dell’immigrazione e
degli stranieri nel territorio dello Stato, che è approvato dal
Governo e trasmesso al Parlamento. Le competenti Commissioni
parlamentari esprimono il loro parere entro trenta giorni dal
ricevimento del documento programmatico. Il documento programmatico è
emanato, tenendo conto dei pareri ricevuti, con decreto del
Presidente della Repubblica ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. Il Ministro dell’Interno presenta
annualmente al Parlamento una relazione sui risultati raggiunti
attraverso i provvedimenti attuativi del documento programmatico.
2. Il documento programmatico indica le azioni e gli interventi che
lo Stato italiano, anche in cooperazione con gli Stati membri
dell’Unione europea, con le organizzazioni internazionali, con le
istituzioni comunitarie e con organizzazioni non governative, si
propone di svolgere in materia di immigrazione, anche mediante la
conclusione di accordi con i Paesi di origine. Esso indica altresì le
misure di carattere economico e sociale nei confronti degli stranieri
soggiornanti nel territorio dello Stato, nelle materie che non
debbono essere disciplinate con legge.
3. Il documento individua inoltre i criteri generali per la
definizione dei flussi di ingresso nel territorio dello Stato,
delinea gli interventi pubblici volti a favorire le relazioni
familiari, l’inserimento sociale e l’integrazione culturale degli
stranieri residenti in Italia, nel rispetto delle diversità e delle
identità culturali delle persone, purché non confliggenti con
l’ordinamento giuridico, e prevede ogni possibile strumento per un
positivo reinserimento nei Paesi di origine.
4. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri,
sentiti i Ministri interessati e le competenti Commissioni
parlamentari, sono definite annualmente, sulla base dei criteri e
delle altre indicazioni del documento programmatico di cui al comma
1, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello
Stato, per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere
stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti
familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente
disposte a norma dell’articolo 20. I visti di ingresso per lavoro
subordinato, anche stagionale, e per lavoro autonomo sono rilasciati
entro il limite delle quote predette. In caso di mancata
pubblicazione dei decreti di programmazione annuale, la
determinazione delle quote è disciplinata in conformità con gli
ultimi decreti pubblicati ai sensi del presente testo unico nell’anno
precedente.
5. Nell’ambito delle rispettive attribuzioni e dotazioni di
bilancio, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali
adottano i provvedimenti concorrenti al perseguimento dell’obbiettivo
di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno
riconoscimento dei diritti e degli interessi riconosciuti agli
stranieri nel territorio dello Stato, con particolare riguardo a
quelle inerenti all’alloggio, alla lingua, all’integrazione sociale,
nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
adottare di concerto con il Ministro dell’interno, si provvede
all’istituzione di Consigli territoriali per l’immigrazione, in cui
siano rappresentati le competenti amministrazioni locali dello Stato,
la Regione, gli enti locali, gli enti e le associazioni localmente
attivi nel soccorso e nell’assistenza agli immigrati, le
organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, con compiti di
analisi delle esigenze e di promozione degli interventi da attuare a
livello locale.
6-bis. Fermi restando i trattamenti dei dati previsti per il
perseguimento delle proprie finalità istituzionali, il Ministero
dell’interno espleta, nell’ambito del Sistema statistico nazionale e
senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, le attività
di raccolta di dati a fini statistici sul fenomeno dell’immigrazione
extracomunitaria per tutte le pubbliche amministrazioni interessate
alle politiche migratorie.
7. Nella prima applicazione delle disposizioni del presente
articolo, il documento programmatico di cui al comma 1 è predisposto
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 6
marzo 1998, n. 40. Lo stesso documento indica la data entro cui sono
adottati i decreti di cui al comma 4.
8. Lo schema del documento programmatico di cui al comma 7 è
trasmesso al Parlamento per l’acquisizione del parere delle
Commissioni competenti per materia che si esprimono entro trenta
giorni. Decorso tale termine, il decreto è emanato anche in mancanza
del parere.
TITOLO II
Capo I
Art. 4.
Ingresso nel territorio dello Stato.
1. L’ingresso nel territorio dello Stato è consentito allo
straniero in possesso di passaporto valido o documento equipollente e
del visto d’ingresso, salvi i casi di esenzione, e può avvenire,
salvi i casi di esenzione, e può avvenire, salvi i casi di forza
maggiore, soltanto attraverso i valichi di frontiera appositamente
istituiti.
2. Il visto di ingresso è rilasciato dalle rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane nello stato di origine o di stabile
residenza dello straniero. Per soggiorni non superiori a tre mesi
sono equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche
e consolari italiane quelli emessi, sulla base di specifici accordi,
dalle autorità diplomatiche o consolari di altri Stati.
Contestualmente al rilascio del visto di ingresso l’autorità
diplomatica o consolare italiana consegna allo straniero una
comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile che illustri i
diritti e i doveri dello straniero relativi all’ingresso ed al
soggiorno in Italia. Il diniego del visto di ingresso o reingresso è
adottato con provvedimento scritto e motivato che deve essere
comunicato all’interessato unitamente alle modalità di impugnazione e
ad una traduzione in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in
inglese, francese, spagnolo o arabo. Per lo straniero in possesso di
permesso di soggiorno è sufficiente, ai fini del reingresso nel
territorio dello Stato, una preventiva comunicazione all’autorità di
frontiera.
3. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 4,
l’Italia, in armonia con gli obblighi assunti con l’adesione a
specifici accordi internazionali, consentirà l’ingresso nel proprio
territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di
idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del
soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza
sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i
permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel
Paese di provenienza. I mezzi di sussistenza sono definiti con
apposita direttiva emanata dal Ministro dell’interno, sulla base dei
criteri indicati nel documento di programmazione di cui all’articolo
3, comma 1. Non potrà essere ammesso in Italia lo straniero che non
soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per
l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i
quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei
controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle
persone, con i limiti e le deroghe previsti nei suddetti accordi.
4. L’ingresso in Italia può essere consentito con visti per
soggiorni di breve durata, validi fino a 90 giorni e per soggiorni di
lunga durata che comportano per il titolare la concessione di un
permesso di soggiorno in Italia con motivazione identica a quella
menzionata nel visto. Per soggiorni inferiori a tre mesi, saranno
considerati validi anche i motivi esplicitamente indicati in visti
rilasciati da autorità diplomatiche o consolari di altri Stati in
base a specifici accordi internazionali sottoscritti e ratificati
dall’Italia ovvero a norme comunitarie.
5. Il Ministero degli affari esteri adotta, dandone tempestiva
comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, ogni
opportuno provvedimento di revisione o modifica dell’elenco dei Paesi
i cui cittadini siano soggetti ad obbligo di visto, anche in
attuazione di obblighi derivanti da accordi internazionali in vigore.
6. Non possono fare ingresso nel territorio dello Stato e sono
respinti dalla frontiera gli stranieri espulsi, salvo che abbiano
ottenuto la speciale autorizzazione o che sia trascorso il periodo di
divieto di ingresso, gli stranieri che debbono essere espulsi e
quelli segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni
internazionali in vigore in Italia, ai fini del respingimento o della
non ammissione per gravi motivi di ordine pubblico, di sicurezza
nazionale e di tutela delle relazioni internazionali.
7. L’ingresso è comunque subordinato al rispetto degli adempimenti
e delle formalità prescritti con il regolamento di attuazione.
Art. 5.
Permesso di soggiorno.
1. Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri
entrati regolarmente ai sensi dell’articolo 4, che siano muniti di
carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciati a norma del
presente testo unico o che siano in possesso di permesso di soggiorno
o titolo equipollente rilasciato dalla competente autorità di uno
Stato appartenente all’Unione europea, nei limiti ed alle condizioni
previsti da specifici accordi.
2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le
modalità previste nel regolamento di attuazione, al questore della
provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi
dal suo ingresso nel territorio dello Stato ed è rilasciato per le
attività previste dal visto d’ingresso o dalle disposizioni vigenti.
Il regolamento di attuazione può provvedere speciali modalità di
rilascio relativamente ai soggiorni brevi per motivi di turismo, di
giustizia, di attesa di emigrazione in altro Stato e per l’esercizio
delle funzioni di ministro di culto nonché ai soggiorni in case di
cura, ospedali, istituti civili e religiosi e altre convivenze.
3. La durata del permesso di soggiorno è quella prevista dal visto
d’ingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo unico o in
attuazione degli accordi e delle convenzioni internazionali in
vigore. La durata non può comunque essere:
a) superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo;
b) superiore a sei mesi, per lavoro stagionale, o nove mesi, per
lavoro stagionale nei settori che richiedono tale estensione;
c) superiore ad un anno, in relazione alla frequenza di un corso
per studio o per formazione debitamente certificata; il permesso è
tuttavia rinnovabile annualmente nel caso di corsi pluriennali;
d) superiore a due anni, per lavoro autonomo, per lavoro
subordinato a tempo indeterminato e per ricongiungimenti familiari;
e) superiore alle necessità specificatamente documentate, negli
altri casi consentiti dal presente testo unico o dal regolamento di
attuazione.
4. Il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere richiesto dallo
straniero al questore della provincia in cui si trova almeno trenta
giorni prima della scadenza ed è sottoposto alla verifica delle
condizioni previste per il rilascio o delle diverse condizioni
previste dal presente testo unico. Fatti salvi i diversi termini
previsti dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione, il
permesso di soggiorno è rinnovato per una durata non superiore al
doppio di quella stabilita con il rilascio iniziale.
5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se
il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando
mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il
soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto
dall’articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi
elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di
irregolarità amministrative sanabili.
6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere
altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali,
resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le
condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti,
salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere
umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali
dello Stato italiano.
7. Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o titolo
equipollente rilasciato dall’autorità di uno Stato appartenente
all’Unione europea, valido per il soggiorno in Italia sono tenuti a
dichiarare la loro presenza al questore con le modalità e nei termini
di cui al comma 2. Agli stessi è rilasciata idonea ricevuta della
dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 200 mila a lire 600
mila. Qualora la dichiarazione non venga resa entro 60 giorni
dall’ingresso nel territorio dello Stato può essere disposta
l’espulsione amministrativa.
8. Il permesso di soggiorno, la ricevuta di dichiarazione di
soggiorno e la carta di soggiorno di cui all’articolo 9 sono
rilasciati su modelli a stampa, con caratteristiche
anticontraffazione, conformi ai tipi approvati dal Ministro
dell’interno, in attuazione dell’Azione comune adottata dal Consiglio
dell’Unione europea il 16 dicembre 1996.
9. Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito
entro venti giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda,
se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo
unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno
richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso
da rilasciare in applicazione del presente testo unico.
Art. 6.
Facoltà ed obblighi inerenti al soggiorno.
1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro
subordinato, lavoro autonomo e familiari per essere utilizzato anche
per le altre attività consentite. Quello rilasciato per motivi di
studio e formazione può essere convertito, comunque prima della sua
scadenza, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro nell’ambito
delle quote stabilite a norma dell’articolo 3, comma 4, secondo le
modalità previste dal regolamento di attuazione.
2. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività
sportive e ricreative a carattere temporaneo e per quelli inerenti
agli atti di stato civile o all’accesso a pubblici servizi, i
documenti inerenti al soggiorno di cui all’articolo 5, comma 8,
devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai
fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri
provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati.
3. Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di
pubblica sicurezza, non esibisce, senza giustificato motivo, il
passaporto o altro documento di identificazione, ovvero il permesso o
la carta di soggiorno è punito con l’arresto fino a sei mesi e
l’ammenda fino a lire ottocentomila.
4. Qualora vi sia motivo di dubitare della identità personale dello
straniero, questi può essere sottoposto a rilievi segnaletici.
5. Per le verifiche previste dal presente testo unico o dal
regolamento di attuazione, l’autorità di pubblica sicurezza, quando
vi siano fondate ragioni, richiede agli stranieri informazioni e atti
comprovanti la disponibilità di un reddito, da lavoro o da altra
fonte legittima, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari
conviventi nel territorio dello Stato.
6. Salvo quanto è stabilito nelle leggi militari, il Prefetto può
vietare agli stranieri il soggiorno in comuni o in località che
comunque interessano la difesa militare dello Stato. Tale divieto è
comunicato agli stranieri per mezzo della autorità locale di pubblica
sicurezza o col mezzo di pubblici avvisi. Gli stranieri, che
trasgrediscono al divieto, possono essere allontanati per mezzo della
forza pubblica.
7. Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero
regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni
dei cittadini italiani con le modalità previste dal regolamento di
attuazione. In ogni caso la dimora dello straniero si considera
abitualmente anche in caso di documentata ospitalità da più di tre
mesi presso un centro di accoglienza. Dell’avvenuta iscrizione o
variazione l’ufficio dà comunicazione alla questura territorialmente
competente.
8. Fuori dei casi di cui al comma 7, gli stranieri che soggiornano
nel territorio dello Stato devono comunicare al questore competente
per territorio, entro i quindici giorni successivi, le eventuali
variazioni del proprio domicilio abituale.
9. Il documento di identificazione per stranieri è rilasciato su
modello conforme al tipo approvato con decreto del Ministro
dell’interno. Esso non è valido per l’espatrio, salvo che sia
diversamente disposto dalle convenzioni o dagli accordi
internazionali.
10. Contro i provvedimenti di cui all’articolo 5 e al presente
articolo è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale
competente.
Art. 7.
Obblighi dell’ospitante e del datore di lavoro.
1. Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno
straniero o apolide, anche se parente o affine, o lo assume per
qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la
proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti
nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta,
entro quarantotto ore, all’autorità locale di pubblica sicurezza.
2. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del
denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del
passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano,
l’esatta ubicazione dell’immobile ceduto o in cui la persona è
alloggiata, ospita o presta servizio ed il titolo per il quale la
comunicazione è dovuta.
Art. 8.
Disposizioni particolari.
1. Le disposizioni del presente capo non si applicano ai componenti
del sacro collegio e del corpo diplomatico e consolare.
Art. 9.
Carta di soggiorno.
1. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello
Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno per
un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi, il quale
dimostri di avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio
e dei familiari, può richiedere al questore il rilascio della carta
di soggiorno, per sé, per il coniuge e per i figli minori conviventi.
La carta di soggiorno è a tempo indeterminato.
2. La carta di soggiorno può essere richiesta anche dallo straniero
coniuge o figlio minore o genitore conviventi di un cittadino
italiano o di cittadino di uno Stato dell’Unione europea residente in
Italia.
3. La carta di soggiorno è rilasciata sempre che nei confronti
dello straniero non sia stato disposto il giudizio per taluno dei
delitti di cui all’articolo 380 nonché, limitatamente ai delitti non
colposi, all’articolo 381 del codice di procedura penale, o
pronunciata sentenza di condanna, anche non definitiva, salvo che
abbia ottenuto la riabilitazione. Successivamente al rilascio della
carta di soggiorno il questore dispone la revoca, se è stata emessa
sentenza di condanna, anche non definitiva, per reati di cui al
presente comma. Qualora non debba essere disposta l’espulsione e
ricorrano i requisiti previsti dalla legge, è rilasciato permesso di
soggiorno. Contro il rifiuto del rilascio della carta di soggiorno e
contro la revoca della stessa è ammesso ricorso al tribunale
amministrativo regionale competente.
4. Oltre a quanto previsto per lo straniero regolarmente
soggiornante nel territorio dello Stato, il titolare della carta di
soggiorno può:
a) fare ingresso nel territorio dello Stato in esenzione di
visto;
b) svolgere nel territorio dello Stato ogni attività lecita,
salvo quelle che la legge espressamente vieta allo straniero o
comunque riserva al cittadino;
c) accedere ai servizi ed alle prestazioni erogate dalla pubblica
amministrazione, salvo che sia diversamente disposto;
d) partecipare alla vita pubblica locale, esercitando anche
l’elettorato quando previsto dall’ordinamento e in armonia con le
previsioni del capitolo C della Convenzione sulla partecipazione
degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a
Strasburgo il 5 febbraio 1992.
5. Nei confronti del titolare della carta di soggiorno l’espulsione
amministrativa può essere disposta solo per gravi motivi di ordine
pubblico o sicurezza nazionale, ovvero quando lo stesso appartiene ad
una delle categorie indicate dall’articolo 1 della legge 27 dicembre
1956, n. 1423, come sostituito dall’articolo 2 della legge 3 agosto
1988, n. 327, ovvero dall’articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n.
575, come sostituito dall’articolo 13 della legge 13 settembre 1982,
n. 646, sempre che sia applicata, anche in via cautelare, una delle
misure di cui all’articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55.
Art. 10.
Respingimento.
1. La polizia di frontiera respinge gli stranieri che si presentano
ai valichi di frontiera senza avere i requisiti richiesti dal
presente testo unico per l’ingresso nel territorio dello Stato.
2. Il respingimento con accompagnamento alla frontiera è altresì
disposto dal questore nei confronti degli stranieri:
a) che entrando nel territorio dello Stato sottraendoli ai
controlli di frontiera, sono fermati all’ingresso o subito dopo;
b) che, nelle circostanze di cui al comma 1, sono stati
temporaneamente ammessi nel territorio per necessità di pubblico
soccorso.
3. Il vettore che ha condotto alla frontiera uno straniero privo
dei documenti di cui all’articolo 4 o che deve essere comunque
respinto a norma del presente articolo è tenuto a prenderlo
immediatamente a carico ed a ricondurlo nello Stato di provenienza, o
in quello che ha rilasciato il documento di viaggio eventualmente in
possesso dello straniero.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 e quelle dell’articolo 4,
commi 3 e 6, non si applicano nei casi previsti dalle disposizioni
vigenti che disciplinano l’asilo politico, il riconoscimento dello
status di rifugiato ovvero l’adozione di misure di protezione
temporanea per motivi umanitari.
5. Per lo straniero respinto è prevista l’assistenza necessaria
presso i valichi di frontiera.
6. I respingimenti di cui al presente articolo sono registrati
dall’autorità di pubblica sicurezza.
Art. 11.
Potenziamento e coordinamento dei controlli di frontiera.
1. Il Ministro dell’interno e il Ministro degli affari esteri
adottano il piano generale degli interventi per il potenziamento ed
il perfezionamento, anche attraverso l’automazione delle procedure,
delle misure di controllo di rispettiva competenza, nell’ambito delle
compatibilità con i sistemi informativi di livello extranazionale
previsti dagli accordi o convenzioni internazionali in vigore e delle
disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.
2. Delle parti di piano che riguardano sistemi informativi
automatizzati e dei relativi contratti è data comunicazione
all’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione.
3. Nell’ambito e in attuazione delle direttive adottate dal
Ministro dell’interno, i prefetti delle province di confine terrestre
ed i prefetti dei capoluoghi delle regioni interessate alla frontiera
marittima promuovono le misure occorrenti per il coordinamento dei
controlli di frontiera e della vigilanza marittima e terrestre,
d’intesa con i prefetti delle altre province interessate, sentiti i
questori e i dirigenti delle zone di polizia di frontiera, nonché le
autorità marittime e militari ed i responsabili degli organi di
polizia, di livello non inferiore a quello provinciale, eventualmente
interessati, e sovrintendendo all’attuazione delle direttive emanate
in materia.
4. Il Ministero degli affari esteri e il Ministero dell’interno
promuovono le iniziative occorrenti, d’intesa con i Paesi
interessati, al fine di accelerare l’espletamento degli accertamenti
ed il rilascio dei documenti eventualmente necessari per migliorare
l’efficacia dei provvedimenti previsti dal presente testo unico, e
per la reciproca collaborazione a fini di contrasto dell’immigrazione
clandestina. A tale scopo, le intese di collaborazione possono
prevedere la cessione a titolo gratuito alle autorità dei Paesi
interessati di beni mobili ed apparecchiature specificamente
individuate, nei limiti delle compatibilità funzionali e finanziarie
definite dal Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, se si tratta
di beni, apparecchiature o servizi accessori forniti da altre
amministrazioni, con il Ministro competente.
5. Per le finalità di cui al comma 4, il Ministro dell’interno
predispone uno o più programmi pluriennali di interventi straordinari
per l’acquisizione degli impianti e mezzi tecnici e logistici
necessari, per acquistare o ripristinare i beni mobili e le
apparecchiature in sostituzione di quelli ceduti ai Paesi
interessati, ovvero per fornire l’assistenza e altri servizi
accessori. Se si tratta di beni, apparecchiature o servizi forniti da
altre amministrazioni, i programmi sono adottati di concerto con il
Ministro competente.
6. Presso i valichi di frontiera sono previsti servizi di
accoglienza al fine di fornire informazioni e assistenza agli
stranieri che intendano presentare domanda di asilo o fare ingresso
in Italia per un soggiorno di durata superiore a tre mesi. Tali
servizi sono messi a disposizione, ove possibile, all’interno della
zona di transito .
Capo II
Art. 12.
Disposizioni contro le immigrazioni clandestine.
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie
attività dirette a favorire l’ingresso degli stranieri nel territorio
dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico
è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire
trenta milioni.
2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 54 del codice
penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza
umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in
condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.
3. Se il fatto di cui al comma 1 è commesso a fine di lucro o da
tre o più persone in concorso tra loro, ovvero riguarda l’ingresso di
cinque o più persone, e nei casi in cui il fatto è commesso mediante
l’utilizzazione di servizi di trasporto internazionale o di documenti
contraffatti, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni e
della multa di lire trenta milioni per ogni straniero di cui è stato
favorito l’ingresso in violazione del presente testo unico. Se il
fatto è commesso al fine di reclutamento di persone da destinare alla
prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione, ovvero
riguarda l’ingresso di minori da impiegare in attività illecite al
fine di favorirne lo sfruttamento, la pena è della reclusione da
cinque a quindici anni e della multa di lire cinquanta milioni per
ogni straniero di cui è stato favorito l’ingresso in violazione del
presente testo unico.
4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è obbligatorio l’arresto in
flagranza ed è disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato
per i medesimi reati, anche nel caso di applicazione della pena su
richiesta delle parti. Nei medesimi casi si procede comunque con
giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.
5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il
fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un
ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o
nell’ambito delle attività punite a norma del presente articolo,
favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in
violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la
reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta
milioni.
6. Il vettore aereo, marittimo o terrestre, è tenuto ad accertarsi
che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti
per l’ingresso nel territorio dello Stato, nonché a riferire
all’organo di polizia di frontiera dell’eventuale presenza a bordo
dei rispettivi mezzi di trasporto di stranieri in posizione
irregolare. In caso di inosservanza anche di un solo degli obblighi
di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque milioni per
ciascuno degli stranieri trasportati. Nei casi più gravi è disposta
la sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza,
autorizzazione o concessione rilasciata dall’autorità amministrativa
italiana inerenti all’attività professionale svolta e al mezzo di
trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni di cui alla legge
24 novembre 1981, n. 689.
7. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto
delle immigrazioni clandestine, disposte nell’ambito delle direttive
di cui all’articolo 11, comma 3, gli ufficiali e agenti di pubblica
sicurezza operanti nelle province di confine e nelle acque
territoriali possono procedere al controllo e alle ispezioni dei
mezzi di trasporto e delle cose trasportate, ancorché soggetti a
speciale regime doganale, quando, anche in relazione a specifiche
circostanze di luogo e di tempo, sussistono fondati motivi che
possano essere utilizzati per uno dei reati previsti dal presente
articolo. Dell’esito dei controlli e delle ispezioni è redatto
processo verbale in appositi moduli, che è trasmesso entro
quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne
ricorrono i presupposti, lo convalida nelle successive quarantotto
ore. Nelle medesime circostanze gli ufficiali di polizia giudiziaria
possono altresì procedere a perquisizioni, con l’osservanza delle
disposizioni di cui all’articolo 352, commi 3 e 4 del codice di
procedura penale.
8. I beni sequestrati nel corso di operazioni di polizia
finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati previsti dal
presente articolo, sono affidati dall’autorità giudiziaria procedente
in custodia giudiziale, salvo che vi ostino esigenze processuali,
agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l’impiego in
attività di polizia ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri
enti pubblici per finalità di giustizia, di protezione civile o di
tutela ambientale. I mezzi di trasporto non possono essere in alcun
caso alienati. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dell’articolo 100, commi 2 e 3, del testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309.
8-bis. I beni acquisiti dallo Stato, a seguito di provvedimento
definitivo di confisca, sono, a richiesta, assegnati
all’amministrazione o trasferiti all’ente che ne abbiano avuto l’uso
ai sensi del comma 8, ovvero sono alienati. I mezzi di trasporto che
non sono assegnati o trasferiti per le finalità di cui al comma 8,
non possono essere alienati e sono distrutti. Si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e
destinazione dei beni confiscati.
9. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei
reati previsti dal presente articolo, nonché le somme di denaro
ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati, sono
destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e
repressione dei medesimi reati, anche a livello internazionale
mediante interventi finalizzati alla collaborazione e alla assistenza
tecnico-operativa con le forze di polizia dei Paesi interessati. A
tal fine, le somme affluiscono ad apposito capitolo dell’entrata del
bilancio dello Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche
richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del
Ministero dell’interno, rubrica