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Regolamento recante normeconcernenti l’organizzazione e il funzionamento dell’Ufficionazionale per il servizio civile, ai sensi dell’art. 8, comma 3,della L 230/98
di Redazione
Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 352 (in
Gazz. Uff., 14 ottobre, n. 242). – Regolamento recante norme
concernenti l’organizzazione e il funzionamento dell’Ufficio
nazionale per il servizio civile, ai sensi dell’art. 8, comma 3,
della legge 8 luglio 1998, n. 230.
Art. 1.
Composizione Ufficio nazionale.
1..Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per
norme in materia di obiezione di coscienza;
b) per
civile, istituito ai sensi dell’art. 8 della legge;
c) per
nazionale per il servizio civile, nominato ai sensi dell’art. 8,
comma 1, della legge.
2. Il direttore generale svolge le funzioni proprie degli incarichi
di funzioni dirigenziali generali secondo quanto previsto dagli
articoli 16 e 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e
successive modifiche e integrazioni, e cura i rapporti con il
Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con
i Dipartimenti e gli uffici della stessa Presidenza. Nello
svolgimento di dette funzioni il Direttore generale si avvale di una
segreteria particolare alle sue dirette dipendenze.
3. Per lo svolgimento dei compiti assegnati, l’Ufficio nazionale si
articola in: ufficio di segreteria generale; ufficio del servizio
civile e ufficio amministrativo, del personale, degli affari legali e
del contenzioso. L’ufficio del servizio civile è struttura di livello
dirigenziale generale ed è diretto da un dirigente generale ed
articolato in servizi di livello dirigenziale. L’ufficio di
segreteria generale e l’ufficio amministrativo, del personale, degli
affari legali e del contenzioso sono strutture dirette da altro
personale dirigente e sono articolati in servizi di livello
dirigenziale. L’Ufficio nazionale dispone di sedi regionali, ubicate
presso il commissariato del Governo ovvero, previe intese con le
regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, in altre
strutture ubicate a livello regionale.
4. Con direttiva adottata ai sensi dell’art. 5, comma 2, lettera
e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Presidente del Consiglio
dei Ministri determina i princìpi e gli obiettivi delle convenzioni e
degli accordi previsti dall’art. 8 della legge, i criteri generali
per la programmazione degli interventi dell’Ufficio nazionale, nonchè
i parametri di valutazione delle attività e gli altri elementi da
considerare nello schema della relazione annuale al Presidente del
Consiglio dei Ministri, predisposta dall’Ufficio nazionale.
Art. 2.
Attribuzioni degli uffici.
1. L’ufficio di segreteria generale cura: la programmazione del
servizio civile; la predisposizione delle forme di ricerca e
sperimentazione di difesa civile non armata e non violenta e la
predisposizione dei piani di cui all’art. 8, comma 2, lettera h),
della legge; la definizione dei protocolli e delle convenzioni per il
servizio civile all’estero, l’elaborazione delle intese bilaterali
previste all’art. 9, comma 5, della legge, ed i rapporti con l’Unione
europea, le organizzazioni internazionali e gli altri Paesi in
materia di servizio civile, i rapporti con le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, predisponendo i protocolli d’intesa
di cui all’art. 8; le relazioni con il pubblico; la progettazione,
l’organizzazione e la gestione del sistema informativo permanente di
cui all’art. 8, comma 2, lettera g), della legge; la progettazione e
l’organizzazione delle campagne informative annuali in collaborazione
con il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza
del Consiglio dei Ministri; i rapporti con il Ministero della difesa
per il coordinamento delle informazioni da fornire ai giovani
chiamati alla leva, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre
1997, n. 504; l’attività ispettiva e di controllo sugli enti
convenzionati e sugli obiettori in servizio; i rapporti con le
prefetture nei casi previsti all’art. 8, comma 2, lettera d), della
legge; l’attuazione del programma delle verifiche a campione e di
quelle periodiche sugli enti con più di 100 obiettori. L’ufficio si
articola in non più di quattro servizi.
2. L’ufficio del servizio civile cura: l’organizzazione e la
gestione della chiamata in servizio degli obiettori e dell’impiego
tramite assegnazioni alle amministrazioni dello Stato, agli enti e
alle organizzazioni convenzionati; la predisposizione della lista
degli obiettori di coscienza e dell’elenco degli obiettori di
coscienza soggetti a richiamo; l’ammissione, a decorrere dal 1°
gennaio 2000, al servizio civile degli obiettori che ne facciano
richiesta ed il relativo accertamento, ai sensi del comma 3 dell’art.
5 e del comma 1 dell’art. 9 della legge, dell’inesistenza delle cause
ostative di cui all’art. 2 della legge; la stipula e l’aggiornamento
delle convenzioni di cui all’art. 8, comma 2, della legge e la
definizione dei progetti di impiego; la gestione dell’albo degli enti
e delle organizzazioni convenzionati ai sensi dell’art. 10, comma 1,
della legge; la programmazione delle attività di formazione degli
obiettori e aggiornamento dei responsabili degli enti e delle
organizzazioni L’ufficio si articola in non più di quattro servizi.
3. L’ufficio amministrativo, del personale, degli affari legali e
del contenzioso cura: gli adempimenti amministrativi e contabili di
cui all’art. 7; la gestione del personale in servizio presso la sede
centrale e le sedi periferiche; la predisposizione dei provvedimenti
previsti dal regolamento generale di disciplina di cui all’art. 8,
comma 2, lettera i), della legge; l’adozione dei provvedimenti di cui
all’art. 15, comma 3, all’art. 17, comma 4, e all’art. 18, comma 1,
della legge; la gestione della dotazione di attrezzature informatiche
ed elettroniche e dei programmi a disposizione dell’ufficio e delle
sedi regionali; l’attivazione delle procedure per la sicurezza delle
informazioni e degli archivi informatici e per la certificazione
della firma elettronica. L’ufficio si articola in non più di quattro
servizi.
4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede, con proprio
decreto, alla articolazione degli uffici in servizi, e alla relativa
dotazione organica.
Art. 3.
Sedi regionali.
1. Le sedi regionali curano:
a) i rapporti con le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, gli enti convenzionati e le loro sedi periferiche e i
soggetti interessati all’obiezione di coscienza nell’ambito del
territorio di competenza, in base a quanto previsto dai protocolli di
cui all’art. 8;
b) l’acquisizione degli elementi necessari all’espletamento
dell’attività ispettiva e di controllo sugli enti convenzionati e
sugli obiettori di coscienza in servizio;
c) il rapporto con le strutture periferiche del Servizio
sanitario nazionale;
d) la ricezione da parte degli enti convenzionati e delle loro
sedi periferiche dello stato di servizio degli obiettori di coscienza
su base periodica e l’inserimento dei dati nel sistema informatico;
e) la conservazione in forma elettronica dell’albo regionale
degli enti convenzionati;
f) le attività, indicate dal Direttore generale, per
l’ammissione, a decorrere dal 1° gennaio 2000, dei giovani della
regione di competenza e l’inserimento dei dati relativi nel sistema
informatico;
g) ogni altra funzione loro attribuita dal Direttore generale.
Art. 4.
Adempimenti del Ministero della difesa.
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento, il Ministero della difesa – Direzione generale
della leva e del reclutamento obbligatorio provvede a trasmettere
all’Ufficio nazionale:
a) le convenzioni stipulate dal Ministero della difesa per
l’impiego degli obiettori di coscienza ai sensi della legge 15
dicembre 1972, n. 772 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) la documentazione afferente l’impiego degli obiettori di
coscienza, i criteri di assegnazione degli stessi agli enti
convenzionati, le informative concernenti la funzionalità degli
stessi enti;
c) copia dei programmi informatici predisposti per l’ammissione
al servizio civile, per la verifica delle cause ostative, per la
gestione del contingente, per la chiamata in servizio e per
l’assegnazione alle amministrazioni dello Stato, enti ed
organizzazioni convenzionati;
d) a decorrere dal 1° gennaio 2000, trasmette tutte le domande
presentate ai sensi dell’art. 4 della legge, corredate della
documentazione prevista e non ancora trasmesse nei termini di cui
all’art. 6.
2. Alla data della assunzione da parte dell’Ufficio nazionale della
responsabilità della gestione del contingente, della chiamata in
servizio degli obiettori e della assegnazione alle amministrazioni
dello Stato, enti ed organizzazioni convenzionati, il Ministero della
difesa – Direzione generale della leva e del reclutamento
obbligatorio – trasmette integralmente all’Ufficio nazionale la base
dati relativa agli obiettori in servizio alla stessa data, alla loro
assegnazione ed al loro stato di servizio.
Art. 5.
Collaborazione del Ministero della difesa.
1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento, l’Ufficio nazionale stipula uno o più
protocolli d’intesa con il Ministero della difesa per la definizione
delle misure e delle forme di collaborazione di cui all’art. 8, commi
5 e 6, della legge e di ogni altra misura e forma di collaborazione
utile ad affrontare e risolvere tempestivamente i problemi e i disagi
per gli obiettori di coscienza e gli enti convenzionati derivanti dal
trasferimento di competenze disposto dalla legge.
2. Il personale militare richiamato dalla categoria dell’ausiliaria
ai sensi delle vigenti disposizioni, nel numero massimo di quindici
unità, con funzioni di consulenza e assistenza per il conseguimento
dei compiti previsti dalle lettere a), b) e d) del comma 2 dell’art.
8 della legge, è impiegato ai sensi del comma 6 del medesimo
articolo, per un periodo massimo di due anni dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento, nel rispetto della specifica
normativa.
3. I nuclei operativi resi disponibili dai distretti militari di
cui all’art. 8, comma 6, della legge potranno essere utilizzati per
un periodo massimo di due anni dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento, a supporto della attività e dei compiti delle
sedi regionali e del servizio ispettivo.
Art. 6.
Primi adempimenti e disposizioni di carattere generale.
1. Fino al 31 dicembre 1999, i nominativi dei cittadini che hanno
presentato domanda ai sensi dell’art. 4 della legge ed in relazione
ai quali il Ministro della difesa abbia adottato il provvedimento di
accoglimento sono trasmessi all’Ufficio nazionale del servizio civile
entro trenta giorni dalla determinazione, unitamente a tutta la
documentazione concernente l’obiettore. Nello stesso termine è data
comunicazione della mancata decisione di cui all’art. 5, comma 2,
della legge, nonchè dell’esito dei contenziosi instaurati dagli
interessati ai sensi dello stesso art. 5.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, l’Ufficio nazionale convoca la conferenza dei servizi
per la creazione dei collegamenti informatici per pervenire
all’accertamento per via telematica dei dati relativi alle cause
ostative all’acquisizione dello status di obiettore di coscienza di
cui all’art. 2, comma 1, della legge.
3. Per l’attuazione di quanto disposto dall’art. 6 della legge,
l’Ufficio nazionale provvede a definire le condizioni di prestazione
dell’obbligo di leva degli obiettori di coscienza in piena coerenza
con quanto disposto per i militari di leva; a tal fine il Ministero
della difesa – Direzione generale della leva e del reclutamento
obbligatorio tiene costantemente aggiornato l’Ufficio nazionale delle
determinazioni amministrative concernenti le modifiche delle
condizioni di prestazione del servizio militare.
4. Sulla base di apposite intese fra l’Ufficio nazionale e gli enti
convenzionati sono definite le attività di collaborazione e ricerca
da svolgersi a livello regionale e di relativo utilizzo di risorse
finanziarie, materiali e umane.
Art. 7.
Disposizioni per la gestione delle spese.
1. La gestione dei beni e l’attività negoziale dell’Ufficio
nazionale sono svolte ai sensi della normativa vigente. I bisogni e
le attività previsti dalla legge, nonchè le esigenze di personale di
cui al comma 6 dell’art. 8 della legge, alla cui organizzazione e
gestione è preposto l’Ufficio nazionale, sono oggetto di
programmazione annuale ai sensi dell’art. 8, comma 2, lettera a),
della legge.
2. Nell’ambito del programma annuale definito ai sensi del comma 1,
il provvedimento di addivenire al contratto, la scelta della forma di
contrattazione e delle modalità essenziali del contratto, nonchè
l’approvazione degli schemi delle convenzioni sono di competenza del
direttore generale e, nei limiti di valore fissati da quest’ultimo,
dei titolari degli uffici della sede centrale previsti dal presente
regolamento, nell’ambito delle competenze loro attribuite. Con le
forme e secondo le prescrizioni stabilite dalle relative istruzioni
di servizio e con le ulteriori disposizioni contenute nel regolamento
di cui all’art. 8, comma 2, lettera l), della legge, sono
disciplinate le convenzioni tipo, le modalità di tenuta delle
scritture e dei conti, la documentazione dei mandati di pagamento, la
gestione ed il funzionamento del cassiere e degli uffici periferici.
Ai lavori, alle provviste ed ai servizi che, ai sensi dell’art. 8 del
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni,
possono essere direttamente eseguiti in economia, si applicano le
disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 5
giugno 1985, n. 359, ad eccezione degli articoli 11 e 12, con i
limiti d’importo in esso previsti, elevati del 50%. Possono essere
eseguiti in economia, entro limiti d’importo inferiori a 200.000
euro, le spese derivanti da rapporti negoziali relativi alle attività
di cui all’art. 8, comma 2, della legge.
3. Con provvedimento del direttore generale può essere affidato ad
un cassiere il servizio di cassa interno, il quale viene dotato di un
fondo non superiore a 50.000 euro, per provvedere al pagamento delle
spese minute; con altro provvedimento può essere affidata ai titolari
delle sedi regionali organicamente previste dall’art. 8, comma 1,
della legge l’effettuazione di spese di limitato importo in relazione
a specifiche esigenze. Il direttore generale è tenuto a presentare il
rendiconto annuale della contabilità all’Ufficio centrale del
bilancio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri entro tre
mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario. é fatta separazione
tra le spese aventi per oggetto le paghe, il controvalore viveri, la
quota casermaggio, le spese di funzionamento, le spese in conto
capitale.
Art. 8.
Rapporti con le regioni e con le province autonome di Trento e di
Bolzano.
1. Per l’attuazione di quanto previsto all’art. 8, commi 2 e 3,
della legge, l’Ufficio nazionale stipula con le regioni e con le
province autonome di Trento e di Bolzano specifici protocolli
d’intesa sulle materie di cui alla seguente tassativa elencazione:
a) rapporti tra Ufficio nazionale e regioni relativamente ai
compiti di cui all’art. 8, comma 2, lettera a) della legge;
b) attività di formazione degli obiettori di coscienza e di
aggiornamento dei responsabili degli enti di cui all’art. 8, comma 2,
lettere c) e f), della legge, definendo standard, modalità di
erogazione, durata dei corsi, modalità di finanziamento con le
risorse della formazione regionale, criteri di scelta delle strutture
di formazione;
c) forme e condizioni dell’avvalimento delle regioni, senza oneri
per l’Ufficio nazionale, per l’acquisizione dei dati necessari alla
verifica, da parte dell’Ufficio nazionale, della consistenza, delle
modalità della prestazione del servizio civile da parte degli
obiettori di coscienza, del rispetto delle convenzioni con le
amministrazioni dello Stato, gli enti e le organizzazioni di cui
all’art. 8, comma 2, lettere a) e b), della legge, e dei progetti di
impiego;
d) individuazione e definizione delle modalità di scambio con la
regione delle informazioni relative al servizio civile nel territorio
di competenza;
e) definizione dei procedimenti di accertamento medico e
certificazione nei confronti del personale in servizio civile nella
regione da parte delle strutture del Servizio sanitario nazionale
operanti nel territorio di competenza;
f) modalità di attuazione sul territorio regionale di quanto
previsto all’art. 8, comma 2, lettera g), della legge.
2. I protocolli di cui al comma 1 possono inoltre prevedere forme
di collaborazione per la definizione di progetti speciali, iniziative
di monitoraggio e valutazione in materia di obiezione di coscienza e
di servizio civile, programmi specifici di interesse nell’ambito
regionale, sperimentazione di nuovi servizi relativi allo sviluppo e
alla qualificazione del servizio civile, che prevedano la
partecipazione degli enti convenzionati e delle sedi periferiche, e
per la definizione di modalità particolari di interscambio di
informazioni tra l’Ufficio e le strutture predisposte dalla regione
relative agli enti convenzionati e agli obiettori che hanno
presentato domanda o svolgono il servizio civile in regione, che
siano funzionali e necessarie allo sviluppo dei programmi e dei
progetti oggetto dell’accordo tra Ufficio e regione.
3. Il contenuto dei protocolli di cui al comma 1, fatto salvo
quanto previsto dalla eventuale normativa regionale in materia di
servizio civile, tiene conto della presenza di strutture o iniziative
regionali per la promozione del servizio civile, delle iniziative in
corso in materia di servizi di informazione per il servizio civile,
di erogazione di servizi agli enti e alle sedi periferiche e alle
amministrazioni convenzionate e di servizi per lo sviluppo e la
qualificazione del servizio civile, degli accordi e delle intese tra
la regione e gli enti convenzionati operanti sul territorio di
competenza, della disponibilità di risorse economiche regionali da
destinare ad iniziative e servizi in materia di servizio civile e
della disponibilità, sotto il profilo logistico, di strutture
destinate ad ospitare servizi regionali per il servizio civile.
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