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Costituzione del Comitato operativo della protezione civile (GU n. 66 del 19/3/2002)

di Redazione

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 novembre 2006

Costituzione  e  modalita'  di  funzionamento  del Comitato operativo
della protezione civile.

              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista  la  legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «Istituzione del
Servizio nazionale della protezione civile»;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   9 novembre  2001,  n.  401,  recante
«Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle
strutture   preposte  alle  attivita'  di  protezione  civile  e  per
migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile»;
  Viste,   in   particolare,  le  disposizioni  di  cui  all'art.  5,
commi 3-ter e 3-quater, della predetta legge 9 novembre 2001, n. 401,
concernenti  il  Comitato  operativo  della  protezione  civile,  che
rinviano  ad  apposito  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri per la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento del
Comitato stesso;
  Visti   i   decreti  del  Ministro  dell'interno  delegato  per  il
coordinamento  della protezione civile in data 2 marzo 2002 e in data
28 marzo 2002, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n.
66  del  19 marzo  2002 e nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile
2002,  concernenti  la  costituzione  del  Comitato  operativo  della
protezione civile;
  Visto,  in particolare, l'art. 3, comma 3, del predetto decreto del
Ministro  dell'interno  in  data  2 marzo  2002,  che  prevede che il
Comitato operativo duri in carica tre anni;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
13 dicembre  2002  concernente  la nomina del componenti del Comitato
operativo;
  Visti  i  decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
6 marzo  2003,  21 novembre  2003,  16 gennaio 2004, 2 dicembre 2004,
21 luglio  2005,  12 settembre  2005  e  28 novembre 2005 concernenti
modifiche  ed  integrazioni  al  citato  decreto  del  Presidente del
Consiglio dei Ministri in data 13 dicembre 2002 concernente la nomina
dei componenti del Comitato operativo;
  Visti  la  legge  28 dicembre 2001, n. 448, contenente disposizioni
per  la  formazione  del  bilancio  annuale e pluriennale dello Stato
(legge  finanziaria 2002) ed in particolare l'art. 18, concernente il
riordino  degli  organismi  collegiali,  e  il decreto-legge 4 luglio
2006,  n.  223,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006,  n.  248,  concernente  «Disposizioni  urgenti  per il rilancio
economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della
spesa  pubblica,  nonche'  interventi  in  materia  di  entrate  e di
contrasto   all'evasione   fiscale»  ed  in  particolare  l'art.  29,
concernente  il contenimento della spesa per commissioni, comitati ed
altri  organismi,  e  ritenuto  che  il Comitato operativo rivesta il
richiesto   carattere   tecnico   e   ad   elevata   specializzazione
indispensabile per la realizzazione degli obiettivi istituzionali;
  Ritenuto,  pertanto,  di  dover  procedere  alla  costituzione  del
Comitato   operativo  e  alla  disciplina  delle  relative  modalita'
organizzative e di funzionamento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                            Costituzione
  1.  E' costituito il Comitato operativo della protezione civile, di
seguito  denominato  Comitato, che opera presso il Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini
della  direzione  unitaria  e  del  coordinamento  delle attivita' di
emergenza.

      

                               Art. 2.
                            Composizione
  1.  Il  Comitato  e'  presieduto  dal  capo  del Dipartimento della
protezione civile ed e' composto:
    a) da   tre  rappresentanti  del  Dipartimento  della  protezione
civile;
    b) dal  capo  del dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso
pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno;
    c) da un rappresentante delle Forze armate;
    d) da un rappresentante per ciascuna delle Forze di polizia;
    e) da un rappresentante del Corpo forestale dello Stato;
    f) da un rappresentante della Croce rossa italiana;
    g) da  un  rappresentante  delle strutture del Servizio sanitario
nazionale;
    h) da   un   rappresentante  delle  organizzazioni  nazionali  di
volontariato;
    i) da un rappresentante del Corpo nazionale del soccorso alpino e
speleologico;
    l) da   un   rappresentante   dell'Agenzia   per   la  protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici;
    m) da  un  rappresentante  dell'Istituto nazionale di geofisica e
vulcanologia;
    n) da un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;
    o) da un rappresentante dell'ENEA;
    p) da due rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza
unificata Stato-regioni-citta' ed autonomie locali.
  2.  Per  ciascuno  dei  componenti  effettivi  viene  designato  un
componente supplente.
  3.  In  caso di impedimento o di assenza del capo del Dipartimento,
il  Comitato  e'  presieduto dal capo del Dipartimento dei Vigili del
fuoco,  del  Soccorso  pubblico  e  della difesa civile del Ministero
dell'interno.
  4.  Alla nomina dei componenti del Comitato si provvede con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri.
  5.  Alle  riunioni  possono  essere  invitate autorita' regionali e
locali  di  protezione  civile  interessate  a  specifiche  emergenze
nonche'  rappresentanti  delegati  di  altri  enti o amministrazioni,
societa' di servizi, aziende.

      

                               Art. 3.
                            Funzionamento
  1.  Il  Comitato  di riunisce di norma presso il Dipartimento della
protezione  civile  ed  opera con la presenza di almeno la meta' piu'
uno  dei componenti. Nei casi di urgenza o emergenza il Comitato puo'
operare  anche con la presenza dei soli componenti di cui all'art. 2,
comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), h) e p).
  2.  Salvo  i  casi  di  urgenza  o  emergenza,  le convocazioni del
Comitato  sono  disposte  dal  Presidente con preavviso di almeno tre
giorni e con indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;
negli  stessi termini e' resa disponibile la relativa documentazione.
Nei   casi  di  urgenza  o  emergenza  la  convocazione  puo'  essere
effettuata anche via fax o telefonicamente.
  3. Il Comitato dura in carica tre anni.
  4.  Il  servizio  di segreteria, relazioni con il pubblico e organi
collegiali  del  Dipartimento  della  protezione  civile  assicura  i
compiti di segreteria per il funzionamento del Comitato.
  5.  Eventuali  oneri di missione dei componenti per le riunioni del
Comitato sono a totale carico delle amministrazioni di appartenenza.

      

                               Art. 4.
                             Abrogazioni
  1.   I   decreti   del   Ministro   dell'interno  delegato  per  il
coordinamento  della protezione civile in data 2 marzo 2002 e in data
28 marzo 2002, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n.
66  del  19 marzo  2002 e nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile
2002, sono abrogati.
  Il  presente  decreto  entra  in vigore dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
    Roma, 21 novembre 2006
                                                 Il Presidente: Prodi

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