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Newsletter Garante – Le cartelle cliniche devono essere leggibili. (Garante Privacy 11.4.2003)
di Redazione
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Newsletter 11.4.2003
In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
esaminato il ricorso presentato da ..
nei confronti di
Azienda ospedaliera .;
Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;
Viste le osservazioni dellUfficio formulate dal segretario generale ai sensi dellart. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il dott. Mauro Paissan;
PREMESSO
Il ricorrente lamenta di non avere ricevuto idoneo riscontro dallAzienda ospedaliera . ad una istanza, formulata ai sensi dellart. 13 della legge n. 675/1996, con la quale aveva chiesto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che lo riguardano contenuti nella cartella clinica rilasciata dalla citata azienda. Tale cartella è risultata infatti “illeggibile per la pessima grafia degli autori”.
Con il ricorso proposto ai sensi dellart. 29 della legge n. 675/1996 linteressato ha ribadito le proprie richieste chiedendo di porre a carico del titolare del trattamento le spese del procedimento.
Allinvito ad aderire formulato da questa Autorità ai sensi dellart. 20 del d.P.R. n. 501/1998, lAzienda ospedaliera .. ha risposto con nota in data 5 settembre 2002, ribadendo di aver già rilasciato copia della documentazione sanitaria richiesta e sostenendo che “mediante rilascio di copia di un atto pubblico si perfeziona senza dubbio la comunicazione in forma intelligibile dei dati sanitari”.
Con successiva nota del 10 settembre 2002 il ricorrente ha ribadito che “non può considerarsi in alcun modo intelligibile un atto scritto con una grafia indecifrabile”.
CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA
Il ricorso concerne la richiesta di accedere in modo “intelligibile” ai dati personali riportati nella cartella clinica dellinteressato, risultati di difficile o impossibile comprensione per illeggibilità della grafia con cui la stessa è stata redatta (circostanza non contestata in atti dalla resistente).
Il ricorso deve essere accolto.
Lart. 13 della legge n. 675/1996 (che riconosce il diritto di accesso ai dati personali, distinto dal diverso diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi disciplinato dalla legge n. 241/1990) prevede che i dati personali ai quali si riferisce una richiesta di accesso devono essere estratti e comunicati allinteressato “in forma intelligibile”. Lart. 17 del d.P.R. n. 501/1998 ribadisce, in riferimento ad alcune modalità di riscontro al diritto di accesso, che la comprensione dei dati deve essere agevole “ considerata anche la qualità e la quantità delle informazioni” (comma 6) e obbliga inoltre il titolare del trattamento, “ai fini di una più efficace applicazione dellart. 13 della legge”, ad adottare “le opportune misure volte, in particolare , ad agevolare laccesso ai dati personali da parte dellinteressato” (comma 9).
Lesibizione e/o la consegna in copia della documentazione ai sensi del citato art. 13 della legge n. 675/1996, possono costituire una modalità di adempimento adeguata per corrispondere alle richieste di accesso ai dati personali dellinteressato, qualora la consultazione dei documenti consenta ugualmente unagevole conoscenza dei dati personali richiesti, considerata anche la qualità e la quantità delle informazioni, e risultino invece particolarmente difficoltose lestrazione dei dati stessi dai documenti ai sensi del citato art. 17, comma 6 e la loro trasposizione su supporto cartaceo o informatico (cfr. Provv. del 17 settembre 2001, in Bollettino n. 22, pag. 32).
La richiesta del ricorrente di conoscere, in modo intelligibile, le informazioni che lo riguardano contenute nella cartella clinica in questione è pertanto legittima, così come statuito da questa Autorità con la decisione 26 marzo 2001 (pubblicata in Bollettino n. 18, pag. 9), relativa ad analoga fattispecie. Ciò anche in quanto la “leggibilità” dei dati comunicati allinteressato è la prima condizione, necessaria ancorché non sufficiente, per la loro intelligibilità.
La resistente dovrà pertanto, entro il termine del 20 marzo 2003, rilasciare una trascrizione dattiloscritta o comunque comprensibile delle informazioni contenute nella cartella clinica in questione e comunicarle allinteressato, per il tramite del medico dallo stesso già designato, secondo il disposto dellart. 23, comma 2, della legge n. 675/1996.
Per quanto concerne le spese va posto a carico del titolare del trattamento lammontare delle spese sostenute nel presente procedimento, determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante.
PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE
a) accoglie il ricorso in riferimento alla richiesta dellinteressato di conoscere in forma intelligibile i dati personali contenuti nella propria cartella clinica e ordina allAzienda ospedaliera . di provvedere al rilascio delle informazioni richieste, nei termini di cui in motivazione, entro il 20 marzo 2003, dando comunicazione anche a questa Autorità, entro la stessa data, dellavvenuto adempimento;
b) determina, ai sensi dellart. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, lammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto a carico di Azienda ospedaliera ., che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.
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