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Regolamento recante norme per la costituzione, l’organizzazione e il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali, a norma dell’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 31 dicembre 1998, n.476.

di Redazione

Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n.492
Regolamento recante norme per la costituzione, l’organizzazione e il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali, a norma dell’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 31 dicembre 1998, n.476

Art. 1.

Oggetto e definizioni
1. Il presente regolamento, ai sensi dell’articolo 7, commi 1 e 2,
della legge 31 dicembre 1998, n. 476, disciplina l’organizzazione
ed il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali
di cui all’articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come
modificata dalla citata legge n. 476 del 1998, nonche’ i criteri
e le procedure per le autorizzazioni degli enti di cui
all’articolo 39-ter della medesima legge n. 184 del 1983.

2. Ai fini del presente regolamento si intende:

a) per “legge sull’adozione”, la legge 4 maggio 1983, n. 184,
come modificata dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476;
b) per “Convenzione” la Convenzione per tutela dei minori e la
cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a
L’Aja il 29 maggio 1993;
c) per “adozione internazionale” l’adozione di minori stranieri
conformemente ai principi e secondo le direttive della Convenzione
e della legge sull’adozione;
d) per “Commissione”, la Commissione per le adozioni internazionali
costituita dall’articolo 38 della legge sull’adozione, quale
Autorita’ centrale per l’Italia;
e) per “autorita’ centrali” le autorita’ dei vari Paesi che
curano l’adozione internazionale;
f) per “enti autorizzati”, gli enti di cui all’articolo 39-ter
della legge sull’adozione e i servizi per l’adozione internazionale
istituiti dall’articolo 39-bis, comma 2, della stessa legge dalle
regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
g) per “servizi”, i servizi di cui alla legge 31 dicembre 1998, n. 476.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto dall’amministrazione
competente per materia, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092,
al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia
degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
– Il testo dell’art. 7, commi 1 e 2, della legge 31 dicembre 1998, n. 476
(Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la
cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L’Aja il 29
maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di
adozione di minori stranieri.), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica del 12 gennaio 1999, n. 8, e’ il seguente:

“1. Con regolamento, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri,
dell’interno, di grazia e giustizia e della sanita’, e’ data attuazione
alle norme della presente legge riguardanti la costituzione e
l’organizzazione della Commissione per le adozioni internazionali,
anche per quanto concerne il contingente di personale e le relative
qualifiche. Con il medesimo regolamento sono disciplinate le procedure
per ottenere l’autorizzazione, i suoi contenuti, la modifica o la revoca
della medesima, la tenuta dell’albo ed ogni altra modalita’ operativa
relativa agli enti autorizzati di cui all’articolo 39-ter della
legge 4 maggio 1983, n. 184, introdotto dall’articolo 3 della presente legge.

2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina altresi’ l’invio da parte
della Commissione per le adozioni internazionali di proprio personale
in missione presso le rappresentanze diplomatiche e consolari all’estero”.

Note alle premesse:
– L’art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della
Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi
valore di legge e i regolamenti.
– La legge 23 agosto 1988, n. 400, e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica del 12 settembre 1988, n. 214 – serie generale –
supplemento ordinario. Il testo dell’articolo 17, comma 1, e’ il seguente:
“1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato
che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l’esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche’
dei regolamenti comunitari;
b) l’attuazione e l’integrazione delle leggi e dei decreti legislativi
recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie
riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti
aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie
comunque riservate alla legge;
d) l’organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni
pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) (abrogata)”.
– La legge 31 dicembre 1998, n. 476, recante “Ratifica ed esecuzione
della Convenzione per la tutela e la cooperazione in materia di
adozione internazionale, fatta a L’Aia il 29 maggio 1993.
Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione
di minori stranieri”, e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica del 12 gennaio 1999, n. 8, serie generale.

– Per il testo dell’art. 7, commi 1 e 2, della
legge 31 dicembre 1998, n. 476, si veda in nota al titolo.
– Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e’ pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 30 agosto 1997, n. 202,
serie generale. Il testo dell’art. 8 e’ il seguente:
“Art. 8 (Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali e Conferenza unificata).

– 1. La Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali e’ unificata per
le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province,
dei comuni e delle comunita’ montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali e’ presieduta dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro
dell’interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte
altresi’ il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione
economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita’, il presidente dell’Associazione nazionale
dei comuni d’Italia – ANCI, il presidente dell’Unione province d’Italia –
UPI ed il presidente dell’Unione nazionale comuni, comunita’ ed enti montani
-UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall’ANCI e
sei presidenti di provincia designati dall’UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall’ANCI cinque rappresentano
le citta’ individuate dall’articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche’
rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali e’ convocata almeno
ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi
la necessita’ o qualora ne faccia richiesta il
presidente dell’ANCI, dell’UPI o dell’UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e’ convocata dal
Presidente del Consiglio dei Ministri. Lesedute sono presiedute dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro
per gli affari regionali o, se tale incarico non e’ conferito,
dal Ministro dell’interno”.

Note all’art. 1:
– Per l’art. 7, commi 1 e 2, della legge 31 dicembre 1998, n. 476,
si veda in nota al titolo. Il testo dell’art. 38 della
legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell’adozione e
dell’affidamento dei minori), come modificato dall’art. 3
della legge 31 dicembre 1998, n. 476, e’ il seguente:

“Art. 38. – 1. Al fini indicati dall’articolo 6 della Convenzione
e costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la
Commissione per le adozioni internazionali.

2. La Commissione e’ composta da:
a) un presidente nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
nella persona di un magistrato avente esperienza nel settore minorile
ovvero un dirigente dello Stato avente analoga specifica esperienza;
b) due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dipartimento per gli affari sociali;
c) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
d) un rappresentante del Ministero dell’interno;
e) due rappresentanti del Ministero di grazia e giustizia;
f) un rappresentante del Ministero della sanita’;
g) tre rappresentanti della Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Il presidente dura in carica due anni e l’incarico puo’ essere
rinnovato una sola volta.
4. I componenti della Commissione rimangono in carica quattro anni.
Con regolamento adottato dalla Commissione e’ assicurato
l’avvicendamento graduale dei componenti della Commissione
stessa allo scadere del termine di permanenza in carica.
A tal fine il regolamento puo’ prorogare la durata in carica
dei componenti della Commissione per periodi non superiori ad un anno.
5. La Commissione si avvale di personale dei ruoli della Presidenza
del Consiglio dei Ministri e di altre amministrazioni pubbliche”.
– Il testo dell’art. 39-ter della legge 4 maggio 1983, n. 184, come
modificato dall’art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, e’
il seguente:
“Art. 39-ter. – 1. Al fine di ottenere l’autorizzazione prevista
dall’articolo 39, comma 1, lettera c), e per conservarla, gli enti
debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere diretti e composti da persone con adeguata formazione e
competenza nel campo dell’adozione internazionale, e con idonee
qualita’ morali;
b) avvalersi dell’apporto di professionisti in campo sociale, giuridico
e psicologico, iscritti al relativo albo professionale, che abbiano
la capacita’ di sostenere i coniugi prima, durante e dopo l’adozione;
c) disporre di un’adeguata struttura organizzativa in almeno una regione
o in una provincia autonoma in Italia e delle necessarie strutture
personali per operare nei Paesi stranieri in cui intendono agire;
d) non avere fini di lucro, assicurare una gestione contabile assolutamente
trasparente, anche sui costi necessari per l’espletamento della
procedura, ed una metodologia operativa corretta e verificabile;
e) non avere e non operare pregiudiziali discriminazioni nei confronti
delle persone che aspirano all’adozione, ivi comprese
le discriminazioni di tipo ideologico e religioso;
f) impegnarsi a partecipare ad attivita’ di promozione dei
diritti dell’infanzia, preferibilmente attraverso azioni di
cooperazione allo sviluppo, anche in collaborazione con le
organizzazioni non governative, e di attuazione del principio
di sussidiarieta’ dell’adozione internazionale nei Paesi
di provenienza dei minori;
g) avere sede legale nel territorio nazionale”.
– Il titolo della legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla
legge 31 dicembre 1998, n. 476, e’ il seguente: “Disciplina
dell’adozione e dell’affidamento dei minori”.
– Il testo dell’art. 39-bis, comma 2, della legge 4 maggio 1983, n. 184,
come modificato dall’art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, e’
il seguente:
“2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono
istituire un servizio per l’adozione internazionale che sia in possesso
dei requisiti di cui all’articolo 39-ter e svolga per le coppie che
lo richiedano al momento della presentazione della domanda di adozione
internazionale le attivita’ di cui all’articolo 31, comma 3”.

Capo II
Costituzione e organizzazione della Commissione per le adozioni
internazionali

Art. 2.

Funzioni e compiti della Commissione
1. La Commissione e’ l’Autorita’ centrale italiana ai sensi
dell’articolo 6 della Convenzione. La Commissione, costituita ai
sensi dell’articolo 38 della legge sull’adozione, ha sede presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento
per gli affari sociali.
2. La Commissione svolge le funzioni e i compiti ad essa assegnati
dalla legge sull’adozione e dal presente regolamento.
3. La Commissione raccoglie, in forma anonima, per esigenze statistiche
o di studio, di informazione e di ricerca, i dati dei minori adottati
o affidati a scopo di adozione di cui autorizza l’ingresso ed ogni
altro dato utile per la conoscenza del fenomeno delle adozioni internazionali.
Raccoglie, altresi’, ogni anno dai tribunali per i minorenni,
dalle regioni e dagli enti autorizzati i dati in forma anonima, l
e informazioni e le valutazioni sull’adozione internazionale.
4. La Commissione, per la pubblicazione in forma anonima di dati
statistici relativi alle adozioni internazionali e di informazioni
sulla propria attivita’, si avvale del Centro nazionale di
documentazione e analisi per l’infanzia costituito ai sensi
dell’articolo 3 della legge 23 dicembre 1997, n. 451.
5. Gli atti e i documenti relativi alle procedure di adozione
internazionale acquisiti ai sensi dell’articolo 39, comma 1, lettera e)
della legge sull’adozione sono conservati nella segreteria di sicurezza
istituita presso la segreteria tecnica di cui all’articolo 6 del
presente regolamento.
6. L’accesso agli atti e ai documenti e’ regolato dalla disciplina
generale prevista dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, nonche’ dalla
legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.
7. La Commissione puo’ effettuare il trattamento dei dati sensibili,
di cui al comma 1 dell’articolo 22 della
legge 31 dicembre 1996, n. 675, che ad essa pervengono ai sensi
delle disposizioni del capo I, titolo III, della legge
sull’adozione e del presente regolamento, in particolare per quanto
attiene all’origine razziale ed etnica del minore, della famiglia
di origine e dei genitori adottivi, alle loro convinzioni religiose,
filosofiche o di altro genere, allo stato di salute. Salve le
limitazioni espressamente previste dalle disposizioni del citato
capo I, dei dati sensibili possono essere effettuate, in relazione
alle competenze istituzionali della Commissione, le operazioni di
raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione,
selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco,
comunicazione, cancellazione e distruzione; la diffusione puo’
essere effettuata in forma anonima e per finalita’ statistiche,
di studio, di informazione e ricerca.
8. Le operazioni di cui al comma 8 possono essere effettuate, altresi’,
per il trattamento dei dati sensibili acquisiti dalla Commissione ai
fini dello svolgimento dei compiti ispettivi, divigilanza e di
controllo di cui al capo I del titolo III della legge sull’adozione
e al capo III del presente regolamento.
Note all’art. 2:
– Il testo dell’art. 6 della Convenzione per la tutela dei minori e la
cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L’Aja
il 29 maggio 1993, e’ il seguente:
“Articolo 6. – 1. Ogni Stato contraente designa un’Autorita’ Centrale
incaricata di svolgere i compiti che le sono imposti dalla Convenzione.
2. Gli Stati federali, gli Stati in cui sono in vigore diversi ordinamenti
giuridici e gli Stati comprendenti unita’ territoriali autonome sono
liberi di designare piu’ di una Autorita’ centrale, specificando
l’estensione territoriale o soggettiva delle rispettive funzioni.
Lo Stato che ha, nominato piu’ di un’Autorita’ centrale
designera’ l’Autorita’ centrale cui potra’ essere indirizzata
ogni comunicazione, per la successiva remissione all’Autorita’
centrale competente nell’ambito dello Stato medesimo”.
– Per il testo dell’art. 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come
modificato dall’art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, si
veda in nota all’art. 1.- La legge 23 dicembre 1997, n. 451, e’
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 30 dicembre 1997,
serie generale, n. 302. Il testo dell’art. 3 e’ il seguente:

“Art. 3 (Centro nazionale di documentazione e di analisi per l’infanzia). –
1. L’Osservatorio di cui all’articolo 2 si avvale di un Centro nazionale di
documentazione e di analisi per l’infanzia. Per lo svolgimento delle
funzioni del Centro, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari sociali puo’
stipulare convenzioni, anche di durata pluriennale, con enti di
ricerca pubblici o privati che abbiano particolare qualificazione
nel campo dell’infanzia e dell’adolescenza.
2. Il Centro ha i seguenti compiti:
a) raccogliere e rendere pubblici normative statali, regionali,
dell’Unione europea ed internazionali; progetti di legge statali
e regionali; dati statistici, disaggregati per genere e per eta’,
anche in raccordo con l’Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
pubblicazioni scientifiche, anche periodiche;
b) realizzare, sulla base delle indicazioni che pervengono dalle regioni,
la mappa annualmente aggiornata dei servizi pubblici, privati e del
privato sociale, compresi quelli assistenziali e sanitari, e delle
risorse destinate all’infanzia a livello nazionale, regionale e locale;
c) analizzare le condizioni dell’infanzia, ivi comprese quelle relative
ai soggetti in eta’ evolutiva provenienti, permanentemente o per periodi
determinati, da altri Paesi, anche attraverso l’integrazione dei dati e
la valutazione dell’attuazione dell’effettivita’ e dell’impatto
della legislazione, anche non direttamente destinata ai minori;
d) predisporre, sulla base delle direttive dell’Osservatorio, lo schema
della relazione biennale e del rapporto di cui, rispettivamente,
all’articolo 2, commi 5 e 6, evidenziando gli indicatori sociali
e le diverse variabili che incidono sul benessere dell’infanzia
in Italia;
e) formulare proposte, anche su richiesta delle istituzioni locali,
per la elaborazione di progetti pilota intesi a migliorare le
condizioni di vita dei soggetti in eta’ evolutiva nonche’ di
interventi per l’assistenza alla madre nel periodo perinatale;
f) promuovere la conoscenza degli interventi delle amministrazioni
pubbliche, collaborando anche con gli organismi titolari di
competenze in materia di infanzia, in particolare con istituti
e associazioni operanti per la tutela e lo sviluppo dei soggetti
in eta’ evolutiva;
g) raccogliere e pubblicare regolarmente il bollettino di tutte le
ricerche e le pubblicazioni, anche periodiche, che interessano
il mondo minorile.

3. Nello svolgimento dei compiti previsti dalla presente legge il
Centro puo’ intrattenere rapporti di scambio, di studio e di
ricerca con organismi europei ed internazionali ed in particolare
con il Centro di studi e ricerche per l’assistenza all’infanzia
previsto dall’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e
il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia, firmato a New York
il 23 settembre 1986, reso esecutivo con legge 19 luglio 1988, n. 312”.

– Il testo dell’art. 39, comma 1, lettera e), della
legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificato dall’art. 3
della legge 31 dicembre 1998, n. 476, e’ il seguente:
“1. La Commissione per le adozioni internazionali: a)-d)
(omissis);

e) conserva tutti gli atti e le informazioni relativi alle procedure
di adozione internazionale”. – La legge 31 dicembre 1996, n. 675,
e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
dell’8 gennaio 1997, serie generale, n. 5. Il testo
dell’art. 22, comma 1, e’ il seguente:
“1. I dati personali idonei a rivelare l’origine razziale
ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere,
le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati,
associazioni od organizzazioni a carattere religioso,
filosofico, politico o sindacale, nonche’ i dati personali
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale,
possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso
scritto dell’interessato e previa autorizzazione del Garante”.

Art. 3.

Composizione della Commissione
1. I componenti della Commissione sono nominati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su designazione dei Ministri,
per i rappresentanti dei Ministeri di cui all’articolo 38 della
legge sull’adozione, e della Conferenza unificata.
2. La durata in carica del presidente e dei componenti decorre
dalla data del decreto di nomina.
3. I componenti cessano dalla carica:
a) per dimissioni, che hanno effetto dalla data di comunicazione
al Presidente del Consiglio dei Ministri;
b) per impossibilita’ a svolgere la propria attivita’ a causa di
un impedimento di natura permanente o comunque superiore a sei
mesi; l’impossibilita’ e’ accertata e dichiarata dal
Presidente del Consiglio dei Ministri.

Nota all’art. 3:
– Per il testo dell’art. 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184,
come modificato dall’art. 3 della
legge 31 dicembre 1998, n. 476, si veda in nota all’art. 1.

Art. 4.

Modalita’ di funzionamento
1. La Commissione adotta a maggioranza assoluta dei componenti il
regolamento di cui all’articolo 38, comma 4, della legge sull’adozione.
2. La Commissione e’ convocata dal Presidente a norma dell’articolo 5,
o su richiesta di un componente che ne indica le ragioni e richiede
l’iscrizione di un argomento all’ordine del giorno.
3. Per la validita’ delle deliberazioni della Commissione e’ necessaria
la presenza del presidente o del vice presidente e di un numero complessivo
di componenti non inferiore a sei. Le deliberazioni sono adottate a
maggioranza dei votanti e il voto e’ sempre palese; in caso di
parita’ di voti prevale il voto del presidente.
4. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della
segreteria tecnica di cui all’articolo 6, designato dal presidente.
5. La Commissione per lo svolgimento delle funzioni di cui
all’articolo 2 puo’ disporre audizioni dei soggetti operanti
nel campo dell’adozione internazionale e della protezione dei minori.

Nota all’art. 4:
– Per il testo dell’art. 38, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184,
come modificato dall’art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476,
si veda in nota all’art. 1.

Art. 5.

Il presidente della Commissione
1. Il presidente e’ nominato con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, ai sensi dell’articolo 38, comma 2, lettera a),
della legge sull’adozione ed e’ posto in posizione di fuori
ruolo per tutto il periodo del mandato.
2. Il presidente:
a) rappresenta la Commissione;
b) convoca le riunioni della Commissione, ne stabilisce l’ordine
del giorno, designa i relatori e dirige i lavori;
c) nomina un vicepresidente che assume le funzioni di presidente
in caso di sua assenza o impedimento;
d) sovrintende all’attivita’ della segreteria tecnica di cui
all’articolo 6;
e) delega temporaneamente singole funzioni al vicepresidente o
ad uno dei componenti;
f) e nei casi di urgenza, che non permettono la convocazione in
tempo utile della Commissione, puo’ adottare i provvedimenti
di competenza della Commissione. Tali provvedimenti cessano
di avere efficacia sin dal momento della loro adozione se non
sono ratificati dalla Commissione nella prima riunione
utile successiva;
g) svolge gli altri compiti previsti dal presente regolamento.

Nota all’art. 5:
– Per il testo dell’art. 38, comma 2, lettera a), della
legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificato dall’art. 3
della legge 31 dicembre 1998, n. 476, si veda in nota all’art. 1.

Art. 6.

Segreteria tecnica e attivita’ di supporto alla Commissione
1. La Commissione, per lo svolgimento delle attivita’ assegnate
dalla legge, si avvale di una propria segreteria tecnica.
2. La segreteria tecnica cura, in particolare:
a) la predisposizione della documentazione per le riunioni
della Commissione;
b) l’istruttoria degli atti della Commissione;
c) la predisposizione del servizio di traduzione dei documenti
provenienti dall’estero;
d) la conservazione degli atti e delle informazioni relative
alle procedure di adozione;
e) l’assistenza alla Commissione per le attivita’ di promozione,
cooperazione, informazione e formazione di cui all’articolo 39,
comma 1, lettere f), g) e l), della legge sull’adozione;
f) i rapporti con gli uffici delle amministrazioni interessate e
con gli enti autorizzati;
g) gli adempimenti relativi alla tenuta dell’albo e alla vigilanza
sugli enti autorizzati;
h) i rapporti con gli uffici delle altre autorita’ centrali per
le adozioni internazionali, nonche’ con le rappresentanze
diplomatiche e consolari per le missioni della Commissione
presso tali rappresentanze;
i) l’elaborazione di studi e analisi per le proposte relative
agli accordi bilaterali.
3. La dotazione organica della segreteria tecnica, composta da
personale appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio
dei Ministri e di altre amministrazioni pubbliche, collocati
in posizione di comando o di fuori ruolo presso la predetta
Presidenza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti,
e’ quantificata come segue:
a) 4 dirigenti;
b) 14 unita’ di area C (9 unita’ con posizione economica C1;
3 unita’ con posizione economica C2; 2 unita’
con posizione economica C3);
c) 5 unita’ di area B (3 unita’ con posizione economica
B2; 2 unita’ con posizione economica B3).
4. La Commissione puo’ avvalersi di esperti ai sensi
dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
con incarico di durata massima annuale rinnovabile.
5. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento
per gli affari sociali, provvede agli adempimenti amministrativi
e contabili riguardanti la gestione delle spese e
all’acquisizione di beni e servizi per il funzionamento
della Commissione; in tale ambito, provvede agli adempimenti
per il conferimento, con contratto individuale nel quale
sono determinati l’oggetto, la durata, il luogo e il
compenso per le consulenze di cui al comma 4. Al fine di
consentire la programmazione delle attivita’ amministrative
e contabili del Dipartimento, la Commissione presenta annualmente
un programma nel quale sono indicate le principali attivita’
che intende realizzare.

Note all’art. 6:
– Il testo dell’art. 39, comma 1, lettera f), g) e l), della
legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificato dall’art. 3
della legge 31 dicembre 1998, n. 476, e’ il seguente:
1. La Commissione per le adozioni internazionali:a)-e)
(omissis);
f) promuove la cooperazione fra i soggetti che operano nel
campo dell’adozione internazionale e della protezione dei minori;
g) promuove iniziative di formazione per quanti operino o
intendano operare nel campo dell’adozione;
h)-i) (omissis);
l) per le attivita’ di informazione e formazione, collabora
anche con enti diversi da quelli di cui all’articolo 39-ter”.
– Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica del 6 febbraio 1993, n. 30, supplemento
ordinario. Il testo dell’art. 7, comma 6, e’ il seguente:
“6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale
in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire
incarichi individuali ad esperti di provata competenza,
determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e
compenso della collaborazione”.

Art. 7.

Missioni presso le rappresentanze diplomatiche e consolari all’estero
1. L’invio dei componenti della Commissione o di personale
della segreteria tecnica all’estero, ai sensi
dell’articolo 7, comma 2, della legge n. 476 del 1998,
e’ autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
– Dipartimento per gli affari sociali, su richiesta della Commissione.

2. La Commissione richiede lo svolgimento delle missioni all’estero per
l’espletamento dei compiti d’istituto, e in particolare per la
partecipazione di suoi componenti, ed eventualmente di personale
di supporto, ad incontri internazionali con le autorita’ centrali
degli altri Stati o in vista della proposizione di accordi bilaterali.
3. Al presidente e agli altri componenti della Commissione spetta
l’indennita’ di missione prevista per la qualifica di appartenenza,
e comunque non inferiore a quella corrisposta ai dirigenti in
servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Nota all’art. 7:
– Per l’art. 7, comma 2, della legge 31 dicembre 1998, n. 476,
si veda in nota al titolo.

Capo III
Autorizzazione agli enti

Art. 8.

Istanza di autorizzazione
1. Gli enti che intendono richiedere l’autorizzazione di cui
all’articolo 39-ter della legge sull’adozione presentano
istanza alla Commissione, sottoscritta dal legale rappresentante,
secondo uno schema predisposto dalla Commissione medesima,
contenente, tra l’altro, le seguenti indicazioni:
a) il possesso dei requisiti previsti dall’art. 39-ter della legge sull’adozione;
b) l’elenco e le generalita’ delle persone che dirigono e operano
nei servizi dell’ente, nonche’ le relative qualifiche professionali,
la formazione ricevuta, le specifiche competenze ed esperienze
acquisite nel settore, le qualita’ morali possedute.
Le qualita’ morali possedute sono dichiarate dall’interessato,
ai sensi delle vigenti disposizioni, con riferimento alla
insussistenza a proprio carico di procedimenti per l’applicazione
di una misura di prevenzione, nonche’ al fatto di non essere stati
sottoposti a misure di prevenzione o condannati, ancorche’ con
sentenza non definitiva, per uno dei delitti indicati agli
articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che
i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che
esclude il reato o la responsabilita’ dell’interessato, e salvi
in ogni caso gli effetti della riabilitazione;
c) l’elenco e le generalita’ dei professionisti in ambito sociale,
giuridico e psicologico di cui l’ente si avvale, con l’indicazione
per ciascuno dell’iscrizione all’albo professionale e delle specifiche
competenze nel campo dell’assistenza agli adottanti;
d) i dati forniti sull’articolazione dell’ente sul territorio nazionale,
la sede principale e le eventuali sedi periferiche, nonche’ i giorni
e gli orari di apertura;
e) i Paesi stranieri o le aree geografiche nei quali l’ente intende agire
e l’indicazione delle strutture dell’ente in ciascuno di essi;
f) l’area geografica del territorio italiano nella quale l’ente intende
operare per i cittadini italiani ivi residenti;
g) le modalita’ operative e di supporto ai coniugi che intendono adottare,
per dare continuita’ all’attivita’ di sostegno e di accompagnamento
al percorso adottivo, comprese quelle concordate coni servizi;
h) il costo, per ciascun Paese di operativita’ dell’ente, richiesto alle
coppie che intendono adottare un bambino.
2. All’istanza di autorizzazione gli enti devono altresi’ allegare:
a) la dichiarazione che l’ente non ha, e si impegna a non avere, pregiudiziali
di tipo ideologico, religioso, razziale o di qualsiasi altro genere nei
confronti degli aspiranti alla adozione;
b) una dichiarazione contenente l’impegno a presentare annualmente alla
Commissione una relazione sull’attivita’ svolta, il bilancio consuntivo,
nonche’ ulteriori dati forniti secondo uno schema predisposto dalla Commissione;
c) una copia dell’atto costitutivo, dal quale risulti la sede legale
nel territorio nazionale e l’assenza di finalita’ di lucro.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in luogo dei
documenti di cui ai commi 1 e 2, indicano gli atti legislativi e
allegano i provvedimenti amministrativi relativi alla istituzione
e disciplina dei servizi per le adozioni internazionali di cui
all’articolo 39-bis della legge sull’adozione.

Note all’art. 8:
– Per il testo dell’art. 39-ter della legge 4 maggio 1983, n. 184,
come modificato dall’art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476,
si veda in nota all’art. 1.
– I testi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale
sono i seguenti:
“Art. 380 (Arresto obbligatorio in flagranza). – 1. Gli ufficiali e
gli agenti di polizia giudiziaria procedono all’arresto di chiunque
e’ colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato,
per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della
reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo
a venti anni.
2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti
di polizia giudiziaria procedono all’arresto di chiunque e’ colto
in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:
a) delitti contro la personalita’ dello Stato previsti nel titolo I
del libro II del codice penale per i quali stabilita la pena della
reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o
nel massimo a dieci anni;
b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall’articolo 419 del codice penale;
c) delitti contro l’incolumita’ pubblica previsti nel titolo VI
del libro II del codice penale per i quali e’ stabilita la pena
della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni
o nel massimo a dieci anni;
d) delitto di riduzione in schiavitu’ previsto dall’articolo 600,
delitto di prostituzione minorile previsto dall’articolo 600-bis,
primo comma, delitto di pornografia minorile previsto
dall’articolo 600-ter commi primo e secondo, e delitto di
iniziative turistiche volte allo sfruttamento della
prostituzione minorile previsto dall’articolo 600-quinquies
del codice penale;
e) delitto di furto, quando ricorre la circostanza aggravante
prevista dall’articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533
o taluna delle circostanze aggravanti previste
dall’articolo 625, comma 1, numeri 1, 2 prima ipotesi e
4 seconda ipotesi del codice penale;
f) delitto di rapina previsto dall’articolo 628 del codice
penale e di estorsione previsto dall’articolo 629 del codice penale;
g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato,
messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico
o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti
di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonche’ di piu’
armi comuni da sparo escluse quelle previste dall’articolo 2,
comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;
h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a
norma dell’art. 73 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che
ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo;
i) delitti commessi per finalita’ di terrorismo o di eversione
dell’ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la
pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o
nel massimo a dieci anni;
l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione
delle associazioni segrete previste dall’articolo 1 della
legge 25 gennaio 1982, n. 17, delleassociazioni di carattere
militare previste dall’articolo 1 della
legge 17 aprile 1956, n. 561, delle associazioni, dei
movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2,
della legge 20 giugno 1952, n. 645, delle organizzazioni,
associazioni, movimenti o gruppi di cui
all’art. 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654;
l-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione
della associazione di tipo mafioso prevista
dall’articolo 416-bis del codice penale;
m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione
della associazione per delinquere prevista dall’articolo 416,
commi 1 e 3, del codice penale, se l’associazione e’ diretta
alla commissione di piu’ delitti fra quelli previsti dal
comma 1 o dalle lettere a), b), c) d), f), g), i) del
presente comma.
3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l’arresto in
flagranza e’ eseguito se la querela viene proposta, anche con
dichiarazione resa oralmente all’ufficiale o all’agente di
polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l’avente diritto
dichiara di rimettere la querela, l’arrestato e’ posto
immediatamente in liberta’”.
“Art. 381 (Arresto facoltativo in flagranza). – 1. Gli ufficiali
e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facolta’ di arrestare
chiunque e’ colto in flagranza di un delitto non colposo,
consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la
pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni
ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce
la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.
2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno
altresi’ facolta’ di arrestare chiunque e’ colto in
flagranza di uno dei seguenti delitti:
a) peculato mediante profitto dell’errore altrui previsto
dall’articolo 316 del codice penale;
b) corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio prevista
dagli articoli 319, comma 4 e 321 del codice penale;
c) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista
dall’articolo 336, comma 2, del codice penale;
d) commercio e somministrazione di medicinali guasti e di
sostanze alimentari nocive previsti dagli articoli 443 e 444 del codice penale;
e) corruzione di minorenni prevista dall’articolo 530
del codice penale;
f) lesione personale prevista dall’articolo 582 del codice penale;
g) furto previsto dall’articolo 624 del codice penale;
h) danneggiamento aggravato a norma dell’articolo 635, comma 2 del codice penale;
i) truffa prevista dall’articolo 640 del codice penale;
l) appropriazione indebita prevista dall’articolo 646 del codice penale;
m) alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non
riconosciuti previste dagli articoli 3 e 24, comma 1
della legge 18 aprile 1975, n. 110.
3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l’arresto in
flagranza puo’ essere eseguito se la querela viene proposta,
anche con dichiarazione resa oralmente all’ufficiale o
all’agente di polizia giudiziaria presente nel luogo.
Se l’avente diritto dichiara di rimettere la querela,
l’arrestato e’ posto immediatamente in liberta’.
4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo si procede
all’arresto in flagranza soltanto se la misura e’
giustificata dalla gravita’ del fatto ovvero
dalla pericolosita’ del soggetto desunta dalla sua
personalita’ o dalle circostanze del fatto.
4-bis. Non e’ consentito l’arresto della persona richiesta
di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria o dal
pubblico ministero per reati concernenti il contenuto
delle informazioni o il rifiuto di fornirle”.
– Il testo dell’articolo 39-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184,
come modificato dall’articolo 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476,
e’ il seguente:
“Art. 39-bis. – 1. Le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano nell’ambito delle loro competenze:
a) concorrono a sviluppare una rete di servizi in grado di svolgere
i compiti previsti dalla presente legge;
b) vigilano sul funzionamento delle strutture e dei servizi che operano
nel territorio per l’adozione internazionale, al fine di garantire
livelli adeguati di intervento;
c) promuovono la definizione di protocolli operativi e convenzioni fra
enti autorizzati e servizi, nonche’ forme stabili di collegamento
fra gli stessi e gli organi giudiziari minorili.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono
istituire un servizio per l’adozione internazionale che sia in
possesso dei requisiti di cui all’articolo 39-ter e svolga per
le coppie che lo richiedano al momento della presentazione della
domanda di adozione internazionale le attivita’ di cui
all’articolo 31, comma 3.
3. I servizi per l’adozione internazionale di cui al comma 2 sono
istituiti e disciplinati con legge regionale o provinciale in
attuazione dei principi di cui alla presente legge. Alle regioni
e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono delegate le
funzioni amministrative relative ai servizi per l’adozione internazionale”.

Art. 9.

Accertamento dei requisiti
1. Entro centoventi giorni dal ricevimento dell’istanza di cui
all’articolo 8, la Commissione delibera in ordine alla corrispondenza
dei requisiti dell’ente a quelli previsti dall’articolo 39-ter
della legge sull’adozione. Ove ricorrano particolari necessita’
istruttorie, i termini per la deliberazione dell’autorizzazione
sono prorogati per ulteriori trenta giorni con apposito provvedimento
comunicato all’ente istante per l’acquisizione di ulteriori elementi
o per sanare eventuali irregolarita’.
2. Con il provvedimento di autorizzazione la Commissione:
a) indica i Paesi o le aree geografiche in cui l’ente e’ autorizzato ad operare;
b) puo’ limitare l’autorizzazione all’ente ad operare per le
persone residenti in una o piu’ regioni d’Italia.

Nota all’art. 9:
– Il testo dell’art. 39-ter della legge 4 maggio 1983, n. 184,
come modificato dall’art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, si veda in nota all’art. 1.

Art. 10.

Albo degli enti autorizzati
1. Gli enti autorizzati sono iscritti all’albo di cui
all’articolo 39, comma 1, lettera c), della legge sull’adozione.
L’albo contiene:
a) la denominazione, la sede legale e le sedi operative dell’ente;
b) gli estremi dell’atto costitutivo;
c) il nominativo del legale rappresentante dell’ente;
d) la data e gli estremi del provvedimento di autorizzazione.

2. La Commissione dispone, altresi’, la registrazione nell’albo
delle modifiche, della sospensione e della cancellazione per revoca
dell’autorizzazione. L’albo, le relative modifiche e i provvedimenti
di sospensione e revoca dell’autorizzazione sono pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Nota all’art. 10:
– Il testo dell’art. 39, comma 1, lettera c),
della legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificato dall’art. 3
della legge 31 dicembre 1998, n. 476, e’ il seguente:
“1. La Commissione per le adozioni internazionali:
a)-b) (omissis);
c) autorizza l’attivita’ degli enti di cui all’articolo 39-ter,
cura la tenuta del relativo albo, vigila sul loro operato, lo
verifica almeno ogni tre anni, revoca l’autorizzazione concessa
nei casi di gravi inadempienze, insufficienze o violazione delle
norme della presente legge. Le medesime funzioni sono svolte dalla
Commissione con riferimento all’attivita’ svolta dai servizi per
l’adozione internazionale, di cui all’articolo 39-bis”.

Art. 11.

Modalita’ operative dell’ente autorizzato
1. L’ente autorizzato, oltre a svolgere gli adempimenti disposti
dalla legge sull’adozione:
a) conserva un registro cronologico delle domande di adozione
internazionale pervenutegli;
b) conserva la documentazione relativa agli aspiranti alla adozione;
c) trasmette alla Commissione e al tribunale per i minorenni competente
la documentazione della famiglia aspirante alla adozione e del bambino
proposto per l’adozione e fornisce le notizie relative alla
sua condizione di abbandono;
d) comunica tempestivamente alla Commissione ogni variazione o
modifica riguardante i propri dati, l’attivita’ ed
i rappresentanti all’estero;
e) trasmette entro il 31 gennaio di ogni anno alla Commissione
una relazione sulla propria attivita’, il bilancio consuntivo,
nonche’ ulteriori dati forniti secondo uno schema predisposto
dalla Commissione;
f) segnala alla Commissione eventuali difficolta’ incontrate nello
svolgimento dei procedimenti amministrativi e giudiziari
relativi alle adozioni all’estero;
g) partecipa alle audizioni richieste dalla Commissione;
h) segnala al tribunale per i minorenni e alla Commissione eventuali
situazioni familiari che potrebbero comportare pregiudizio per
il minore, anche successive all’adozione.
2. L’ente autorizzato e’ tenuto al rispetto delle disposizioni
in materia di trattamento dei dati personali.
3. L’ente autorizzato rende disponibili periodicamente, anche
mediante proprie pubblicazioni, i dati quantitativi relativi
all’attivita’ svolta, alle modalita’ operative, ai costi
dell’attivita’ e alle spese per l’adozione.

Art. 12.

Verifiche sull’attivita’ degli enti
1. Ai fini dell’accertamento della permanenza dei requisiti di idoneita’
che hanno determinato il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento
dell’attivita’ in Italia e negli altri Paesi e dell’adempimento degli
obblighi previsti dalla legge sull’adozione e dal presente regolamento,
la Commissione dispone verifiche con cadenza almeno biennale. A tal
fine puo’ disporre l’invio in missione all’estero di componenti o
di personale della segreteria tecnica, per verificare l’attivita’
dell’ente autorizzato presso la sede operativa.
2. A seguito degli accertamenti di cui al comma 1, la Commissione, salvo
che non debba procedere alla sospensione o alla revoca dell’autorizzazione,
puo’ disporre la modifica della estensione territoriale della operativita’
dell’ente autorizzato e chiedere l’adeguamento delle modalita’ operative
ai prescritti requisiti.
3. La Commissione, anche attraverso incontri con i rappresentanti degli enti,
favorisce l’adozione di metodologie e modalita’ di
intervento omogenee, nonche’ la definizione di uniformi parametri di
congruita’ dei costi delle procedure di adozione.

Art. 13.

Revoca e sospensione dell’autorizzazione
1. Qualora venga accertato il venire meno di requisiti che hanno determinato
il rilascio dell’autorizzazione, o qualora l’attivita’ svolta
dall’ente non sia rispondente ai principi e alle disposizioni
della Convenzione, della legge sull’adozione e del regolamento,
la Commissione dispone la revoca dell’autorizzazione, sentito
l’ente interessato.
2. Nei casi meno gravi, la Commissione puo’ sospendere l’autorizzazione
per un periodo determinato, assegnando all’ente un termine entro il
quale eliminare le irregolarita’, trascorso detto termine senza
che l’ente abbia provveduto, la Commissione procede alla revoca
dell’autorizzazione.
3. I provvedimenti di revoca e di sospensione sono adottati nel rispetto
delle norme sul procedimento amministrativo e previa contestazione
dei fatti e delle ragioni per cui si intende procedere
all’adozione di tali provvedimenti.

Art. 14.

Richieste di riesame
1. Gli enti interessati possono presentare, a firma del legale
rappresentante, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento,
richiesta di riesame alla Commissione contro:
a) i provvedimenti di diniego di rilascio dell’autorizzazione a svolgere
pratiche inerenti all’adozione di minori stranieri;
b) i provvedimenti di revoca o di sospensione dell’autorizzazione.
2. I soggetti interessati possono presentare richiesta di riesame contro
le deliberazioni della Commissione relative alla autorizzazione al
visto di ingresso e alle certificazioni di conformita’.
3. La Commissione delibera entro trenta giorni dalla presentazione
della richiesta di riesame.

Art. 15.

Rappresentanza e difesa
1. La rappresentanza, il patrocinio e l’assistenza in giudizio della
Commissione spettano all’Avvocatura dello Stato ai sensi del regio
decreto 30 settembre 1933, n. 1611, e successive modificazioni ed
integrazioni, recante il testo unico delle leggi e delle norme
giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato
e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato.

Nota all’art. 15:
– Il R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, recante:
“Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche
sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato sull’ordinamento
dell’Avvocatura dello Stato e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
Repubblica del 12 dicembre 1933, n. 286.

Capo IV
Norme transitorie, finanziarie e finali

Art. 16.

Pubblicazione dell’albo degli enti autorizzati
1. Entro un mese dalla nomina della Commissione gli enti che intendono
svolgere per conto di terzi pratiche inerenti all’adozione di minori
stranieri devono richiedere l’autorizzazione.
2. La Commissione delibera con le procedure di cui al capo III del
presente regolamento sulle richieste di autorizzazione pervenute
dagli enti entro il termine di cui al comma 1 e provvede alla
formazione e alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’albo
degli enti autorizzati.
3. L’albo degli enti autorizzati entra in vigore quindici giorni dopo
la data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 17.

Norma finanziaria
1. In attuazione dell’articolo 9 della legge 31 dicembre 1998, n. 476,
gli oneri derivanti dal presente regolamento per il funzionamento della
Commissione, esclusi quelli per il personale della segreteria tecnica,
sono posti a carico dell’unita’ previsionale di base 12.1.3.1 dello
stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Nota all’art. 17:
– Il testo dell’art. 9 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, e’ il seguente:
“Art. 9. – 1. All’onere derivante dall’attuazione della presente
legge, valutato in lire 13.200 milioni annue a decorrere dal 1998,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto nell’ambito dell’unita’ previsionale di base di parte
corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero
ùdel tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno
finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando, per 11.200 milioni
di lire, l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e,
ùper 2.000 milioni di lire, l’accantonamento relativo alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri.
2. Le somme di cui al comma 1 confluiscono nel Fondo per le politiche
sociali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
con esclusione della quota di minori entrate pari a 3.000 milioni
di lire recate dall’articolo 39-quater della legge 4 maggio 1983, n. 184,
introdotto dall’articolo 3 della presente legge, nonche’
dall’articolo 4 della presente legge.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
e autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio”.

Art. 18.
Minori stranieri accolti o presenti nello Stato ai sensi
dell’articolo 33 del decreto legislativo n. 286 del 1998
1. Sono fatte salve le competenze del Comitato per i minori
stranieri di cui all’articolo 33
del decreto legislativo 25 luglio 1988, n. 286, come modificato
dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 113, e del relativo
decreto di attuazione, concernenti l’ingresso, il soggiorno,
l’accoglienza e l’affidamento temporanei e il rimpatrio assistito
dei minori accolti nell’ambito di programmi solidaristici, ovvero
presenti per qualsiasi causa nel territorio dello Stato e privi di
assistenza e di rappresentanza. La Commissione provvede a comunicare
al Comitato per i minori stranieri i nominativi dei minori la cui
presenza e’ segnalata sul territorio dello Stato ai sensi
dell’articolo 33, comma 5, della legge sull’adozione.

Note all’art. 18:
– Il testo dell’art. 33 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
come modificato dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 113,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 27 aprile 1999, n. 97
– serie generale – e’ il seguente:
“Art. 33 (Comitato per i minori stranieri). (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 31).

– 1. Al fine di vigilare sulle modalita’ di soggiorno dei minori stranieri
temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e di coordinare le attivita’
delle amministrazioni interessate e’ istituito, senza ulteriori oneri a carico
del bilancio dello Stato, un Comitato presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri composto da rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri,
dell’interno e di grazia e giustizia, del
Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
nonche’ da due rappresentanti dell’Associazione nazionale dei comuni italiani
(ANCI), da un rappresentante dell’Unione province d’Italia (UPI) e da due
rappresentanti di organizzazioni maggiormente rappresentative operanti nel
settore dei problemi della famiglia.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da
lui delegato, sentiti i Ministri degli affari esteri, dell’interno e
di grazia e giustizia, sono definiti i compiti del Comitato di cui al comma 1,
concernenti la tutela dei diritti dei minori stranieri in conformita’
alle previsioni della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989,
ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176.
In particolare sono stabilite:
a) le regole e le modalita’ per l’ingresso ed il soggiorno nel territorio
dello Stato dei minori stranieri in eta’ superiore a sei anni, che entrano
in Italia nell’ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea
promossi da enti, associazioni o famiglie italiane, nonche’ per l’affidamento
temporaneo e per il rimpatrio dei medesimi;
b) le modalita’ di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati presenti
nel territorio dello Stato, nell’ambito delle attivita’ dei servizi sociali
degli enti locali e i compiti di impulso e di raccordo del Comitato di cui al
comma 1 con le amministrazioni interessate ai finidell’accoglienza, del
rimpatrio assistito e del ricongiungimento del minore con la sua
famiglia nel Paese d’origine o in un Paese terzo.

2-bis. Il provvedimento di rimpatrio del minore straniero non accompagnato
per le finalita’ di cui al comma 2, e’ adottato dal Comitato di cui
al comma 1. Nel casorisulti instaurato nei confronti dello stesso
minore un procedimento giurisdizionale, l’autorita’ giudiziaria
rilascia il nulla osta, salvo che sussistano inderogabili esigenze
processuali.
3. Il Comitato si avvale, per l’espletamento delle attivita’ di
competenza, del personale e dei mezzi in dotazione al Dipartimento
degli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed
ha sede presso il Dipartimento medesimo”.
– Il testo dell’art. 33, comma 5, della legge 4 maggio 1983, n. 184,
come modificato dall’art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476,
e’ il seguente:
“5. Qualora sia comunque avvenuto l’ingresso di un minore
nel territorio dello Stato al di fuori delle situazioni consentite,
il pubblico ufficiale o l’ente autorizzato che ne ha notizia
lo segnala al tribunale per i minorenni competente in relazione
al luogo in cui il minore si trova. Il tribunale, adottato ogni
opportuno provvedimento temporaneo nell’interesse del minore,
provvede ai sensi dell’articolo 37-bis qualora ne sussistano i
presupposti, ovvero segnala la situazione alla Commissione affinche’
prenda contatto con il Paese di origine del minore e si proceda ai
sensi dell’articolo 34”.

Art. 19.

Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Le disposizioni
acquistano efficacia dal giorno successivo alla data di entrata
in vigore della Convenzione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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