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Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela deiminori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fattaa L’Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n.184, in tema di adozione di minori stranieri.

di Redazione

Legge 31 dicembre 1998, n. 476 (in Gazz. Uff., 12 gennaio 1999, n. 8). — Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L’Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri. Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L’Aja il 29 maggio 1993, di seguito denominata >. Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all’articolo 46 della Convenzione medesima. Art. 3. 1. Omissis Art. 4. 1. Omissis Art. 5. 1. Omissis. 2. Omissis. Art. 6. 1. Omissis. Art. 7. 1. Con regolamento, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell’interno, della giustizia e della sanità, è data attuazione alle norme della presente legge riguardanti la costituzione e l’organizzazione della Commissione per le adozioni internazionali, anche per quanto concerne il contingente di personale e le relative qualifiche. Con il medesimo regolamento sono disciplinate le procedure per ottenere l’autorizzazione, i suoi contenuti, la modifica o la revoca della medesima, la tenuta dell’albo ed ogni altra modalità operativa relativa agli enti autorizzati di cui all’articolo 39-ter della legge 4 maggio 1983, n. 184, introdotto dall’articolo 3 della presente legge. 2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina altresì l’invio da parte della Commissione per le adozioni internazionali di proprio personale in missione presso le rappresentanze diplomatiche e consolari all’estero. 3. La Commissione è costituita nei tre mesi successivi all’emanazione del regolamento di cui al comma 1. Art. 8. 1. Le dichiarazioni di idoneità all’adozione ed i provvedimenti di adozione e di affidamento preadottivo, pronunziati in data anteriore a quella di entrata in vigore della Convenzione, conservano piena efficacia. 2. Le domande già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge e quelle inoltrate successivamente continuano ad essere esaminate e trattate secondo le disposizioni di natura procedimentale anteriori, sino alla avvenuta costituzione della Commissione per le adozioni internazionali e alla pubblicazione dell’albo degli enti autorizzati. 3. Le disposizioni di attuazione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L’Aja il 29 maggio 1993, contenute nell’articolo 3 della presente legge, hanno efficacia a partire dalla data di entrata in vigore della Convenzione stessa. Art. 9. 1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in lire 13.200 milioni annue a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando, per 11.200 milioni di lire, l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e, per 2.000 milioni di lire, l’accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. 2. Le somme di cui al comma 1 confluiscono nel Fondo per le politiche sociali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con esclusione della quota di minori entrate pari a 3.000 milioni di lire recate dall’articolo 39-quater della legge 4 maggio 1983, n. 184, introdotto dall’articolo 3 della presente legge, nonché dall’articolo 4 della presente legge. 3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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