Legge 4 maggio 1983, n. 184 (in Gazz. Uff., 17 maggio 1983, n. 133,
s.o.). — Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori.
TITOLO I
Art. 1.
Il minore ha diritto di essere educato nell’ambito della propria
famiglia.
Tale diritto è disciplinato dalle disposizioni della presente legge
e dalle altre leggi speciali.
Art. 2.
Il minore che sia temporaneamente privo di un ambiente familiare
idoneo può essere affidato ad un’altra famiglia, possibilmente con
figli minori, o ad una persona singola, o ad una comunità di tipo
familiare, al fine di assicurargli il mantenimento, l’educazione e
l’istruzione.
Ove non sia possibile un conveniente affidamento familiare, è
consentito il ricovero del minore in un istituto di assistenza
pubblico o privato, da realizzarsi di preferenza nell’ambito della
regione di residenza del minore stesso.
Art. 3.
L’istituto di assistenza pubblico o privato esercita i poteri
tutelari sul minore ricoverato o assistito, secondo le norme del capo
I del titolo X del libro I del codice civile, fino a quando non si
provveda alla nomina di un tutore, ed in tutti i casi nei quali
l’esercizio della potestà dei genitori o della tutela sia impedito.
All’istituto di assistenza spettano i poteri e gli obblighi
dell’affidatario di cui all’articolo 5.
Nel caso in cui i genitori riprendano l’esercizio della potestà,
l’istituto deve chiedere al giudice tutelare di fissare eventualmente
limiti o condizioni a tale esercizio.
Art. 4.
L’affidamento familiare è disposto dal servizio locale, previo
consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la
potestà, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli
anni dodici e, se opportuno, anche di età inferiore. Il giudice
tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il
provvedimento con decreto.
Ove manchi l’assenso dei genitori esercenti la potestà o del
tutore, provvede il tribunale per i minorenni. Si applicano gli
articoli 330 e seguenti del codice civile.
Nel provvedimento di affidamento familiare debbono essere indicate
specificatamente le motivazioni di esso, nonché i tempi e i modi
dell’esercizio dei poteri riconosciuti all’affidatario. Deve inoltre
essere indicato il periodo di presumibile durata dell’affidamento ed
il servizio locale cui è attribuita la vigilanza durante
l’affidamento con l’obbligo di tenere costantemente informati il
giudice tutelare od il tribunale per i minorenni, a seconda che si
tratti di provvedimento emesso ai sensi del primo o del secondo
comma.
L’affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa
autorità che lo ha disposto, valutato l’interesse del minore, quando
sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia
di origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la
prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.
Il giudice tutelare, trascorso il periodo di durata previsto ovvero
intervenute le circostanze di cui al comma precedente, richiede, se
necessario, al competente tribunale per i minorenni l’adozione di
ulteriori provvedimenti nell’interesse del minore.
Il tribunale, sulla richiesta del giudice tutelare o d’ufficio
nell’ipotesi di cui al secondo comma, provvede ai sensi dello stesso
comma.
Art. 5.
L’affidatario deve accogliere presso di sé il minore e provvedere
al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto
delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia
ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile, o del tutore, ed
osservando le prescrizioni eventualmente stabilite dall’autorità
affidante.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo
316 del codice civile.
L’affidatario deve agevolare i rapporti tra il minore e i suoi
genitori e favorirne il reinserimento nella famiglia di origine.
Le norme di cui ai commi precedenti si applicano, in quanto
compatibili, nel caso di minori ospitati presso una comunità alloggio
o ricoverati presso un istituto.
TITOLO II
Capo I
Art. 6.
L’adozione è permessa ai coniugi uniti in matrimonio da almeno tre
anni tra i quali non sussista separazione personale neppure di fatto
e che siano idonei ad educare, istruire ed in grado di mantenere i
minori che intendono adottare.
L’età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più
di quaranta anni l’età dell’adottando.
Sono consentite ai medesimi coniugi più adozioni anche con atti
successivi.
La Corte costituzionale, con sentenza 1° aprile 1992, n. 148,
ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma,
nella parte in cui non consente l’adozione di uno o più fratelli in
stato di adottabilità, quando per uno di essi l’età degli adottanti
supera di più di quarant’anni l’età dell’adottando e dalla
separazione deriva ai minori un danno grave per il venir meno della
comunanza di vita e di educazione. La stessa Corte, con sent. 24
luglio 1996, n. 303, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del
presente comma, nella parte in cui non prevede che il giudice possa
disporre l’adozione, valutando esclusivamente l’interesse del minore,
quando l’età di uno dei coniugi adottanti superi di oltre quaranta
anni l’età dell’adottando, pur rimanendo la differenza di età
compresa in quella che di solito intercorre tra genitori e figli, se
dalla mancata adozione deriva un danno grave e non altrimenti
evitabile per il minore. La Corte costituzionale, con sentenza 9
ottobre 1998, n. 349, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
del presente comma, nella parte in cui non prevede che il giudice
possa disporre l’adozione, valutando esclusivamente l’interesse del
minore, quando l’età di uno dei coniugi adottanti non superi di
almeno diciotto anni l’età dell’adottando, pur rimanendo la
differenza di età compresa in quella che di solito intercorre tra
genitori e figli, se dalla mancata adozione deriva un danno grave e
non altrimenti evitabile per il minore. La Corte costituzionale, con
sentenza 9 luglio 1999, n. 283, ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede che
il giudice possa disporre l’adozione, valutando esclusivamente
l’interesse del minore, quando l’età dei coniugi adottanti superi di
oltre quarant’anni l’età dell’adottando, pur rimanendo la differenza
di età compresa in quella che di solito intercorre tra genitori e
figli, se dalla mancata adozione deriva un danno grave e non
altrimenti evitabile per il minore.
Capo I
Art. 7.
L’adozione è consentita a favore dei minori dichiarati in stato di
adottabilità ai sensi degli articoli seguenti.
Il minore, il quale ha compiuto gli anni quattordici, non può
essere adottato se non presta personalmente il proprio consenso, che
deve essere manifestato anche quando il minore compia l’età
sopraindicata nel corso del procedimento. Il consenso dato può
comunque essere revocato sino alla pronuncia definitiva
dell’adozione.
Se l’adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere
personalmente sentito; se ha una età inferiore può, se opportuno,
essere sentito, salvo che l’audizione non comporti pregiudizio per il
minore.
Capo II
Art. 8.
Sono dichiarati anche d’ufficio in stato di adottabilità dal
tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano, i
minori in situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e
materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi,
purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a forza maggiore di
carattere transitorio.
La situazione di abbandono sussiste, sempre che ricorrano le
condizioni di cui al comma precedente, anche quando i minori siano
ricoverati presso istituti di assistenza o si trovino in affidamento
familiare.
Non sussiste causa di forza maggiore quando i soggetti di cui al
primo comma rifiutano le misure di sostegno offerte dai servizi
locali e tale rifiuto viene ritenuto ingiustificato dal giudice.
Capo II
Art. 9.
Chiunque ha facoltà di segnalare alla autorità pubblica situazioni
di abbandono di minori di età.
I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli
esercenti un servizio di pubblica necessità, debbono riferire al più
presto al tribunale per i minorenni sulle condizioni di ogni minore
in situazione di abbandono di cui vengono a conoscenza in ragione del
proprio ufficio.
La situazione di abbandono può essere accertata anche d’ufficio dal
giudice.
Gli istituti di assistenza pubblici o privati devono trasmettere
semestralmente al giudice tutelare del luogo, ove hanno sede,
l’elenco di tutti i minori ricoverati con l’indicazione specifica,
per ciascuno di essi, della località di residenza dei genitori, dei
rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche del minore
stesso. Il giudice tutelare, assunte le necessarie informazioni,
riferisce al tribunale per i minorenni sulle condizioni di quelli tra
i ricoverati che risultano in situazioni di abbandono, specificandone
i motivi.
Il giudice tutelare, ogni sei mesi, procede ad ispezioni negli
istituti ai fini di cui al comma precedente. Può procedere ad
ispezioni straordinarie in ogni tempo.
Chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie
stabilmente nella propria abitazione un minore, qualora l’accoglienza
si protragga per un periodo superiore a sei mesi, deve, trascorso
tale periodo, darne segnalazione al giudice tutelare, che trasmette
gli atti al tribunale per i minorenni con relazione informativa.
L’omissione della segnalazione può comportare l’inidoneità ad
ottenere affidamenti familiari o adottivi e l’incapacità all’ufficio
tutelare.
Nello stesso termine di cui al comma precedente uguale segnalazione
deve essere effettuata dal genitore che affidi stabilmente a chi non
sia parente entro il quarto grado il figlio minore per un periodo non
inferiore a sei mesi.
L’omissione della segnalazione può comportare la decadenza dalla
potestà sul figlio a norma dell’articolo 330 del codice civile e
l’apertura della procedura di adottabilità.
Capo II
Art. 10.
Il presidente del tribunale per i minorenni, o un giudice da lui
delegato, ricevute le informazioni di cui all’articolo precedente,
dispone di urgenza tramite i servizi locali e gli organi di pubblica
sicurezza approfonditi accertamenti sulle condizioni giuridiche e di
fatto del minore, sull’ambiente in cui ha vissuto e vive ai fini di
verificare se sussiste lo stato di abbandono.
Il tribunale può disporre in ogni momento e fino al provvedimento
di affidamento preadottivo ogni opportuno provvedimento temporaneo
nell’interesse del minore, ivi comprese, se del caso, la sospensione
della potestà dei genitori sul figlio e dell’esercizio delle funzioni
del tutore e la nomina di un tutore provvisorio.
In caso di urgente necessità, i provvedimenti di cui al comma
precedente possono essere adottati dal presidente del tribunale per i
minorenni o da un giudice da lui delegato.
Il tribunale, entro trenta giorni, deve confermare, modificare o
revocare i provvedimenti urgenti così assunti.
Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico
ministero, i genitori, il tutore, il rappresentante dell’istituto
presso cui il minore è ricoverato o la persona cui egli è affidato e
tenuto conto di ogni altra idonea informazione. Deve inoltre essere
sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e, se opportuno,
anche il minore di età inferiore. I provvedimenti adottati debbono
essere comunicati al pubblico ministero ed ai genitori.
Si applicano le norme di cui agli articoli 330 e seguenti del
codice civile.
Capo II
Art. 11.
Quando dalle indagini previste nell’articolo precedente risultano
deceduti i genitori del minore e non risultano esistenti parenti
entro il quarto grado, il tribunale per i minorenni provvede a
dichiarare lo stato di adottabilità, salvo che esistano istanze di
adozione ai sensi dell’articolo 44. In tal caso il tribunale per i
minorenni decide nell’esclusivo interesse del minore.
Nel caso in cui non risulti l’esistenza di genitori naturali che
abbiano riconosciuto il minore o la cui paternità o maternità sia
stata dichiarata giudizialmente, il tribunale per i minorenni, senza
eseguire ulteriori accertamenti, provvede immediatamente alla
dichiarazione dello stato di adottabilità a meno che non vi sia
richiesta di sospensione della procedura da parte di chi, affermando
di essere uno dei genitori naturali, chiede termine per provvedere al
riconoscimento. La sospensione può essere disposta dal tribunale per
un periodo massimo di due mesi sempreché nel frattempo il minore sia
assistito dal genitore naturale o dai parenti fino al quarto grado o
in altro modo conveniente, permanendo comunque un rapporto con il
genitore naturale.
Nel caso di non riconoscibilità per difetto di età del genitore, la
procedura è rinviata anche d’ufficio sino al compimento del
sedicesimo anno di età del genitore naturale, purché sussistano le
condizioni menzionate nel comma precedente. Al compimento del
sedicesimo anno, il genitore può chiedere ulteriore sospensione per
altri due mesi.
Ove il tribunale sospenda o rinvii la procedura ai sensi dei commi
precedenti, nomina al minore, se necessario, un tutore provvisorio.
Se entro detti termini viene effettuato il riconoscimento, deve
dichiararsi chiusa la procedura, ove non sussista abbandono morale e
materiale. Se trascorrono i termini senza che sia stato effettuato il
riconoscimento, si provvede senza altra formalità di procedura alla
pronuncia dello stato di adottabilità.
Il tribunale, in ogni caso, anche a mezzo dei servizi locali,
informa entrambi i presunti genitori, se possibile, o comunque quello
reperibile, che si possono avvalere delle facoltà di cui al secondo e
terzo comma.
Intervenuta la dichiarazione di adottabilità e l’affidamento
preadottivo, il riconoscimento è privo di efficacia. Il giudizio per
la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità è sospeso di
diritto e si estingue ove segua la pronuncia di adozione divenuta
definitiva.
Capo II
Art. 12.
Quando attraverso le indagini effettuate consta l’esistenza dei
genitori o di parenti entro il quarto grado indicati nell’articolo
precedente, che abbiano mantenuto rapporti significativi con il
minore, e ne è nota la residenza, il presidente del tribunale per i
minorenni con decreto motivato fissa la loro comparizione, entro un
congruo termine, dinanzi a sé o ad un giudice da lui delegato.
Nel caso in cui i genitori o i parenti risiedano fuori dalla
circoscrizione del tribunale per i minorenni che procede, la loro
audizione può essere delegata al tribunale per i minorenni del luogo
della loro residenza.
In caso di residenza all’estero è delegata l’autorità consolare
competente.
Udite le dichiarazioni dei genitori o dei parenti, il presidente
del tribunale per i minorenni o il giudice delegato, ove ne ravvisi
l’opportunità, impartisce con decreto motivato ai genitori o ai
parenti prescrizioni idonee a garantire l’assistenza morale, il
mantenimento, l’istruzione e l’educazione del minore, stabilendo al
tempo stesso periodici accertamenti da eseguirsi direttamente o
avvalendosi del giudice tutelare o dei servizi locali, ai quali può
essere affidato l’incarico di operare al fine di più validi rapporti
tra il minore e la famiglia.
Il presidente o il giudice delegato può, altresì, chiedere al
pubblico ministero di promuovere l’azione per la corresponsione degli
alimenti a carico di chi vi è tenuto per legge e, al tempo stesso,
dispone, ove d’uopo, provvedimenti temporanei ai sensi del secondo
comma dell’articolo 10.
Capo II
Art. 13.
Nel caso in cui i genitori ed i parenti di cui all’articolo
precedente risultino irreperibili ovvero non ne sia conosciuta la
residenza, la dimora o il domicilio, il tribunale per i minorenni
provvede alla loro convocazione ai sensi degli articoli 140 e 143 del
codice di procedura civile, previe nuove ricerche tramite gli organi
di pubblica sicurezza.
Capo II
Art. 14.
Il tribunale per i minorenni può disporre, prima della
dichiarazione di adottabilità, la sospensione del procedimento,
quando da particolari circostanze emerse dalle indagini effettuate
risulta che la sospensione può riuscire utile nell’interesse del
minore. In tal caso la sospensione è disposta con decreto motivato
per un periodo non superiore ad un anno, eventualmente prorogabile.
La sospensione è comunicata ai servizi locali competenti perché
adottino le iniziative opportune.
Capo II
Art. 15.
A conclusione delle indagini e degli accertamenti previsti dagli
articoli precedenti, ove risulti la situazione di abbandono di cui
all’articolo 8, lo stato di adottabilità del minore è dichiarato dal
tribunale per i minorenni quando:
1) i genitori e i parenti convocati ai sensi degli articoli 12 e
13 non si sono presentati senza giustificato motivo;
2) l’audizione dei medesimi ha dimostrato il persistere della
mancanza di assistenza morale e materiale e la non disponibilità ad
ovviarvi;
3) le prescrizioni impartite ai sensi dell’articolo 12 sono
rimaste inadempiute per responsabilità dei genitori.
La dichiarazione dello stato di adottabilità del minore è disposta
dal tribunale per i minorenni in carnera di consiglio con decreto
motivato, sentito il pubblico ministero, nonché il rappresentante
dell’istituto presso cui il minore è ricoverato o la persona cui egli
è affidato. Deve essere, parimenti, sentito il tutore, ove esista, ed
il minore che abbia compiuto i dodici anni e, se opportuno, anche il
minore di età inferiore.
Il decreto è notificato per esteso al pubblico ministero, ai
genitori, ai parenti indicati nel primo comma dell’articolo 12, al
tutore, con contestuale avviso agli stessi del loro diritto di
proporre reclamo nelle forme e nei termini di cui all’articolo 17.
Il tribunale per i minorenni nomina, se necessario, un tutore
provvisorio ed adotta i provvedimenti opportuni nell’interesse del
minore.
Capo II
Art. 16.
Il tribunale per i minorenni, esaurita la procedura prevista nei
precedenti articoli e qualora ritenga che non sussistano i
presupposti per la pronuncia dello stato di adottabilità, dichiara
che non vi è luogo a provvedere.
Si applicano gli ultimi due commi dell’articolo 15.
Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.
Capo II
Art. 17.
Il pubblico ministero, i genitori, i parenti indicati nell’articolo
12, primo comma, il tutore possono proporre ricorso avverso il
provvedimento sullo stato di adottabilità dinanzi allo stesso
tribunale che lo ha pronunciato, entro trenta giorni dalla
notificazione.
A seguito della opposizione, il presidente del tribunale per i
minorenni nomina un curatore speciale al minore e fissa con decreto
l’udienza di comparizione dinanzi al tribunale da tenersi entro
trenta giorni dal deposito del ricorso, disponendo la notifica del
decreto di comparizione al ricorrente ed al curatore speciale del
minore nonché la convocazione per l’udienza fissata delle persone
indicate nel penultimo comma dell’articolo 15.
All’udienza fissata il tribunale per i minorenni sente il
ricorrente, le persone convocate, nonché quelle indicate dalle parti
e, quindi, sulle conclusioni di queste e del pubblico ministero, ove
non occorra ulteriore istruttoria, decide immediatamente dando
lettura, del dispositivo della sentenza; questa deve essere
depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla pronuncia e
notificata d’ufficio nel testo integrale al pubblico ministero,
all’opponente e al curatore speciale del minore.
Avverso la sentenza il pubblico ministero, l’opponente o il
curatore speciale possono con ricorso proporre impugnazione, entro
trenta giorni dalla notifica, dinanzi alla sezione per i minorenni
della corte d’appello, la quale, sentiti il ricorrente e il pubblico
ministero e, ove occorra, le persone indicate nel penultimo comma
dell’articolo 15, ed effettuati ogni altro accertamento ed indagine
opportuni, decide nei modi stabiliti nel precedente comma.
Avverso la sentenza della corte d’appello è ammesso ricorso per
Cassazione per violazione di legge entro trenta giorni dalla
notificazione.
Capo II
Art. 18.
La dichiarazione definitiva dello stato di adottabilità è
trascritta, a cura del cancelliere del tribunale per i minorenni, su
apposito registro conservato presso la cancelleria del tribunale
stesso.
La trascrizione deve essere effettuata entro il decimo giorno
successivo a quello della comunicazione che il decreto di
adottabilità è divenuto definitivo. A questo effetto, il cancelliere
del giudice della impugnazione deve inviare immediatamente apposita
comunicazione al cancelliere del tribunale per i minorenni.
Capo II
Art. 19.
Durante lo stato di adottabilità è sospeso l’esercizio della
potestà dei genitori.
Il tribunale per i minorenni nomina un tutore, ove già non esista,
e adotta gli ulteriori provvedimenti nell’interesse del minore.
Capo II
Art. 20.
Lo stato di adottabilità cessa per adozione o per il raggiungimento
della maggiore età da parte dell’adottando.
Capo II
Art. 21.
Lo stato di adottabilità cessa altresì per revoca, nell’interesse
del minore, in quanto siano venute meno le condizioni di cui
all’articolo 8, successivamente alla pronuncia del decreto di cui
all’articolo 15.
La revoca è pronunciata dal tribunale per i minorenni d’ufficio o
su istanza del pubblico ministero, oppure dei genitori.
Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico
ministero.
Nel caso in cui sia in atto l’affidamento preadottivo, lo stato di
adottabilità non può essere revocato.
Capo III
Art. 22.
I coniugi che intendono adottare devono presentare domanda al
tribunale per i minorenni, specificando l’eventuale disponibilità ad
adottare più fratelli. é ammissibile la presentazione di più domande
anche successive a più tribunali per i minorenni, purché in ogni caso
se ne dia comunicazione. I tribunali cui la domanda e presentata
possono richiedere copia degli atti di parte ed istruttori, relativi
ai medesimi coniugi, agli altri tribunali; gli atti possono altresì
essere comunicati d’ufficio. La domanda decade dopo due anni dalla
presentazione e può essere rinnovata.
Il tribunale per i minorenni, accertati previamente i requisiti di
cui all’articolo 6, dispone l’esecuzione delle adeguate indagini di
cui al comma seguente e sceglie fra le coppie che hanno presentato
domanda quella maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze
del minore.
Le indagini dovranno riguardare in particolare l’attitudine a
educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute,
l’ambiente familiare degli adottanti, i motivi per i quali questi
ultimi desiderano adottare il minore.
Il tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, sentiti il
pubblico ministero, gli ascendenti degli adottanti ove esistano, il
minore che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche il
minore di età inferiore, omessa ogni altra formalità di procedura,
dispone l’affidamento preadottivo e ne determina le modalità. Il
minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare
espresso consenso all’affidamento alla coppia prescelta.
Il tribunale per i minorenni deve in ogni caso informare i
richiedenti sui fatti rilevanti, relativi al minore, emersi dalle
indagini.
Non può essere disposto l’affidamento di uno solo di più fratelli,
tutti in stato di adottabilità, salvo che non sussistano gravi
ragioni.
Il decreto è comunicato al pubblico ministero ed al tutore.
Il provvedimento di affidamento preadottivo, divenuto definitivo, è
trascritto a cura del cancelliere entro dieci giorni sul registro di
cui all’articolo 18.
Il tribunale per i minorenni vigila sul buon andamento
dell’affidamento preadottivo direttamente o avvalendosi del giudice
tutelare e dei servizi locali.
Capo III
Art. 23.
L’affidamento preadottivo è revocato dal tribunale per i minorenni
d’ufficio o su istanza del pubblico ministero o del tutore o di
coloro che esercitano la vigilanza di cui all’ultimo comma
dell’articolo precedente, quando si rivelano gravi difficoltà di
idonea convivenza.
Il provvedimento relativo alla revoca è adottato dal tribunale per
i minorenni, in camera di consiglio, con decreto motivato.
Debbono essere sentiti, oltre il pubblico ministero ed il
presentatore dell’istanza di revoca, il minore che abbia compiuto gli
anni dodici e, se opportuno, anche il minore di età inferiore, gli
affidatari, il tutore, il giudice tutelare ed i servizi locali, se
incaricati della vigilanza. Deve procedersi ad ogni opportuno
accertamento ed indagine.
Il decreto è comunicato al pubblico ministero, al presentatore
dell’istanza di revoca, agli affidatari ed al tutore.
Il decreto che dispone la revoca dell’affidamento preadottivo,
divenuto definitivo, è annotato a cura del cancelliere entro dieci
giorni sul registro di cui all’articolo 18.
In caso di revoca, il tribunale per i minorenni adotta gli
opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi
dell’articolo 10.
Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.
Capo III
Art. 24.
Il pubblico ministero e il tutore possono impugnare il decreto del
tribunale relativo all’affidamento preadottivo o alla sua revoca,
entro dieci giorni dalla comunicazione, con reclamo alla sezione per
i minorenni della corte d’appello.
La corte d’appello, sentiti il ricorrente, il pubblico ministero e,
ove occorra, le persone indicate nell’articolo 23 ed effettuati ogni
altro accertamento ed indagine opportuni, decide in camera di
consiglio con decreto motivato.
Capo IV
Art. 25.
Il tribunale per i minorenni che ha dichiarato lo stato di
adottabilità, decorso un anno dell’affidamento, sentiti i coniugi
adottanti, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e, se
opportuno, anche il minore di età inferiore, il pubblico ministero,
il tutore, il giudice tutelare ed i servizi locali, se incaricati
della vigilanza, verifica che ricorrano tutte le condizioni previste
dal presente capo e, senza altra formalità di procedura, provvede
sull’adozione con decreto motivato in camera di consiglio, decidendo
di fare luogo o di non fare luogo all’adozione. Il minore che abbia
compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso
all’adozione nei confronti della coppia prescelta.
Qualora la domanda di adozione venga proposta da coniugi che hanno
discendenti legittimi o legittimati, questi, se maggiori degli anni
quattordici, debbono essere sentiti.
Nell’interesse del minore il termine di cui al primo comma può
essere prorogato di un anno, d’ufficio o su domanda dei coniugi
affidatari, con ordinanza motivata.
Se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante l’affidamento
preadottivo, l’adozione, nell’interesse del minore, può essere
ugualmente disposta ad istanza dell’altro coniuge nei confronti di
entrambi, con effetto, per il coniuge deceduto, dalla data della
morte.
Se nel corso dell’affidamento preadottivo interviene separazione
tra i coniugi affidatari, l’adozione può essere disposta nei
confronti di uno solo o di entrambi, nell’esclusivo interesse del
minore, qualora il coniuge o i coniugi ne facciano richiesta.
Il decreto che decide sull’adozione è comunicato al pubblico
ministero, ai coniugi adottanti ed al tutore.
Nel caso di provvedimento negativo viene meno l’affidamento
preadottivo ed il tribunale per i minorenni assume gli opportuni
provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi dell’articolo
10.
Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.
Capo IV
Art. 26.
Il pubblico ministero, i coniugi adottanti ed il tutore possono
impugnare il decreto del tribunale relativo all’adozione entro trenta
giorni dalla comunicazione, con reclamo alla sezione per i minorenni
della corte d’appello.
La corte d’appello, sentiti il ricorrente, il pubblico ministero e,
ove occorra, le persone indicate nell’articolo 25, primo comma,
effettuato ogni altro accertamento e indagine opportuni, decide in
camera di consiglio, con decreto motivato.
Avverso il decreto della corte d’appello è ammesso, entro trenta
giorni, ricorso in Cassazione per violazione di legge.
Il provvedimento che pronuncia l’adozione, divenuto definitivo, è
trascritto a cura del cancelliere del tribunale per i minorenni,
entro il decimo giorno successivo a quello della relativa
comunicazione, sul registro di cui all’articolo 18 e comunicato
all’ufficiale di stato civile per l’annotazione a margine dell’atto
di nascita dell’adottato. A questo effetto, il cancelliere del
giudice dell’impugnazione deve inviare immediatamente apposita
comunicazione al cancelliere del tribunale per i minorenni.
Capo IV
Art. 27.
Per effetto dell’adozione l’adottato acquista lo stato di figlio
legittimo degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome.
Se l’adozione è disposta nei confronti della moglie separata, ai
sensi dell’articolo 25, quinto comma, l’adottato assume il cognome
della famiglia di lei.
Con l’adozione cessano i rapporti dell’adottato verso la famiglia
d’origine, salvi i divieti matrimoniali.
Capo IV
Art. 28.
Qualunque attestazione di stato civile riferita all’adottato deve
essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e con
l’esclusione di qualsiasi riferimento alla paternità e alla maternità
del minore e della annotazione di cui all’ultimo comma dell’articolo
26.
L’ufficiale di stato civile e l’ufficiale di anagrafe debbono
rifiutarsi di fornire notizie, informazioni, certificazioni, estratti
o copie dai quali possa comunque risultare il rapporto di adozione,
salvo autorizzazione espressa dell’autorità giudiziaria.
TITOLO III
Capo IV
Art. 29.
1. L’adozione di minori stranieri ha luogo conformemente ai
princípi e secondo le direttive della Convenzione per la tutela dei
minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta
a L’Aja il 29 maggio 1993, di seguito denominata