Non profit

Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti delfanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989.

di Redazione

Legge 27 maggio 1991, n. 176 (in Gazz. Uff., 11 giugno 1991, n. 135, s.o.). — Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989. Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989. Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all’articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall’articolo 49 della convenzione stessa. Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


Qualsiasi donazione, piccola o grande, è
fondamentale per supportare il lavoro di VITA