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Delega al Governo per l’istituzione del servizio militare volontariofemminile
di Redazione
Legge 20 ottobre 1999, n. 380 (in Gazz. Uff., 29 ottobre, n. 255). –
Delega al Governo per l’istituzione del servizio militare volontario
femminile.
Art. 1.
1. Le cittadine italiane partecipano, su base volontaria,
secondo le disposizioni di cui alla presente legge, ai concorsi per
il reclutamento di ufficiali e sottufficiali in servizio permanente e
di militari di truppa in servizio volontario, e categorie equiparate,
nei ruoli delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza.
2. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro
della difesa, di concerto con i Ministri per le pari opportunità, del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze,
dei trasporti e della navigazione e per la funzione pubblica, sentita
la Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo
e donna, di cui alla legge 22 giugno 1990, n. 164, uno o più decreti
legislativi per disciplinare il reclutamento, lo stato giuridico e
l’avanzamento del personale militare femminile, sulla base dei
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) assicurare la realizzazione del principio delle pari
opportunità uomo-donna, nel reclutamento del personale militare,
nell’accesso ai diversi gradi, qualifiche, specializzazioni ed
incarichi del personale delle Forze armate e del Corpo della guardia
di finanza;
b) applicare al personale militare femminile e maschile la
normativa vigente per il personale dipendente delle pubbliche
amministrazioni in materia di maternità e paternità e di pari
opportunità uomo-donna, tenendo conto dello status del personale
militare.
3. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il
Ministro delle finanze e con il Ministro per le pari opportunità, è
istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge e per un periodo di quattro anni rinnovabile, un
Comitato consultivo composto da undici membri nel quale è assicurata
una partecipazione maggioritaria di personale femminile in possesso
di adeguate esperienze e competenze nelle materie attinenti ai
settori di interesse del Ministero della difesa e del Ministero delle
finanze, con il compito di assistere il Capo di stato maggiore della
difesa ed il Comandante generale del Corpo della guardia di finanza
nell’azione di indirizzo, coordinamento e valutazione
dell’inserimento e della integrazione del personale femminile nelle
strutture delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza.
Sei membri del Comitato consultivo sono scelti dal Ministro della
difesa con proprio decreto e un membro è scelto dal Ministro delle
finanze con proprio decreto. Il Ministro per le pari opportunità
designa i restanti quattro membri, due dei quali sono indicati dalla
Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e
donna. Con il decreto di istituzione del Comitato consultivo il
Ministro della difesa provvede anche all’indicazione di eventuali
compensi connessi alla effettiva presenza ai lavori del Comitato
stesso. Per il funzionamento del Comitato è autorizzata la spesa di
lire 80 milioni per il 1999 e di lire 240 milioni annue a decorrere
dal 2000. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001,
nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente