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Sanatoria degli effetti prodotti dai decreti-legge adottati inmateria di prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze e difunzionamento dei SERT.

di Redazione

Legge 28 marzo 1997, n. 86 (in Gazz. Uff., 2 aprile 1997, n. 76). —
Sanatoria degli effetti prodotti dai decreti-legge adottati in
materia di prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze e di
funzionamento dei SERT.

Art. 1.

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla
base:
a) delle disposizioni relative alla istituzione e alla gestione
del > presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli
affari sociali, previste dall’articolo 2 del D.L. 14 luglio 1993, n.
226; del D.L. 8 settembre 1993, n. 347; del D.L. 8 novembre 1993, n.
437; del D.L. 7 gennaio 1994, n. 9; del D.L. 8 marzo 1994, n. 165;
del D.L. 6 maggio 1994, n. 274; del D.L. 15 luglio 1994, n. 446; del
D.L. 19 settembre 1994, n. 539, non convertiti in legge, e
dall’articolo 1 del D.L. 18 novembre 1994, n. 633; del D.L. 16
gennaio 1995, n. 19; del D.L. 17 marzo 1995, n. 82; del D.L. 19
maggio 1995, n. 181; del D.L. 13 luglio 1995, n. 288; del D.L. 18
settembre 1995, n. 383; del D.L. 18 novembre 1995, n. 487; del D.L.
18 gennaio 1996, n. 20; del D.L. 19 marzo 1996, n. 130; del D.L. 17
maggio 1996, n. 267; del D.L. 16 luglio 1996, n. 375, e del D.L. 13
settembre 1996, n. 476, non convertiti in legge;
b) delle disposizioni amministrative e contabili previste
dall’articolo 2 del D.L. 14 luglio 1993, n. 226; del D.L. 8 settembre
1993, n. 347; del D.L. 8 novembre 1993, n. 437; del D.L. 7 gennaio
1994, n. 9; del D.L. 8 marzo 1994, n. 165; del D.L. 6 maggio 1994, n.
274; del D.L. 15 luglio 1994, n. 446; del D.L. 19 settembre 1994, n.
539; del D.L. 18 novembre 1994, n. 633; del D.L. 16 gennaio 1995, n.
19; del D.L. 17 marzo 1995, n. 82; del D.L. 19 maggio 1995, n. 181;
del D.L. 13 luglio 1995, n. 288; del D.L. 18 settembre 1995, n. 383;
del D.L. 18 novembre 1995, n. 487; del D.L. 18 gennaio 1996, n. 20;
del D.L. 19 marzo 1996, n. 130; del D.L. 17 maggio 1996, n. 267; del
D.L. 16 luglio 1996, n. 375, e del D.L. 13 settembre 1996, n. 476,
non convertiti in legge;
c) delle disposizioni relative alla composizione della
commissione istruttoria istituita ai sensi dell’articolo 127, comma 6
del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, previste
dall’articolo 2 del D.L. 14 luglio 1993, n. 226; del D.L. 8 settembre
1993, n. 347; del D.L. 8 novembre 1993, n. 437; del D.L. 7 gennaio
1994, n. 9; del D.L. 8 marzo 1994, n. 165; del D.L. 6 maggio 1994, n.
274; del D.L. 15 luglio 1994, n. 446; del D.L. 19 settembre 1994, n.
539, non convertiti in legge, e dall’articolo 3 del D.L. 18 novembre
1994, n. 633; del D.L. 16 gennaio 1995, n. 19; del D.L. 17 marzo
1995, n. 82; del D.L. 19 maggio 1995, n. 181; del D.L. 13 luglio
1995, n. 288; del D.L. 18 settembre 1995, n. 383; del D.L. 18
novembre 1995, n. 487; del D.L. 18 gennaio 1996, n. 20; del D.L. 19
marzo 1996, n. 130; del D.L. 17 maggio 1996, n. 267; del D.L. 16
luglio 1996, n. 375, e del D.L. 13 settembre 1996, n. 476, non
convertiti in legge;
d) delle disposizioni relative al riparto ed al trasferimento
alle regioni degli stanziamenti del Fondo di cui alla lettera a),
previste dall’articolo 4 del D.L. 18 novembre 1994, n. 633; del D.L.
16 gennaio 1995, n. 19; del D.L. 17 marzo 1995, n. 82; del D.L. 19
maggio 1995, n. 181; del D.L. 13 luglio 1995, n. 288; del D.L. 18
settembre 1995, n. 383; del D.L. 18 novembre 1995, n. 487; del D.L.
18 gennaio 1996, n. 20; del D.L. 19 marzo 1996, n. 130; del D.L. 17
maggio 1996, n. 267; del D.L. 16 luglio 1996, n. 375, e del D.L. 13
settembre 1996, n. 476, non convertiti in legge;
e) delle disposizioni relative alla istituzione, presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari
sociali, di un nucleo operativo per la verifica sul territorio degli
interventi nel settore delle tossicodipendenze previste dall’articolo
1 del D.L. 14 luglio 1993, n. 226; del D.L. 8 settembre 1993, n. 347;
del D.L. 8 novembre 1993, n. 437; del D.L. 7 gennaio 1994, n. 9; del
D.L. 8 marzo 1994, n. 165; del D.L. 6 maggio 1994, n. 274; del D.L.
15 luglio 1994, n. 446; del D.L. 19 settembre 1994, n. 539, non
convertiti in legge, e dall’articolo 5 del D.L. 18 novembre 1994, n.
633; del D.L. 16 gennaio 1995, n. 19; del D.L. 17 marzo 1995, n. 82;
del D.L. 19 maggio 1995, n. 181; del D.L. 18 novembre 1995, n. 487;
del D.L. 18 gennaio 1996, n. 20; del D.L. 19 marzo 1996, n. 130; del
D.L. 17 maggio 1996, n. 267; del D.L. 16 luglio 1996, n. 375, e del
D.L. 13 settembre 1996, n. 476, non convertiti in legge;
f) delle disposizioni relative alla istituzione del servizio
telefonico di informazione presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri – Dipartimento per gli affari sociali, istituito ai sensi
dell’articolo 1, comma 13, del testo unico sulle tossicodipendenze,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, previste dall’articolo 5, comma 1, lettera c) del D.L. 13
luglio 1995, n. 288 e del D.L. 18 settembre 1995, n. 383, non
convertiti in legge, e dall’articolo 6 del D.L. 18 novembre 1995, n.
487; del D.L. 18 gennaio 1996, n. 20; del D.L. 19 marzo 1996, n. 130;
del D.L. 17 maggio 1996, n. 267; del D.L. 16 luglio 1996, n. 375, e
del D.L. 13 settembre 1996, n. 476, non convertiti in legge;
g) delle disposizioni in materia di personale operante, sia in
ordinario rapporto di impiego sia in rapporto di convenzione, nei
Servizi per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali (SERT)
di cui all’articolo 5 del D.L. 14 luglio 1993, n. 226; del D.L. 8
settembre 1993, n. 347; del D.L. 8 novembre 1993, n. 437; del D.L. 7
gennaio 1994, n. 9; del D.L. 8 marzo 1994, n. 165; del D.L. 6 maggio
1994, n. 274; del D.L. 15 luglio 1994, n. 446; del D.L. 19 settembre
1994, n. 539, di cui all’articolo 8 del D.L. 18 novembre 1994, n.
633; del D.L. 16 gennaio 1995, n. 19; del D.L. 17 marzo 1995, n. 82;
del D.L. 19 maggio 1995, n. 181; di cui all’articolo 7, del D.L. 13
luglio 1995, n. 288; del D.L. 18 settembre 1995, n. 383; di cui
all’articolo 8 del D.L. 18 novembre 1995, n. 487; di cui all’articolo
1, del D.L. 18 gennaio 1996, n. 21; del D.L. 19 marzo 1996, n. 131 e
del D.L. 17 maggio 1996, n. 268, non convertiti in legge;
h) delle disposizioni in materia di uso degli immobili di cui
all’articolo 4 del D.L. 14 luglio 1993, n. 226; del D.L. 8 settembre
1993, n. 347; del D.L. 8 novembre 1993, n. 437; del D.L. 7 gennaio
1994, n. 9; del D.L. 8 marzo 1994, n. 165; del D.L. 6 maggio 1994, n.
274; del D.L. 15 luglio 1994, n. 446; del D.L. 19 settembre 1994, n.
539, di cui all’articolo 7 del D.L. 18 novembre 1994, n. 633; del
D.L. 16 gennaio 1995, n. 19; del D.L. 17 marzo 1995, n. 82; del D.L.
19 maggio 1995, n. 181; di cui all’articolo 6 del D.L. 13 luglio
1995, n. 288; del D.L. 18 settembre 1995, n. 383; di cui all’articolo
7 del D.L. 18 novembre 1995, n. 487; del D.L. 18 gennaio 1996, n. 20;
del D.L. 19 marzo 1996, n. 130; del D.L. 17 maggio 1996, n. 267; del
D.L. 16 luglio 1996, n. 375, e del D.L. 13 settembre 1996, n. 476,
non convertiti in legge.
2. Le somme stanziate presso il Fondo nazionale di intervento per
la lotta alla droga, relative agli esercizi finanziari 1994 e 1995,
sono ripartite con decreto del Ministro per la solidarietà sociale,
sentito il comitato nazionale di coordinamento per l’azione
antidroga, tra i progetti relativi, congiuntamente o disgiuntamente,
ai due anni finanziari citati, con indicazione del finanziamento
attribuito per ciascuno dei due anni, presentati sulla base delle
disposizioni dei commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, e 14 del
presente articolo.
3. Sono ammessi ai finanziamenti di cui al comma 2 i progetti
presentati al Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza
del Consiglio dei ministri entro il 15 settembre 1995 dai Ministri
dell’interno, della giustizia, delle finanze, della difesa, della
pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza
sociale, dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica,
finalizzati:
a) ad iniziative di razionalizzazione dei sistemi di rilevazione
e di valutazione dei dati, che abbiano per obiettivo la messa a punto
di efficaci metodologie di verifica degli interventi anche a distanza
di tempo;
b) alla elaborazione e alla realizzazione di efficaci
collegamenti con le iniziative assunte dall’Unione europea;
c) al potenziamento dei servizi di istituto volti a contrastare
la diffusione delle tossicodipendenze e a stimolare la crescita di
modelli comportamentali antagonisti del fenomeno, per la parte non
coperta dai finanziamenti ordinari;
d) alla realizzazione di programmi di studio sulla prevenzione
primaria della tossicodipendenza, sulle patologie correlate nonché
sui quadri clinici e sui danni associati all’uso delle nuove sostanze
sintetiche;
e) ad iniziative di informazione e sensibilizzazione;
f) alla formazione del personale nei settori di specifica
competenza;
g) alla realizzazione di programmi organici e specifici di
educazione alla salute presso le scuole di ogni ordine e grado, da
sviluppare lungo l’intero arco della carriera scolastica, anche con
riferimento alla prevenzione della tossicodipendenza, prevedendo la
partecipazione di esperti specialisti al Dipartimento per gli affari
sociali.
4. Sono ammessi ai finanziamenti di cui al comma 2 i progetti
presentati dalle regioni entro il 30 settembre 1995, finalizzati:
a) alla formazione integrata degli operatori dei servizi
pubblici, degli enti iscritti agli albi di cui all’articolo 116 del
testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e del
volontariato per l’assistenza socio-sanitaria delle
tossicodipendenze, anche con riguardo alle problematiche derivanti
dal trattamento di tossicodipendenti sieropositivi;
b) alla formazione di operatori per la elaborazione di sistemi di
verifica e di valutazione degli interventi.
5. Le regioni trasmettono al Dipartimento per gli affari sociali
una relazione sull’impiego dei finanziamenti ottenuti ai sensi del
comma 4 nonché sugli specifici risultati conseguiti.
6. Sono ammessi ai finanziamenti di cui al comma 2 i progetti
presentati al Dipartimento per gli affari sociali entro 31 ottobre
1995 dagli enti locali e dalle aziende unità sanitarie locali
finalizzati:
a) alla prevenzione e al recupero dalla tossicodipendenza e dalla
alcoldipendenza correlata;
b) alla riduzione dei danni correlati all’uso di sostanze
stupefacenti nonché all’attivazione di servizi sperimentali di
prevenzione e recupero sul territorio finalizzati alla riduzione del
danno, con particolare riferimento ai centri di accoglienza a bassa
soglia e alle unità di strada.
7. I progetti ed i servizi di cui al comma 6 lettere a) e b),
devono essere realizzati sulla base dei bisogni del territorio
rigorosamente rilevati e analizzati, con la previsione di una o più
fasi di verifica e di valutazione, anche a distanza, degli effetti
degli interventi attivati. I progetti ed i servizi di cui al comma 6,
lettera b), devono indicare con precisione i metodi perseguiti ed i
risultati che si vogliono ottenere e non possono prevedere la
somministrazione delle sostanze stupefacenti incluse nelle tabelle I
e II di cui all’articolo 14 del testo unico sulle tossicodipendenze,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, e delle sostanze non inserite nella farmacopea ufficiale,
fatto salvo l’uso del methadone, limitatamente ai progetti ed ai
servizi interamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali,
secondo la vigente normativa.
8. Sono ammessi ai finanziamenti di cui al comma 2 i progetti, non
altrimenti finanziati con contributi pubblici, presentati al comune
territorialmente competente entro il 30 settembre 1995 e trasmessi,
tramite la prefettura, al Dipartimenti per gli affari sociali entro
il 31 ottobre del medesimo anno, dagli enti, dalle organizzazioni di
volontariato, dalle cooperative e dai privati che operino senza scopo
di lucro, iscritti agli albi di cui all’articolo 116 del testo unico
sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ovvero, in caso di mancata
istituzione dell’albo e nelle more della registrazione temporanea,
che si coordinino con la regione o con l’azienda unità sanitaria
locale mediante apposite convenzioni finalizzati:
a) alla prevenzione della tossicodipendenza e
dell’alcoldipendenza correlata nonché al recupero e al reinserimento
sociale e professionale dei tossicodipendenti, in raccordo con la
programmazione dell’ente locale competente;
b) al sostegno delle attività di recupero e di reinserimento
sociale già avviate e dettagliatamente documentate;
c) all’attivazione dei servizi sperimentali di cui al comma 6,
lettera b), ai quali si applicano le disposizioni indicate al comma
7.
9. Sono ammessi ai finanziamenti di cui al comma 2 i progetti di
reinserimento professionale dei tossicodipendenti presentati ai
comuni territorialmente competenti entro il 30 settembre 1995 e
trasmessi, tramite la prefettura, al Dipartimento per gli affari
sociali entro il 31 ottobre del medesimo anno, dalle cooperative
sociali, e loro consorzi, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b),
della legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte all’albo regionale di
cui all’articolo 9 della medesima legge, ovvero, nelle more della
istituzione dell’albo regionale, iscritte nel registro prefettizio
delle cooperative, sezione cooperazione sociale, ai sensi
dell’articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla
legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni,
limitatamente a quelli concordati con l’agenzia per l’impiego o con
il SERT territorialmente competenti.
10. I progetti presentati ai sensi del comma 2 sono soggetti
all’esame della commissione istruttoria di cui all’articolo 127 comma
6, del testo unico sulle tossicodipendenze approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per i profili
riguardanti la congruenza e la validità. Per l’esame dei progetti
presentati ai sensi dei commi 8 e 9 la commissione è integrata con un
rappresentante di ciascuno dei Ministeri dell’interno, della sanità,
della giustizia, delle finanze, del lavoro e della previdenza
sociale, della pubblica istruzione, del tesoro e dell’università e
della ricerca scientifica e tecnologica, nonché da tre rappresentanti
delle regioni e dei comuni designati, rispettivamente, dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, le
provincie autonome di Trento e di Bolzano e dall’Associazione
nazionale dei comuni italiani (ANCI). Gli oneri derivanti dalla
integrazione della composizione della commissione di cui al presente
comma sono a carico della spesa complessiva prevista per il
funzionamento della commissione stessa.
11. Al finanziamento dei progetti presentati dai soggetti di cui al
comma 6, si provvede mediante aperture di credito intestate al
sindaco o al presidente dell’ente locale o al direttore generale
dell’azienda unità sanitaria locale competenti per territorio; al
finanziamento dei progetti presentati dai soggetti di cui al comma 8,
si provvede mediante aperture di credito intestate al prefetto nella
cui competenza territoriale ricadono gli interventi oggetto del
finanziamento stesso, in qualità di funzionario delegato.
12. Il funzionario delegato dispone una anticipazione pari all’80
per cento dell’importo del finanziamento assentito. La rimanente
quota del finanziamento è erogata dopo il controllo sul rendiconto
effettuata ai sensi del comma 14.
13. Alla gestione dei fondi mediante apertura di credito si applica
il disposto di cui all’articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440, introdotto dell’articolo 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627. In deroga alle vigenti norme
sulla contabilità dello Stato le somme accreditate in contabilità
speciale ai prefetti per il pagamento dei progetti finanziati ai
sensi degli articoli 132 e 134 del testo unico sulle
tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, relativamente all’esercizio 1993,
residui 1992, possono essere mantenute per il 1994 e per il 1995.
Tenuto conto della particolare natura dei progetti, in deroga alle
vigenti norme sulla contabilità dello Stato, per le somme accreditate
ai funzionari delegati ai sensi del presente articolo, la gestione e
la rendicontazione delle somme relative all’esercizio finanziario
1993 sono prorogate per i quattro anni successivi all’esercizio
medesimo e quelle relative agli esercizi finanziari 1994 e 1995 sono
prorogate fino alla chiusura dell’esercizio finanziario 2000.
14. I controlli sui rendiconti e sull’utilizzo delle somme erogate
per il finanziamento dei progetti di cui al comma 6 sono effettuati
dalle ragionerie provinciali dello Stato e dalle delegazioni
regionali della Corte dei conti, secondo le modalità stabilite dalla
normativa vigente. Sono inoltre autorizzate le visite ispettive di
cui all’articolo 65 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29

Art. 2.

1. Le disponibilità esistenti al 31 dicembre 1996 sui capitoli 1358
e 2966 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei
ministri non impegnate alla chiusura dell’esercizio finanziario
possono esserlo, per gli stessi fini, in quelli successivi. Le somme
del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga ripartite
nell’esercizio finanziario 1996 tra i capitoli di spesa dei Ministeri
di cui all’articolo 127 del testo unico sulle tossicodipendenze,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, non impegnate nell’esercizio medesimo, possono esserlo
nell’esercizio successivo.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

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