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Disposizioni per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alladroga e in materia di personale dei Servizi per le tossicodipendenze.

di Redazione

Legge 18 febbraio 1999, n. 45 (in Gazz. Uff., 5 marzo, n. 53). – Disposizioni per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga e in materia di personale dei Servizi per le tossicodipendenze. Art. 1. Modifiche al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. 1. All’art. 1 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, di seguito denominato >, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 6, sono soppresse le parole: <, anche="" con="" l'eventuale="" apporto="" di="" esperti,="">>; b) il comma 7 è sostituito dal seguente: <7. presso="" la="" presidenza="" del="" consiglio="" dei="" ministri="" -="" dipartimento="" per="" gli="" affari="" sociali="" è="" istituito="" un="" osservatorio="" permanente="" che="" verifica="" l'andamento="" del="" fenomeno="" della="" tossicodipendenza,="" secondo="" le="" previsioni="" del="" comma="" 8.="" il="" ministro="" per="" la="" solidarietà="" sociale="" disciplina,="" con="" proprio="" decreto,="" l'organizzazione="" e="" il="" funzionamento="" dell'osservatorio,="" in="" modo="" da="" assicurare="" lo="" svolgimento="" delle="" funzioni="" previste="" dall'art.="" 127,="" comma="" 2.="" il="" comitato="" si="" avvale="" dell'osservatorio="" permanente.="">>; c) al comma 8, lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole: >; d) al comma 8, lettera c), dopo le parole: > sono inserite le seguenti: >; e) il comma 13 è sostituito dal seguente: <13. le="" campagne="" informative="" nazionali="" sono="" realizzate="" attraverso="" i="" mezzi="" di="" comunicazione="" radiotelevisivi="" pubblici="" e="" privati,="" attraverso="" la="" stampa="" quotidiana="" e="" periodica="" nonchè="" attraverso="" pubbliche="" affissioni="" e="" servizi="" telefonici="" e="" telematici="" di="" informazione="" e="" di="" consulenza="" e="" sono="" finanziate="" nella="" misura="" massima="" di="" lire="" 10="" miliardi="" annue="" a="" valere="" sulla="" quota="" del="" fondo="" nazionale="" di="" intervento="" per="" la="" lotta="" alla="" droga="" destinata="" agli="" interventi="" previsti="" dall'art.="" 127.="" il="" presidente="" del="" consiglio="" dei="" ministri="" o="" il="" ministro="" per="" la="" solidarietà="" sociale="" da="" lui="" delegato="" determina,="" con="" proprio="" decreto,="" in="" deroga="" alle="" norme="" sulla="" pubblicità="" delle="" amministrazioni="" pubbliche,="" la="" distribuzione="" delle="" risorse="" finanziarie="" tra="" stampa="" quotidiana="" e="" periodica,="" emittenti="" radiofoniche="" e="" televisive="" nazionali="" e="" locali="" nonchè="" a="" favore="" di="" iniziative="" mirate="" di="" comunicazione="" da="" sviluppare="" sul="" territorio="" nazionale.="">>; f) il comma 14 è abrogato. 2. L’art. 127 del testo unico sulle tossicodipendenze è sostituito dal seguente: >. 3. L’art. 131 del testo unico sulle tossicodipendenze è sostituito dal seguente: >. 4. L’art. 132 del testo unico sulle tossicodipendenze è sostituito dal seguente: >. CFR PROV 05.08.1999 ART 23 CFR DPCONS 10.09.1999 ART 1 CFR DLT 31.03.1998 n. 112 ART 5 CFR L 27.12.1997 n. 449 ART 59 CFR DLT 03.02.1993 n. 29 ART 65 CFR L 08.11.1991 n. 381 ART 1 CFR L 11.08.1991 n. 266 MOD DPR 09.10.1990 n. 309 ART 1 parte 2 MOD DPR 09.10.1990 n. 309 ART 127 parte 2 MOD DPR 09.10.1990 n. 309 ART 131 parte 2 MOD DPR 09.10.1990 n. 309 ART 132 parte 2 Art. 2. Disposizioni sul personale. 1. Ai fini della direzione delle attività dei servizi per le tossicodipendenze (SERT) ad alta utenza, o ad essi assimilabili, ai sensi del regolamento adottato con decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, i posti di dirigente responsabile di secondo livello istituiti sono conferiti entro il 31 dicembre 1999 mediante concorsi interni per titoli, riservati al personale di ruolo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, già eserciti tali funzioni, ovvero che abbia esercitato tali funzioni alle condizioni previste dal presente comma nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1990 e la data di entrata in vigore della presente legge, anche in assenza di un incarico formalizzato dai competenti organi dell’azienda unità sanitaria locale, in possesso dei requisiti previsti per il conseguimento della qualifica apicale nel profilo professionale di appartenenza, e che abbia prestato la propria attività presso i SERT o strutture equipollenti del Servizio sanitario nazionale, comunque operanti nel settore delle tossicodipendenze, per almeno sei anni con rapporto di impiego o mediante contratti di prestazione d’opera professionale, per almeno ventiquattro ore settimanali. 2. Ai fini della direzione delle attività dei SERT a media e a bassa utenza i posti di dirigente di primo livello istituiti sono conferiti entro il 31 dicembre 1999 mediante concorsi interni per titoli riservati al personale di ruolo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, già eserciti tali funzioni, anche in assenza di un incarico formalizzato dai competenti organi dell’azienda unità sanitaria locale, in possesso dei requisiti previsti per il conseguimento della qualifica di dirigente di primo livello nel profilo professionale di appartenenza e che abbia prestato la propria attività presso i SERT o analoghe strutture di recupero per almeno quattro anni con rapporto di impiego o mediante contratti di prestazione d’opera professionale, per almeno ventiquattro ore settimanali. 3. I posti nell’organico dei SERT, istituiti ai sensi dell’art. 6 del regolamento adottato con decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, sono attribuiti entro il 31 dicembre 1999 mediante concorsi per titoli ai quali è ammesso il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, operi su incarico o in regime di convenzione presso i SERT da almeno un anno, anche non continuativamente, ovvero che, nel periodo 1990-1996, abbia operato in regime di convenzione presso i SERT per almeno un anno, anche non continuativamente, per ventiquattro ore settimanali. 4. Nei concorsi pubblici per il primo conferimento dei posti istituiti nell’organico dei SERT in attuazione del regolamento adottato con decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, fermo restando il punteggio massimo previsto per il curriculum formativo e professionale dalle vigenti disposizioni in materia, è attribuito un punteggio ulteriore, di uguale entità massima, per i titoli riguardanti l’attività svolta nel settore del trattamento e della riabilitazione degli stati di dipendenza da sostanze stupefacenti o psicotrope. 5. I soggetti indicati ai commi 1, 2 e 3 hanno l’obbligo di permanere in servizio presso i SERT per un periodo di cinque anni dalla data del conferimento dell’incarico. 6. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano da almeno due anni funzioni e attività di tipo professionale all’interno delle strutture di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico sulle tossicodipendenze, possono continuare a svolgere tali attività, nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro e delle norme sul lavoro vigenti, a condizione che risultino in possesso dell’attestato di frequenza di appositi corsi di formazione professionale, da avviare secondo le modalità definite dalle regioni entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì ai soggetti che operano, in qualità di volontari, presso le strutture di cui agli articoli 115 e 116 del citato testo unico sulle tossicodipendenze, purchè prestino la loro attività a tempo pieno e a condizione che dimostrino di non svolgere attività retribuite o remunerative. CFR DPCONS 10.09.1999 ART 1 CFR DM 30.11.1990 n. 444 CFR DPR 09.10.1990 n. 309 ART 115 parte 2 CFR DPR 09.10.1990 n. 309 ART 116 parte 2 Art. 3. Modifiche alla legge n. 86 del 1997 e al decreto-legge n. 438 del 1997. 1. All’art. 1, comma 13, della legge 28 marzo 1997, n. 86, come modificato dall’art. 1 del decreto-legge 19 dicembre 1997, n. 438, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1998, n. 26, la parola: <1998>> è sostituita dalla seguente: <2000>>. 2. All’art. 1, comma 14, della legge 28 marzo 1997, n. 86, le parole da: > fino alla fine del comma sono soppresse. 3. L’art. 2 del decreto-legge 19 dicembre 1997, n. 438, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1998, n. 26, è sostituito dal seguente: >. CFR DPCONS 10.09.1999 ART 1 MOD DL 19.12.1997 n. 438 ART 1 MOD DL 19.12.1997 n. 438 ART 2 MOD L 28.03.1997 n. 86 ART 1 Art. 4. Disposizioni finali. 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con atto di intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adottato ai sensi dell’art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri della sanità e per la solidarietà sociale, sono definiti i requisiti soggettivi, funzionali, del personale, organizzativi, strutturali e tecnologici per l’esercizio delle attività sanitarie e sociali da parte degli enti ausiliari di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico sulle tossicodipendenze, al fine dell’iscrizione agli albi previsti dal medesimo art. 116 e dell’applicazione delle previsioni dell’art. 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni. L’atto di intesa di cui al presente comma è adottato nel rispetto dei seguenti princìpi: a) previsione della corresponsione agli enti ausiliari di una retta-base minima a carico del Servizio sanitario nazionale, che può essere integrata dalle regioni e dagli enti locali; b) predisposizione di momenti programmati di integrazione tra il lavoro dei SERT e quello degli enti ausiliari al fine di raccordare la verifica dei risultati e la valutazione del programma terapeutico e socio-riabilitativo; c) riconoscimento del carattere integrato socio-sanitario delle terapie, dell’intervento socio-riabilitativo e dell’attività di prevenzione svolti dagli enti ausiliari; d) predisposizione di profili professionali adeguati alla specificità dell’azione di recupero e riabilitazione dalle tossicodipendenze. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dall’atto di intesa di cui al comma 1, cessano di avere efficacia l’atto di intesa tra lo Stato e le regioni per la definizione di criteri e modalità uniformi per l’iscrizione degli enti ausiliari che gestiscono strutture per la riabilitazione e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti negli albi di cui all’art. 116 del testo unico sulle tossicodipendenze, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 55 dell’8 marzo 1993, nonchè l’atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997, riguardante le strutture di riabilitazione ed educativo-assistenziali per i tossicodipendenti. 3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanità, con proprio decreto, sentite le commissioni parlamentari competenti, provvede alla revisione del decreto di cui all’art. 118 del testo unico sulle tossicodipendenze, al fine della rideterminazione dell’organico dei SERT. 4. In sede di prima attuazione, l’atto di indirizzo e coordinamento previsto dall’art. 127, comma 7, del testo unico sulle tossicodipendenze, come sostituito dall’art. 1, comma 2, è emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto dei criteri seguiti per il finanziamento dei progetti approvati nel biennio 1994-1995 ai fini della determinazione dei criteri per la valutazione e il finanziamento dei progetti di cui al medesimo art. 127, comma 7, lettera a), del testo unico sulle tossicodipendenze. Si applicano le disposizioni previste dall’art. 8, commi 2 e 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59. 5. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall’art. 127, comma 12, del testo unico sulle tossicodipendenze, come sostituito dall’art. 1, comma 2, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 6. Le somme affluite alle unità previsionali di base 31.2.1 e 31.2.2 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato sono riassegnate all’unità previsionale di base 12.1.3.1, denominata >, dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il finanziamento dei progetti triennali finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dall’alcoldipendenza correlata, ai sensi dell’art. 127 del testo unico sulle tossicodipendenze, come sostituito dall’art. 1, comma 2, della presente legge. 7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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