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Istituzione dell’Istituto superioredi studi penitenziari, a norma dell’art. 17, comma 1, della legge 15dicembre 1990, n. 395
di Redazione
Decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 446 (in Gazz. Uff., 20
novembre 1992, n. 274, s.o.). — Istituzione dell’Istituto superiore
di studi penitenziari, a norma dell’art. 17, comma 1, della legge 15
dicembre 1990, n. 395 .
Art. 1.
Istituzione dell’Istituto superiore di studi penitenziari.
1. é istituita una scuola nazionale per la formazione
l’aggiornamento e la specializzazione del personale appartenente ai
quadri direttivi dell’Amministrazione penitenziaria.
2. La scuola assume la denominazione di Istituto superiore di studi
penitenziari ed ha sede in Roma.
3. L’Istituto superiore di studi penitenziari dipende dal Ministero
della giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria.
Art. 2.
Attività.
1. L’Istituto superiore di studi penitenziari, oltre allo
svolgimento dei corsi biennali di formazione per la nomina a
direttore penitenziario, previsti dall’articolo 17, comma 1, lettera
h), della legge 15 dicembre 1990, n. 395, attende allo svolgimento
dei corsi di:
a) formazione iniziale del personale direttivo
dell’Amministrazione penitenziaria;
b) aggiornamento e di specializzazione del personale direttivo
dell’Amministrazione penitenziaria;
c) aggiornamento dei dirigenti dell’Amministrazione penitenziaria
d’intesa con la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione.
2. L’Istituto superiore di studi penitenziari svolge, altresì,
attività di indagine sulle problematiche penitenziarie e predispone
iniziative finalizzate alla valorizzazione delle esperienze nel
settore e all’approfondimento della cultura giuridica penitenziaria
del personale appartenente ai quadri direttivi dell’Amministrazione
penitenziaria; sviluppa inoltre, nell’ambito dei compiti
istituzionali, metodologie e modelli di organizzazione del
trattamento dei detenuti e degli internati quali modelli operativi da
proporre al Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria.
Art. 3.
Direttore.
1. Il direttore dell’Istituto superiore di studi penitenziari è
nominato, con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del
Direttore Generale dell’Amministrazione penitenziaria, tra i
dirigenti generali della Amministrazione penitenziaria tenuto conto
della qualità del servizio prestato, della preparazione professionale
acquisita e del rendimento dimostrato nei servizi in precedenza
prestati, nonché dell’attitudine a svolgere le funzioni inerenti alle
specifiche competenze dell’Istituto cui esso viene preposto.
2. Il direttore è preposto alla organizzazione dei servizi e delle
attività dell’istituto e si avvale della collaborazione di un
servizio affari generali e organizzazione del personale
dell’istituto, di un servizio amministrativo-contabile e di un
servizio didattico per l’organizzazione dei corsi.
Art. 4.
Struttura dell’Istituto.
1. L’Istituto superiore di studi penitenziari è articolato nelle
seguenti divisioni:
a) Divisione I, competente per il corso biennale di formazione
per la nomina a direttore penitenziario, e per le iniziative di
formazione e aggiornamento dei dirigenti dell’Amministrazione
penitenziaria;
b) Divisione II, competente per i corsi di specializzazione del
personale direttivo dell’Amministrazione penitenziaria;
c) Divisione III, competente per i corsi di formazione del
personale direttivo dell’Amministrazione penitenziaria.
Art. 5.
Organi collegiali.
1. Gli organi collegiali dell’Istituto superiore di studi
penitenziari sono il Consiglio di direzione, il Collegio dei docenti,
il Consiglio d’istituto.
Art. 6.
Consiglio di direzione.
1. Il Consiglio di direzione è organo di decisione delle linee
operative generali dell’Istituto e provvede alla formulazione dei
programmi e dei metodi di insegnamento e alla scelta dei docenti,
nonché alla approvazione dei programmi relativi alle attività di cui
al comma 2 dell’articolo 2. Formula proposte al Ministro della
giustizia per i decreti relativi ai piani di studio e programmi
previsti dall’articolo 17, comma, 1, lettera f), della legge 15
dicembre 1990, n. 395.
2. Il Consiglio di direzione è composto dal Direttore Generale
dell’Amministrazione penitenziaria, che lo presiede, dal Vice
direttore generale, dai Direttori degli uffici centrali del
Dipartimento, dal Direttore dell’Istituto superiore di studi
penitenziari, da due professori ordinari di materie giuridiche
nell’ambito penale e criminologico nominati dal Ministro della
giustizia e da sei rappresentati del personale dell’Amministrazione
indicati dai sindacati maggiormente rappresentativi del Dipartimento
dell’Amministrazione penitenziaria tra il personale del Dipartimento
appartenente ai quadri direttivi dell’Amministrazione penitenziaria,
oppure tra laureati esperti in materie giuridiche o
socio-criminologiche.
3. Il Consiglio di direzione delibera validamente con la presenza
della metà dei suoi componenti.
4. I componenti non di diritto durano in carica un triennio e
possono essere riconfermati nell’incarico.
Art. 7.
Collegio dei docenti.
1. Il Collegio dei docenti è un organo consultivo del direttore
dell’Istituto di studi penitenziari.
2. Del Collegio, che è presieduto dal direttore dell’Istituto,
fanno parte tutti i docenti delle materie di insegnamento, nonché i
responsabili del servizio didattico e delle tre divisioni
dell’istituto.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario
dell’Amministrazione penitenziaria, di qualifica non inferiore
all’ottavo livello, in servizio presso l’Istituto.
4. Il collegio dei docenti:
a) dà pareri sullo svolgimento dei corsi, sull’attuazione del
piano di studi e sul contenuto dei programmi dei corsi;
b) formula proposte in ordine ai testi da adottare
sull’aggiornamento dell’attività didattica e all’acquisizione alla
biblioteca dell’Istituto di libri, riviste ed ogni altra
pubblicazione ritenuta pertinente alle materie in oggetto di
insegnamento;
c) designa i propri rappresentanti in seno al consiglio di
istituto;
d) sottopone al direttore le questioni eventualmente sollevate
dai docenti;
e) esprime parere su ogni altra questione che il direttore
ritenga di sottoporre al collegio stesso.
Art. 8.
Consiglio di Istituto.
1. Il consiglio d’istituto è organo di collaborazione tra docenti e
frequentatori dei corsi, è presieduto dal direttore dell’Istituto ed
è composto:
a) dai responsabili dei servizi e delle divisioni dell’Istituto;
b) da tre docenti dell’Istituto designati dal collegio dei
docenti;
c) dai tre funzionari più anziani partecipanti ai corsi di
formazione e aggiornamento.
2. Il consiglio d’istituto propone al direttore dell’Istituto le
iniziative di sperimentazione sulla formazione didattica, sul
funzionamento della biblioteca, sull’uso delle attrezzature
didattiche, sul funzionamento dei servizi generali dell’Istituto,
nonché su ogni altra questione che il direttore ritenga di sottoporre
al consiglio stesso.
Art. 9.
Albo dei docenti.
1. é istituito l’albo dei docenti dell’Istituto superiore di studi
penitenziari.
2. I docenti sono nominati, con decreto del Ministro della
giustizia, di concerto con i Ministri competenti, su proposta del
Direttore generale Capo del Dipartimento dell’Amministrazione
penitenziaria, tra esperti nelle singole discipline e cultori delle
singole materie, docenti universitari e di istituti specializzati,
magistrati, funzionari della Pubblica Amministrazione, ufficiali
delle Forze Armate, docenti e collaboratori della Scuola superiore
della Pubblica Amministrazione.
3. I compensi per gli incarichi di insegnamento, di durata anche
triennale e rinnovabili, sono stabiliti con decreto del Ministro
della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro.
Art. 10.
Corso di formazione per vincitori di concorsi pubblici per la nomina
a direttore penitenziario.
1. I vincitori di concorsi pubblici per la nomina a direttore
penitenziario frequentano presso l’Istituto un corso di formazione
iniziale della durata di mesi sei.
2. L’organizzazione del corso è determinata dal Consiglio di
direzione sulla base dei piani di studio previsti dall’articolo 17,
comma 1, lettera h), della legge 15 dicembre 1990, n. 395.
Art. 11.
Modalità del concorso riservato.
1. L’ammissione al corso biennale di cui alla lettera h) comma 1
dell’articolo 17 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, per la nomina
a direttore penitenziario nel limite di un terzo dei posti
disponibili del relativo ruolo, avviene attraverso un concorso per
esami, consistente in una prova scritta di diritto penitenziario ed
in un colloquio sulla stessa materia e su elementi di diritto
amministrativo, riservato al personale di concetto
dell’Amministrazione penitenziaria di cui alla lettera g) del comma 1
del medesimo articolo 17.
2. La commissione esaminatrice, nominata con decreto del Ministro
della giustizia, è presieduta dal direttore dell’ufficio centrale del
personale ed è composta da un dirigente superiore
dell’Amministrazione penitenziaria, da due docenti universitari
dell’area giuridica penale o amministrativa, da un funzionario
dell’Amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore a
primo dirigente, da individuarsi tra quelli addetti agli uffici
centrali del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, da un
funzionario con qualifica non inferiore a primo dirigente, in
servizio presso un provveditorato regionale dell’Amministrazione o
presso un istituto penitenziario o altro ufficio o servizio
periferico dell’Amministrazione penitenziaria.
Art. 12.
Nomina ad allievo direttore di istituto penitenziario in prova.
1. La graduatoria del concorso è approvata con decreto del Ministro
della giustizia.
2. I vincitori sono nominati allievi direttori di istituto
penitenziario in prova ed ammessi a frequentare il corso biennale
presso l’Istituto superiore di studi penitenziari.
3. Gli stessi sono posti in aspettativa per la durata del corso e
mantengono il trattamento economico già in godimento.
Art. 13.
Ordinamento degli studi.
1. Il corso biennale si svolge secondo programmi universitari
integrati da materie professionali e piani di studio approvati dal
Consiglio di direzione dell’istituto e stabiliti con decreto del
Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica,
di concerto con il Ministro della giustizia, da emanarsi entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 14.
Esame finale.
1. Gli allievi che abbiano superato gli esami previsti dal piano di
studi sono ammessi a sostenere l’esame finale.
2. Le modalità degli esami previsti dal piano di studi e dell’esame
finale sono stabilite dal regolamento dell’istituto.
3. La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Ministro
dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica, di
concerto con il Ministro della giustizia, ed è presieduta da uno dei
presidi delle facoltà di giurisprudenza delle Università statali di
Roma o da un docente da loro delegato.
4. Della commissione esaminatrice devono altresì far parte docenti
di materie professionali universitarie previste dal piano di studi.
5. Gli allievi che abbiano superato l’esame finale conseguono la
qualifica di direttore di istituto penitenziario.
Art. 15.
Riconoscimento universitario.
1. A coloro che abbiano superato il corso biennale sono
riconosciuti gli esami sostenuti nelle materie universitarie,
previste nel piano di studi di cui all’articolo 12, ai fini del
conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza, scienze
politiche, economia e commercio, sociologia, psicologia ed
equipollenti.
2. Gli interessati possono conseguire il diploma di laurea dopo
aver superato gli esami integrativi indispensabili al completamento
degli studi, conformemente ai piani di studio delle singole
università.
Art. 16.
Dimissioni dal corso.
1. Sono dimessi dal corso gli allievi che:
a) dichiarino di rinunciare al corso;
b) non abbiano superato, al termine del primo anno, almeno metà
degli esami delle materie universitarie e tutte quelle professionali
previste dal piano di studi;
c) non abbiano superato l’esame finale;
d) non siano dichiarati idonei per il numero e la gravità delle
sanzioni riportate.
2. é consentita la ripetizione di una sessione per una sola volta
nel biennio agli allievi che siano stati assenti dalle attività
didattiche della stessa sessione per più di trenta giorni, anche se
non consecutivi, o per più di 45 per infermità comunque contratta.
3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati dal
Direttore Generale dell’Amministrazione penitenziaria, su proposta
del Consiglio di direzione.
Art. 17.
Regolamento interno.
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sarà emanato il regolamento interno dell’Istituto superiore
di studi penitenziari, che regola l’attività dell’istituto e dei suoi
organi e le modalità di svolgimento dei corsi non regolate dal
presente decreto.
2. Il regolamento è emanato, su proposta del Consiglio di
direzione, con decreto del Direttore Generale dell’Amministrazione
penitenziaria.
Art. 18.
Clausola finanziaria.
1. All’onere derivante dall’applicazione del presente decreto di
provvede, ai sensi dell’articolo 44 della legge 15 dicembre 1990, n.
395, con i fondi stanziati sui capitoli 2086 e 2101 dello stato di
previsione del Ministero della giustizia per l’anno finanziario 1992
e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
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